Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 aprile 2018, n. 9897 - Rendita per inabilità permanente. Interessi legali


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 20/04/2018

 

 

Rilevato
che con sentenza n. 1019/2005 il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino condannò l'Inail al pagamento in favore di R.E. della somma di € 7584,19 a titolo di interessi legali maturati su una rendita per inabilità permanente riconosciutagli a decorrere dal 17.12.1991;
che, proposto appello da parte dell'Inail, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 10.10.2011, riconobbe a Omissis, nella loro qualità di eredi di R.E., nel frattempo deceduto, la somma di € 6745,22 sulla base dell'espletata consulenza contabile d'ufficio;
che propone ricorso l'Inail con due motivi;
che le predette eredi rimangono solo intimate;
 

 

Considerato
che col primo motivo, dedotto per violazione degli artt. 74 e 116 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, l'istituto ricorrente assume che la Corte d'appello di Roma è incorsa in palese errore in quanto non ha considerato che lo stesso consulente d'ufficio aveva riferito, in sede di chiarimenti, che l'ammontare degli interessi legali dovuti in euro 6745,22 coincideva con quanto erogato per detto titolo dall'Inail;
che col secondo motivo, formulato per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'Inail sostiene che il ragionamento della Corte di merito è altresì contraddittorio, in quanto la stessa, pur affermando di condividere le conclusioni cui era giunto il consulente d'ufficio, finisce, in realtà, per discostarsene, senza fornire a tal riguardo un'adeguata motivazione; che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati;
che, in effetti, dalla lettura delle conclusioni rese dal consulente d'ufficio in sede di chiarimenti innanzi alla Corte d'appello di Roma, così come trascritte dall'odierno ricorrente, emerge che il medesimo perito segnalava di aver effettuato il controllo del modello contabile allegato all'originaria perizia riscontrando alcune lievi imprecisioni nell'individuazione delle date di competenza dei conteggi e che il nuovo modello contabile, che allegava agli atti di causa, conteneva la determinazione dell'ammontare degli interessi legali dovuti in euro 6745,22, somma, questa, coincidente con quella già erogata per lo stesso titolo dall'Inail;
che la Corte territoriale, pur affermando di condividere le suddette conclusioni, in quanto esenti da vizi e coerenti con le indicazioni impartite al perito, ha, tuttavia, condannato l'Inail al pagamento del predetto importo che, invece, il consulente d'ufficio aveva accertato essere stato già corrisposto dal medesimo ente assicuratore;
che tale decisione è all'evidenza contraddittoria e va, pertanto, cassata; che, in definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p.c., col rigetto della domanda;
che l'alterno esito dei giudizi di merito, la riconducibilità della ragione di accoglimento del presente ricorso ad un evidente errore decisionale della Corte di merito ed il mancato spiegamento di ragioni difensive da parte delle suddette eredi, le quali non si sono costituite nel giudizio d'appello e sono rimaste solo intimate nel presente giudizio di legittimità, consentono di affermare che sussistono giusti e validi motivi per addivenire ad una compensazione integrale delle spese dell'intero processo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2017