Cassazione Penale, Sez. 3, 19 aprile 2018, n. 17727 - Infinità di violazioni in materia di sicurezza all'interno dell'opificio di abbigliamento. Manifesta infondatezza del ricorso


 

Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 16/01/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del Tribunale di Teramo del 13 gennaio 2017, L.B. veniva condannata alla pena di € 6.400 di ammenda in ordine a una pluralità di contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro, e segnatamente quelle previste dagli art. 17 comma 1 lett. B, 18 comma 1 lett. A, D e G, 29 comma 1, 36 comma 1, 37 comma 1, 43 comma 1 lett. B, 46 comma 2, 64 comma 1 lett. A, B e D, 68 comma 1 lett. B e 80 comma 2 e 87 comma 2 lett. A del d. lgs. 81/2008. Tali reati, accertati in Bellante (TE) il 5 febbraio 2013, si riferivano a una serie di omissioni addebitate all'imputata quale titolare dell'omonima ditta individuale, tra cui la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale dei rischi, la mancata nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la mancata consegna ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale, il mancato invio dei lavoratori alla visita medica, la mancata effettuazione della valutazione dei rischi, la mancata assicurazione di formazione ai lavoratori, l'omessa designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, l'omessa evidenziazione delle uscite di emergenza, la mancata dotazione dei dispositivi che rendessero facilmente apribili in caso di emergenza le porte che conducono verso l'esterno, l'omessa ricarica dell'unico estintore presente nell'opificio, la mancata pulitura dei luoghi di lavoro, e infine la mancata esibizione di documentazione tecnica e di verifica all'Impianto elettrico, che presentava situazioni di pericolo dovute al collegamento precario dei cavi elettrici.
2. Avverso la sentenza del Tribunale abruzzese, L.B. ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello dell'Aquila.
La ricorrente, tramite il difensore, chiede la riforma della sentenza impugnata lamentandone la carenza di motivazione, compendiata in una mezza pagina, ed evidenziando che l'unico teste escusso non aveva riferito con precisione le violazioni commesse, per cui l'istruttoria dibattimentale si era rivelata lacunosa.
In ogni caso la difesa deduce che le prescrizioni imposte alla ricorrente erano state tutte eseguite, seppure in ritardo, aggiungendo che non era stata accertata neanche la titolarità della ditta, non essendo stata allegata la visura camerale. Infine veniva richiesta, in via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche negate dal primo giudice.

 

 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Pur nella sua estrema sintesi, la sentenza impugnata, redatta con motivazione contestuale, ha ricostruito i fatti di causa, richiamando la deposizione resa il 16 settembre 2016, del teste S. del Nucleo tutela del lavoro del CC, che aveva riportato gli esiti dell'accesso eseguito presso l'opificio di abbigliamento facente capo alla ricorrente, constatando le violazioni specificate nella contestazione, dalle quali sono scaturite le prescrizioni imposte alla titolare della ditta, con l'ausilio di un interprete nominato ausiliario di P.G., e risultate non adempiute.
È stato inoltre evidenziato dal Tribunale che le affermazioni del teste hanno trovato riscontro nel verbale prodotto dal P.M., corredato dalle foto dei luoghi e dalla visura camerale comprovante il ruolo dell'imputata, della quale è stata dunque ritenuta la colpevolezza rispetto alle contravvenzioni a lei ascritte. L'apparato motivazionale della sentenza, per quanto scarno, risulta in ogni caso scevro da profili di illogicità e di incoerenza e non appare scalfito dalle deduzioni difensive, che si risolvono in censure fattuali, in ordine alle quali peraltro l'atto di impugnazione sconta evidenti limiti di autosufficienza, stante la pluralità di riferimenti a circostanze rimaste prive di idonea allegazione o comunque di adeguati richiami al materiale probatorio veicolato nel fascicolo processuale. Peraltro dallo stesso ricorso si evince che le prescrizioni imposte all'esito del sopralluogo di P.G. sono state ottemperate in ritardo e in modo parziale, per cui pure sotto questo punto di vista non appare prospettabile una seria smentita della ricostruzione accusatoria recepita nella sentenza oggetto di impugnazione. Anche per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la motivazione del Tribunale non presta il fianco a censure, essendo stato giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione del precedente dell'imputata, richiamo questo che può ritenersi sufficiente, ove si consideri che, in sede di conclusioni, la difesa, nel chiedere l'assoluzione dell'imputata, non ha invocato il riconoscimento delle attenuanti generiche in via subordinata, rendendo in tal modo meno gravoso l'impegno motivazionale del Giudice. E ciò senza considerare che la stessa difesa non nega il presupposto del diniego delle attenuanti generiche, parlando anzi di "precedenti penali specifici" dell'imputata, che peraltro non hanno impedito la concessione della sospensione condizionale della pena.
2. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, deve escludersi che la sentenza impugnata presenti profili di illegittimità rilevabili in questa sede, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16/01/2018