Categoria: 2007
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 5 giugno 2007
Validità: 31.12.2010
Parti: Auchan e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Auchan
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Validità e ambito di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Franchising
Art. 4 - Merchandising
Art. 5 - Appalti
Art. 6 - Diritti sindacali
Art. 7 - Malattia
Art. 8 - Ricovero ospedaliero
Art. 9 - Cure termali
Art. 10 - Infortunio sul lavoro
Art. 11 - Eventi luttuosi
Art. 12 - Congedi e aspettative non retribuiti
Art. 13 - Part time post maternità
  Art. 14 - Libretti sanitari
Art. 15 - Sconti ai dipendenti
Art. 16 - Organizzazione del lavoro
Art. 17 - Apprendistato
Art. 18 - Part time
Art. 19 - Anticipazione TFR
Art. 20 - Classificazione
Art. 21 - Lavoro domenicale e festivo
Parte Economica
Art. 22 - Premio aziendale
Art. 23 - Risultato aziendale, progresso e Commercio di reparto
Art. 24 - decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti di Auchan spa

Il giorno 5 giugno 2007 in Roma, tra la Auchan spa […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], assistiti dalla Delegazione Trattante […], si è stipulata la presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo dell’Integrativo Aziendale per i dipendenti della società Auchan spa
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle parti stipulanti.

