Tipologia: CCNL
Data firma: 19 aprile 2018
Validità: 01.04.2018 - 31.03.2021
Parti: Federazione dello Spettacolo dal Vivo, Fondazione per l'Arte Teatrale Platea/Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Teatri
Fonte: slc-cgil.it


Sommario:

  Parte I Regolamentazione comune
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Lavoro dei minori
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 7 - Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale
Art. 8 - Contratto a tempo determinato
Art. 9 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 10 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Collaborazioni
Art. 12 - Telelavoro
Art. 13 - Lavoro intermittente
Art. 14 - Apprendistato professionalizzante
Art. 15 - Percentuale di maggiorazione
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17 - Lavoro domenicale
Art. 18 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 19 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 20 - Premio annuale
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Trasferta
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 25 - Tutela della maternità
Art. 26 - Congedo matrimoniale e per unioni civili
Art. 27 - Servizio militare
Art. 28 - Assenze
Art. 29 - Permessi
Art. 30 - Aspettativa
Art. 31 - Affetti da dipendenze patologiche e loro familiari
Art. 32 - Divisa
Art. 33 - Uso della vettura
Art. 34 - Doveri del lavoratore
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Trasferimento d'azienda o di ramo di azienda
Art. 37 - Cessazione di attività
Art. 38 - Diritto allo studio
Art. 39 - Facilitazioni per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 40 - Congedi per la formazione
Art. 41 - Formazione
  Art. 42 - Appalti
Art. 43 - Previdenza complementare
Art. 43bis - Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Art. 44 - Orario di lavoro
Art. 45 - Orario multiperiodale
Art. 46 - Diritti sindacali
Art. 47 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 48 - Relazioni sindacali
Art. 49 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
Art. 50 - Osservatorio Nazionale
Art. 51 - Ente Bilaterale
Art. 52 - Contrattazione Integrativa Aziendale
Art. 53 - Indennità in caso di morte
Art. 54 - Preavviso
Art. 55 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 56 - Norme speciali
Art. 57 - Decorrenza e durata
Parte II Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 58 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 59 - Giorni festivi
Art. 60 - Indennità maneggio denaro
Art. 61 - Passaggio di livello
Art. 62 -Trasferimenti
Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 63 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 64 - Personale addetto ai turni
Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 66 - Prestazioni per lo spettacolo
Art. 67 - Giorni festivi
Art. 68 - Servizio antincendio
Art. 69 - Riprese televisive
Parte IV Regolamentazione economica
Parte V Regolamentazione normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala
Allegati

Allegato n. 1
Allegato n. 2 Protocollo aggiuntivo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Allegato n. 3
Allegato n. 4

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile in Roma, presso la sede dell'Agis in via del Gesù, 62 tra la Federazione dello Spettacolo dal Vivo e la Fondazione per l'Arte Teatrale Platea […], con la partecipazione della delegazione datoriale […], con l'assistenza dell'Associazione Generale Italiana delio Spettacolo (Agis) […], e il Slc-Cgil […] con una delegazione in rappresentanza dei territori, la Fistel-Cisl […], con la partecipazione delle delegazioni territoriali, la Uilcom-Uil […], assistiti dalle delegazioni territoriali, è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri, che rinnova e sostituisce il CCNL 13 gennaio 2009 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall'Eti e il CCNL 17 ottobre 2005 per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli Esercizi teatrali.

Parte I Regolamentazione comune
Art. 2 - Visita medica

Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del "medica competente".

Art. 4 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.
[…]
L'appartenenza ad un livello non esime il lavoratore dallo svolgere occasionalmente mansioni di livello inferiore compatibili con la propria professionalità ovvero, avendone i requisiti professionali, con mansioni di pari livello anche se non attinenti alla propria specifica specializzazione.

