Tipologia: CIA
Data firma: 4 febbraio 2008
Validità: 01.07.2006 - 31.12.2010
Parti: Coop Consumatori Nordest / Ancc, Accda e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, Coop Nordest
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Titolo I Validità e sfera d’applicazione
Art. 1 Decorrenza e durata
Art. 2 Validità e sfera di applicazione
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Livelli delle relazioni sindacali
Art. 4 Accordi d’avvio
Art. 5 Confronto
Art. 6 Diritti d’informazione
Art. 7 Comitati consultivi paritetici e commissioni tecniche
Titolo III Diritti sindacali
Art. 8 Rappresentanza RSU/RSA
Art. 9 Permessi sindacali
Art. 10 Formazione sindacale
Art. 11 Strumenti in uso alle RSU/ RSA
Art. 12 Assemblee sindacali
Titolo IV Classificazione
Titolo V Formazione
Titolo VI Mercato del lavoro

Art. 13 Tipologie contrattuali
Art. 14 Contratto di apprendistato
Art. 15 Contratto a tempo determinato
Art. 15a Graduatorie
Art. 16 Contratto d’inserimento
Art. 17 Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. 18 Contratto di lavoro a tempo parziale
Titolo VII Organizzazione del lavoro
Titolo VIII Orario di lavoro

Art. 19 Orario di lavoro e sua distribuzione
Art. 20 Flessibilità - Progetti di conciliazione
  Art. 21 Nuova distribuzione dell’orario di lavoro per i lavoratori a tempo pieno
Art. 22 Flessibilità programmata del part-time e consolidamento orario contrattuale
Art. 23 Flessibilità/consolidamento part-time
Titolo IX Progetti di conciliazione dei tempi
Titolo X Ferie

Titolo XI Diritti individuali
Art. 24 Tutele in materia di conciliazione dei tempi
Art. 25 Part-time reversibile
Art. 26 Gestione prestito
Art. 27 Permessi ex festività
Art. 28 Anticipazione permessi individuali
Art. 29 Permessi per visite mediche
Art. 30 Congedi ed aspettative
Titolo XII Mensa
Titolo XIII Anticipazione TFR
Titolo XIV Trasferta/missione
Titolo XV Trasferimento
Titolo XVI Ambiente e sicurezza
Titolo XVII Inidoneità sopravvenuta
Titolo XVIII Certificazione sanitaria
Titolo XIX Impianti audiovisivi
Titolo XX Parte economica
Titolo XXI Salario
Titolo XXII Salario variabile
Titolo XXIII Lavoro in deroga festiva o domenicale
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale Coop Consumatori Nordest

Addì 4 Febbraio 2008 in Reggio Emilia, presso la sede di Coop Consumatori Nordest, tra la Coop Consumatori Nordest […] assistiti da […] Ancc, e da […] Accda e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil) Nazionale […], dalla Filcams Regionale […], dalle Filcams Territoriali […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo (Fisascat-Cisl) Nazionale […] e dalle Fisascat Territoriali […], l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) Nazionale […], dalla Uiltucs Regionale […], dalle Uiltucs Territoriali […], le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale composto da: n. 23 Titoli, n. 30 Articoli e n 6 Allegati.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le parti stipulanti.

Titolo I Validità e sfera d’applicazione
Art. 2 Validità e sfera di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) sostituisce il precedente Contratto Integrativo Aziendale ed ogni altra disposizione, prassi o consuetudine attinente alle materie in esso disciplinate, fatti salvi i livelli di verifica e di confronto previsti dal presente contratto. Le disposizioni del precedente contratto espressamente richiamate al Titolo IV, al Titolo VIII, Art. 19, paragrafo Nastro Orario ed al Titolo XXI restano in vigore anche per il periodo di vigenza del presente contratto.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale sostituisce altresì il Protocollo Regionale D’Intesa per la definizione degli Accordi d’Avvio in Friuli Venezia Giulia, stipulato il 24 gennaio 2003 e scaduto il 31 dicembre 2006.
Restano comunque in vigore, fino alle rispettive scadenze, le specifiche discipline in materia di mercato del lavoro e di organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro, previste dagli Accordi di Avvio stipulati per l’ipercoop Isonzo in data 16 aprile 2003, per l’Ipercoop Meduna in data 31 maggio 2006, per il PDV di Castel Goffredo stipulato in data 26 febbraio 2007 e per l’Ipercoop Gotico stipulato in data 26 aprile 2007.
Dichiarazione a verbale
Le parti contraenti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale, hanno adempiuto alla stipula della contrattazione di secondo livello valida per Coop Consumatori Nordest e danno atto che i trattamenti economici e normativi sono un tutt’uno inscindibile e complessivamente migliorativo rispetto a quelli precedenti.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Livelli delle relazioni sindacali