Art. 1 - Validità e ambito di applicazione
Il presente accordo integrativo aziendale sarà applicato nella società Auchan spa. per l’esercizio dell’attività commerciale con formula Ipermercati
Nel caso di società di nuova costituzione, che siano controllate da la Auchan spa. che eserciti la stessa attività commerciale Ipermercati, Auchan spa. si impegna a realizzare condizioni normative ed economiche omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo. A tale riguardo sarà attivato un apposito confronto.
Nel caso di acquisizione di società, che siano successivamente controllate e che esercitino la stessa attività commerciale e con i medesimi format attuali (Ipermercati), sarà attivato un confronto volto a definire i trattamenti economici e normativi dei lavoratori, con l’obiettivo di realizzare, previa verifica delle compatibilità complessive, condizioni economiche e normative omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo.
Per società controllate di cui ai precedenti commi, devono intendersi esclusivamente quelle società la cui attività sia direttamente gestita, che siano direttamente amministrate e che siano controllate in misura maggioritaria (superiore al 50%) da Auchan spa.
Le parti convengono che il presente accordo sostituisce e assorbe ad ogni effetto quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali per gli istituti qui regolati, fatto salvo quanto previsto dal medesimo accordo per gli specifici istituti.
Per gli altri istituti non modificati o non regolati dal presente accordo, sono comunque fatte salve e continueranno ad essere applicate solo nei rispettivi ambiti applicativi le condizioni derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale a tutti i livelli.
Le Parti costituiranno, entro sei mesi dalla stipula dell’accordo, una Commissione che avrà il compito di procedere al monitoraggio dell’intero e articolato quadro contrattuale sottoscritto con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil nel corso degli anni dalle società cui facevano capo gli ipermercati attualmente della società Auchan spa, al fine di redigere un testo unico contrattuale.
Nota a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che lo sviluppo della rete commerciale realizzato da società immobiliari, cui fa seguito il trasferimento dell’unità in capo ad una delle società firmatarie in occasione dell’apertura al pubblico, non configura nè costituzione, né acquisizione di società ai fini della presente intesa, ma costituisce “nuove aperture” e quindi da luogo all’applicazione del presente accordo.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Premessa
In un contesto di debolezza di consumi e di forte e nuova competizione su tutti i fronti l’azienda è impegnata con un rinnovato spirito imprenditoriale dotato di accresciuta responsabilità nel produrre crescita durevole di risultati e di valore.
Lo spirito aziendale riconferma integralmente la propria impostazione strategica con un approccio di impresa responsabilizzante a tutti i livelli, articolata sul ruolo chiave di ciascun reparto di ciascun ipermercato, improntata alla valorizzazione delle qualità personali dei collaboratori, delle loro esigenze e finalizzata alla massimizzazione della soddisfazione del cliente, a vantaggio della creazione del valore e della sua condivisione.
Tali principi sono definiti per assicurare la performance del servizio al cliente e dell’offerta prodotto nell’ambito di una responsabilità sociale nei confronti di partner, fornitori, clienti, collaboratori e loro rappresentanti sindacali improntata allo sviluppo delle relazioni e del dialogo.
In tale contesto, Le parti condividono la reciproca intenzione di valorizzare lo sviluppo delle relazioni sindacali; a tal fine, condividono che le stesse relazioni devono essere improntate sui presupposti di ricerca congiunta di soluzioni in grado di garantire il necessario livello di competitività, idonea a favorire l’azione di sviluppo dell’impresa, a sostenere l’occupazione e lo sviluppo professionale, nonché alle esigenze dei lavoratori nel comune intento di consolidare la struttura della competitività dell’impresa in una logica concorrenziale ispirata a principi di lealtà.
