Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo Nazionale
Data firma: 18 febbraio 2010
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Sisal e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, Servizi, Sisal
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premesso
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 3 - Coordinamento nazionale delle RSU/RSA di “gruppo”
Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 5 - Commissione paritetica - Ambiente e sicurezza
Art. 6 - Modalità di costituzione RSA/RSU-Utilizzo permessi sindacali
Art. 7 - Modalità di comunicazione delle informazioni
Art. 8 - Formazione
Art. 9 - Mercato del lavoro
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Trattamento malattia
Art. 12 - Welfare contrattuale
  Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Organizzazione del lavoro
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Mobilità su piazza o nell’hinterland
Art. 17 - Parte economica
Art. 18 - Superminimo d’ingresso
Art. 19 - Decorrenza e durata
Allegati
1 Accordo Sicurezza del 7/7/2009
2 Protocollo d’intesa sulla sicurezza
3 Prestiti ai dipendenti
4 Ferie
5 Mobilità su piazza
6 Protocollo Commissione OdL
7 Protocollo d’intesa “Mini-Casinò”

Accordo Nazionale di II Livello per i lavoratori dipendenti delle Aziende facenti parte del Gruppo Sisal (da ratificarsi sentiti i lavoratori e la direzione del Gruppo Sisal)

In data 18 febbraio 2010 presso la sede Sisal spa di Roma - viale Sacco e Vanzetti 89, tra Sisal spa […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs – Uil […], Unitamente alle RSA Sisal e al Coordinamento Nazionale RSU/RSA Match Point

Premesso
Che in data 25 febbraio 2008 la Direzione Sisal e le OO.SS. si incontravano, nell’ambito dell’esercizio del diritto di informazione, al fine valutare i possibili sviluppi derivanti sia dal riassetto societario che da quello organizzativo strutturale;
che in tale circostanza le informazioni assunte dalle OO.SS. riguardavano oltre le attività delle aziende Sisal spa e Sisal Match Point spa, anche le attività delle aziende Sisal Slot spa e Sisal Holding Finanziaria spa, queste ultime non regolate da contratti integrativi ma comunque facenti patte del “Gruppo Sisal”
che in data 27 marzo 2008 le OO.SS. Nazionali Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, presentavano le richieste per il rinnovo dei contratti integrativi delle aziende Sisal e Match Point rispettivamente scaduti in data 28/2/2005 e in data 31/12/2007;
che in tale contesto veniva anche richiesta l’opportunità di addivenire ai rinnovi attraverso un accordo di “Gruppo” così come da impegno richiamato nelle rispettive premesse ai sopra citati contratti integrativi;
che in data 12 maggio 2008 le parti si incontravano avviando il confronto per il rinnovo dei contratti integrativi nel corso del quale veniva convenuto di operare per la stipula di un Accordo Nazionale di II livello da valere per i lavoratori dipendenti delle aziende facenti parte del “Gruppo Sisal”
Tutto ciò premesso, nello spirito delle corrette relazioni sindacali ed in coerenza con le direttive Europee, relative alla consultazione/informazione ed ai Comitati Aziendali Europei, in data odierna si sottoscrive il presente accordo che così come di seguito formulato rinnova e sostituisce i precedenti accordi e rappresenterà il modello contrattuale a cui le parti faranno riferimento per la sua pratica gestione.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Al fine di consolidare il modello di Relazioni Sindacali avviato e praticato con la stipula dei precedenti accordi aziendali ed allo scopo di armonizzare l’attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa, le parti hanno concordato di strutturare un articolato sistema di relazioni sindacali che senza duplicazione di competenze prevede oltre al livello nazionale un livello di confronto decentrato al fine di meglio rispondere alle esigenze delle singole aziende e delle loro unità lavorative territoriali, individuando le soluzioni più idonee che favoriscano nel contempo, i diritti, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obbiettivi produttivi ed economici dell’azienda.
Coerentemente, le parti convengono che l’esercizio di tale modello di relazioni sindacali trovi pratica attuazione mediante l’assegnazione dei rispettivi ruoli e compiti così come di seguito definiti:
• Il livello Nazionale
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti: Le federazioni nazionali e territoriali di categoria Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA del “Gruppo”
A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di II livello, delle materie a loro attribuite dal CCNL, nonché le informazioni preventive e consuntive di rilevanza generale così come previste alla lettera A) del presente articolo
• Il livello Decentrato
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. territoriali.
A tale livello è assegnata la competenza della gestione delle materie delegate dall’accordo nazionale di II livello di “Gruppo”, così come previste alla lettera B) del presente articolo.
A) Livello Nazionale (diritti informativi, consuntivi e materie negoziali)
Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la direzione del Gruppo Sisal incontrerà le OO.SS. Nazionali dei lavoratori al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive e consuntive concernenti:
- andamento economico e produttivo del “Gruppo”;
- investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
- investimenti per innovazioni tecnologiche, organizzative e promozionali;
- progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione e/o appalti;
- progetti di concentrazione, cessione, e/o mutamenti dell’assetto societario/organizzativo;
- politiche del “Gruppo” a livello internazionale;
- politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale;
- esame dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- esame delle tipologie d’impiego, degli orari di lavoro, delle ore straordinarie e supplementari;
- l’applicazione delle norme di legge previste in materia di “Sicurezza e Salute” sul lavoro;
- l’applicazione della classificazione prevista dal CCNL, rispetto alle mansioni svolte;
- la definizione dei meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di produttività/redditività;
- l’esame dell’attività svolta dal “Gruppo per le Pari Opportunità” e dalla Commissione Paritetica sulla sicurezza
In occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sulla occupazione, sulla organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato.
Le parti inoltre convengono che parte delle informazioni di cui sopra, verranno fornite per mezzo di apposita modulistica con l’obiettivo di sperimentare un sistema sintetico informativo.
B) Livello Decentrato (Territoriale di singola azienda e/o di singola unità operativa)
Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale, incontri informativi con le OO.SS. territorialmente competenti unitamente RSU/RSA laddove costituite o con il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA di “Gruppo”. Tali incontri avranno per oggetto:
- l’esame e l’approfondimento delle informazioni fomite a livello nazionale, ove la rilevanza delle
problematiche abbia dimensioni e specificità di carattere di singola azienda e/o territoriale;
- la gestione dell’utilizzo delle diverse forme d’impiego così come previste dalle normative legislative, da quelle del CCNL, nonché quelle derivanti dall’accordo nazionale di “Gruppo” di II livello;
- la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori - l’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro:
Tali materie saranno trattate a livello di singola azienda e/o di singola unità operativa con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS) laddove eletti tra le RSU/RSA;
- l’orario di lavoro e la sua distribuzione su turni e/o su nastri orari;
- la flessibilità dell’orario di lavoro;
- la verifica e il controllo degli orari concordati;
- la verifica degli obbiettivi di produttività/redditività, per ogni singola agenzia, così come previsto all’articolo 17.2 del presente accordo.
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Dichiarazione congiunta
Le parti, in coerenza con la "Premessa” di cui al presente accordo, dichiarano che il Sistema di Relazioni Sindacali a livello decentrato, è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo convenuto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.

Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal sistema di “Relazioni Sindacali” così come definito al precedente articolo 1), le parti hanno concordato di istituire idonei strumenti, nuove modalità di utilizzo del monte ore dei permessi sindacali e nuove modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali. Al riguardo ed in coerenza con quanto sopra richiamato, le parti hanno convenuto di disciplinare tali “Strumenti” e tali “Modalità” così come definiti ai successivi articoli 3), 4), 5), 6) e 7) del presente accordo.

Art. 3 - Coordinamento nazionale delle RSU/RSA di “gruppo”
In ottemperanza a quanto previsto al precedente articolo 1), viene costituito il coordinamento nazionale delle RSU/RSA composto da … delegati in rappresentanza del personale delle aziende facenti parte del “Gruppo Sisal”
[…]

Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Le parti convengono di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tal fine viene costituito il “Gruppo per le Pari Opportunità” composto da 4 (quattro) componenti, di cui 2 (due) designati da Sisal e 2 (due) dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il “Gruppo” costituisce lo strumento che ha il compito di:
- studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia sia a livello nazionale che comunitario.
- Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il “Gruppo”. Utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata che nella loro attuazione.
- Per lo svolgimento dei lavori del “Gruppo” la Sisal metterà a disposizione presso la propria sede di Milano - via Tocqueville 13 o Roma - viale Sacco e Vanzetti 89 un’apposita sala riunioni
- Il “Gruppo”, annualmente, riferirà sulla attività svolta alle parti stipulanti l’accordo di II livello.
- Al “Gruppo” vengono rese disponibili 48 ore retribuite annue per i rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori. Al riguardo, le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 144 ore nell’arco di durata dell’accordo di II livello
- Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali.
- Si conviene che la Sisal, in occasione delle riunioni formalmente convocate per le attività sopra richiamate, sosterrà a suo completo carico, previa presentazione di ricevute di spesa e comunque fino ad un massimo di € 200,00 (euro-duecento/00) per ogni giornata di attività, le spese di vitto e viaggio sostenute complessivamente dai delegati componenti il “Gruppo di Lavoro perle Pari Opportunità”.

