Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 20 febbraio 2017
Validità: 20.02.2017 - 19.02.2020
Parti: ART e OO.SS.
Comparti:
Fonte: autorita-trasporti.it

Sommario:

  Premesso
Art. 1 Sede dell'attività e numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 2 Rappresentanti per la sicurezza
Art. 3 Durata in carica e nomina dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 4 Temporanea assenza e cessazione dall'Incarico del rappresentante per la sicurezza
  Art. 5 Formazione iniziale e aggiornamento periodico
Art. 6 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 7 Informativa ai rappresentanti per la sicurezza
Art. 8 Attrezzature e bacheca on line
Art. 9 Permessi. Modalità di fruizione. Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 10 Entrata in vigore e durata

Accordo sul Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) presso l'Autorità di regolazione dei trasporti.

Premesso
- che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ("d.lgs. 81/08" o anche "T.U.") rinvia alla contrattazione collettiva in ordine alla determinazione del numero e delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite (art. 47, comma 5); alla definizione delle modalità, della durata e dei contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37, comma 11), nonché delle modalità per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite (art. 50 commi 1 e 3);
- che ai sensi dell’art. 9 Statuto dei Lavoratori, le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica;
Si conviene quanto segue

Art. 1 Sede dell'attività e numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. L'ART ha una sede legale a Torino, Via Nizza 230 e un Ufficio operativo a Roma, Piazza Mastai 11.
2. Tenuto conto dell'organico di ART e che il richiamato art. 47, comma 7, individua un numero minimo di rappresentanti a seconda del numero di lavoratori, sono designati 2 (due) rappresentanti per la sicurezza, con i compiti e le prerogative di legge, di cui uno per la sede di Torino e l'altro per l'ufficio di Roma nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

Art. 2 Rappresentanti per la sicurezza
1. In considerazione delle attribuzioni demandate dal d.lgs. 81/08 ai rappresentanti per la sicurezza, agli stessi compete il ruolo di interlocutori prioritari dell'ART, del Datore di lavoro, dei suoi eventuali delegati e comunque dell'amministrazione con riferimento alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Compete al rappresentante per la sicurezza la promozione, attraverso qualunque forma, dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, nonché ogni altra misura funzionale e connessa a tali obiettivi.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall'Amministrazione e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. Al rappresentante per la sicurezza competono, altresì, ai sensi della legislazione vigente, il diritto di accedere e il diritto di ricevere la documentazione di ART in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e quanto disposto dall'art. 50, comma 6, del d.lgs. 81/08.

Art. 3 Durata in carica e nomina dei rappresentanti per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza dura nell'incarico per 3 anni.
2. La nomina dei rappresentanti per la sicurezza ha luogo mediante designazione.
3. La comunicazione dei rappresentanti designati viene effettuata al Datore di lavoro entro dieci giorni dalla
data della designazione.
4. Scaduto il periodo del mandato, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.

Art. 4 Temporanea assenza e cessazione dall'Incarico del rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza cessa dall'incarico per cessazione dal servizio, rinuncia motivata, distacco, comando in uscita, collocamento fuori ruolo.
2. In caso di assenza o di impedimento temporanei del RLS, comunicati tempestivamente all'Ufficio affari generali, amministrazione e del personale, può svolgere servizio di supplenza un rappresentante sindacale in carica, individuato congiuntamente dalle OO.SS. La supplenza è limitata al tempo strettamente necessario per far fronte alla situazione di necessità o per attuare l'intervento. Il supplente utilizza i permessi spettanti al rappresentante temporaneamente assente.
3. In caso di cessazione dalla carica del rappresentante per la sicurezza o di assenza dal servizio o di impedimento continuativo e prolungato per oltre sei mesi, a qualunque titolo e per qualunque ragione, le Organizzazioni Sindacali possono procedere alla designazione di un subentrante che resta in carica per il tempo residuo fino alla scadenza dell'Incarico In tali casi, il subentrante utilizza i permessi spettanti al rappresentante cessato.

Art. 5 Formazione iniziale e aggiornamento periodico
1. L'Amministrazione elabora annualmente un programma di formazione in materia di sicurezza. Tale programma viene portato preventivamente a conoscenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che possono presentare osservazioni in merito.
2. Nell'ambito dell'attività di formazione in favore dei rappresentanti per la sicurezza sono previste iniziative formative iniziali, a pena di decadenza dall'Incarico, della durata di 32 (trentadue) ore di cui 22 (ventidue) sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate.
3. L'obbligo di formazione è esteso ai componenti subentranti di cui al precedente art. 4.
4. L'Amministrazione dichiara che la formazione dei rappresentanti avverrà entro tre mesi dalla designazione stessa.
5. L'aggiornamento periodico, della durata di 10 ore annue, della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potrà avere i seguenti contenuti:
• nuovi rischi;
• introduzione di nuove tecnologie;
• modifiche normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• innovazioni significative nei processi produttivi;
• approfondimenti su singoli rischi specifici.
6. I destinatari dell'attività di formazione di cui all'articolo 5 del presente Accordo sono tanto i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza quanto i subentranti di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso Accordo.