In piena coerenza con quanto descritto, è confermata la centralità del ruolo dell’ipermercato nell’assicurare le linee di sviluppo strategiche a livello aziendale in termini di attuazione della visione aziendale, attuazione di azione formativa, di management partecipativo, di valorizzazione, di sviluppo e di crescita sia professionale, sia umana delle risorse.
Con riferimento a tale impostazione, le parti condividono l’obiettivo e l’interesse di consolidare e migliorare il complesso delle relazioni sindacali già in essere, istituendo un assetto di relazioni sindacali mirato alla individuazione dell’adeguato livello di interlocuzione per ogni articolazione aziendale e per le materie assegnate dal CCNL alla contrattazione aziendale.
In tale ambito, Le parti convengono di favorire un fluido sistema di relazioni sindacali concentrando il confronto e il diritto di informazione a livello Nazionale e a livello di ipermercato.
Pertanto, tale sistema si sviluppa contemperando in modo bilanciato:
la focalizzazione delle relazioni sindacali a livello di ipermercato, favorendo un rafforzamento del decentramento in tale ambito in coerenza con il compiuto sistema di autonomie;
il confronto a livello nazionale.
Coerentemente si riafferma il carattere preventivo dell’informazione e della sua finalizzazione al confronto ed alla definizione delle intese tra le parti ai vari livelli e per le materie previste successivamente.
Diritto di informazione e confronto a livello Nazionale.
Compete a tale livello l’informazione ed il conseguente confronto sulle seguenti tematiche:
bilancio economico
andamento economico aziendale;
strategie generali della società;
politiche commerciali;
sviluppo e investimenti;
processi di riorganizzazione e di ristrutturazione;
innovazioni tecnologiche;
piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale;
azioni positive;
ambiente e salute;
funzionamento degli indicatori di condivisione dei risultati aziendali, di ipermercato o di reparto.
A tal fine, le parti si incontreranno, di norma entro il mese di giugno, su richiesta di una delle stesse parti.
Diritto di informazione e confronto a livello di ipermercato
Compete a tale livello l’informazione ed il conseguente confronto per realizzare intese sulle seguenti tematiche, anche con l’eventuale assistenza delle OO.SS:
organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di inserimento e di apprendistato;
utilizzo degli impianti, organizzazione del lavoro e dell’attività lavorativa;
progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità;
appalti e terziarizzazioni;
ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche;
andamenti delle quote dei risultati di progresso di ipermercato (PI) o Commercio di reparto (CR) di cui alla parte economica del presente contratto.
Attuazioni di azioni formative nell’ambito dei progetti di formazione continua;
Contratti di apprendistato e svolgimento dei percorsi formativi
Progetti di sviluppo
Tirocini
Nuove aperture
Con le OO.SS territoriali sarà inoltre svolto un confronto preventivo per realizzare intese, in occasione dell’apertura di nuovi insediamenti produttivi avente ad oggetto le tematiche di cui al presente paragrafo.
Commissione nazionale
Le parti concordano di istituire una commissione nazionale a livello aziendale che favorisca l’acquisizione di informazioni finalizzata all’esame ed allo studio adeguato degli elementi utili al confronto.
La Commissione dovrà esaminare ed analizzare i temi e le materie che possano avere impatti e riflessi sia sull’attività produttiva che sulle condizioni di lavoro.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione potrà formulare eventuali proposte da presentare alle parti in occasione degli incontri periodici fissati nell’ambito del sistema di Relazioni Sindacali istituito dal presente contratto.
La Commissione sarà composta da 2 componenti per ogni Organizzazione Sindacale oltre alle Segreterie Nazionali e potrà essere convocata a richiesta di una delle parti e con preavviso di almeno 30 giorni.
Al fine di massimizzare l’efficacia dell’attività di analisi e esame, le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente gli elementi utili, possibilmente prima delle riunioni.