Art. 5 - Commissione paritetica - Ambiente e sicurezza
Fatto salvo quanto convenuto con il Verbale di Accordo del 15 maggio 2009 per la “Definizione della Aree operative di Gruppo per il Monitoraggio della Sicurezza, Salute e Igiene nei luoghi di Lavoro”, (Allegato 1) le parti sulla base della vigente legislazione in materia di sicurezza ed in merito agli aspetti della sua applicazione, hanno concordato sulla opportunità di istituire la Commissione Paritetica - Ambiente e Sicurezza la quale avrà il compito di individuare le condizioni possibili per definire ulteriori specifici accordi da valere per le diverse aziende facenti parte del “Gruppo Sisal”.
Al riguardo visto il lavoro svolto dalla “Commissione Paritetica” istituita nel corso del negoziato, considerate positivamente le soluzioni dalla stessa commissione proposte per l’azienda Match Point, le parti convengono che tali soluzioni vengano recepite con una specifica intesa da allegare al presente accordo. (Allegato 2)
La “Commissione” sarà composta da 4 (quattro) rappresentanti di cui 2 (due) designati dalla Sisal e 2 (due) designati dalle OO.SS. dei lavoratori, che saranno rispettivamente comunicati entro 30 giorni dalla ratifica del presente accordo.
Valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL e dal presente accordo in tema di funzionamento delle relazioni sindacali.
Presa visione del montante delle ore di permesso retribuite disponibili per l’esercizio della attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori che dai loro rappresentanti eletti e/o nominati in forza delle nonne di legge e contrattuali vigenti.
Considerato quanto convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo in tema di regole per la elezione delle RSA/RSU, nonché per il funzionamento delle attività sindacali.
Preso atto di ciò che è stabilito in materia di tutele, di permessi o congedi retribuiti per i “Dirigenti Sindacali” dai vigenti CCNL, le parti, per ogni azienda del “Gruppo”, hanno convenuto quanto in appresso definito:

Art. 7 - Modalità di comunicazione delle informazioni
Le parti al fine di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione dell’accordo nazionale di II livello “Gruppo Sisal”, concordano di mettere a disposizione l’utilizzo dei rispettivi FAX e/o Caselle di Posta Elettronica corrispondenti alle diverse sedi aziendali e alle diverse sedi sindacali come da elenco allegato.
In tale ambito, ed allo scopo di agevolare la comunicazione verso tutti i dipendenti del “Gruppo”, le parti valuteranno la possibilità di realizzare e rendere disponibile una bacheca e/o sezione sindacale all’interno del sistema di posta elettronica e/o di un eventuale sito Intranet aziendale.
Dichiarazione Congiunta
Le parti nel considerare sperimentale il complesso delle norme e delle modalità previste dagli articoli 3), 4), 5), 6) e 7), concordano sulla opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento delle relazioni sindacali che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo del monte ore retribuito disponibile.

Art. 9 - Mercato del lavoro
Su tale materia, le parti, fatto salvo l’impegno ad incontrarsi in caso di eventuali modifiche legislative e/o contrattuali al fine di analizzarne i contenuti e le possibili conseguenze di applicazione in sede aziendale, hanno convenuto di confermare e da valere come parte integrante al presente accordo l’istituto del Telelavoro, così come definito dal “Protocollo” del 10 aprile 2000, sottoscritto con Sisal spa.
Le parti, inoltre, hanno convenuto di disciplinare la forma di impiego riferita alla Collaborazione Coordinata e Continuativa, anche a Progetto, che potrà trovare soluzione nell’ambito dei compiti assegnati alla “Commissione Paritetica sulla Organizzazione del Lavoro” così come previsto dallo specifico “Protocollo” allegato al presente accordo.