Art. 8 - Contratto a tempo determinato
[…]
Nelle ipotesi di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari ai 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno d» riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita per una quota percentuale aggiuntiva, rispetto a quella di cui al comma precedente, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, ecc.
Resta salva la possibilità di accordi aziendali o territoriali sottoscritti con le OO.SS. firmatarie il presente CCNL in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. Tali accordi saranno tempestivamente inviati all'Osservatorio Nazionale.
[…]

Art. 9 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro è consentita in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs n. 81/2015 in materia.
È consentita l'utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato pari al 20%, elevabile con intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in corso, con arrotondamento all'unità superiore.
[…]
Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato spetta un trattamento economico e normativo non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.
L'Azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente all'organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori che intende utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché la durata. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente e all'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 50, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Nota a verbale
Salvo diversi accordi di 2° livello (aziendale e/o territoriale) la percentuale massima comprensiva dei tempi determinati di cui ai precedenti artt. 8 e 9 non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori dipendenti a tempo Indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 10 - Contratto di lavoro a tempo parziale
[…]
Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa,
[…]

Art. 11 - Collaborazioni
Accordo in materia di collaborazioni ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015
Visto che l’art. 2, 1° co., d.lgs n. 81/2015 prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro;
Considerato che il medesimo d.lgs., all'art. 2, 2° co., lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 dello stesso articolo non trova applicazione alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
Le Parti convengono, ai sensi del succitato art. 2, 2° co., lett. a), di stipulare, in via sperimentale il presente accordo di disciplina specifica e uniforme per i collaboratori che operano nel settore teatrale in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore stesso e, pertanto, concordano di regolare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni;
1. È ammesso il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni affidate a Collaboratori in possesso di profili professionali, certificati, di seguito elencati:
a) direttori di scuola, coordinatori didattici, docenti, tutor, formatori;
b) collaboratori ai quali viene affidata la progettazione, ricerca e gestione di finanziamenti indiretti;
c) traduttori/interpreti, autori e drammaturghi;
d) addetto stampa appartenente all'Ordine dei giornalisti, videomaker, fotografi di scena, fotografi per la comunicazione e promozione, consulenti informatici, esperti campagne marketing.
2. Le prestazioni oggetto della collaborazione debbono essere riferite ad attività correlate e/o occasionali e/o diversificate rispetto a quella istituzionale prevalente propria del Committente e possono svolgersi anche all'Interno dei locali aziendali, in fasce orarle di disponibilità preventivamente concordate tra le parti
3. Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta In due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identità delle parti;
b) l'individuazione specifica dell'attività affidata al collaboratore, del luogo della prestazione, che, in relazione alla natura dell'attività da svolgere potrà essere situato anche nei locali del Committente, nonché degli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;
c) la durata del contratto, l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento tra il Collaboratore e il Committente nonché delle eventuali modalità temporali;
dj l'entità del compenso, la disciplina del regime delle spese sostenute, nonché le modalità e i tempi di erogazione del compenso e degli eventuali rimborsi spese;
e) le eventuali modalità di accesso ai locali de! Committente;
f) le modalità di accesso alle Informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, ove la prestazione sia resa nei locali della Committente;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità;
h) le modalità di utilizzo degli strumenti e dei mezzi eventualmente messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento de [l'incarico affidato;
i) le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale per le opere d'ingegno eventualmente realizzate dal collaboratore nell'espletamento dell'incarico;
j) le causali di recesso anticipato dal rapporto,
4. Il Collaboratore svolge l'Incarico in autonomia con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione, pur coordinandosi con il Committente, È in facoltà del Committente di richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'incarico conferito,
5. Nel rispetto dell'autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno rese;
a) personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;
b) adottando criteri organizzativi propri;
c) senza obbligo di sottostare a specifiche direttive, salvo le indicazioni di carattere organizzativo del Committente;
d) senza obbligo di assoggettamento a potere gerarchico o disciplinare;
e) senza vincolo di subordinazione;
f) con orario concordato dalle parti, tenendo conto degli orari resi necessari dai flussi di lavoro, nell'ambito dell'organizzazione generale dei servizi;
g) prevalentemente presso la sede aziendale, salva l'esigenza di operare anche in altri luoghi ove ciò sia richiesto dall'espletamento dei compiti oggetto della collaborazione;
h) con carattere di continuità,
6. Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono stabilite di comune accordo dalle parti nel contratto nel rispetto del requisito dell'autonomia e tenendo conto delle esigenze organizzative del Committente.
[…]
8. In caso di temporanea impossibilita di esecuzione della prestazione lavorativa, a fronte di periodi di malattia e infortunio, il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Tale sospensione non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza. […]
11. Il Committente comunicherà tempestivamente alle RSU/RSA, ove presentì, e all'Osservatorio nazionale, la quantità - la tipologia - la durata e gli obbiettivi delle collaborazioni attivate.
12. e Parti sottoscrittrici del presente accordo si incontreranno una volta all'anno al fine del monitoraggio della corretta applicazione dell'accordo stesso.
L'accordo ha validità dall'entrata in vigore del presente CCNL e, qualora non prorogato con accordo tra gli attuali firmatari, decadrà alla data di scadenza indicata nell'art. 57.