Le parti firmatarie del presente accordo, in qualità di titolari della contrattazione integrativa di secondo livello così come prevista dall’Art. 11 del vigente CCNL stabiliscono il proprio sistema di relazioni sindacali coerente con l’articolazione della Cooperativa e con l’obiettivo di costruire strumenti di partecipazione dei lavoratori all’attività ed allo sviluppo dell’impresa.
L’utilizzo di tali strumenti sarà oggetto di confronto a livello di Azienda, Divisione/Area e/o di Punto Vendita/Unità Operativa per concordare le regole di evoluzione dell’organizzazione del lavoro e per stabilire, ove previsto dai singoli punti successivi, le necessarie intese.
Considerata la configurazione della cooperativa divisionalizzata in canali per tipologie di vendita, Supermercati ed Ipermercati, e la suddivisione per aree territoriali omogenee della Divisione Supermercati, le parti convengono sulla definizione dell’articolazione delle relazioni sindacali su tre livelli.
Livello Aziendale
Interlocutori: Direzione Aziendale, OO.SS. ed RSU/RSA firmatarie del Contratto Integrativo Aziendale.
A questo livello vengono negoziate le regole di riferimento della cooperativa nell’ambito delle materie indicate dall’Art.11 CCNL conformemente alle disposizioni contrattuali e di legge.
A questo livello vengono definiti:
strumenti ed istituti contrattuali utilizzabili in materia d’organizzazione del lavoro, orari e loro modalità di sviluppo;
valutazione dei profili professionali di nuovi ruoli e loro inquadramento;
dinamica della struttura dell’occupazione ed applicazione di norme e legislazione relative al mercato del lavoro ed alla sua evoluzione;
problematiche riferite a progetti ed azioni collegate alle pari opportunità;
accordi in materia di trasferimenti d’azienda;
progetti collegati alla partecipazione dei lavoratori ed alla sperimentazione di gruppi di miglioramento per unità organizzative;
programmi mirati alla riqualificazione professionale dei lavoratori.
A supporto degli aspetti negoziali di cui sopra, la Cooperativa si impegna a praticare livelli di informazione e confronto reciproco che le parti, nell’ambito delle rispettive autonomie, svilupperanno sui seguenti temi:
analisi ed evoluzione del mercato di riferimento e del contesto competitivo in cui opera la Cooperativa;
piano d’impresa, sviluppo rete di vendita, progetti di riorganizzazione aziendale;
progetti di riorganizzazione e/o sviluppo del sistema Coop che abbiano diretto e significativo impatto con l’organizzazione aziendale e con l’organizzazione del lavoro nella rete di vendita;
programmi d’investimento mirati all’innovazione tecnologica;
linee di politica commerciale e di servizio al consumatore;
bilanci preventivi e consuntivi della Cooperativa;
fabbisogni formativi, programmi di formazione e sviluppo professionale, sistemi valutativi e progetti di miglioramento del clima interno.
Livello Divisionale /d’Area
Interlocutori: Direttore Divisione SMK, Responsabile d’Area SMK; Direttore Divisione IMK Direttore d’Ipermercato; Direzione Risorse Umane e/o funzioni interessate; RSU/RSA dei P.d.V. assistiti dalle rispettive OO.SS. Territoriali delle Aree e degli Ipermercati di competenza.
A questo livello sono demandati l’informazione e il confronto nel merito di:
1) Andamenti e situazione competitiva dei PDV.
2) Legislazione di riferimento in materia di orari commerciali ed aperture.
3) Criteri ed obiettivi di definizione del preventivo relativamente ai dati economici anche ai fini della composizione /distribuzione degli gli organici nei singoli periodi dell’anno e nelle singole realtà di PDV /Unità Operative incluse le situazioni potenzialmente interessate da interventi di mobilità dei lavoratori tra diversi PDV/Unità Operative, cui si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni contenute nei Titoli, Trasferta / Missione /Trasferimento definendo criteri di:
durata, consistenza organizzativa e mansioni dei lavoratori interessati
garanzia per i lavoratori di rientro al PDV/Unità Operativa del cui organico sono parte
individuazione del personale con priorità di scelta legati a:
volontarietà espressa dai lavoratori
distanza inferiore percorribile
rotazione su periodi organizzativamente compatibili
Tale livello di confronto si svolgerà preferibilmente nel mese di marzo.
4)Previsioni ed andamenti della retribuzione variabile.
Tale livello di confronto si svolgerà di norma due volte all’anno rispettivamente nel mese di maggio e nel mese di ottobre.
5)Andamento dell’occupazione e delle dinamiche legate al mercato del lavoro.
6)Attuazione dei programmi di formazione e/o riqualificazione professionale.
Livello di Punto Vendita / Unità Operativa
Interlocutori: Responsabile d’Area, Capo Negozio per la Divisione SMK; Direttore Manager di servizio e Responsabile del Personale per l’Ipermercato, RSU/RSA dei PDV assistiti dalle OO.SS. territoriali dei PDV di competenza; Direzione risorse umane e/o funzioni interessate ed RSU/ RSA delle sedi aziendali assistiti dalle OO.SS. territoriali di competenza.
A questo livello sono demandati l’informazione ed il confronto nel merito di:
1) orari d’apertura dei PDV e di funzionamento delle sedi;
2) programmazione delle ferie;
lavoro straordinario e/o supplementare;
variazioni d’organico in entrata ed in uscita;
obiettivi e programmi di miglioramento;
proposta, sperimentazione e gestione di nuovi modelli organizzativi concordati a livello aziendale;
obiettivi collegati ad erogazione di salario variabile;
mercato del lavoro;
gestione dei criteri definiti per la mobilità.
Le parti, al fine di migliorare le relazioni sindacali all’interno del punto di vendita anche per favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’innovazione dei modelli organizzativi dell’impresa, convengono che la figura del delegato sindacale sia assunta a riferimento costante da parte del capo negozio o responsabile aziendale in fase di definizione dell’organizzazione del lavoro e della sua gestione.
Qualora per effetto di situazioni oggettivamente non prevedibili si determini la necessità di dare corso all’immediata mobilità di personale tra PDV/Unità Operative sarà obbligo della Cooperativa darne comunicazione alle RSU/RSA preventivamente o in ogni caso nel più breve tempo possibile.
Divisionale/d’Area e di Punto Vendita/Unità Operativa sono i livelli di confronto, ove nell’ambito delle regole stabilite a livello Aziendale, è possibile produrre intese per un utilizzo sperimentale delle specifiche normative contrattuali in materia, in grado di definire strumenti d’organizzazione del lavoro che nelle singole e diverse realtà siano più efficaci nel coniugare gli interessi dell’organizzazione aziendale e del tempo di lavoro del personale dipendente nonché stipulare accordi d’avvio per nuove aperture o ristrutturazioni come da articolo seguente.
Nota a verbale
Per Unità Operativa le parti intendono le unità organizzative della Cooperativa diverse dai PDV.