Inoltre, anche per agevolare lo studio e l’esame sotto il profilo tecnico ed evolutivo dei temi assegnati, la Commissione potrà nominare una o più sottocommissioni in sede tecnica che potranno, a loro volta, far eventuale ricorso a consulenti esterni indicati congiuntamente dalle parti.
Tale Commissione tecnica potrà riunirsi anche in sede decentrata nell’ambito degli indirizzi emersi in sede di Commissione Nazionale.
Inoltre, qualora la materia affrontata dalla Commissione Nazionale rivesta rilevanza essenzialmente circoscritta ad un particolare ambito, la medesima Commissione potrà congiuntamente decidere di devolvere lo studio della specifica materia al medesimo ambito di riferimento.
La Commissione Nazionale sarà dedicata prevalentemente all’esame e all’analisi delle seguenti tematiche:
Tecnologia informatica
La Commissione avrà il compito di monitorare i seguenti punti:
a. le ragioni tecniche e produttive per le quali si considera l’introduzione di una nuova tecnologia e gli investimenti complessivi;
b. la natura e l’ampiezza del cambiamento tecnologico progettato;
c. gli effetti sull’occupazione e sul lavoro;
d. gli effetti sulla professionalità;
e. gli effetti sull’ambiente di lavoro e la salute psico-fisica dei lavoratori;
f. il calendario previsto dall’entrata in funzione delle nuove tecnologie.
Al fine di consentire l’acquisizione di strumenti conoscitivi per gli interventi sulle situazioni esistenti e per regolare la installazione di tutte le forme di nuove tecnologie, in modo da accrescere al massimo i vantaggi delle due parti e di evitare o rimuovere con tutti i mezzi disponibili le eventuali conseguenze sul lavoro, l’Azienda si impegna a fornire gli elementi utili ad un confronto sulle questioni che riguardino l’applicazione di nuova tecnologia che incida significativamente sulle strutture e sui meccanismi operativi.
Le informazioni dovranno essere fornite preventivamente e con la tempestività consentita dai processi di elaborazione e decisionali in maniera che le OO.SS. possano elaborare proprie posizioni relative al tipo di sistema ed ai metodi di messa in opera, e ciò in quanto le parti riconoscono che la valutazione della nuova tecnologia non deve fondarsi solamente sugli effetti tecnici ed economici, ma anche sugli effetti sociali e sulle condizioni di lavoro degli addetti.
I rappresentanti sindacali saranno informati di tutte le ricerche condotte permanentemente dall’Azienda sulle possibili applicazioni di nuove tecnologie.
Ambiente e sicurezza del lavoro
Con riferimento al D.lgs. 626/1994, così come integrato dal D.lgs.n. 242/1996, dal D.lgs n. 359/1999 e dal D.lgs n. 66/2000,sulla base dell’accordo nazionale tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali, le parti si riuniranno al fine di confrontare gli orientamenti a fronte dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
Inquadramento delle figure professionali
La Commissione avrà il compito di raccogliere, esaminare e approfondire tutti gli elementi che consentano successivamente alle parti, previo apposito confronto, di meglio qualificare e determinare l’inquadramento di quelle figure professionali non riconducibili alla classificazione prevista.
Flessibilità ed organizzazione del lavoro
La Commissione avrà il compito di monitorare l’utilizzo degli strumenti di flessibilità del lavoro nel periodo di vigenza del presente A.I.A.
In particolare, la Commissione esaminerà le forme di flessibilità e le soluzioni organizzative applicate anche al fine di studiare ipotesi evolutive, proporre soluzioni innovative.
Formazione professionale
La Commissione avrà il compito di esaminare e monitorare la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai programmi di sviluppo ed innovazione commerciale e tecnologica anche al fine di dare impulso alla formazione e all’aggiornamento come mezzo necessario per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali, e di ottenere una maggiore qualificazione del servizio alla clientela ed il miglioramento dei risultati.
La commissione potrà inoltre proporre l’attivazione di azioni positive nel quadro dell’applicazione della legge sulle pari opportunità L. 125/91.