Art. 12 - Telelavoro
Il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti informatici.
Il telelavoro si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore.
Il telelavoro ha carattere volontario sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o meno l'offerta di svolgere telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro.
I telelavoratori fruiscono della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
Tenuto conto degli investimenti necessari per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del lavoratore, che avvenga entro 3 anni dall'inizio del rapporto di telelavoro, comporterà che le spese sostenute siano poste, pro quota, a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura degli strumenti di lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a negligenza, imperizia o dolo del lavoratore stesso.
Il datore di lavoro adotta tutte le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore per fini professionali e provvede ad informare il lavoratore in ordine alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
L'idoneità della postazione di lavoro sarà periodicamente monitorata da parte del RSPP e dal RLS avvero dal RLST.
Al telelavoratore non sono applicabili le norme sull'orario di lavoro e quella riguardanti gli istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Il lavoratore svolge quindi la propria attività professionale gestendo l'organizzazione del proprio tempo di lavoro in piena autonomia.
Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dal datore di lavoro. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a dame tempestiva e motivata comunicazione al datore di lavoro.
Il datore di lavoro può disporre, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, rientri temporanei del telelavoratore presso l'unita produttiva di appartenenza.
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti sul plano normativo retributivo e sindacale dei lavoratori che operano in azienda con le medesime mansioni. Ha inoltre diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti.
Ai fini di evitare l'isolamento dal contesto aziendale, con cadenza periodica (almeno ogni 10 giorni) saranno programmati, con eventuali rimborsi delle spese di viaggio, rientri in sede finalizzati sia a consentire al telelavoratore la rendicontazione della propria attività e sia ad evitare l'isolamento determinato dalia interruzione dei rapporti con i colleghi.
Eventuali discipline specifiche e applicative del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Art. 13 - Lavoro intermittente
Il ricorso al lavoro intermittente è ammesso, con esclusione delle attività regolate economicamente e normativamente nella parte V del presente CCNL, nei casi ove risulta impossibile prevedere e programmare la quantità di prestazioni necessarie e la collocazione temporale delle stesse:
1. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non gestibili, sotto il profilo della programmazione, neppure con il tempo parziale e le elasticità connesse, ovvero per prestazioni non programmabili né quantitativamente né per la loro collocazione temporale;
2. per prestazioni finalizzate esclusivamente al montaggio e smontaggio;
3. per prestazioni comunque rese da soggetti con meno di 24 anni - fermo restando che, nel caso, le prestazioni contrattuali devono comunque concludersi entro il 25° anno di età - o con più di 55 anni di età
4. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la ietterà di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi soggettive o oggettive che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente l'Osservatorio Nazionale e le RSU/RSA, ove esistenti, sull'attivazione di assunzioni con contratto di lavoro intermittente.
Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
[…]
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
- quando il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni del Dlgs n. 81/2015 in materia di lavoro intermittente.

