Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 aprile 2018, n. 9903 - Infortunio mortale sul lavoro. Trasferimento d’azienda


 

 

 

 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 20/04/2018

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 29.4.2013, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale della Spezia, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da M.B.M. per il pagamento, da parte della s.p.a. Speter, della somma di euro 11.500,00, oltre interessi legali a titolo di rimborso dei costi di assistenza legale sostenuti per due avvocati e per un perito di parte sopportati in un procedimento penale contro di lui intentato per un infortunio mortale sul lavoro di un collega, verificatosi quando il M.B.M. era ancora dipendente della GSP s.r.l., ma rispetto al quale, a giudizio del Tribunale, assumeva rilievo, ai fini dell'addebito delle somme richieste, il trasferimento d'azienda tra la detta società e la Compagnia Lavoratori Portuali, poi confluita nella Speter per fusione.
2. Tale ricostruzione era disattesa dalla Corte di Genova che, pur reputando non allegata una vicenda traslativa sin dalla fase monitoria, riteneva: 1) che il contenzioso tra le parti definito con accordo del 15.9.2006 con assunzione dei lavoratori presso la CLP da formalizzarsi entro il successivo 1.10.2006 rappresentava in sé la negazione del riconoscimento di un originario rapporto con la CLP s.r.l. e 2) che anche una diversa risultanza del certificato del Centro per l'Impiego (documento peraltro nella sua materialità mancante in atti) non poteva indurre a diverse conclusioni rispetto alle emergenze degli atti negoziali, collettivi ed individuali, di diversa portata.
3. Riteneva, poi, - una volta esclusa la prova della sussistenza di un rapporto ab origine con la CLP, che la natura plurindividuale della vicenda traslativa non fosse comunque significativa di un trasferimento d'azienda se non accompagnata dall'identificazione di elementi di coesione e di connessione organizzativa tra i dipendenti tali da configurare l'ipotesi anzidetta in base ai principi validi in tema di fenomeno traslativo in virtù delle modifiche apportate con il d. lgs. 276/2003. Rilevava, in particolare, che non era precisato come fosse organizzato o interconnesso il lavoro degli addetti interessati all'accordo sindacale che aveva regolato il passaggio dei lavoratori alla CLP, che non fosse chiaro se il passaggio avesse riguardato tutti 1 dipendenti della GSP o solo una parte di essi e che l'unico fatto non contestato riguardava la identità dell'attività riferita ai servizi portuali, che, tuttavia, non era sufficiente alla configurazione di un'entità o di un gruppo organizzato che potesse integrare il trasferimento di azienda e non una mera cessione plurima di contratto della quale, peraltro, mancava il consenso negoziale del lavoratore ceduto. Mancando, quindi, sia la prova di un rapporto originario con la CLP srl, sia gli elementi atti a realizzare un trasferimento d'azienda da parte della GSP alla stessa, la pretesa di cui al ricorso monitorio doveva essere respinta, con revoca del relativo provvedimento opposto.
4. Per la cassazione di tale decisione ricorre il M.B.M., affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste con controricorso la società, che deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo, viene dedotta nullità della sentenza e/o nullità del procedimento per omessa pronuncia, ex art. 360, n. 4. c.p.c., per essere mancata la statuizione su uno specifico motivo di appello riferito all'interpretazione dell'art. 69 CCNL Lavoratori dei Porti, asseritamente costituente oggetto dell'impugnazione proposta dalla Speter, al pari di quella relativa alla carenza di legittimazione passiva della stessa con riguardo alla domanda accolta con il provvedimento monitorio.
2. Con il secondo motivo, è denunziata nullità della sentenza e/o nullità del procedimento, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 434 c.p.c., in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'atto di gravame, non conforme alle prescrizioni del contenuto dell'atto secondo le pronunce di Cassazione richiamate, che impongono la contrapposizione di ragioni dotate di sufficiente grado di specificità e non di mera non condivisione della pronuncia impugnata, rilevandosi altresì che l'eccezione è stata valutata solo con riguardo ad uno dei motivi e non a quello relativo all'interpretazione dell'art. 69 ccnl.
3. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c. è dedotta con il terzo motivo, osservandosi che la Corte ha espresso contraddittoriamente una valutazione su un documento (certificato mod. C2 storico de Centro per l'Impiego della Spezia relativo alla esistenza di un rapporto di lavoro del ricorrente con CPL srl sin dal 2000) che ha dichiarato di non avere rinvenuto nel fascicolo.
4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c, ex art. 360, n. 3, c.p.c., è, con il quarto motivo, ascritta alla decisione impugnata, per essere, diversamente da quanto ritenuto, ravvisabile un trasferimento d'azienda in relazione ad una cessione riguardante anche solo un gruppo di dipendenti coordinati e organizzati tra loro, operanti nel medesimo contesto e con mansioni strettamente connesse tra loro, posto anche l'intervento delle organizzazioni sindacali che deponeva per la tesi del trasferimento di ramo d'azienda, non essendo lo stesso necessario per una mera cessione, valorizzandosi la circostanza che al momento del passaggio da GSP a CLP il lavoratore non aveva ottenuto alcuna liquidazione di TFR.
5. Con il quinto motivo, è lamentata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione alla mancata presa di posizione da parte della società in ordine alle allegazioni e deduzioni del ricorrente (assunzione ab origine da parte della CLP) ed alla mancanza di ogni allegazione da parte della predetta di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere dal ricorrente e con riguardo alla mancata rilevazione di tali circostanze processuali da parte del giudice del gravame, con travisamento del contenuto dell'atto di appello;
