Tipologia: Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative
Data firma: 9 aprile 2018
Validità: 01.04.2018 - 31.03.2021
Parti: OSC e Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, UilTemp
Settori: Servizi, ONG, co.co.co.
Fonte: sternzanin.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione soggettivo
Art. 2 - Rapporti di lavoro parasubordinato: ambito di applicazione oggettivo
Art. 3 - Profili professionali
Art. 4 - Compensi, riposo psicofisico, disciplina dei rimborsi spese, indennità per vitto ed alloggio
Art. 5 - Recesso e risoluzione del contratto
  Art. 6 - Formazione
Art. 7 - Diritti sindacali
Art. 8 - Diritti di informazione e Commissione Paritetica
Art. 9 - Assicurazioni integrative
Art. 10 - Appalti ed esternalizzazioni
Art. 11 - Durata
Allegati

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative

Tra le OSC di cui all'art. 26, co. 2, lett. a e b, della L. n. 125/2014, rappresentate da S.S., portavoce dell'AOI - Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale e P.D., presidente di LINK 2007 - Cooperazione in Rete, con l'assistenza tecnica di P.S. e S.D.N., di seguito denominate le OSC e le Organizzazioni Sindacali: Felsa Cisl […], Nidil Cgil […], UilTemp […], di seguito denominate "le Parti", è stipulato il presente Accordo collettivo, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, co. 2, lett. a, e considerate le previsioni contenute nella Legge n. 81/2017.

Premessa
a) Le OSC (organizzazioni della società civile), previste dalla legge n. 125, art. 26, di seguito denominate "OSC", operano nella cooperazione internazionale ai fini della lotta alla povertà, dello sviluppo e dell'aiuto umanitario e promuovono e diffondono i valori e la cultura della solidarietà, la difesa e promozione dei diritti fondamentali della persona, il perseguimento della giustizia ed equità nei rapporti politici ed economici internazionali.
b) Le OSC sono attive in situazioni di gravi difficoltà con l'obiettivo di sostenere le capacità di sviluppo autonomo e il bene comune, nella convinzione che il sostegno alle popolazioni povere ed indigenti a causa del sottosviluppo, di guerre o calamità naturali sia un dovere etico e di giustizia. Esse svolgono inoltre attività di informazione, educazione, advocacy e attività progettuali in ambito sociale e di co-sviluppo, anche ai fini dell'integrazione degli immigrati e rifugiati e con il loro coinvolgimento attivo, in Italia e in Europa. Intendono così contribuire da un lato ad una migliore conoscenza dei problemi della povertà e delle ingiustizie a livello globale, promuovere i principi della solidarietà e della giustizia nei rapporti internazionali e nazionali e, dall'altro, sollecitare in merito l'impegno personale e collettivo.
Le OSC sono inoltre impegnate nel raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite nel 2015.
c) Le OSC evidenziano come anche il settore della solidarietà internazionale e nazionale attraversi ormai da anni un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia dei finanziamenti pubblici che di quelli privati che sono alla base dell'operatività e dell'esistenza stessa delle OSC.
d) Per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente si applicheranno i CCNL di settore stipulati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: prevalentemente "Commercio, Terziario, Servizi, Distribuzione", "Cooperative sociali", "Uneba", "Agidae".
Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione soggettivo
Il presente Accordo si applica a tutte le OSC aderenti ai soggetti firmatari AOI e Link 2007. L'adesione di altre OSC di cui all'art. 26, co. 2, lett. a e b, della Legge n. 125/2014 sarà possibile previa comunicazione formale alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 8.
Gli ulteriori organismi iscritti nell'apposito albo previsto dal comma 3 dell'art. 26 della L. n. 125/2014, la cui finalità statutaria, nonché l'attività prevalente, è la cooperazione internazionale allo sviluppo, potranno applicare il presente accordo previa verifica e conseguente parere favorevole espresso dalla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 8.
Ai fini della propria efficacia, le norme del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli articoli come nel loro complesso, sono correlate ed inscindibili. Non ne è ammessa l'applicazione parziale.