Art. 14 - Apprendistato professionalizzante
Considerato il comune interesse all’utilizzo dell'istituto, le Parti, in conformità con le direttive dell'Unione Europea e con quanto disposto dal D.lgs. n. 167/2011, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo e per l'incremento dell'occupazione giovanile. L'importanza dell'apprendistato nel settore dello spettacolo è del resto evidente se si considerano l'ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli stessi.
In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art.4, D.lgs. 167/2011, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, I contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
Per le Imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali è possibile attivare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. […]
Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dalla 1ª alla 5ª categoria del CCNL.
Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare ulteriori profili formativi, le parti a livello nazionale si riuniranno entro 60 giorni dalla richiesta per sviluppare, con il contributo dell'Osservatorio Nazionale, tali profili.
A) - Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età.
Ai sensi dell'art. 2 del T.U, 167/2011, ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, La durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito e consegnato al lavoratore al momento della stipula del contratto.
In virtù dell'articolo 2 comma 3 del D.lgs. n. 167/2011, le parti convengono che il numera di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati in servizio presso la stessa non può superare il rapporto di tre a due. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numera non superiore a tre.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 de) dlgs n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per I soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
[…]
B) - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o in caso di apprendistato a tempo determinato, sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata,
il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, [‘apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati su) libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
C) - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo:
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti all'attività o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, ì permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole aziende, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa di riferimento); e) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.
D) - Doveri dell’apprendista.
L'apprendista deve:
a) seguire (e Istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono Impartiti;
b) prestare la sua attività con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione previsti nel piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
E) - Trattamento normativo
1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
2. Le ore di insegnamento previste dal piano formativo sono comprese nell'orario di lavoro.
3. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al d.lgs 151/2001.
[…]
F) -Trattamento economico. […]
G) - Malattia. […]
H) - Durata dell’apprendistato.

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie amministrative-tecniche e operaie:
• livello 1° e 2° 36 mesi
• livello 3° e 4° 24 mesi
• livello 5° 18 mesi
I) - Estinzione del rapporto di apprendistato. […]
L) - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante.
1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base di acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
N) La “formazione interna".
1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4 comma 2 D.lgs. 167/2011, le parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
2. La durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione – (come previsto dai successivi punti Q e R) e le modalità di erogazione della formazione stessa per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono individuate dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo che costituiscono parte Integrante dello stesso.
M) - Tutor aziendale.
1. All'apprendista, durante fa durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale,
2. Il tutor ha il compito di affrancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro,
3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro può delegare tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nette imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo,
4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare te competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.
O) - Durata della formazione.
1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione interra o esterna all'azienda, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi
Q) - Formazione: contenuti e modalità di erogazione.
1. Le attività formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo ovvero a carattere tecnico-artistico interpretativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
2. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno definite ed erogate secondo la disciplina regionale sentite le parti sociali.
3. In essenza di disciplina regionale, è facoltà dell'impresa procedere direttamente all'erogazione della formazione, perseguendo gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a;
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
4. I contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuate a tutela ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto,
5. I contenuti dei percorsi tecnico-artistici interpretativi a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze artistiche sia settoriali sia professionali, da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro.
6. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per i1 conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all'allegato nonché a quanto disposto dalle linee guida per l'apprendistato professionalizzante del 20/02/2014.
7. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.
Considerata la particolarità del settore caratterizzata da una significativa quota di occupazione che, ancorché indispensabile alla produzione per i contenuti professionali che gli sono richiesti, viene strutturalmente impegnata con rapporti di lavoro a tempo determinato, le Parti hanno ritenuto Indispensabile regolamentare lo strumento dell'apprendistato anche con rapporti di lavoro a tempo determinato.
I profili formativi per ciascuna mansione sono riportati in allegato al presente CCNL
R) - Rinvio alla legge.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
S) - Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, ferma restando la durata massima del periodo di apprendistato e la relativa suddivisione in periodi retributivi, lo svolgimento del contratto di apprendistato può essere articolato secondo le regole del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Nota a verbale
Le imprese provvederanno a trasmettere ogni quattro mesi all'Osservatorio Nazionale il numero delle eventuali attivazioni di rapporti di lavoro di apprendistato, i profili professionali a cui sono orientati e i relativi programmi formativi.

