Cassazione Penale, Sez. 7, 18 aprile 2018, n. 17334 - Violazione della disciplina antinfortunistica. Ricorso inammissibile


 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: RAMACCI LUCA Data Udienza: 09/03/2018

 

Ritenuto

 

-- che il Tribunale di Pisa, con la sentenza in epigrafe indicata ha affermato la responsabilità penale di S.L. per violazione della disciplina antinfortunistica di cui al d.lgs. 81/2008;
-- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la mancata applicazione della continuazione, la prescrizione del reato ed il difetto di motivazione in punto di determinazione della pena;
-- che la continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni soltanto se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali, (così Sez. 3, n. 10235 del 24/1/2013, Vitale, Rv. 254423. Coni. Sez. 4, n. 1285 del 25/11/2004 (dep. 2005), Gentilini, Rv. 230715; Sez. 3, n. 2702 del 22/1/1991, Borello, Rv. 186518). Inoltre, si è pure affermato che, ai fini del riconoscimento della continuazione, è onere dell'imputato dimostrare, nel giudizio di cognizione, l'allegazione degli specifici elementi dai quali è desumibile l'unicità del disegno criminoso (Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962; Sez. 5, n. 18586 del 4/3/2004, D'Aria, Rv. 229826; Sez. 2, n. 40342 del 13/5/2003, Settimo, Rv. 227172; Sez. 1, n. 5518 del 18/11/1994 (dep.1995), Montagna, Rv. 200212 ed altre prec. coni.). Nella fattispecie tale prova non risulta essere stata fornita al giudice del merito;
-- che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 C.P e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004). Nella fattispecie, il Tribunale ha fatto riferimento alla delicatezza dei compiti attribuiti all'imputato in materia di sicurezza sul lavoro;
-- che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente, infine, il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
 

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

 

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio 9 marzo 2018