Art. 4 Accordi d’avvio
Come previsto dall’Art. 3 punto c) del CCNL 02 07.04 a livello territoriale, a fronte di insediamenti o ristrutturazioni di Ipermercati o di Supermercati rilevanti dal punto di vista delle vendite o dell’area di vendita o del complesso di servizi offerti, si avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all’organizzazione del lavoro, all’utilizzo degli impianti, all’occupazione quali-quantitativa, all’articolazione dell’orario, alla flessibilità organizzativa, con facoltà di deroga con particolare riferimento alle percentuali di assunzione dei lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il confronto si dovrà esaurire di norma un mese prima del nuovo insediamento o della partenza della ristrutturazione.

Art. 5 Confronto
Fermo quanto sopra convenuto, le parti riaffermano il valore del confronto quale principio di riconoscimento della pari dignità, e lo individuano quale strumento finalizzato a:
-migliorare la conoscenza dei processi;
-favorire rapporti costruttivi tra le parti;
-migliorare la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla gestione delle attività della Cooperativa;
-ricercare soluzioni condivise.
L’esercizio del confronto è inteso come scambio di informazioni, opinioni e valutazioni preventive all’assunzione di decisioni di rilevanza importante, ferma restando la successiva piena responsabilità ed autonomia di scelta delle parti.
Al fine di favorirne l’effettivo esercizio e l’esplicazione dei possibili effetti le parti concordano che le modalità del confronto dovranno favorire l’adozione di misure tempestive e congrue alle necessità gestionali ed in nessun caso dovranno sostituirsi al processo negoziale previsto dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 6 Diritti d’informazione
Al fine di razionalizzare ed al tempo stesso garantire correttezza e rapidità d’informazione la Cooperativa fornirà con cadenza semestrale alle OO.SS. e alle RSU/RSA di ogni PDV / Unità Operative i dati relativi a:
vendite;
composizione degli organici e loro struttura;
ore lavorate, ordinarie supplementari e straordinarie.

Art. 7 Comitati consultivi paritetici e commissioni tecniche
Lo sviluppo del confronto e l’approfondimento di materie oggetto del sistema di relazioni sindacali potranno essere supportate dalla costituzione e dall’attività di Comitati Consultivi Paritetici e Commissioni Tecniche Bilaterali.
Tali strumenti si attiveranno su richiesta di una delle parti in particolare sui seguenti temi:
modifica dell’organizzazione del lavoro e introduzione di nuovi modelli sperimentali;
introduzione di nuove tecnologie;
progetti interaziendali e di sistema.
In fase d’attivazione saranno definite le regole che in relazione alla parte richiedente e/o alla complessità del tema definiranno le modalità di funzionamento, ivi compreso l’impegno necessario o l’eventuale nomina d’esperti con relativa definizione degli oneri.
Nel riconfermato impegno di praticare tutti gli strumenti già previsti in un sistema avanzato di relazioni sindacali quale quello in essere le parti sanciscono l’attivazione di Comitati Consultivi Paritetici e Commissioni Tecniche Bilaterali di seguito definiti:
1) Comitato Consultivo Paritetico sugli investimenti e sullo sviluppo, all’interno del quale si svilupperanno informazione e confronti di merito, ove possibile preventivi, compatibilmente con le problematiche connesse a:
a) linee d’intervento del Piano d’impresa della Cooperativa;
b) programma annuale d’apertura dei nuovi punti vendita;
c) piani di ristrutturazione ed investimenti sulla rete esistente;
d) acquisizioni di partecipazioni societarie e/o d’unità produttive;
e) strumenti legislativi e normativi di supporto allo sviluppo della Cooperativa;
f) analisi degli investimenti e dell’elaborazione delle linee guida a supporto degli accordi d’avvio in coerenza con quanto previsto dall’Art. 3 punto c) e precedenti del CCNL cui peraltro attengono tutti i temi del confronto su indicati.
Per l’arco di vigenza contrattuale del presente accordo si propone una composizione di 8 membri.
[…]
2) Comitato Consultivo sui fabbisogni formativi e lo sviluppo professionale.
Si propone una composizione di 6 membri.
[…]
I comitati paritetici di cui ai punti 1) e 2) verranno attivati di norma anticipatamente alla stesura annuale del bilancio preventivo ed in qualsiasi altra occasione le parti ne ritengano utile l’attività.
3) Commissione Pari Opportunità
Si propone una composizione di 8 membri.
[…]
La Commissione Pari Opportunità avrà il compito di:
1) operare monitorare ed analizzare la composizione sociale dell’occupazione in riferimento alle differenze di genere ed alle problematiche dell’integrazione;
2) individuare eventuali vincoli alla realizzazione di condizioni di pari opportunità professionali e formulare proposte utili al superamento degli stessi;
3) proporre attività rivolte a favorire l’acquisizione di più elevati livelli di professionalità;
4) individuare azioni positive volte a favorire l’inserimento lavorativo di particolari fasce di popolazione;
5) comunicare le iniziative intraprese dalla Commissione stessa onde favorire la crescita di una cultura diffusa sulla questione delle pari opportunità.
Le parti pur concordando sulla sostanziale correttezza e reciproco rispetto a cui sono improntati i rapporti tra lavoratori in Coop Consumatori Nordest ritengono opportuno predisporre ogni strumento utile a rafforzare la cultura della tolleranza e del rispetto tra le persone. A tal fine indicano la Commissione Pari Opportunità quale strumento preferenziale per predisporre un codice di autoregolamentazione.
Le OO.SS. si impegnano a fare pervenire i nominativi dei propri componenti nelle Commissioni entro un mese dalla stipula del presente accordo.
I Comitati Paritetici e le Commissioni Bilaterali saranno composti da soggetti Aziendali e Sindacali che, a seconda dei temi d’interesse, corrisponderanno a persone qualificate a rappresentare le istanze organizzative e gli argomenti oggetto di trattazione.
I componenti di nomina sindacale saranno scelti prevalentemente e comunque almeno per la metà tra i dipendenti della Cooperativa.
Valgono per i Comitati Paritetici e le Commissioni Bilaterali, gli obblighi previsti all’Art. 3 punto 2 del CCNL vigente.
Il fabbisogno orario per lo svolgimento dei lavori delle commissioni concordato tra le parti non andrà ad intaccare il monte ore dei permessi sindacali.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 8 Rappresentanza RSU/RSA

La Cooperativa prende atto del sistema di rappresentanza definito congiuntamente dalle strutture sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale nel rispetto di quanto espressamente previsto in materia dal CCNL unitamente alle RSU.
Le parti altresì dichiarano che transitoriamente, in attesa del realizzarsi delle condizioni di piena attuazione di quanto disposto dal CCNL relativamente alla costituzione delle RSU che le OO.SS. s’impegnano a perseguire in tutte le realtà di riferimento della Cooperativa, si riconoscono alle RSA, ove costituite, la stessa titolarità dei diritti sindacali e di relazione contenuti nel presente accordo riconosciuti alle RSU.
Sarà cura delle OO.SS. nelle loro rappresentanze territoriali garantire la validità in termini temporali delle RSU/RSA, pena l’impossibilità di agire i permessi sindacali nel presente accordo sottoscritti.
Nel testo contrattuale là dove è scritto RSU leggasi, per la stessa transitorietà, RSU/RSA fatto salvo quanto espressamente indicato dall’Art. 23 comma 2 L 300/700 relativamente alla fruibilità dei permessi sindacali in termini di numero di aventi diritto per unità produttiva delle RSA.

Art. 11 Strumenti in uso alle RSU/ RSA
La Cooperativa s’impegna a rendere agibile l’attività delle RSU/RSA elette nei PDV/Unità Operative attraverso la messa a disposizione, nell’ambito di quella al momento utilizzata, dell’attrezzatura idonea a supportare l’attività sindacale per motivi che attengono problematiche e sindacali di interesse generale e/o interni alla Cooperativa.
L’utilizzo di tale attrezzatura dovrà corrispondere a criteri di correttezza e dovrà in ogni caso essere preceduta dalla comunicazione al Capo Negozio, Responsabile o persona espressamente delegata.

Art. 12 Assemblee sindacali
Le parti rimandano in materia a quanto disposto dall’Art. 26 del CCNL in corso di vigenza.

Titolo VI Mercato del lavoro
Art. 13 Tipologie contrattuali

Le parti concordano di praticare l’assunzione di politiche del lavoro in Cooperativa volte alla qualificazione dell’attività lavorativa a supporto del servizio e della soddisfazione della clientela nonché della crescita individuale, al mantenimento di un alto livello di stabilizzazione del rapporto di lavoro a tutela della certezza della prestazione per i lavoratori, all’efficacia gestionale escludendo il ricorso a tipologie contrattuali che prefigurino strutturalmente situazioni di precarizzazione.
Nel composito panorama di tipologie contrattuali disponibili previsto dalla legislazione nazionale, a fronte delle opportunità occupazionali a qualunque titolo determinate, le parti concordano pertanto di individuare quali strumenti occupazionali privilegiati per le assunzioni a tempo pieno o a tempo parziale in cooperativa:
il contratto di apprendistato;
il contratto a termine;
il contratto d’inserimento;
il contratto di somministrazione a tempo determinato.
La Cooperativa conferma la disponibilità di inserire manodopera proveniente da aziende in crisi, inserita nelle liste di mobilità, cassa integrazione o comunque facente parte delle fasce deboli del mercato del lavoro.
Le parti si danno atto che eventuali nuovi strumenti, previsti in materia di mercato del lavoro il cui utilizzo fosse oggetto di interesse comune, verranno discussi con lo scopo di definirne le modalità applicative e gestionali.