6. Con il sesto, è dedotta nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione degli artt. 416 e 116 c.p.c., con riferimento alla ritenuta mancata contestazione da parte della società di fatti mai allegati in ricorso, avendo esso M.B.M. allegato in ricorso l'assunzione ab origine con la CLP e non avendo mai introdotto in giudizio alcun trasferimento d'azienda, con la conseguenza che, in assenza di specifica contestazione, la circostanza dell'originario rapporto con la CLP doveva ritenersi pacifica e che il decreto ingiuntivo doveva essere confermato.
7. Quanto al primo motivo, deve rilevarsene l'inammissibilità perché la pronunzia sull'art. 69 del c.c.n.l. - peraltro non depositato e non indicato quanto a sede di relativa produzione nel giudizio di merito - è evidentemente stata ritenuta assorbita dalla ritenuta carenza di legittimazione passiva della Speter s.p.a..
8. Il secondo motivo è inammissibile sia per quanto detto in relazione al precedente motivo in ordine alla mancata valutazione dei rilievi sull'interpretazione dell'art. 69 ccnl, sia perché non si riscontra in base all'esame degli atti quali correttamente riportati dal ricorrente (in ossequio a principi di specificità del ricorso: passaggi della sentenza impugnata ai quali si attribuisce la violazione processuale lamentata in rapporto ai motivi di gravame proposti ed alla correlata sentenza di primo grado) la sussistenza degli evidenziati profili di inammissibilità del gravame, contenente una adeguata censura del contenuto della pronuncia impugnata in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti di legge utili alla configurazione di un trasferimento d'azienda (v., da ultimo Cass., s.u. 16.11.2017 n. 27199);
9. Il riferimento nel terzo motivo alla documentazione richiamata (mod. C2 storico del Centro per l'Impiego della Spezia) è ininfluente ai fini della decisione, perché quest'ultima si fonda su altri elementi e la certificazione, peraltro neanche trascritta nel motivo ai fini del rispetto del requisito di sua specificità, è richiamata solo per indicarne la mancanza di ogni decisività a fronte del coacervo delle altre risultanze di causa valorizzate a sostegno del decisum, e già di per sé sufficienti a sorreggerlo.
10. Il quinto e sesto motivo - da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto - sono inconferenti con riguardo alle argomentazioni sviluppate in sentenza, che superano il problema della mancata contestazione ritenendo che la prova in ordine alla mancanza di ogni assunzione ab origine del lavoratore da parte del CPL era evincibile da una serie di elementi che erano idonei a confutare la versione dei fatti indicata. Al riguardo è, poi, sufficiente osservare che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (cfr. Cass. 12.10.2017 n. 24062) . Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 22.5.2017 n. 12840). Non risultano nella specie adempiuti i suddetti oneri gravanti sulla parte che assume il carattere incontroverso delle circostanze dedotte.
11. Infine, con riguardo al quarto motivo, deve osservarsi che la Corte territoriale, nell'escludere che la traslazione dei lavoratori fosse avvenuta in conformità all'art. 2112, 5° co., 2° parte, c. c., ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, interpretata secondo i principi richiamati e risulta coerente anche con la normativa comunitaria ed i principi costituzionali. La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alla censura mossa, e risulta rispettosa dei principi affermati da questa Corte di Cassazione, che ha, in materia di trasferimento di azienda o di parte (c.d. ramo) di essa, precisato che tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall'art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva, osservando che la citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l'art. 2112, quinto comma, cod.civ. si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (cfr. ex aliis: Cass. n. 21697 del 13.10.2009; n. 21481 del 9.10.2009; n. 20422 del 3.10.2012, n. 10542 del 25 febbraio 2016), là dove, infine, il motivo del trasferimento ben può consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà economica (cfr., Cass. 8.6.2009 n. 13171).
12. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione anche del dictum giurisprudenziale, che - dopo avere ribadito che per "ramo d'azienda", come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d'azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità - ha anche precisato che (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 Temco, e sentenza 6.3.2014, in causa C- 458/12, Amatori ed altri , punti 34 e 35) tale trasferimento deve consentire l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trapasso di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto (cfr. Cass. 17 marzo 2009 n. 6452).
13. Sulla base degli elementi sopra indicati, incontroversi e pacificamente riportati nella gravata sentenza, è stata rilevata, invero, la mancanza dell'autonomia ed autosufficienza dell'articolazione aziendale trasferita, valutata in concreto, con giudizio non adeguatamente censurato nella presente sede, come una sommatoria di lavoratori, senza altra precisazione atta ad evidenziarne, al di là del comune espletamento di servizi portuali, il collegamento funzionale idoneo ad individuarne l'attitudine a configurare un autonomo ramo aziendale.
14. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.
15. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
16. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il M.B.M. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1 bis, del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 7 febbraio 2018