Art. 16 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, in conformità alle vigenti norme di legge, ad un riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo di lavoro non superiore a quattordici giorni; è comunque assicurato al dipendente preposto alle attività di palcoscenico di cui al punto c) dell'articolo 44 (orario di lavoro) la fruizione del riposo non oltre la 72a ora di lavoro.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla Direzione aziendale possibilmente all'Inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
Fermo restando il rispetto della media di due riposi nell'arco di 14 giorni, che per esigenze di produzione possono essere anche consecutivi, la giornata di riposo può essere spostata nel corso della settimana, previa comunicazione ai lavoratori con almeno 48 ore di anticipo, per speciali esigenze connesse all'attività delle compagnie previamente accertate dalie Direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore,
[…]

Art. 25 - Tutela della maternità
A - Astensione obbligatoria
[…]
• È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
• Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per La fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami,
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.
[…]

Art. 34 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le Istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi del teatro, non trarre profitto con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nel teatro né svolgere attività contraria agli interessi del teatro. Non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il rapporto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto ella stretta osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali, ove esistenti, che non siano in contrasto con esso.
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'Importo di tre ore di retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e dalia retribuzione fino a tre giorni;
5) licenziamento con preavviso;
6) licenziamento senza preavviso.
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi mancanze nell'adempimento della prestazione lavorativa.
Il provvedimento di cui al punto 3) sarà inflitto al lavoratore:
a) per recidiva nelle mancanze previste nel precedente comma per almeno tre volte nell'arco dei diciotto mesi precedenti all'ultima infrazione;
b) che non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo quanto previsto dall'art. 24, salvo il caso di giustificato impedimento;
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda senza giustificato motivo;
d) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
e) per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificamente indicato;
1) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
g) che sia trovato addormentato;
h) che introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione aziendale;
i) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla direzione aziendale;
j) per inosservanza delle disposizioni aziendali in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro,
k) per comprovate mancanze nell'adempimento della prestazione lavorativa o per violazioni del dovere di corretto comportamento di gravità maggiore rispetto a quelle per cui è prevista l'applicazione del rimprovero verbale o scritto e di gravità minore rispetto a quelle cui si applica la sanzione di cui al punto 4).
Il provvedimento di cui al punto 4) sarà inflitto al lavoratore:
a) che sia recidivo per almeno due volte in una delle mancanze indicate ai punti b), c), d), e), f), g) e h) del 4° comma del presente articolo, che abbia già dato luogo alla sanzione della multa nei 12 mesi precedenti;
b) che compia qualunque atto che porti grave pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe;
[…]
Può essere licenziato con preavviso il dipendente:
a) che sia recidivo per almeno due volte nella stessa mancanza che abbia già dato luogo alla sanzione della sospensione;
b) per assenza ingiustificata protrattasi oltre tre giorni consecutivi;
c) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze per le quali è previsto il licenziamento con preavviso e nel caso di mancanze che rechino grave pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.
[…]

Art. 42 - Appalti
Le parti firmatarie del presente CCNL, nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne del Teatri nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, umane e strumentali, concordano sulla seguente disciplina in materia di appalti al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza e conciliare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU e le OO.SS. territoriali di categoria dell'affidamento dei servizi all'esterno, nei termini e secondo gli schemi procedurali stabiliti dal presente CCNL
Ai fini di una più efficace tutela del lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le parti concordano che i Teatri nell'assegnazione degli appalti verifichino che nell'azienda appaltatrice, oltre al rispetto della normativa sugli appalti con particolare riferimento alla regolarità del DURC e alla normativa antimafia, siano applicati I contratti collettivi nazionali, territoriale e aziendali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni del datori e del prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sui piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'Impresa anche In maniera prevalente.
In caso di cambio appalto il Teatro inserirà nel bando di gara e/o ne! successivo contratto di appalto l'impegno dell'impresa subentrante che intenda procedere ad assunzioni di dare precedenza agli addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con il perimetro dei lavori/servizi oggetto dell'appalto.
Sono fatte salve condizioni più favorevoli stabilite a livello aziendale o territoriale.