Art. 2 - Rapporti di lavoro parasubordinato: ambito di applicazione oggettivo
Il presente Accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato, che si svolga in Italia o all'estero, e riconducibile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all'interno di ogni singola OSC, che può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
Nell'ambito delle OSC il lavoro dipendente è riconosciuto quale forma contrattuale tipica per le attività di struttura, caratterizzata da un'assenza di autonomia e di autodeterminazione delle modalità di esecuzione della prestazione.

Art. 3 - Profili professionali
3.1 - Requisiti e caratteristiche
Al fine di stabilire gli ambiti di attività e le modalità di esecuzione della prestazione, organizzata autonomamente dal Collaboratore sia in Italia che all'estero, ferme restando le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo con il Committente, e di definire conseguentemente importi minimi per i compensi da erogare ai collaboratori coordinati e continuativi, le Parti concordano sull'individuazione di quattro profili professionali, declinati come segue ed esemplificati nell'Allegato A:
Profilo professionale A
Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un elevato grado di esperienza e/o di competenze settoriali, notevoli conoscenze linguistiche, capacità di monitorare e coordinare progetti o parti di progetto, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.
Profilo professionale B
Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un grado medio di esperienza e/o di competenze settoriali, ottime conoscenze linguistiche, competenze di rendicontazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.
Profilo professionale C
Attività che richiedono al Collaboratore il possesso di un grado minimo di esperienza e/o di competenze settoriali, buone conoscenze linguistiche, competenze di rendicontazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.
Profilo professionale D
Attività riconducibili al Collaboratore privo di specifica esperienza inerente l'oggetto del rapporto dì collaborazione, le cui attività sono svolte in autonomia, fermo restando il coordinamento con il Committente.
3.2 - Disciplina comune ai profili professionali
[…]
c) Per tutta la durata del contratto di collaborazione, nell'esercizio degli incarichi affidati, il Collaboratore si coordina con i referenti del Committente che gli verranno indicati.
[…]
e) Qualora il Committente avesse adottato specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) e/o un codice etico, gli stessi sono consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente Accordo Collettivo. L'autonoma capacità organizzativa riconosciuta al Collaboratore per la realizzazione delle attività non esclude che l'OSC possa periodicamente esercitare, tramite appositi delegati, forme di indirizzo e coordinamento delle attività oggetto del contratto, al fine di garantire l'integrazione, l'unitarietà e l'efficienza delle attività di cui la stessa deve nella loro interezza rispondere ai finanziatori e ai partner.
[…]
h) Per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività lavorativa si rinvia, per quanto compatibile, al D.Lgs. n. 81/08 e alle specifiche procedure adottate da ciascuna OSC - soprattutto con riferimento a crisi ed emergenze - e portate a conoscenza dei collaboratori tramite consegna contestuale (anche per il tramite di strumenti informatici) alla firma del contratto individuale.
i) Il contratto dì collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
a) l'identità delle parti contraenti e l'indicazione del settore d'attività del Committente;
b) la descrizione dell’attività oggetto della prestazione, degli elementi caratterizzanti, delle sue finalità e dei suoi obiettivi;
c) la durata della collaborazione e l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
d) l'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione;
e) i diritti del Collaboratore relativamente a maternità, paternità, malattia, infortunio e recupero psicofisico;
f) le forme assicurative previste;
g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto e i termini di preavviso da parte del Collaboratore;
h) le modalità di rinnovo del contratto e l'eventuale clausola di prelazione;
i) il rinvio al presente Accordo Collettivo.