Art. 6 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. La consultazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge secondo le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda la designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente, la consultazione si realizza attraverso:
- l’invio ai rappresentanti, in via telematica, almeno 15 (quindici) giorni prima, della lista dei nomi con le specifiche indicazioni riferite ai requisiti professionali di cui agli artt. 32 e 38 del d.lgs. 81/08. I rappresentanti per la sicurezza possono far conoscere le proprie eventuali osservazioni, al più tardi 5 (cinque) giorni prima della nomina;
b) con riferimento alla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro, la consultazione avviene mediante la trasmissione in via telematica, almeno 10 (dieci) giorni prima, della lista dei nomi, con indicazione del ruolo, del grado e della struttura di appartenenza di ognuno degli addetti. I rappresentanti per la sicurezza possono far conoscere le proprie eventuali osservazioni, al più tardi 5 (cinque) giorni prima della nomina;
c) per quanto attiene alla valutazione dei rischi e all'individuazione degli interventi, la consultazione preventiva si realizza mediante l'invio ai rappresentanti in via telematica, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della adozione del documento di valutazione dei rischi;
d) per quanto riguarda l'aggiornamento di detto documento, l'invio andrà fatto almeno 10 (dieci giorni) prima della riunione periodica (di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/08) - cui partecipano gli stessi rappresentanti per la sicurezza - che formulano eventuali osservazioni, al più tardi 5 giorni prima dello svolgimento della riunione, termini che andranno rispettati anche per ogni altra attività di consultazione;
e) per quanto riguarda l'organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all'art. 37, comma 9 del d.lgs. 81/08 (lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio, di lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio, e comunque di gestione dell'emergenza) la consultazione si realizza attraverso l'invio ai rappresentanti in via telematica, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, del programma al riguardo predisposto dall'Amministrazione, sul quale i rappresentanti possono far conoscere le proprie eventuali osservazioni, al più tardi 7 (sette) giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. Per l'esame preliminare della documentazione di competenza relativa al Piano di emergenza, viene assicurato ai rappresentanti per la sicurezza il tempo necessario (cinque giorni).

Art. 7 Informativa ai rappresentanti per la sicurezza
1. Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei diritti di informativa dei rappresentanti per la sicurezza, gli uffici competenti provvedono:
- alla comunicazione, almeno 20 (venti) giorni prima, dell'eventuale installazione di macchinari e dell'utilizzo di sostanze pericolose;
- alla comunicazione di dati statistici sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- all'invio, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, delle informazioni provenienti dagli organi di vigilanza previsti dalla legge.
2. L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente ai rappresentanti per la sicurezza competenti la data di svolgimento delle visite ordinarie, programmate e straordinarie degli organi di vigilanza competenti presso gli ambienti di lavoro dell'ART.
3. L'Amministrazione informerà formalmente e tempestivamente i rappresentanti per la sicurezza competenti delle iniziative assunte a seguito delle visite straordinarie effettuate dagli organi di vigilanza presso gli ambienti di lavoro dell'ART.
4. L'Amministrazione si impegna a trasmettere ai rappresentanti per la sicurezza competenti copia del verbale di verifica periodica rilasciato dagli organi di vigilanza.
5. Inoltre si impegna ad informare tempestivamente e formalmente i rappresentanti per la sicurezza competenti sulle iniziative assunte a seguito di segnalazioni dagli stessi effettuate in occasione di accessi presso gli ambienti di lavoro dell’Autorità.
6. L'Amministrazione si impegna a fornire risposta alle predette segnalazioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione stessa, salvo il ricorrere di circostanze giustificative debitamente rese note.

Art. 8 Attrezzature e bacheca on line
1. Ai rappresentanti per la sicurezza è consentito l'uso di telefono, fax e fotocopiatrici, posta elettronica aziendali per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per favorire la diffusione nel personale della sensibilità sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, è installata una bacheca via intranet per l'affissione, sotto la responsabilità dei rappresentanti per la sicurezza, di comunicati in materia di salute e sicurezza. Rimane in ogni caso salva la possibilità per gli stessi rappresentanti di utilizzare la mail di lavoro per eventuali comunicazioni, anche generalizzate, ai lavoratori o nei confronti di altri soggetti per esigenze riconnesse alla carica.

Art. 9 Permessi. Modalità di fruizione. Accesso ai luoghi di lavoro
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali
2. I RLS usufruisco di permessi retribuiti orari pari a 50 ore annue per lo svolgimento dell'incarico presso la sede di Torino e di 10 ore annue per lo svolgimento dell'incarico presso l'ufficio di Roma.
3. La presumibile durata del permesso deve essere comunicata dal rappresentante per la sicurezza all'Ufficio di appartenenza con un preavviso, di norma, di almeno 24 ore e all'Ufficio Affari generali. Nell'ipotesi di supplenza o di subentro, il rappresentante per la sicurezza utilizza i permessi del rappresentante sostituito o cessato.
3. L'accesso ai luoghi di lavoro deve essere comunicato dal rappresentante per la sicurezza all'Amministrazione e all'Ufficio interessato di norma con almeno un'intera giornata lavorativa di anticipo rispetto all'accesso stesso, salvo situazioni di necessità e urgenza, che consentono un accesso immediato.

Art. 10 Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione ed è soggetto a ratifica del Consiglio dell'Autorità nella prima seduta utile ai sensi dell'art. 12, comma 3, del vigente Protocollo per le relazioni sindacali.
2. La prima designazione dei RLS dovrà avvenire entro e non oltre il 15 marzo 2017.
3. L'Accordo ha una durata di tre anni.

Torino, 20 febbraio 2017