Art. 44 - Orario di lavoro
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata de! rapporto di lavora.
[…]
In riferimento all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Tale possibilità è subordinata alla preventiva stipula di uno specifico accordo tra la Direzione aziendale e la RSU/RSA ovvero le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, nel quale sono stabilite le modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'erario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 66/2003.
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive.
Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA.
La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli nel 6 giorni della settimana con un'unica prestazione giornaliera continuata, le 36 ore settimanali esauriscono convenzionalmente l'orario di lavoro ordinario settimanale di cui all’ottavo comma del presente articolo. In presenza di prestazione giornaliera continuata di 6 ore la stessa esaurisce convenzionalmente 6 ore e 30 minuti ovvero se legata alle prove attori, la prestazione continuata può essere superiore alle 6 ore fino ad un massimo di sette e in tal caso viene convenzionalmente quantificata in 8 ore.
La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore salvo diverse intese a livello aziendale.
Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore.
b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata de) periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l'ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore,
c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico la durata del periodo compreso tra l'inizio dalla prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 13 ore per un massimo di 8 giorni nel mese e di 3 giorni nella settimana.
Oltre tali limiti la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore.
Restano salve in materia eventuali diverse intese in sede aziendale.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che è fissato in euro 10,50. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14:00.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese […]. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del pomeriggio si protragga oltre le ore 20,00.
Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa sia continuata.
Nessun rimborso è altresì dovuto al lavoratore che percepisca l'indennità di cui all'art. 22 - Parte I del presente CCNL.
[…]
Il lavoratore in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la prestazione in regime ordinario di lavoro purché nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di lavoro.
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. Per tali operai sono compensate con 1a normale retribuzione oraria le prime 39 ore di lavoro. Quanto alle ore di lavoro prestate oltre le 39 e fino alle 50 saranno compensate con quote orarie di retribuzione tabellare normale.
Per i portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Banca ore
Con accordo aziendale potrà essere prevista l'istituzione di una banca ore che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno peraltro compensate con la scio maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità delle ore di superamento dell’orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative ed aziendali, nelle quote e con le modalità concordate.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Art. 45 - Orario multiperiodale
Considerata quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che, per i dipendenti di cui alla Parte II impiegati e Parte III Operai, la Direzione aziendale possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 8 dell'art. 43 di cui sopra, anche come media in un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 26 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 6 ore se su 2 prestazioni ovvero non inferiori a 3,5 né superiori a 6 se in unica prestazione continuata.
Individuato l'arco temporale nel quale si articola e si completa la programmazione multiperiodale, la Direzione aziendale provvedere a calendarizzare l'orario giornaliero e settimanale dell'intero periodo e a disporre con una settimana di anticipo, attraverso ordini di servizio mensili coerenti con la calendarizzazione di cui sopra, la programmazione dell'orario ordinario del mese che diventa orario certo sia per l'Azienda che per il dipendente. Eventuali incongruenze tra l'articolazione dell'orario previsto nella calendarizzazione e l'orario riportato nell'ordine di servizio mensile saranno preventivamente verificate con la RSU/RSA, eventuali variazioni all'articolazione dell'orario previsto nell'ordine di servizio mensile dovrà essere preventivamente concordata con le RSU/RSA.
L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale si calcolano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
[…]
Si precisa che l'adozione da parte aziendale della programmazione dell’orario ordinario di lavoro con il sistema della multiperiodalità dovrà essere preceduta da una puntuale informazione alla RSU/RSA o, in mancanza di queste, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, indicando la data di inizio di termine entro il quale si realizza l'orario medio settimanale e la programmazione dello stesso.