Art. 3 - Franchising
Le società, in occasione dell’avvio o del rinnovo dei contratti di affiliazione da esse sottoscritti, inseriranno nei contratti stipulati con gli operatori economici affiliati l’applicazione delle norme e dei trattamenti di legge.

Art. 4 - Merchandising
Le società s’impegnano a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/1994 e norme collegate.

Art. 5 - Appalti
Fermo restando quanto previsto dall’art. 211 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, le società si impegnano:
a. a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della relativa attività;
b. a far rientrare nei contratti di appalto l’impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 6 - Diritti sindacali
Assemblee sindacali
Fermo restando quanto previsto dall’art. 30 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito dai precedenti contratti integrativi aziendali con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previsto dal CCNL viene elevato a quindici ore annue.
Lo svolgimento delle ore di assemblea aggiuntive introdotte con il presente accordo, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della prassi vigente, nelle giornate e nelle ore di minore intensità dell’attività di vendita.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l’istituito dell’assemblea costituisce un trattamento complessivamente migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Permessi sindacali […]

Art. 13 - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l’azienda accoglierà, nell’ambito del 3% della forza occupata nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa

Art. 16 - Organizzazione del lavoro
Le Parti, nel rispetto delle autonomie del Sindacato e dell’Impresa e nell’ambito dei livelli di informazione e confronto previsti nel capitolo “Relazioni sindacali”, ribadiscono che il tema dell’organizzazione del lavoro compete al livello di ipermercato.
Le Parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del servizio e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.
A livello di ipermercato si attiveranno confronti con le RSA/RSU anche con l’assistenza delle OO.SS territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme delle variabili che ad essa concorrono (composizione degli organici, orari di lavoro e turni, redistribuzione degli orari, utilizzazione degli impianti, calendario annuo, ecc.), con l’obbiettivo di ricercare:
soluzioni organizzative in grado di assicurare una equilibrata copertura dei processi e delle attività aziendali che consentano anche di prevedere un’equa ripartizione dei carichi di lavoro con riferimento ai turni e all’attività lavorativa domenicale e, anche al fine di individuare soluzioni volte a contenere il numero di prestazioni lavorative domenicali in favore dei lavoratori con tale prestazioni soluzioni organizzative in grado di assicurare una equilibrata copertura dei processi e delle attività aziendali che consentano anche di prevedere un’equa ripartizione dei carichi di lavoro con riferimento ai turni e all’attività lavorativa domenicale e, anche al fine di individuare soluzioni volte a contenere il numero di prestazioni lavorative domenicali in favore dei lavoratori con tale prestazione all’interno dell’orario contrattuale e l’utilizzo di somministrazione di lavoro;
soluzioni negoziali riguardanti eventuali modalità collettive di flessibilità di orario valevoli per interi reparti e/o unità produttive.
Nel condividere la circostanza che a livello di contrattazione integrativa nazionale è plausibile definire essenzialmente un quadro di principi ispiratori e norme generali cui le intese a livello di ipermercato possano ispirarsi (a causa delle specificità e particolarità che caratterizzano le diverse situazioni territoriali di insediamento delle singole unità produttive e in ragione delle norme emanate dalle amministrazioni locali e del contesto urbano e abitativo), le parti convengono che a tale livello sarà possibile definire soluzioni innovative, in materia di distribuzione degli orari di lavoro e di turni anche in base a quanto previsto a tale riguardo sia nella norma di legge, sia nel Contratto Collettiva Nazionale di Lavoro, sia in altri articoli di questo medesimo accordo integrativo aziendale.
Tali intese potranno adottare per il personale full-time e a part-time orizzontale e misto moduli di orario di lavoro individuale articolati su 5 o 6 giorni di lavoro settimanali, anche in relazione all’affluenza di clientela nei diversi periodi dell’anno, ovvero in rapporto al numero di presidi domenicali e festivi necessari per effetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità, valutando anche la presenza delle condizioni idonee a consentire l’incremento delle ore di lavoro settimanali dei lavoratori con contratto a part-time e/o la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, oltre che garantendo il rispetto delle normative di legge (e in particolare del d.lgs. n. 66/2003) per quanto attiene la cadenza e l’estensione del riposo giornaliero e settimanale, nonché le modalità di fruizione delle pause.
In particolare, negli ipermercati Auchan in cui operano, le disposizioni derivanti dalla contrattazione integrativa dell’ex Gruppo Rinascente in materia di maggior utilizzo di impianti, nonché le collegate indennità connesse alle prestazioni lavorative in orari disagiati, le parti potranno anche definire a livello locale e di unità produttiva soluzioni organizzative complessivamente volte a garantire la migliore distribuzione dei turni, orari di lavoro giornalieri, riposi, pause e recuperi. In tale ambito potrà anche essere sperimentata la definizione di turni lavorativi articolati su cinque giorni di lavoro e uno di riposo, con assorbimento parziale o totale delle ore di permesso individuale retribuito.
Le parti si danno altresì atto che le intese definite sull’organizzazione del lavoro, pur richiedendo aggiornamenti periodici in coerenza con le evoluzioni del quadro aziendale di riferimento in ordine ai profili dei metodi e delle tecniche di approvvigionamento e vendita, alle specifiche esigenze ricollegabili al territorio in cui i differenti ipermercati sono dislocati e alle differenti politiche commerciali adottate dalla concorrenza, saranno coerenti ed omogenee con Le parti si danno altresì atto che le intese definite sull’organizzazione del lavoro, pur richiedendo aggiornamenti periodici in coerenza con le evoluzioni del quadro aziendale di riferimento in ordine ai profili dei metodi e delle tecniche di approvvigionamento e vendita, alle specifiche esigenze ricollegabili al territorio in cui i differenti ipermercati sono dislocati e alle differenti politiche commerciali adottate dalla concorrenza, saranno coerenti ed omogenee con il quadro di riferimento delle relazioni sindacali e le relative procedure e meccanismi previsti dal presente accordo.

Art. 17 - Apprendistato
Le Parti, preso atto dell’evoluzione normativa per effetto delle intervenute modifiche legislative e di quanto previsto dal CCNL, riconoscono in tale istituto uno strumento fondamentale per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
A tale riguardo, le parti si danno atto che la normativa prevista dal CCNL del Terziario, distribuzione e servizi costituisce la base di riferimento ai fini della effettiva applicazione dell’istituto ed esprimono congiuntamente l’auspicio che in tutte le sedi siano adottate iniziative finalizzate a rendere l’istituto quanto più semplificato ed omogeneizzato, per favorirne l’efficacia a sostegno dell’inserimento formativo dei giovani nel mercato del lavoro.

Art. 18 - Part time
Il legislatore italiano, nella consapevolezza del ruolo della contrattazione collettiva in materia di part time, ha affidato, con il d.lgs. n. 61/2000, così come modificato dal d.lgs. n. 100/2001 e dal D. L. n. 355/2001, convertito dalla legge n. 417/2001, alla contrattazione stessa ampi spazi regolatori attesa la duttilità del ricorso allo strumento contrattuale del part time per affrontare le diversificate esigenze dei vari settori produttivi.
Le parti, conseguentemente, si danno atto della necessità di individuare un quadro di coerenze nella regolamentazione del lavoro a tempo parziale, con l’individuazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa part time.
[…]