Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 20 aprile 2018, n. 9808 - Infortunio mortale e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Prescrizione


 

Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 20/04/2018

 

Fatto

 


1. La presente controversia trae origine da un infortunio sul lavoro avvenuto il 26 maggio 1998 nel quale perse la vita C.C.. Pertanto il 28 ottobre 2006 G.P., OMISSIS .C. convennero in giudizio la datrice di lavoro del padre, la Calcestruzzi Borgonovo, la sua assicurazione Assitalia -Le assicurazioni d'Italia S.p.A.- e il conducente della piccola auto betoniera A.DS. per sentirli condannare tutti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rappresentarono anche che il procedimento penale nei confronti del conducente A.DS., imputato per omicidio colposo, si era concluso con una sentenza ex articolo 444 c.p.p..
Si costituì l'Assitalia eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione risarcitoria e gli altri convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale di Catania -sezione distaccata di Giarre - con la sentenza numero 286/2008 dichiarò prescritto il diritto all’azione di risarcimento del danno da parte degli attori sia nei confronti di Assitalia sia nei confronti degli altri convenuti nonostante avessero aderito all’ eccezione di Assitalia nella prima udienza e non in comparsa di risposta.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1681 del 4 marzo 2013. La Corte ha ritenuto che l'azione risarcitoria si fosse prescritta nei confronti dell'assicurazione Assitalia ma non nei confronti degli altri convenuti che avevano sollevato l'eccezione solo nel corso della prima udienza dimostrando di rinunciare alla prescrizione essendosi difesi nel merito. Conseguentemente ha condannato il A.DS. e la Calcestruzzi Borgonovo al risarcimento del danno nei confronti delle eredi del C.C. riconoscendo a quest’ultimo il concorso di colpa nella determinazione dell'evento per il 25%. 
3. Avverso tale decisione, propongono ricorsi autonomi in Cassazione la Calcestruzzi Borgonovo e le eredi del C.C. sulla base rispettivamente di 7 e 3 motivi, illustrati da memoria.
3.1 Resiste con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria il A.DS. e solo con controricorso l'Assitalia illustrato da memoria.
3.2. Fissata l’udienza il 5 maggio 2016 la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni Unite sollevata con ordinanza n. 25967/2015 e vertente sulle medesime questioni oggetto dei presenti ricorsi. Le Sezioni Unite con ordinanza n. 6959 del 17 marzo 2017 hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
 

 

Diritto

 


