Categoria: 2007
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 23 maggio 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.01.2010
Parti: La Rinascente e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, La Rinascente
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Validità e ambito di applicazione
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Appalti
Art. 5 - Merchandising
Art. 6 - Concession
Art. 7 - Diritti sindacali
Art. 8 - Malattia
Art. 9 - Ricovero ospedaliero
Art. 10 - Cure termali
Art. 11 - Infortunio sul lavoro
Art. 12 - Eventi luttuosi
Art. 13 - Congedi e aspettative non retribuiti
Art. 14 - Conservazione del posto di lavoro
  Art. 15 - Part time post maternità
Art. 16 - Organizzazione del lavoro
Art. 17 - Apprendistato
Art. 18 - Tirocini e stages
Art. 19 - Lavoro intermittente
Art. 20 - Part-time
Art. 21 - Anticipazione TFR
Art. 22 - Lavoro domenicale e festivo
Art. 23 - Nuove aperture e relocations
Parte Economica
Art. 24 - Premio aziendale
Art. 25 - Salario variabile
Art. 26 - Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti della società La Rinascente srl

Il giorno 23 maggio 2007, in Roma, presso il Palazzetto delle Carte Geografiche, tra La Rinascente srl […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], alla presenza delle Strutture Territoriali e delle RSA/RSU Aziendali, si è sottoscritto la presente Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale per i dipendenti della società la Rinascente srl
Ogni pagina è sottoscritta dalle Parti contraenti.

Art. 1 - Premessa
L’Azienda conferma la propria intenzione di proseguire nel piano di sviluppo e riposizionamento strategico già annunciato alle OO.SS. nel novembre 2005.
L’Azienda si impegna a fornire, nel corso di appositi incontri da tenersi con frequenza annuale, o su richiesta di una delle Parti, un puntuale aggiornamento alle OO.SS. nazionali riguardo alla progressiva realizzazione del citato piano di sviluppo.

Art. 2 - Validità e ambito di applicazione
Il presente Accordo Integrativo Aziendale sarà applicato ne la Rinascente srl;
Nel caso di costituzione di nuove Società, che siano controllate da la Rinascente srl, che esercitino le stesse attività commerciali, che presentino i medesimi format propri di questa (Grande Magazzino La Rinascente e negozio multi marche Jam), le suddette Società si impegnano a realizzare condizioni normative ed economiche omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo: a tale riguardo sarà attivato un apposito confronto.
Nel caso di acquisizione di Società, che siano successivamente controllate, che esercitino le stesse attività commerciali, che presentino i medesimi format propri di questa (Grande Magazzino La Rinascente e negozio multi marche Jam) sarà attivato un confronto volto a definire i trattamenti economici e normativi dei lavoratori, con l’obiettivo di realizzare, previa verifica delle compatibilità complessive, condizioni economiche e normative omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo.
Per società controllate di cui ai precedenti commi, devono intendersi esclusivamente quelle società la cui attività sia direttamente gestita e amministrata e che siano controllate in misura maggioritaria (superiore al 50%) da la Rinascente srl.
Le parti convengono che il presente accordo per gli istituti qui regolati sostituisce e/o assorbe ad ogni effetto quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali.
Per gli altri istituti non modificati o non regolati dal presente accordo, continueranno ad essere applicate le condizioni normative ed economiche derivanti dalla contrattazione integrativa precedente a tutti i livelli propria del format Grandi Magazzini con insegna La Rinascente.
Le Parti costituiranno una Commissione paritetica che avrà il compito di redigere un testo unico contrattuale, integrandolo con il presente, attraverso la disamina dei richiamati precedenti contratti integrativi sottoscritti nel corso degli anni con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, con riferimento agli articolati ed i contenuti applicabili al format Grandi Magazzini.
I lavori della citata Commissione saranno sottoposti alle parti per la loro definitiva formulazione.

