Interpello n. 02 del 05 aprile 2018
 

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

 

Oggetto

Interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

Soggetto interpellante
 

Regione Lazio tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.

 

Quesito

Se la disposizione di cui all'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente, è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria.

 

Risposta

La Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 39, c. 3; D.lgs. n. 626/1994: art. 17, c. 7; D.lgs. 229/1999: art. 7; D.Lgs. 502/1992: art. 7-bis.