4. I ricorsi essendo rivolti verso la medesima sentenza vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..
4.1. Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla genericità della procura sollevata dalla ricorrente principale calcestruzzo Borgonovo con controricorso al ricorso incidentale.
L'eccezione infondata.
E’ principio di questa Corte che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce ( Cass. n. 1205/2015; Cass. n. 3602/2012). Come appunto nel caso di specie.
5. Ricorso principale Calcestruzzi Borgonovo.
5.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce la “violazione e falsa applicazione degli arti. 112,132 co 2, n. 4, e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 4, c.p.c.. Violazione dell'art. 2909 CC e 324 c.p.c. in relazione all'art. 360, co 1, n.3 - omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente. Violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto il pronunciato. Motivazione inesistente o, comunque apparente, deducibile ex art. 360, co 1, n. 4 e 5 c.p.c.. Omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Nullità della sentenza”.
Lamenta la società datrice di lavoro che la corte d'appello ha errato perché non ha considerato che il capo della sentenza del primo giudice con cui ha statuito che la prescrizione opera automaticamente a beneficio di tutti i coobligati, ha natura oggettiva quand'anche la relativa eccezione provenga da uno solo di costoro. Da ciò deriva che l'estensione dell'eccezione di prescrizione in favore dei condebitori solidali non pone alcun problema di decadenza processuale. Inoltre le eredi del C.C. con l'atto di appello non hanno sollevato alcuna censura avverso tale autonomo capo della sentenza con la conseguenza che è passato in giudicato. Si sono limitate rilevare che le decadenze previste dall'articolo 416 c.p.c. in cui sarebbero incorse l'odierna ricorrente ed il conducente non potevano determinare la disposta estensione. Pertanto la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto in ragione del giudicato formatosi.
5.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2937, co. 3, 1310 e 2939 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112,132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. violazione per erronea applicazione dell'art. 416 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3. Motivazione inesistente o, comunque, apparente, insufficiente illogica e contraddittoria deducibile ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. Omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Nullità della sentenza”. 
La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha errato perché ha ritenuto di non estendere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione anche nei confronti degli altri convenuti perché ha valutato il comportamento processuale degli stessi che nulla hanno eccepito in punto di prescrizione come rinuncia alla stessa. Inoltre non ha tenuto conto che la società ricorrente ha aderito all'eccezione di prescrizione sin dalla prima udienza e che pertanto non poteva tale comportamento essere considerato come rinuncia.
5.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli arti. 2054, co 3, 2055 co. 3 c.c. in riferimento all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co 2, n. 4, in relazione all'art. 360 co 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.. Motivazione inesistente o, comunque, insufficiente illogica e contraddittoria censurabile ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. Erronea applicazione delle norme e principi che regolano il nesso di causalità. Omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Nullità della sentenza”.
Si duole la società ricorrente che la corte d'appello dopo aver dichiarato che, nel caso in esame, sussiste la responsabilità del conducente per mezzo nella produzione dell'evento, risultante dalla incontestata ricostruzione dei fatti dagli atti prodotti in giudizio, nonché dalla sentenza penale ex art. 444 c.p.p. ha poi ritenuto la responsabilità solidale della società proprietaria del mezzo ex art. 2054 terzo comma.. Ciò in quanto la società non avrebbe dimostrato che la circolazione del mezzo fosse avvenuta contro la sua volontà e per non aver provato di aver vietato alla vittima di salire sul mezzo. Ma il giudice del merito ha errato perché non ha considerato tutte le prove agli atti.
5.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in riferimento all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. 
Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co 2, n. 4, m relazione all'art. 360 co 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.. Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria censurabile ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. Omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Nullità della sentenza”.
Sostiene la ricorrente che la corte territoriale ha ritenuto e dichiarato esistente il concorso di colpa del C.C. nella determinazione dell’evento per avere il medesimo consapevolmente accettato i rischi della circolazione e del trasporto avvenuti in condizioni di assoluta pericolosità. Pertanto illogicamente il giudice del merito con motivazione contraddittoria ha attribuito alla vittima un concorso di colpa solo pari al 25%.
5.5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co 2, n. 4, in relazione all'art. 360 co 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c. Violazione del principi di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Motivazione inesistente censurabile ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.. Nullità della sentenza”.
Si duole che nonostante le eredi della vittima avessero chiesto il risarcimento del danno da esse patite in conseguenza del sinistro nella somma di 506.654,43 costituita dalla sommatoria degli importi indicato per ogni singola voce o causale di danno, la corte d'appello ha invece liquidato i convenuti al pagamento in favore delle attrici della complessiva somma, peraltro già decurtata del 25% corrispondente alla percentuale di responsabilità della vittima, di euro 868.352,82 e quindi di gran lunga superiore a quelle domandate dalle medesime incorrendo nel vizio di ultra petizione.
5.6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co 2, n. 4, 1223, 1226 e 2056 c.c. in relazione all'art. 360 co 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione censurabile ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. Omessa e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Nullità della sentenza”.
5.7. Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 censurabile ex all'art. 360 co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione censurabile ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.. Nullità della sentenza”.
6. Occorre esaminare prioritariamente il secondo motivo, anche in considerazione della sua fondatezza.
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiarne, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore) (Cass. 6934/2007).
Pertanto, sulla base di tale principio confermato anche da Cass. 18648/2011; Cass. 12911/2014; Cass. n. 25967/2015, la Corte d’Appello ha errato perché ha ritenuto di non estendere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione anche nei confronti della Borgonovo Calcestruzzi s.r.l. e A.DS. perché ha erroneamente valutato il comportamento processuale degli stessi ritenendo che nulla avessero eccepito in punto di prescrizione e valutando tale comportamento come rinuncia alla stessa. Mentre non ha tenuto conto che la società ricorrente ha aderito all'eccezione di prescrizione sin dalla prima udienza e che, pertanto, tale comportamento non poteva essere considerato come rinuncia.
6.1. Assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale.
7. Va accolto anche il ricorso incidentale del conducente del mezzo A.DS. che con i primi due motivi di ricorso pone la stessa questione proposta dal ricorso principale della Borgonovo, ed in particolare quella relativa all’errore posto in essere dalla Corte d’Appello che ha ritenuto di non estendere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione anche nei confronti del A.DS. valutando il comportamento processuale come rinuncia alla prescrizione. Mentre non ha tenuto conto che anche il A.DS. ha aderito all'eccezione di prescrizione sin dalla prima udienza e che, pertanto, tale comportamento non poteva essere considerato come rinuncia.
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
8. Ricorso incidentale eredi C.C..
8.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la Violazione e falsa applicazione degli artt. 444 - 445 - 653 c.p.p. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 - per l’illegittima dichiarata irrevocabilità della sentenza di patteggiamento con conseguente errata applicazione della prescrizione biennale al risarcimento danni prodotto dalla circolazione dei veicoli.
Lamentano che la corte d'appello con motivazione stringata e supponente ha dichiarato la censura, relativa alla non equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza irrevocabile, inammissibile. E pertanto ha fatto decorrere il termine di prescrizione biennale ai sensi dell'articolo 2947 terzo comma.
8.2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la “Violazione dell'art. 2947 terzo comma, insufficiente motivazione circa la mancata applicazione della norma contenuta nel comma terzo dell'art. 2947 c.c. circa l'esistenza del reato e l'applicazione della prescrizione lunga prevista da detto reato”.
La corte di appello avrebbe errato perché invece di dichiarare che il fatto in esame nel giudizio è reato e pertanto si applica la prescrizione lunga, motiva apoditticamente che va applicato secondo comma dell'articolo 2947 c.c.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati perché connessi e sono infondati.
In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che quando il reato si estingue per prescrizione, non si applica il termine biennale, ma quello eventualmente più lungo previsto per la prescrizione del reato, al fine di evitare che il reo condannato in sede penale resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima, beneficiando del più breve termine di prescrizione in sede civile. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, ma il "dies a quo" decorre dal momento in cui si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento), perché essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna (Cass. 25042/2013). Pertanto nel caso di specie il giudice del merito, attenendosi al predetto principio, ha correttamente applicato il termine biennale (a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva) previsto per il caso di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, essendo intervenuta, nei confronti del A.DS., sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
8.3. Con il terzo motivo le ricorrenti incidentali denunciano la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. -mancata valutazione delle norme di legge sulla prescrizione del fatto considerato reato.
Sostengono che la corte d'appello avrebbe dovuto condannare l'Assitalia alle spese del doppio grado di giudizio.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.
9. Pertanto la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi; accoglie il primo e secondo motivo del ricorso incidentale del A.DS., rigetta il ricorso incidentale degli eredi C.C., cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Catania.
 

 

P.Q.M.

 


la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale del A.DS., rigetta il ricorso incidentale degli eredi C.C., cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Catania.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente incidentali eredi di C.C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza