Tipologia: CIA
Data firma: 21 maggio 2008
Validità: 21.05.2008 - 31.12.2011
Parti: Lombardimi Rezzato e RSU/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Ipermercato Lombardini Rezzato BS
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Verbale di accordo
Premessa
Parte normativa
Relazioni sindacali
Diritti sindacali
Salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Organizzazione del lavoro/turnistica/orari
Lavoro a tempo parziale
Apprendistato
  Parte economica
Orario di lavoro/permessi retribuiti
Malattia - Infortunio - Visite specialistiche
Aperture festive e domenicali
Servizio mensa
Anticipi TFR
Salario d'ingresso
Premio di risultato (PdR)
Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale Ipermercato di Rezzato tra la Società Lombardini Rezzato srl e le RSU dell'Ipermercato di Rezzato le Organizzazioni Sindacali Provinciali di Brescia Filcams/Cgil Fisascat/Cisl Uiltucs/Uil, Brescia, 21 maggio 2008

Verbale di accordo
Il giorno 21 maggio 2008, presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia alla presenza del funzionario incaricato […], si sono incontrati: […] Ipermercato di Rezzato della Società Lombardimi Rezzato srl […], la RSU dell’Ipermercato di Rezzato […], assistiti dalle OO.SS. […] Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […]

Parte normativa
L'obiettivo centrale condiviso da entrambe le Parti firmatarie dell'accordo viene confermato nella creazione delle condizioni per favorire il corretto funzionamento dell’organizzazione del lavoro del Punto di Vendita di Rezzato a garanzia della continuità e dell'occupazione, condizioni necessarie anche per favorire lo sviluppo dell'Impresa, Il tutto nel quadro di un sistema di relazioni Industriali efficiente ed efficace al fine di garantire rapide soluzioni alle tematiche dell'organizzazione del lavoro ed alle sue evoluzioni in linea con l'organizzazione aziendale ed il contesto del mercato di riferimento.

Relazioni sindacali
Fermo restando l’autonomia ed il rispettivo ruolo delle parti, si conviene sulla opportunità di consolidare un sistema di relazioni improntato sul reciproco scambio di informazioni, al fine di creare le condizioni che consentano la facile soluzione dei problemi. Tale sistema sarà inoltre la base utile per favorire le migliori condizioni di sviluppo dell'Impresa.
Saranno effettuati due incontri annuali con cadenza semestrale (indicativamente maggio e ottobre) durante i quali l'azienda, nella sua piena autonomia imprenditoriale, fornirà alle OO.SS. Territoriali e alla RSU, le informazioni riguardanti l'ipermercato relativamente a:
- prospettive di sviluppo del Punto di Vendita;
- processi di riorganizzazione, e ristrutturazione;
- dinamica qualitativa e quantitativa degli organici;
- andamento economico periodico del Punto di Vendita.
Gli incontri di cui sopra, a richiesto di una delle parti, potranno essere convocati in tempi diversi, in presenza di motivate esigenze.
Saranno inoltre effettuati incontri fra la direzione dell'Ipermercato e la RSU (di norma con cadenza mensile) durante i quali la direzione fornirà notizie su:
- sviluppi sull'organizzazione e flessibilità del lavoro;
- sviluppi sull'organico e professionalità;
- andamento assenteismo, lavoro supplementare e straordinario;
- pianificazione delle prestazioni, lavorative festive e domenicali;
- programmazione e pianificazione delle attività Inventariali.
In caso di necessità qualora le parti di comune accordo lo richiedessero, potranno essere coinvolti i livelli di contrattazione firmatarie del presente Accordo.

Salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro
L'azienda conferma la piena applicazione di tutte le norme in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro,
Ad ogni rappresentante dei lavoratori (RLS) per l'espletamento dei compiti previsti dal testo unico della sicurezza n 81/2008 e successive modifiche è o integrazioni, vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per ogni anno. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alta direzione con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda, sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti.
I permessi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dal CCNL.
In applicazione delle vigenti norme, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può disporre del rapporto di valutazione dei rischi predisposto dall'azienda di cui alla normativa e conservato presso la sede del punto di vendita.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio Incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
La consultazione preventiva dovrà consentire al rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza il quale appone la propria firma a conferma dell’avvenuta consultazione.
Le riunioni periodiche stabilite saranno convocate con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il rappresentante, potrà chiederne l'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dalla normativa.
Il rappresentante riceve, con oneri a carico dell'azienda, la formazione, prevista con un programma di 32 ore, attraverso l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi e riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

Organizzazione del lavoro/turnistica/orari
Premesso che il naturale svolgimento dell'attività di un ipermercato impedisce l'utilizzo di un orario Standard uguale per tutti, accertato che ogni reparto ha specifiche esigenze, valutata la complessità del problema e le diverse soluzioni possibili, fermo restando le prerogative aziendali, le parti convengono sulla opportunità di confronti tra la direzione del Punto di Vendita, le RSU; le OO.SS. sui modelli organizzativi avendo come riferimento:
- L'utilizzo di tutte le informazioni disponibili di tipo statistico sulle vendite, ora/giorno/settimana/mese, per valutare i flussi della clientela;
- Lo sviluppo del principio di modularità, nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro, anche attuando forme di rotazione concordate;
- L'utilizzo di tutte le forme di flessibilità previste dalle leggi e dal CCNL e dal presente accordo;
- La pianificazione delle ferie e dei periodi di intensa attività promozionale;
- Il contenimento dei costi;
- Il recupero di produttività;
- Una adeguata copertura ai servizi di vendita assistita ed alle casse;
- Il Contenimento del ricorso al lavoro supplementare e straordinari.
- Per quanto riguarda la copertura del presidio nelle aperture domenicali/festive le Parti indicano quale migliore, strumento la programmazione volontaria collettiva delle presenze. Sulla base del calendario delle aperture domenicali/festive, al fine di ottimizzare l'organizzazione del lavoro nelle suddette giornate, l'Azienda procederà a raccogliere, secondo il criterio della volontarietà Individuale, le disponibilità dei singoli lavoratori per la pianificazione delle attività necessarie per un ottimale servizio alla clientela.

Apprendistato
Le parti, ritenendo la formazione professionale elemento fondamentale e di politica attiva nei confronti dell'occupazione, convengono che l'apprendistato può costituire un valido criterio di avviamento al lavoro,
Pertanto si conviene quanto segue:
a) L'azienda fornirà alla RSU l'elenco nominativo degli apprendisti aggiornandolo periodicamente In ordine alle sue variazioni.
b) L'azienda conviene sull'opportunità che l'inserimento dei lavoratori assunti in apprendistato, deve tendere alla conferma a tempo indeterminato in misura comunque non inferiore al 75% quindi periodicamente Informerà la RSU sull'andamento dei percorsi formativi, evidenziando i casi ove l'azienda non fosse orientata sulla conferma a tempo indeterminato per ragioni oggettive.
c) l'Azienda si impegna a dare informazione sull'esito positivo per la conferma a tempo indeterminato alla scadenza del periodo di apprendistato fissato dal CCNL in 48 mesi entro il 36esimo mese di apprendistato.

Parte economica
Orario di lavoro/permessi retribuiti

A) L'orario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali.
[…]

Servizio mensa
Le parti confermano il mantenimento del servizio mensa per tutti i dipendenti da erogare per le giornate con prestazione piena, escludendo le prestazioni in turno unico e part-time.
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