Art. 3 - Relazioni sindacali
Le Parti intendono realizzare un modello di relazioni sindacali improntato ad un clima di reciproca correttezza, volto al conseguimento di obiettivi aziendali tenuto conto degli gli interessi dei lavoratori, attraverso un processo di informazione preventiva e confronto, finalizzato alle definizione di intese ai vari livelli e per le materie di seguito identificate.
In particolare, nell’attuale contesto di profonda riorganizzazione aziendale, finalizzato alla realizzazione del piano strategico sopra citato, le parti condividono l’obiettivo e l’interesse di riconfermare e nel contempo rimodulare il complesso delle relazioni sindacali già in essere, apportando i necessari adattamenti in funzione delle nuove prospettive di business e del nuovo assetto societario.
Diritto di informazione e/o confronto a livello di Azienda
Compete a tale livello l’informazione ed il confronto sulle seguenti tematiche:
strutture degli assetti societari, processi di acquisizione e fusioni
risultati economici e di bilancio;
strategie generali e politiche commerciali da cui discendono gli obiettivi annuali collegati al meccanismo del salario variabile;
sviluppo e investimenti;
situazione occupazionale in termini quantitativi e di tipologie di impiego (contratti a termine, di inserimento e di apprendistato, tirocini e stage)
processi di riorganizzazione e di ristrutturazione;
innovazioni tecnologiche
piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale;
azioni positive;
ambiente e salute;
salario variabile: comunicazione degli obiettivi annuali, che trovano coerenza con le strategie aziendali e le politiche commerciali, e dei risultati conseguiti (vedi art. 25 -Salario variabile). La comunicazione degli obiettivi sarà inoltre occasione per dare luogo ad una discussione riguardo agli strumenti gestionali utili al loro raggiungimento.
Le Parti si incontreranno due volte l’anno, su richiesta di una delle parti.
Diritto di informazione e/o confronto a livello territoriale/regionale
Compete a tale livello, nel caso di presenza di più punti vendita nello stesso territorio/Regione, l’informazione ed il confronto sulle seguenti tematiche:
andamento economico e commerciale
strategie e politiche commerciali
sviluppo ed investimenti
processi di riorganizzazione/ristrutturazione
piani di aggiornamento/formazione del personale
azioni positive
ambiente e salute
mercato del lavoro, con riferimento in particolare ai compiti istituzionali oggetto di decentramento e di conferimento alla Regione ed agli Enti locali.
A tal fine le Parti si incontreranno ogni qualvolta le situazioni oggettive che non abbiano trovato già condizioni risolutive a livello di Azienda e/o di punto vendita, ne richiedano l’attivazione.
A livello territoriale e/o regionale sarà inoltre svolto un confronto preventivo, finalizzato a realizzare intese, in occasione dell’apertura di nuovi punti vendita o di processi di disinvestimento comportanti rilevanti impatti occupazionali.
Diritto di informazione e/o confronto a livello di Punto Vendita
Compete a tale livello l’informazione e/o il confronto, finalizzato a realizzare intese sulle seguenti tematiche:
andamento economico e commerciale;
investimenti;
organici e loro composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di inserimento e di apprendistato, tirocini e stages;
utilizzo degli impianti, organizzazione del lavoro e dell’attività lavorativa;
progetti di riorganizzazione e ristrutturazione del punto vendita;
appalti e terziarizzazioni;
ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche e di interventi di ristrutturazione di rilevante entità;
comunicazione degli obiettivi e risultati specifici del punto vendita relativi all’applicazione dei meccanismi di salario variabile. La comunicazione degli obiettivi sarà inoltre occasione per dare luogo ad una discussione riguardo agli strumenti gestionali utili al loro raggiungimento.
Commissione nazionale
Le parti concordano di istituire una Commissione Nazionale che favorisca l’acquisizione di informazioni finalizzata all’esame ed allo studio adeguato degli elementi utili al confronto sui temi e materie che possano avere impatti e riflessi rilevanti sia sull’attività produttiva che sulle condizioni di lavoro.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione potrà formulare eventuali proposte da presentare alle Parti in occasione degli incontri periodici fissati nell’ambito del modello di Relazioni Sindacali istituito dal presente contratto.
La Commissione sarà composta da n° 1 componente per ogni Organizzazione Sindacale stipulante il presente A.I.A. e dalle rispettive Segreterie Nazionali e potrà essere convocata a richiesta di una delle Parti, con preavviso di almeno 30 giorni.
Al fine di massimizzare l’efficacia dell’attività di analisi e esame, le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente gli elementi utili, possibilmente prima delle riunioni.