Art. 46 - Diritti sindacali
[…]
Assemblee
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 15 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20.5.1970 n. 300 avrà carso nel rispetto delle seguenti modalità:
[…]
2) le OO.SS. e/o le RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3) le OO.SS. e/o le RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4) lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5) le imprese metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.
[…]

Art. 48 - Relazioni sindacali
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali delle imprese e/o Enti e/o degli organismi teatrali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:
Livello nazionale
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, le associazioni nazionali datoriali firmatarie del presente CCNL forniranno alla Slc-Cgil Fistel-Cisl, Uilcom-Uil nel corso di uno specifico incontro, informazioni globali riferite alla stagione teatrale in corso sulle linee dei programmi di attività dei teatri associati, sulle prospettive finanziarie ed occupazionali generali del settore e sugli eventuali progetti di formazione professionale.
Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il terzo quadrimestre, le associazioni nazionali datoriali firmatarie del presente CCNL forniranno alla Slc-Cgil, Fistel-Cisl Uilcom-Uil informazioni globali riferite alla stagione teatrale precedente sulle attività realizzate dalle imprese associate e sulle risultanze finanziarie ed occupazionali generali.
Di norma entro il mese di Giugno, e comunque non oltre il 15 Luglio, le imprese comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto ì programmi di massima per la stagione teatrale successiva e le prevedibili prospettive occupazionali
Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno verbalizzate e inviate tempestivamente per conoscenza all'Osservatorio Nazionale
Livello territoriale
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello territoriali di categoria informazioni sulle linee dei programmi di attività con particolare riferimento a quelli socialmente finalizzati al mondo del lavoro e della scuola, sulle prospettive finanziarie generali nonché sugli eventuali progetti di formazione professionale. Tali informazioni, verbalizzate, saranno tempestivamente inviate anche all'Osservatorio Nazionale.
Livello aziendale
Informazione

Annualmente, entro il 30 giugno, in appositi incontri, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria:
• informazioni sulle risultanze economiche quali emergono dal bilancio consuntivo.
• informazioni sulle attività realizzate dal teatro e sulle risultanze occupazionali della stagione appena conclusa o in via di conclusione.
• informazioni riferite alla stagione teatrale successiva sulle linee e proposte di programmazione, sulla situazione economica quale emerge dal bilancio preventivo e sulle prospettive occupazionali.
La Direzione aziendale informerà la RSU e le Organizzazioni sindacati territoriali di categoria delle proposte di eventuali modifiche della pianta organica del personale nonché dei criteri e delle modalità delle assunzioni.
Informazione e confronto
A. A richiesta scritta delle RSU e/o delle OO.SS. territoriali di categoria i temi di cui al 4° comma della "Informazione a livello aziendale" - linee e proposte di programmazione, situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e prospettive occupazionali - costituiranno oggetto di confronto con le RSU e con le OO.SS. territoriali - secondo l'iter procedurale di cui appresso - anche con riferimento al dimensionamento, numerico e professionale, della forza occupazionale da ritenersi adeguata alle esigenze della stagione teatrale successiva, tenuto conto anche delle diverse esperienze organizzative e produttive realizzate nelle precedenti stagioni teatrali.
B. la Direzione aziendale informerà preventivamente RSU e OO.SS. territoriali di categoria in ordine a:
• nuove forme di organizzazione del lavoro - anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
• nuove professionalità derivanti da nuove configurazioni organizzative;
• progetti di formazione professionale;
• misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• affidamento di servizi all’esterno.
Ricevuta l'informazione RSU e OO.SS. territoriali possono chiedere per iscritto l'attivazione di una procedura di esame e confronto sulle materie oggetto dell’informazione. […]