Art. 14 Contratto di apprendistato
Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, così come configurato dal CCNL in corso di validità, cui si rimanda, una tipologia contrattuale di primario interesse sui cui raggiungere le necessarie intese al fine di valorizzarne la funzione di strumento fortemente orientato alla crescita professionale dei lavoratori, alla soddisfazione delle legittime aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro alla corrispondenza degli obiettivi di recupero di competitività della Cooperativa.
Pertanto convengono il seguente impianto contrattuale con l’obiettivo di renderne effettiva valorizzata e condivisa la praticabilità.
Preso atto della complessità normativa a livello nazionale e regionale interessante la fattispecie contrattuale in oggetto e le prevedibili evoluzioni che interesseranno la stessa le parti convengono, con riserva degli opportuni approfondimenti tecnico giuridici necessari, quanto segue.
Il contratto di apprendistato, come sopra qualificato, non costituisce riferimento esclusivo per i neo assunti ma sarà applicabile, giusto quanto indicato nel paragrafo secondo dell’Art. 15 anche a coloro, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a termine anche per la stessa mansione.
Per l’accesso all’apprendistato dal contratto a termine verranno definite apposite liste di priorità, che terranno conto dei requisiti soggettivi e dei criteri generali di graduatoria definiti per i contratti a tempo determinato.
Il contratto di apprendistato non potrà trovare applicazione per i lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto per un periodo superiore a 24 mesi in soluzione unica o frazionata, attività lavorativa con mansioni uguali a quelle previste per l’apprendistato.
L’assunzione dell’apprendista sarà effettuata come previsto dal CCNL in corso di validità e potrà prevedere anche lo sbocco al IV° livello par. 144 con inserimento iniziale al V° livello.
Il contratto di apprendistato potrà essere attivato anche a tempo parziale con i limiti previsti dal Contratto Nazionale.
[…]
I piani formativi, definiti in applicazione delle Leggi regionali saranno oggetto di apposito incontro annuale da svolgersi preferibilmente nei primi mesi dell’anno. In ogni caso nulla sarà dovuto a titolo di eventuale rimborso all’apprendista durante l’espletamento dell’obbligo formativo pubblico.
[...]
Sarà cura delle parti prevedere, nell’ambito di quanto disposto nel Titolo II:” Relazioni Sindacali” specifici momenti di confronto al fine di monitorare l’evoluzione dell’apprendistato in Cooperativa e gli effetti di quanto tra le stesse convenuto.

Art. 16 Contratto d’inserimento
Le parti concordemente esprimono una valutazione d’interesse per i contenuti specifici di tale tipologia nei termini indicati dal CCNL in corso di validità a cui si rimanda, che può corrispondere alle esigenze di carattere sociale cui è strettamente correlato, oltre che può favorire percorsi di adattamento o qualificazione professionale.

Art. 17 Contratto di somministrazione a tempo determinato
Le parti convengono sull’utilizzo di questa tipologia contrattuale nei termini di quanto espresso dal CCNL in corso di validità nei termini a cui si rimanda, fatta salva la rilevante temporanea valenza che tale tipologia Contrattuale potrà assumere nell’ambito degli accordi d’avvio legati ai piani di sviluppo ed alle nuove aperture che verranno sottoscritti tra le parti.

Titolo VII Organizzazione del lavoro
Le parti concordano che sui temi legati all’organizzazione del lavoro esistano le necessità ed i presupposti per produrre forte innovazione al fine di ottenere modalità di prestazione dell’attività lavorativa che permettano di raggiungere contestualmente il duplice obiettivo della soddisfazione del cliente sul fronte del miglior servizio reso e del lavoratore sul fronte della crescita professionale e della maggior rispondenza dei tempi di lavoro con i così detti tempi di vita.

Titolo VIII Orario di lavoro
Premessa
Sulla base di quanto indicato nel Titolo VII in tema d’organizzazione del lavoro, e di quanto disposto dal CCNL in tema di orario di lavoro nei termini di validità anche temporali dallo stesso previsti, le parti concordano di praticare una nuova distribuzione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di determinare condizioni che permettano una migliore distribuzione delle ore di lavoro necessarie alla gestione ed una armonica distribuzione delle flessibilità necessarie tra tutti i lavoratori del punto vendita, con qualunque tipologia contrattuale in essere, quale condizione necessaria per favorire un riequilibrio a favore delle forme contrattuali economicamente più deboli.
La nuova distribuzione dell’orario di lavoro sarà sottoposta ad una fase di sperimentazione della durata di 12 mesi durante i quali si produrranno n° 2 incontri con le RSU/RSA dei PDV in sperimentazione al fine di monitorare le singole esperienze ed ottimizzare la sperimentazione stessa ed un incontro conclusivo a livello Divisionale / D’Area, come da Titolo II:” Relazioni Sindacali”, sui temi di cui al quarto capoverso dell’Art. 22.
La base di valutazione della sperimentazione sarà data dai risultati raggiunti in termini di soddisfazione delle esigenze organizzative, ovvero miglior qualità del servizio ai soci e consumatori, contenimento dei costi, rispondenza alle esigenze degli stessi lavoratori interessati.

