Categoria: 2014
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Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 1 ottobre 2014
Validità: 31 dicembre 2016
Parti: Centrale del Latte di Brescia e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Centrale del Latte di Brescia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1) Ambiente e sicurezza
2) Professionalità e ruoli organizzativi
3) Lavoro nelle festività infrasettimanali
4) Flessibilità degli orari e turni aggiuntivi
5) Gestione ferie, ex festività e ROL
6) Premio collettivo per obiettivi aziendali di produttività e redditività
  7) Modalità di corresponsione del premio collettivo per obiettivi aziendali di produttività e redditività
8) Salario aziendale di produttività
9) Buono pasto
10) Autodichiarazione di conformità dell’accordo ai sensi dell’art. 3 dpcm 22 gennaio 2013 e del dpcm19 febbraio 2014
11) Durata

Accordo aziendale

Brescia, 1 ottobre 2014, tra la Centrale del Latte di Brescia spa […], e le RSU […], assistite da […] Flai-Cgil e da […] Fai-Cisl

Premesso che:
nel corso degli incontri avvenuti la Direzione ha fornita un'ampia e articolata informazione sia sul contesto generale del settore di riferimento e sulle sue attuali profonde criticità, sia sulle importanti prospettive di sviluppo del proprio business che l’Azienda ha deciso di perseguire operando nel biennio 2014-2015 investimenti per circa 10 milioni di euro finalizzati al raddoppio della capacità produttiva dello stabilimento;
per assicurare lo sviluppo e la sostenibilità di tali investimenti in una fase di profonda contrazione dei consumi è fondamentale il concorso e l’impegno di tutti i lavoratori al raggiungimento di obiettivi condivisi di sempre maggiore efficienza, produttività, redditività e miglioramento continuo dell’Azienda in termini di risultati economico-gestionali, di perfomance organizzativa e di qualità dei processi e dei prodotti;
le Rappresentanze dei lavoratori riconoscono positivamente gli impegni assunti dalla Società in ordine allo sviluppo ed alla crescita del sistema organizzativo aziendale e manifestano il loro impegno ad un responsabile e costruttivo confronto collaborativo con la Direzione affinché possano essere conseguiti appieno tali obiettivi, con particolare attenzione alle necessità di corrispondenza di organici e professionalità ai nuovi assetti produttivi tenuto conto di quanto previsto dal vigente CCNL Industria Alimentare
è intenzione delle parti stipulare il presente accordo, che sostituisce integralmente quello sottoscritto in data 14 dicembre 2010, in applicazione di quanto disposto sul tema dall'art. 55 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'industria alimentare sottoscritto in data 27 ottobre 2012, si è convenuto e stipulato quanto segue.

1) Ambiente e sicurezza
Le parti concordano di fissare un calendario di incontri, da tenersi a partire dal mese di gennaio 2015, con l’obiettivo condiviso di sostenere lo sviluppo del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL), coinvolgere il personale aziendale e mantenere un dialogo costruttivo con i lavoratori e le loro rappresentanze (RLS e RSU) sulle tematiche di salute e sicurezza. Le parti convengono fin d’ora che in tali incontri verranno prioritariamente discusse e condivise le modalità concrete con le quali assicurare la consultazione del personale, con particolare riferimento al ruolo ed alle finizioni del RLS nell’ambito del SGSL, nonché una efficace e tempestiva comunicazione interna finalizzata al coinvolgimento ed alla partecipazione di tutti i lavoratori in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro. Con riferimento agii obblighi di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 viene confermato l’impegno della Direzione a convocare almeno due riunioni periodiche della sicurezza ogni anno,

2) Professionalità e ruoli organizzativi
Le parti effettueranno annualmente, a livello aziendale, di norma in sede di presentazione del bilancio, una verifica dell'organizzazione aziendale e delle professionalità in essere, al fine di valutare l’evoluzione dei profili professionali degli addetti e discutere di eventuali passaggi di categoria, unitamente all'individuazione di “iter” formativi appropriati anche in relazione ai nuovi assetti produttivi. Le parti convengono sulla necessità di operare una sistematica ricognizione dei profili professionali e dei mansionari in essere allo scopo di realizzare in tutte le aree aziendali assetti organizzativi coerenti con i sistemi in via di adozione da parte della Società (Modello d.lgs. 231/2001 e SGSL). A tale proposito le parti concordano sulla fondamentale importanza di adeguate figure di coordinamento intermedio (capi turno e preposti) al fine di assicurare una organica implementazione dei nuovi assetti in un quadro di perseguimento di obiettivi di efficienza e miglioramento continuo.

4) Flessibilità degli orari e turni aggiuntivi
Le parti convengono che la flessibilità degli orari costituisce strumento indispensabile e coerente con le nuove esigenze produttive e le necessità condivise di massima efficienza organizzativa. In particolare, per assicurare adeguati livelli di flessibilità produttiva le parti concordano che relativamente al personale operante in turni dei reparti Produzione, Laboratorio e Magazzino potranno essere disposti con ordine di servizio, previa informativa alle RSU, turni lavorativi aggiuntivi in giornata di sabato non festivo e/o domenica in caso di necessità produttive incrementali e/o sostitutive, con riconoscimento dell'indennità fissa di euro 10 lordi (denominata “indennità di turno aggiuntivo”) oltre al normale trattamento previsto dal CCNL per il lavoro straordinario.
[…]