Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 aprile 2018, n. 9731 - Aggravamento dei postumi: termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 19/04/2018

 

 

Rilevato
che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 17.10.2011, a seguito di riunione di due ricorsi proposti da A.C. e in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Tivoli (n. 1181/2008 e n. 1960/2009), ha accolto la domanda di aggravamento dei postumi, conseguiti all'infortunio del 28.11.1995, dal 22% al 45% a decorrere dal gennaio 2010;
che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'INAIL prospettando tre motivi di ricorso;
che il A.C. è rimasto intimato;
 

 

Considerato
che l'istituto ricorrente denunzia, con il primo motivo, violazione dell'art. 83, commi 6 e 7, del T.U. n. 1124 del 1965 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte di appello, trascurato il principio del consolidamento della rendita decorso un decennio dalla costituzione della rendita (nel caso di specie riconosciuta il 12.4.1997), a fronte della riunione di due ricorsi in appello proposti dal A.C. avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1181/2008 che aveva riconosciuto un aggravamento pari al 30% con decorrenza luglio 2006 e la sentenza del medesimo Tribunale n. 1960/2009 che aveva respinto ulteriore domanda di aggravamento in applicazione del principio della cristallizzazione della rendita a seguito del periodo decennale;
che l'istituto denunzia, con i successivi motivi, violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, erroneamente applicato dalla Corte di appello ad un infortunio intervenuto il 28.11.1995 quindi in data antecedente l'entrata in vigore della suddetta nuova legislazione nonché vizio di motivazione per adesione acritica della Corte alle conclusione del consulente tecnico d'ufficio;
che il primo motivo di ricorso va accolto alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 (di dieci anni per gli infortuni sul lavoro), non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in pejus" o "in melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche;
che, pertanto, lo spirare del termine decennale non preclude la proposizione della domanda di revisione - purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione (art. 112, D.P.R. cit.) - fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio dalla costituzione della rendita (ex plurimis, Cass. n. 20009/2010; Cass. n. 9011/2003);
che, nel caso di specie, l'aggravamento si è verificato, secondo la valutazione peritale recepita dalla Corte distrettuale, in data (gennaio 2010) successiva al decennio decorrente dalla data di costituzione della rendita (12.4.1997) e la Corte territoriale ha erroneamente rideterminato la percentuale di invalidità del A.C. al 45%, incorrendo altresì nell'erronea affermazione - evidenziata dal ricorrente - riguardante l'impugnazione della "medesima" sentenza del giudice di prime cure (anziché delle due distinte sentenze emesse dal Tribunale di Tivoli);
che, in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va respinta la domanda originariamente proposta. Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione degli esiti contrastanti del giudizio di merito;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda; compensa tra le parti le spese dell'intero procedimento.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 dicembre 2017