Art. 19 Orario di lavoro e sua distribuzione
Durata settimanale-lavoro effettivo
L’orario di lavoro effettivo settimanale è:
a) 37 ore e mezzo per la rete Supermercati;
b) 37 ore per la rete Ipermercati;
c) 37 ore e mezzo per le sedi di Reggio Emilia e di Pordenone.
La normale fascia di orario di lavoro è compresa tra le 6.00 e le 22.00.
Oltre tali limiti la prestazione è considerata in straordinario notturno.
Qualora intervenissero modificazioni legislative in materia di orario di lavoro le parti s’incontreranno per valutare la situazione determinatasi.
Pausa retribuita
Nell’ambito della prestazione di lavoro giornaliera il dipendente usufruirà di una pausa retribuita di 15 minuti se in orario spezzato o in turno unico pari od inferiore alle sei ore.
In occasione di prestazioni su turno unico superiore alle sei ore, la pausa retribuita viene elevata a 30 minuti.
La pausa di 30 minuti verrà riconosciuta per gli orari programmati oltre le ore 22.
Si conviene sulla necessità di collocare la pausa al di fuori della prima e dell’ultima ora di prestazione.
Per lo spezzato la pausa sarà collocata durante la prestazione più consistente in termine di ore.
Nota a verbale
Le parti confermano che ai fini della fruizione della pausa il termine prestazione definisce l’attività lavorativa effettivamente prestata.
[…]
Nastro Orario
Il nastro orario giornaliero massimo è fissato in 11 ore e 30 minuti salvo particolari esigenze oggetto di deroga.
Restano confermati nastri orario di durata massima inferiore (es.: 11 ore) ove questi siano stati oggetto di accordo per specifiche Unità Produttive.
Nel caso di prestazione su turno unico del mattino l’orario di lavoro non potrà terminare oltre le 14.15. e per la prestazione in spezzato l’orario del mattino non potrà superare le 13.45.
Orari minimi e massimi
Il turno minimo di prestazione è di 3 ore.
L’orario massimo giornaliero di lavoro è di 8 ore e 30 minuti.
In caso di orario spezzato l’interruzione tra ciascuna prestazione non può essere inferiore ad 1 ora e superare le 3 ore.
Tra la fine di una prestazione giornaliera e l’inizio di quella successiva dovranno intercorrere almeno 11 ore.
Moduli orari
Le parti concordano d’individuare, a livello Divisionale/d’Area, parametri per definire l’utilizzo di moduli orari che prevedano da zero e fino ad un massimo di tre spezzati.
Tali moduli saranno ridefinibili in funzione dell’andamento e delle necessità dei PDV al fine di adeguare l’organizzazione lavorativa al cambiamento delle condizioni del negozio e/o del reparto garantendo nel contempo migliori condizioni di lavoro.
Le concrete regole per il governo di detti moduli saranno definite a livello Divisionale/d’Area come da articolato sulle relazioni sindacali.
Deroghe al numero massimo di spezzati possono essere concordate per particolari esigenze di punti di vendita (ad esempio: superettes).

Art. 20 Flessibilità - Progetti di conciliazione
Le parti concordano sulla possibilità di ricercare nuovi modelli organizzativi che consentano di migliorare, allo stesso tempo, la qualità e l’efficienza del servizio ai consumatori e le condizioni lavorative e professionali dei dipendenti e di favorire la stabilizzazione occupazionale e retributiva dei rapporti di lavoro anche incrementando l’orario di lavoro dei lavoratori a tempo parziale.
In considerazione, inoltre, dell’alta presenza di occupazione femminile, le parti convengono sulla possibilità di attivare sperimentazioni di forme autodeterminate dell’orario di lavoro (isole del tempo) per favorire la conciliazione dei tempi riconciliando, cioè, i bisogni organizzativi con i bisogni individuali.

Art. 21 Nuova distribuzione dell’orario di lavoro per i lavoratori a tempo pieno
Nel contesto normativo del presente CIA e nell’ambito dei livelli di relazioni sindacali indicati, le parti concordano di adottare in via sperimentale nei PDV della rete SMK e nei reparti degli IMK un nuovo modello di distribuzione dell’orario di lavoro definendone criteri, regole, tempi a modalità.
Le parti concordano che i tempi e le dimensioni della sperimentazione corrispondono alle esigenze di analisi e valutazione degli effetti del nuovo regime di distribuzione dell’orario concordato e si impegnano a produrre nei rispettivi ambiti, secondo quanto definito dal sistema di relazioni sindacali, il necessario impegno per favorirne una piena realizzazione.
La sperimentazione avrà la durata di 12 mesi ed avrà inizio non oltre sei mesi dalla data di stipula del presente contratto coinvolgerà tutti i punti vendita della rete SMK di una intera Area ed i reparti di tutti gli IMK.
Nel periodo di sperimentazione l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti potrà essere programmato in aumento rispetto al normale orario di lavoro per un numero massimo di 16 settimane. Non più di 12 settimane saranno programmate per un massimo di 41ore settimanali. Saranno altresì programmate un numero di settimane a 33 ore pari alle settimane in cui la prestazione è stata resa a 41 ore.
La settimana a 33 ore è considerata in ogni caso strumento preferenziale di programmazione, per corrispondere alla necessità di conciliazione proprie dei lavoratori.
Nelle settimane programmate ad orario inferiore rispetto a quello contrattuale si darà luogo a mezze giornate o a giornate intere di assenza, a richiesta del lavoratore, anche plurime compatibilmente con le esigenze organizzative del PDV/Reparto IMK.
È data facoltà al dipendente di indicare le modalità ed il periodo di riduzione per un monte ore pari al 50% del montante orario complessivamente prestato in superamento del normale orario settimanale. In tal caso il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi non potrà superare il 10% dell’organico del PDV / Reparto IMK rientrante nel sistema di flessibilità. Per la giornata di sabato e prefestiva il numero dei dipendenti in recupero non potrà superare il 5% dell’organico del PDV/Reparto IMK rientrante nel sistema di flessibilità.
La programmazione degli orari di lavoro avverrà su base quadrisettimanale a scalare così come disposto dal Titolo VIII Art. 19 del presente CIA. Qualora le ore lavorative necessarie non comportino la presenza di tutti i dipendenti del PDV/Reparto IMK, sarà garantita una equa rotazione tra gli stessi. Entro il venerdì, contestualmente all’uscita della programmazione oraria della quarta settimana, il responsabile di PDV/Reparto IMK potrà procedere alla variazione degli orari già programmati della settimana successiva. Ciò avverrà a fronte di eventi e situazioni certe che modificano la precedente previsione di copertura di organico. Le modifiche avranno un’efficacia massima su una quota parte dei lavoratori pari al 40% dell’organico di PDV/Reparto IMK. Della necessità di modifica degli orari programmati sarà data comunicazione preventiva alla RSU/RSA di PDV/Reparto IMK. Le eventuali ore prestate oltre l’orario di lavoro programmato, saranno riconosciute come ore straordinarie.
L’eventuale prestazione di lavoro nelle giornate festive e domenicali è regolamentata dal successivo Titolo XXIII. Pertanto nelle settimane di superamento delle ore settimanali l’orario di lavoro non potrà ricomprendere tali giornate.
8. Entro due mesi antecedenti l’avvio della sperimentazione e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, o su base semestrale per la presentazione del piano promozionale la direzione attiverà un confronto con le RSA/RSU di PDV/Reparto IMK o, in assenza con le OO.SS. territoriali, al fine di convenire in merito a:
a) individuazione delle settimane con superamento dell’orario settimanale;
b) organici di PDV/Reparto IMK;
c) consolidamento delle ore di lavoro dei tempi parziali;
d)modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale che sarà in ogni caso definito attraverso la programmazione quadrisettimanale che prevede fino a 3 spezzati con la possibilità, nelle settimane programmate a 41 ore ed in quelle programmate a 33 ore, di prevedere uno spezzato aggiuntivo.
Lo spezzato aggiuntivo avrà la funzione, nelle settimane di massima estensione oraria, di consentire, a fronte di esigenze tecnico-organizzative, l’adeguata copertura del nastro orario ed in quelle di massima riduzione di garantire al lavoratore che ne faccia richiesta la possibilità di concentrare la propria prestazione lavorativa su un numero inferiore di giornate.
Il numero totale degli spezzati non potrà in ogni caso essere superiore a 128 su base annua per i full-time ed a 112 per i part-time.
I dati relativi all’utilizzo degli spezzati saranno consultabili su richiesta dalle RSU/RSA;
e) possibilità di sperimentare prestazioni di durata massima giornaliera a 8 ore possibilità di deroga al limite di termine della prestazione mattutina del turno unico e dello spezzato;
f) In tale occasione i lavoratori indicheranno l’eventuale volontà, la modalità ed il periodo di recupero del 50% del montante orario complessivamente prestato in superamento delle ore settimanali come da punto 5 del presente articolo.
9. Le parti concordano di attivare nel corso della sperimentazione n. 3 confronti così come indicati in Premessa del Titolo VIII secondo capoverso al fine di monitorare le singole esperienze e di ottimizzare la sperimentazione stessa.