Inoltre, anche per agevolare lo studio e l’esame sotto il profilo tecnico ed evolutivo dei temi assegnati, la Commissione potrà nominare una o più sottocommissioni in sede tecnica che potranno, a loro volta, far eventuale ricorso a consulenti esterni indicati congiuntamente dalle parti.
Tale Commissione tecnica potrà riunirsi anche in sede decentrata nell’ambito degli indirizzi emersi in sede di Commissione Nazionale.
Inoltre, qualora la materia affrontata dalla Commissione Nazionale rivesta rilevanza essenzialmente circoscritta ad un particolare ambito, la medesima Commissione potrà congiuntamente decidere di devolvere lo studio della specifica materia al medesimo ambito di riferimento.
La Commissione Nazionale sarà dedicata prevalentemente all’esame e all’analisi delle seguenti tematiche:
Tecnologia informatica
La Commissione avrà il compito di monitorare i seguenti punti:
le ragioni tecniche e produttive per le quali si considera l’introduzione di una nuova tecnologia e gli investimenti complessivi;
la natura e l’ampiezza del cambiamento tecnologico progettato;
gli effetti sull’occupazione e sul lavoro;
gli effetti sulla professionalità;
gli effetti sull’ambiente di lavoro e la salute psico-fisica dei lavoratori;
il calendario previsto dall’entrata in funzione delle nuove tecnologie.
Al fine di consentire l’acquisizione di strumenti conoscitivi per gli interventi sulle situazioni esistenti e per regolare la installazione di tutte le forme di nuove tecnologie, in modo da accrescere al massimo i vantaggi delle due Parti e di evitare o rimuovere con tutti i mezzi disponibili le eventuali conseguenze sul lavoro, l’Azienda si impegna a fornire gli elementi utili ad un confronto sulle questioni che riguardino l’applicazione di nuova tecnologia che incida significativamente sulle strutture e sui meccanismi operativi.
Le informazioni dovranno essere fornite preventivamente e con la tempestività consentita dai processi di elaborazione e decisionali in maniera che le OO. SS. possano elaborare proprie posizioni relative al tipo di sistema ed ai metodi di messa in opera, e ciò in quanto le parti riconoscono che la valutazione della nuova tecnologia non deve fondarsi solamente sugli effetti tecnici ed economici, ma anche sugli effetti sociali e sulle condizioni di lavoro degli addetti.
I Rappresentanti Sindacali saranno informati di tutte le ricerche condotte permanentemente dall’Azienda sulle possibili applicazioni di nuove tecnologie.
Ambiente e sicurezza del lavoro
Con riferimento al D.lgs. 626/1994, così come integrato dal D.lgs.n. 242/1996, dal D.lgs n. 359/1999 e dal D.lgs n. 66/2000,sulla base dell’accordo nazionale tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali, le parti si riuniranno al fine di confrontare gli orientamenti a fronte dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
Inquadramento delle figure professionali
La Commissione avrà il compito di raccogliere, esaminare e approfondire tutti gli elementi che consentano successivamente alle parti, previo apposito confronto, di meglio qualificare e determinare l’inquadramento di quelle figure professionali non riconducibili alla classificazione prevista.
Flessibilità ed organizzazione del lavoro
La Commissione avrà il compito di monitorare l’utilizzo degli strumenti di flessibilità del lavoro nel periodo di vigenza del presente A.I.A..
In particolare, la Commissione esaminerà le forme di flessibilità e le soluzioni organizzative applicate anche al fine di studiare ipotesi evolutive, proporre soluzioni innovative.
Formazione professionale ed apprendistato
La Commissione avrà il compito di esaminare e monitorare la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai programmi di sviluppo ed innovazione commerciale e tecnologica anche al fine di dare impulso alla formazione e all’aggiornamento come mezzo necessario per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali, e di ottenere una maggiore qualificazione del servizio alla clientela ed il miglioramento dei risultati.
Con riferimento a quanto sopra le Parti convengono di attivare un confronto finalizzato all’individuazione e al monitoraggio di progetti formativi i cui contenuti e le modalità di erogazione rientrino tra le previsioni di For.Te.
Essendo la materia dell’apprendistato oggetto di possibile evoluzione nel corso della durata del presente A.I.A., Le Parti convengono sul reciproco interesse di dare luogo ad un suo costante monitoraggio per individuare e recepire eventuali opportunità utili a dare risposta alle esigenze di professionalità specifiche aziendali ed all’interesse mostrato in tal senso dal mercato del lavoro giovanile
La commissione potrà inoltre proporre l’attivazione di azioni positive nel quadro dell’applicazione della legge sulle pari opportunità L. 125/91.

