Interpello n. 02 del 05 aprile 2018 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. |
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Regione Lazio tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali. |
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Se la disposizione di cui all'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente, è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria. |
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La Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 39, c. 3; D.lgs. n. 626/1994: art. 17, c. 7; D.lgs. 229/1999: art. 7; D.Lgs. 502/1992: art. 7-bis. |