Titolo IX Progetti di conciliazione dei tempi
Le parti convengono sulla opportunità di attivare una commissione paritetica, per analizzare nel dettaglio le possibili soluzioni organizzative, tenuto conto delle diverse specificità delle unità produttive, con la possibilità di sperimentare l’organizzazione del lavoro cosiddetta ad “isole del tempo”.
La commissione, potrà avvalersi del contributo di esperti di Enti, istituzioni universitarie, organizzazioni sindacali comunemente individuati ed i cui eventuali costi saranno a carico della cooperativa.
L’eventuale formazione necessaria alle dipendenti coinvolte nella sperimentazione sarà considerata orario di lavoro.
L’avvio di eventuali sperimentazioni avverrà previo confronto e specifico accordo applicativo con le RSU/RSA delle unità produttive interessate e le OO.SS. territorialmente competenti.

Titolo XI Diritti individuali
Art. 25 Part-time reversibile

I lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno che abbiano almeno un anno di anzianità di servizio, possono chiedere la temporanea trasformazione in contratto a tempo parziale oltre che nelle casistiche previste dalla vigente contrattazione nazionale anche per corrispondere alle seguenti necessità:
provvedere, per gravi documentati e comprovati motivi, all’assistenza di propri familiari di primo grado (minori, maggiorenni disabili ai termini di Legge, anziani ultrasessantacinquenni);
partecipare a corsi di studio/formazione continua di cui all’Art. 5 L. 8 marzo 2000 n. 53
La durata delle trasformazioni temporanee di cui al punto a) non può superare complessivamente i due anni elevabili a tre in casi di particolare gravità.
Anche per tali tipologie di trasformazione si potrà dare luogo a trasformazioni temporanee di contratti a part-time a full-time.
Le durata delle trasformazioni temporanee di cui al punto b) non possono superare complessivamente i due anni.
I periodi con contratto a tempo parziale di durata delimitata come sopra determinati non possono essere superiori a due nell’arco dell’attività lavorativa in Cooperativa.
Le trasformazioni temporanee di cui al presente articolo verranno attuate, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative del punto vendita, unità produttiva.
Venendo meno le cause che avevano determinato, ai sensi del presente articolo, la richiesta di trasformazione temporanea da contratto FT a contratto PT, è facoltà del lavoratore richiedere, con congruo preavviso, il ritorno al tempo pieno con anticipo rispetto alla data prevista. Il rientro anticipato verrà concordato in base alle esigenze tecnico produttive organizzative e sostitutive.
Il rientro a tempo pieno verrà comunque concordato, in base alle esigenze tecnico produttive ed organizzative, entro e non oltre 18 mesi dalla richiesta.
I lavoratori ammessi a tali tipologie di trasformazione non potranno superare la percentuale del 5% dei lavoratori del PDV/Reparto IMK /UO.