Art. 4 - Compensi, riposo psicofisico, disciplina dei rimborsi spese, indennità per vitto ed alloggio
[…]
g) Il Collaboratore, qualora il suo contratto abbia durata superiore ai quattro mesi, ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario per recupero psicofisico nell'ambito di 12 mesi continuativi di collaborazione. Tale periodo, durante il quale il Collaboratore non è vincolato a prestazione alcuna, va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione e, essendo periodo di assenza tra le parti concordato, non determina alcuna riduzione del corrispettivo poiché non preclude il buon risultato dell'attività. Le modalità di fruizione del periodo di riposo psicofisico saranno concordate tra le parti in modo che la fruizione stessa non crei intralcio alla realizzazione dell'attività. Nel caso di rapporti di durata inferiore a sei mesi, in cui, per la tipologia dell'impegno, non sia possibile la fruizione parziale o totale di tale periodo di riposo, le Parti contraenti potranno definire un'indennità economica sostitutiva dei giorni di mancato godimento del recupero psicofisico. La Commissione Paritetica potrà eseguire un monitoraggio specifico con controllo a campione sul godimento del riposo psicofisico, sia per i collaboratori operanti all'estero che per quelli operanti in Italia, al fine di individuare le modalità più adeguate per rendere effettivo il godimento del periodo di riposo.
h) Nel caso in cui durante il rapporto di collaborazione intervenga una malattia o un infortunio che incida sulla realizzazione dell'attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa, il contratto rimarrà sospeso, senza compenso, fino alla guarigione del Collaboratore e comunque fino ad un massimo di un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero di trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Fermo restando quanto sopra stabilito, qualora durante il periodo di sospensione del contratto a causa di malattia od infortunio sopraggiungesse la scadenza inizialmente apposta, questa viene posticipata per un periodo corrispondente alla durata dello stato di malattia e comunque non oltre un massimo di 60 giorni dal termine inizialmente previsto.
i) Nel caso di maternità intervenuta durante il rapporto di collaborazione, per un periodo pari al congedo obbligatorio (e parentale qualora il Collaboratore/collaboratrice ne faccia richiesta) il contratto si intenderà sospeso senza maturazione del compenso, con contestuale proroga per un ulteriore periodo pari alla durata della sospensione e fino ad un massimo di 180 giorni.
Considerata la particolare dislocazione delle attività svolte all'estero, il contesto in cui esse si estrinsecano ed in cui operano le OSC, laddove per motivi oggettivi non fosse possibile prorogare il contratto, ovvero:
l'intervento previsto sia terminato e non ce ne siano altri similari in corso nello stesso Paese dove è stata svolta l'attività;
non sia possibile ampliare il numero dei collaboratori impiegati in attività esistenti nello stesso Paese dove si svolgeva l'attività;
l'OSC propone alla Collaboratrice di essere impiegata in altro progetto il cui luogo di svolgimento è diverso da quello in cui la Collaboratrice ha svolto l'attività precedente.
In caso di non accettazione da parte della Collaboratrice, l'OSC riconosce - a titolo di indennità per la mancata proroga - una somma una tantum pari al 2,5% del compenso stabilito dal contratto individuale e comunque non inferiore a € 300,00 e non superiore a € 600,00. Tale massimale è elevato a € 700,00 a partire dal 01/01/2020.
Al fine di consentire un corretto monitoraggio della suddetta misura, la OSC comunica alla Commissione Paritetica il ricorso a tale istituto indennitario e le motivazioni che lo hanno giustificato.
j) In caso di gravidanza, al verificarsi del diritto all'astensione obbligatoria, anche anticipata, di adozione e/o affidamento la OSC riconoscerà alle collaboratrici un contributo una tantum di € 800,00. Detto contributo viene alternativamente riconosciuto ai collaboratori in caso di morte, grave infermità, abbandono della madre o affidamento esclusivo.
k) In caso di maternità e di malattia o infortunio di gravi entità, qualora non previsto dalla polizza assicurativa, l'OSC sosterrà le spese per un viaggio di rientro in Italia e successivamente di ritorno per consentire la prosecuzione delle attività.
[…]
Il livello minimo dei compensi può essere elevato, anche con una maggiorazione superiore al 40%, in riferimento ad alcune specifiche casistiche:
• Missioni estere con presenza di fattori di rischio per il Collaboratore;
• Attività che richiedano interventi sul territorio (sia italiano che estero) con carattere di urgenza e quindi comportino frequenti spostamenti non preventivamente programmabili.
[…]