Art. 13 - Orario di lavoro
Il “Gruppo Sisal” offre il servizio all’utenza attraverso l’attività delle proprie strutture aziendali, alcune delle quali, anche in forza di disposizioni di legge, operano su sette giorni alla settimana e per l’intero anno, con un utilizzo degli impianti tra le 13 e le 15 ore giornaliere.
Le parti, anche in considerazione delle conseguenti ragioni tecnico/organizzative, hanno concordato di disciplinare l’orario dei lavoratori dipendenti suddividendolo tra la prestazione oraria su turni e quella non su turni, cosi come di seguito definite:
13.1 Orario di lavoro di 40 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì
- La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente, di cui al presente punto, è fissato in quaranta ore settimanali.
- Tale orario si svilupperà di norma su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
- L’orario giornaliero sarà di norma pari a otto ore - dalle 9,00 alle 18,00 con un’ora di pausa dalle 13 alle 14
- Per tale tipologia di lavoratori dipendenti è previsto l’orario flessibile giornaliero, con possibilità d’ingresso in azienda dalle ore 8,45 alle 9,15 e di uscita dalle 17,45 alle 18,15 oppure in ingresso 8,30 alle 9,00 e di uscita dalle 17,30 alle 18,00.
- La flessibilità non sarà applicata, viste le peculiarità organizzative, ai lavoratori dipendenti la cui attività richiede precisi orari di lavoro (es. centralino - reception) e ai dipendenti Part-Time
• Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della quarantesima ora settimanale per frazioni minime di mezz’ora, resta salva l’autorizzazione ad effettuare tali prestazioni.
13.2 Orario di lavoro di 40 ore settimanali 5 giorni su 7 su turni dal lunedì alla domenica
- La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente, di cui al presente punto, è fissato in quaranta ore settimanali.
- L’orario settimanale di quaranta ore si svolgerà, di norma, su turni avvicendati/alternati di cinque giorni dal lunedì alla domenica. Ogni turno giornaliero di norma sarà pari a otto ore con una pausa di pranzo di un’ora minuti;
- Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della quarantesima ora settimanale per frazioni minime di mezz’ora, resta salva l’autorizzazione ad effettuare tali prestazioni
13.3 Orario di lavoro di 38 ore settimanali 5 giorni su 7 su turni dal lunedì alla domenica
- La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente, di cui al presente punto, è fissato in trentotto ore settimanali. La durata dell’orario di lavoro per il personale dipendente impegnato in turni avvicendati, è fissato in 38 ore settimanali.
- L’orario settimanale di trentotto ore si svolgerà, di norma, su turni avvicendati/alternati di cinque giorni dal lunedì alla domenica. Tale durata si realizza mediante l’utilizzo di una parte delle ore di riduzione d’orario così come previsto dal vigente CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, fermo restando che la parte residua pari a trentadue ore annue, sarà usufruita mediante riposi e/o permessi retribuiti. Ogni turno giornaliero di norma sarà pari a 7,35 ore con una pausa pranzo minima di 30 minuti
- Le ore maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno saranno applicate al superamento della trentottesima ora settimanale per frazioni minime di mezz’ora, resta salva l’autorizzazione ad effettuare tali prestazioni.
Norma transitoria
Le Parti convengono che per i soli dipendenti di Sisal Match Point già in forza alla data di stipula del presente contratto per le maggiorazioni relative al lavoro straordinario diurno continuerà ad applicarsi la maggiorazione del 20% oraria così come previsto dal punto 13.3 c.2 dell’accordo del 19/11/2004.
13.4 Flessibilità Agenzie Match Point
- Tenuto conto della peculiare organizzazione delle agenzie, le parti hanno convenuto che l’orario dei lavoratori dipendenti occupati nelle agenzie dirette Match Point, potrà essere sviluppato con una flessibilità sia giornaliera, nell’ambito del nastro orario che copre i due o tre turni, sia settimanale, sui sette giorni di attività lavorativa.
- La compensazione delle ore-in più o in meno rispetto alle 38 (trentotto) settimanali dovrà avvenire nell’arco della stessa settimana e comunque non oltre il mese successivo a quello in cui si è verificato il credito o il debito delle ore.
[…]

Art. 14 - Organizzazione del lavoro
Le parti, tenuto conto delle peculiarità organizzative delle diverse aziende del “Gruppo”, hanno convenuto di procedere ad una analisi dello stato attuale di tale materia ed in particolare della sua prospettiva a fronte dei possibili mutamenti quali/quantitativi dei giochi e dei servizi oggi presenti sul mercato e quindi delle conseguenti e prevedibili innovazioni organizzative delle strutture aziendali facenti parte del comparto Giochi/Scommesse.
Per tale finalità, le parti hanno convenuto di istituire una apposita commissione di lavoro denominata “Commissione Paritetica sulla Organizzazione del Lavoro” alla quale le parti assegnano i ruoli, i compiti, le eventuali priorità e le necessarie gradualità, così come risultano definiti nello specifico “Protocollo” allegato al presente accordo.
La “Commissione sarà composta da un massimo di cinque rappresentanti sindacali e cinque del “Gruppo Sisal”