Art. 29 Permessi per visite mediche
Il lavoratore che abbia necessità di accedere a visite mediche specialistiche, o di diagnostica presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o con le stesse convenzionate adeguatamente certificate, avrà diritto ad un permesso retribuito, nella misura corrispondente alla durata della visita, in ogni caso non superiore a 3 ore.
[…]
Per le lavoratrici gestanti valgono in materia di permessi le disposizioni contenute nel D.M. [dlgs] 645 del 25/11/1996.
Nota a verbale
Nelle visite specialistiche sono comprese quelle a tale titolo svolte anche presso il medico di famiglia in possesso di titolo di specialista.
Non rientrano tra le visite specialistiche i cicli di terapie legati ad interventi di natura odontoiatrica con esclusione delle estrazioni dentarie che devono risultare dalla documentazione idonea.
Sono compresi tra le visite specialistiche i cicli di terapie riabilitative legati ad infortuni sul lavoro avvenuti in cooperativa o ad invalidità a qualunque titolo riconosciuta.

Titolo XII Mensa
Ai tutti i lavoratori dipendenti viene garantito un servizio sostitutivo di mensa con possibilità da parte del singolo dipendente di fruire di un pasto per ogni giornata lavorata.
La Cooperativa preferibilmente stipulerà convenzioni con aziende della ristorazione collettiva.
Quando questo non sarà possibile perché tali strutture non sono presenti, sono fortemente decentrate rispetto ai Punti di Vendita o non utilizzabili per motivi di orario, le convenzioni verranno sottoscritte con altri esercizi di ristorazione/somministrazione pasti.
[…]

Titolo XVI Ambiente e sicurezza
Premesso l’impegno a proseguire nella predisposizione degli strumenti e degli atti che consentano la piena applicazione di quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall’Accordo interconfederale in materia di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui si conferma la differenza di ruolo e di modalità operative rispetto alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori (RSU/RSA) le parti affermano che il tema della sicurezza nello svolgimento della prestazione nei luoghi di lavoro costituisce impegno reciproco e motivo di confronto in merito alla definizioni di strumenti e procedure che rendano sempre più efficaci le azioni intraprese e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ad un processo di crescita di cultura della sicurezza.
A tal fine si conviene sulla possibilità di definire annualmente interventi di contenuto formativo per le RLS aggiuntivi rispetto a quanto attualmente previsto a norma di legge e di contratto.
Agli interventi formativi indicati si applicheranno le regole previste per il funzionamento dei Comitati Consultivi Paritetici e delle Commissioni Tecniche bilaterali.
Relativamente ai lavoratori addetti ai videoterminali, la Cooperativa s’impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge.
Il sistema di videoregistrazione raccoglie le immagini strettamente necessarie agli scopi dichiarati, è comandato da alcune postazioni strategiche e pilotato solo da persone autorizzate.

Titolo XVII Inidoneità sopravvenuta
Fermo restando quanto definito dalla normativa generale di riferimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti concordano di considerare la salvaguardia del posto di lavoro interesse prioritario dei lavoratori; a tale impostazione s’impegnano a conformarsi nella loro concreta attività.
Di conseguenza la Cooperativa dichiara di voler mettere in atto ogni possibile azione rivolta al mantenimento del posto di lavoro per quei lavoratori che per qualunque causa siano dichiarati parzialmente o totalmente non idonei allo svolgimento della mansione loro attribuita, sulla base delle certificazioni previste.
Al fine di corrispondere completamente alla realizzazione di quanto dichiarato le parti riconoscono la necessità di dover ricorrere a normative diverse da quelle previste nei Titoli XIV e XV sulle Trasferte/Missioni e Trasferimenti.
In funzione della gravità e della tipologia di inidoneità riscontrata ai lavoratori in questione la Cooperativa, previo necessario confronto in sede sindacale, si dichiara impegnata a ricercare prioritariamente soluzioni riferite all’abituale posto di lavoro e successivamente al trasferimento in ambito territoriale compatibile.
Al confronto in sede sindacale di cui sopra è demandata la ricerca della soluzione idonea.
Le parti s’impegnano inoltre, a favorire processi di trasformazione del rapporto di lavoro che ne rendano possibile la prosecuzione, anche attraverso l’attribuzione di mansioni diverse ancorché compatibili e ne ridefiniscano, se necessario, i contenuti di carattere economico.

Titolo XVIII Certificazione sanitaria
Stanti le rilevanti modifiche intercorse in materia di documentazione utile e necessaria alla certificazione di idoneità lavorativa (ex libretto sanitario) le parti confermano che sarà cura del lavoratore provvedere all’ottenimento della idonea certificazione tramite la frequenza ai corsi allo scopo predisposti dalle autorità sanitarie od uffici competenti o percorsi formativi equiparati.
La cooperativa favorirà le condizioni di frequenza, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative dei PDV/Unità Operative.
Nota a verbale
L’azienda si impegna a fornire con le tempistiche adeguate, preventive informazioni sul calendario dei corsi organizzati dagli Istituti competenti fatta salva, ove praticabile, la formazione in ambito aziendale (FAD).

Titolo XXIII Lavoro in deroga festiva o domenicale
[…]
Le parti concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa per le giornate di cui al presente Titolo si dovrà prioritariamente e preventivamente praticare il criterio della volontarietà della prestazione nonché della rotazione tra i lavoratori a parità di mansioni di contenuto professionale compatibile con le necessità tecniche organizzative del punto vendita /reparto ed a garanzia del servizio alla clientela.
Qualora la volontaria disponibilità espressa dai lavoratori non sia sufficiente a garantire il presidio necessario, si ricorrerà anche alla prestazione di altro personale individuato all’interno del PDV cui verranno garantiti i criteri di rotazione su indicati previa verifica con le RSU /RSA.
Sarà in ogni caso garantito ai lavoratori il rispetto del riposo compensativo.
Sarà altresì garantita l’esenzione dalla prestazione, fatta salva espressa richiesta da parte del lavoratore, dopo tre presenze consecutive nell’ambito delle aperture calendarizzate.
[…]