Art. 5 - Recesso e risoluzione del contratto
a) Il contratto individuale potrà essere risolto:
• per mutuo consenso delle parti contraenti;
• da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso;
• per comprovati motivi di forza maggiore.
Deve intendersi come causa di forza maggiore anche la revoca o l'interruzione del finanziamento da parte del soggetto, pubblico o privato, cui fa capo l'intervento in Italia o all'estero.
Nello specifico, il Committente può recedere per giusta causa dal contratto, sia esso a tempo indeterminato che a termine, quando da parte del Collaboratore si verifichino:
• gravi inadempienze contrattuali, gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell'incarico;
[…]
• atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona messi in atto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, con particolare riferimento alle missioni compiute all'estero.
In questo senso AOI e LINK 2007, in accordo con le OO.SS., si impegnano ad adottare ogni misura, ivi compresa l'elaborazione di un apposito codice di comportamento volto a prevenire, individuare e gestire eventuali casi di molestie e violenza, in linea anche con la normativa nazionale e comunitaria in materia (v. Accordo Quadro del Dialogo Sociale Europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro).
[…]

Art. 7 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare l'esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:
I lavoratori che espletano la loro prestazione in Italia hanno diritto a partecipare ad un minimo di dieci ore annue di assemblea presso una sede individuata dalle OO.SS. e messa a disposizione dai soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo. La partecipazione a tali assemblee è assicurata, per i collaboratori impegnati in missioni estere, attraverso la messa a disposizione degli strumenti multimediali da parte dei soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo.
Le OO.SS. nomineranno o faranno eleggere tra i collaboratori delle OSC tre rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, ripartiti in ognuna delle organizzazioni AOI e LINK 2007. Al fine del sostegno al sistema di rappresentanza unitario è garantita dalla OSC una contribuzione pari allo 0,3% dell'imponibile previdenziale dei compensi dei collaboratori. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di rappresentanza, AOI e LINK 2007 e le altre Associazioni firmatarie si adopereranno affinché le OSC assicurino a tali rappresentanti sindacali agibilità di accesso alle informazioni logistiche. Le OSC metteranno a disposizione, in luogo accessibile, bacheche delle OO.SS. e si impegnano a trasmettere, a mezzo di posta elettronica, le comunicazioni di natura sindacale ai Collaboratori. A tal fine si potrà costituire, anche con l'utilizzo dei fondi derivanti dalla contribuzione dello 0,3%, una bacheca sindacale virtuale. Le modalità di gestione di tali procedure saranno concordate nella Commissione Paritetica.
[…]

Art. 8 - Diritti di informazione e Commissione Paritetica
Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente Accordo, per la sua applicazione e per l'esame delle informazioni relative alla stipula dei contratti di collaborazione.
La Commissione è composta pariteticamente dai firmatari del presente Accordo. La Commissione si riunirà periodicamente secondo necessità contingenti, e comunque semestralmente.
In caso di ricezione delle istanze di cui al precedente art. 1 da parte degli ulteriori organismi iscritti nell'apposito albo previsto dal comma 3 dell'art. 26 della L. n. 125/2014, la Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse.
Le comunicazioni di cui agli artt. 1 e 4, lettera i), dovranno essere inviate all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Art. 10 - Appalti ed esternalizzazioni
Con particolare riferimento alle attività di raccolta fondi o marketing sociale che richiedano utilizzo di personale (cd. promoters) diverso da quello ordinariamente inserito in struttura, le Parti concordano che tali attività, se svolte senza vincoli di orario e al di fuori del luogo di lavoro - fermo restando il coordinamento con il Committente - possono essere inquadrate con contratti di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.
In ottica di responsabilità sociale e solidale le OSC si impegnano, in linea con il proprio codice etico, ad affidare le attività sopra evidenziate esclusivamente a fornitori qualificati che rispettino le vigenti norme sul lavoro nazionali ed internazionali e garantiscano una retribuzione dignitosa e commisurata alla tipologia di attività e all'impegno svolto.