Art. 4 - Appalti
Fermo restando quanto previsto dall’art. 211 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, la Rinascente srl si impegna:
a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della relativa attività.
a esigere da queste il pieno rispetto delle condizioni economiche e normative dei CCNL del settore merceologico di riferimento, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
a far rientrare nei contratti di appalto l’impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza del lavoro.
Quanto sopra con riferimento alle previsioni di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 626/1994.

Art. 5 - Merchandising
La società s’impegna a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/1994 e norme collegate.

Art. 6 - Concession
Secondo il piano strategico di cui alla premessa la valorizzazione de La Rinascente srl si realizza attraverso una completa rivisitazione dell’immagine con l’adozione di politiche commerciali, assortimentali e di servizio, che vengono supportate da importanti interventi di ristrutturazione. In questo contesto di rilancio si inserisce anche la formula contrattuale della concession, che avvalendosi ancor più che nel passato dell’esperienza, della competenza e del know- how degli Operatori e dal personale da essi formato, consente di dare luogo ad una modalità di commercializzazione che valorizzi appieno i nuovi marchi inseriti all’interno dei punti vendita.
All’interno dei propri punti vendita l’azienda si impegna ad esigere dall’Operatore che tutto il personale da lui utilizzato sia assunto mediante regolari contratti previsti e normati dai vigenti CCNL della categoria di riferimento, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, venga assolto ogni obbligo retributivo, contributivo e previdenziale nei suoi confronti, gli venga assicurata l’applicazione e il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, essendo il contratto di concession stipulato avendo riguardo alle qualità professionali dell’Operatore, l’Azienda si impegna a richiedere agli Operatori la non cedibilità del contratto in tutto o in parte a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda.

Art. 7 - Diritti sindacali
Assemblee sindacali
Fermo restando quanto previsto dall’art. 30 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito dai precedenti contratti integrativi aziendali, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previsto dal CCNL viene elevato a quindici ore annue.
Lo svolgimento delle ore di assemblea aggiuntive, dovrà avvenire nelle giornate e nelle ore di minore intensità dell’attività di vendita.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l’istituto dell’assemblea costituisce un trattamento complessivamente migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Permessi sindacali […]

Art. 14 - Conservazione del posto di lavoro
L’Azienda conserverà il posto di lavoro ai malati affetti da gravi infermità fisiche documentabili, sulla scorta delle informazioni fornite riservatamente dal Medico curante nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 15 - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l’azienda accoglierà, nell’ambito del 3% della forza occupata nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. Nell’ ambito di detta percentuale l’Azienda, in funzione delle esigenze funzionali ed organizzative dell’unità di appartenenza, favorirà le richieste di modifica temporanea della collocazione oraria, per consentire la conciliazione delle esigenze lavorative con la tutela del minore nei primi tre anni di vita.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa

Art. 16 - Organizzazione del lavoro
Le Parti, nel rispetto delle autonomie del Sindacato e dell’Impresa e nell’ambito dei livelli di informazione e confronto previsti nel capitolo “Relazioni sindacali”, ribadiscono che il tema dell’organizzazione del lavoro compete al livello di singolo punto vendita /territorio.
Le Parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del servizio e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.
A livello di punto vendita si attiveranno confronti con le RSA/RSU, anche con l’assistenza delle OO.SS territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme delle variabili che ad essa concorrono (composizione degli organici, orari di lavoro e turni, ridistribuzione degli orari, utilizzazione degli impianti, calendario annuo, ecc.), ivi comprese soluzioni negoziali riguardanti eventuali modalità collettive di flessibilità di orario valevoli per interi reparti e/o punti vendita.
Qualora l’Azienda ritenga di dover effettuare modifiche collettive all’organizzazione del lavoro relative a reparti o al punto vendita/unità organizzativa nel suo complesso, attiverà i confronti previsti dal comma precedente, con la finalità di adeguare tempestivamente detta organizzazione alle mutate esigenze. In tale ottica, l’Azienda dovrà prevedere una fase di informativa generale preventiva al confronto. Tale confronto, a fronte di proposte operative presentate dall’Azienda, dovrà esaurirsi di norma entro 30 giorni dall’avvenuta attivazione, e, nel caso di progetti organizzativi di particolare complessità, non oltre il limite massimo di 60 giorni.
Le Parti si danno altresì atto che le intese definite sull’organizzazione del lavoro, possono richiedere aggiornamenti periodici in coerenza con le evoluzioni del quadro aziendale di riferimento in ordine alle metodologie ed alle tecniche di approvvigionamento e vendita, alle specifiche esigenze ricollegabili al territorio in cui i differenti punti vendita dell’Azienda sono dislocati e alle differenti politiche commerciali adottate dalla concorrenza.
Dette intese saranno coerenti ed omogenee con il quadro di riferimento delle relazioni sindacali e le relative procedure e meccanismi previsti dal presente accordo.

Art. 17 - Apprendistato
Le Parti convengono che lo strumento dell’apprendistato ha la finalità di professionalizzare, nell’arco di tempo stabilito nella tipologia del rapporto di impiego, il lavoratore secondo le previsioni del progetto stesso. In funzione di quanto precede, l’Azienda comunicherà con cadenza annuale il grado di apprendimento riscontrato nell’interessato con riferimento in particolare ai contenuti del suo progetto formativo e della qualifica professionale/mestiere considerato.
Fermo restando le previsioni del CCNL per quanto attiene alla materia ed i successivi rinvii ai livelli di competenza, l’Azienda dichiara la sua disponibilità a dare luogo anticipatamente alla scadenza naturale dei contratti in argomento nella misura di 6 mesi, per i contratti di apprendistato di durata superiore ai 24 mesi, comunicando agli interessati l’esito del rapporto medesimo.
Nel riconfermare quanto previsto a tale riguardo dalle normative contenute nell’art. 6 del CCNL del Terziario, distribuzione e servizi le Parti convengono che a livello territoriale potranno essere definite intese sulle condizioni di impiego con particolare riferimento alle materie assegnate dal CCNL alla contrattazione di secondo livello.

Art. 18 - Tirocini e stages
Il tirocinio e lo stage rappresentano utili strumenti per la formazione professionale dei giovani e per agevolare un primo contatto diretto con l’attività lavorativa, così come si realizza in concreto all’interno delle imprese. Nell’ambito delle sue politiche sociali La Rinascente riconosce, ove ciò sia consentito dal soggetto promotore, un rimborso spese allo stagista o tirocinante, in linea con quelle che saranno le condizioni applicate dalle principali Aziende del settore, e comunque non inferiore a € 300 lordi mensili

Art. 19 - Lavoro intermittente
Ferme restando le strategie commerciali della rete vendita e le conseguenti previsioni di impiego delle risorse umane, l’Azienda non farà ricorso nell’arco di vigenza del presente A.I.A allo strumento del lavoro intermittente o a chiamata.

Art. 20 - Part-time
Le Parti si danno reciprocamente atto che questa tipologia di rapporto di impiego è una delle modalità attraverso cui si può dare risposta sia a esigenze individuali dei lavoratori, sia alle esigenze di flessibilità proprie dell’Azienda, in quanto operante in un business svolto a diretto contatto col cliente.
Conseguentemente, le Parti hanno definito un quadro di coerenza nella regolamentazione del lavoro a tempo parziale, in linea con le previsioni del vigente CCNL e della legislazione che regola la materia, confermando che l’orario di lavoro giornaliero non potrà essere distribuito in periodi inferiori alle 4 ore, al lordo della riduzione oraria.
Il confronto relativo all’impiego del lavoro part time, in quanto strettamente connesso alle esigenze organizzative proprie del singolo punto vendita, trova a questo livello la sede più consona di confronto tra le Parti e ciò con riferimento anche ai contenuti di cui all’art. 83 del vigente CCNL.
[…]