Art. 50 - Osservatorio Nazionale
1) L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per il costante monitoraggio del settore, per lo studio delle Iniziative adottate dalie parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. Inoltre, vista la contiguità tra il presente CCNL e il CCNL delle c.d. Compagnie di Giro considerato che le Parti firmatarie del presente contratto sono tra i firmatari del CCNL delle Compagnie di Giro, si conviene sull'opportunità che l'Osservatorio Nazionale possa raccogliere tutti i dati provenienti anche da quest'ultimo CCNL in forza delle disposizioni nello stesso contenute, il tutto finalizzato a monitorare ed analizzare le dinamiche dell'intero settore sotto i1 profilo produttivo, occupazionale, professionale, contrattuale, e legislativo, interagendo limitatamente alla raccolta dati - analisi e proposta, con il Comitato Paritetico Nazionale per l'interpretazione e l'applicazione dei contratto previsto dal CCNL per le Compagnie di Giro, per il perseguimento, tra l'altro, delle finalità indicate nel citato art. 25.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) Programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sudo stato e sulle previsioni occupazionali sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, anche coordinando Indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art.... "informazione e confronto";
b) Esamina l’andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del contratto nazionale di lavoro;
c) Esamina l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni con particolare riferimento al l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali previste dalle leggi e dal contratto;
d) Elabora proposte in materia di formazione; qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, monitorando e valutando i favorì della Commissione paritetica nazionale di cui al presente CCNL;
e) Certifica la congruità con le disposizioni contrattuali e di legge delle assunzioni di apprendisti e dei relativi piani formativi;
f) Acquisisce informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche, realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 dei 13 dicembre 1985 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui fa legge 10 aprile 1991 a 125 - attività di studio e di ricerca fìnalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
g) Analizza le eventuali discriminazioni esistenti nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera;
h) Propone azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro.
Al fine di corrispondere al meglio ai fini di cui sopra, nell’ambito dell'Osservatorio nazionale saranno
costituiti i seguenti ulteriori strumenti nazionali:
2) la Commissione per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale e di confronto a favore delle lavoratrici.
Inoltre le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, a fine dell’effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per b sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.
Alla Commissione per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
• svolgere attività di studio e di ricerca, anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
• studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
• studiare convenzioni tipo in base alla legge a 56/1987 per favorire il reperimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso; predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale.
• L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma quadrimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
3) la Commissione paritetica nazionale

La Commissione paritetica nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su:
• individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza;
• sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
[…]

Art. 56 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre di presente contratto collettivo di lavoro il dipendente deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente CCNL e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Parte II Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 58 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro ì limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni lavorative del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigenze non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la direzione comunicherà all'organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nell'azienda suddivise per reparti ed uffici.

Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

[…]
Dichiarazione e verbale
Le parti convengono che la programmazione dei teatri deve essere di norma articolata attraverso il regime ordinario delle prestazioni del personale, essendo il ricorso al lavoro straordinario, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative, connesso ad esigente non programmabili e non differibili nonché all'attività dei vari settori operativi ed alla qualificazione del personale addetto.
Trimestralmente la Direzione comunicherà all'organismo rappresentativo aziendale le ore straordinarie effettuate nel trimestre precedente nei l'azienda suddivise per reparti e uffici.
[…]

Art. 68 - Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta una indennità giornaliera non computabile ad alcun effetto nella retribuzione che, è fissata nella misura di Euro 4,50.

Parte V Regolamentazione normativa ed economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala
[…]
C) Orario di lavoro
L'orario di favore individuale del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è fissato in prestazioni giornaliere di 3 ore e 30 minuti.
L'orario di inizio individuale delle prestazioni è stabilito discrezionalmente dal teatro in relazione alle esigenze di servizio.
[…]
G) Riposo settimanale:
per ogni 6 giorni di attività continuativa spetta al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala un giorno di riposo non retribuito.
In caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale è dovuta la retribuzione per la prestazione lavorativa ad uno spettacolo e, in caso di doppio spettacolo, la retribuzione per ciascuno dei due spettacoli, maggiorata del 70%.

Allegati
Allegato n. 2 Protocollo aggiuntivo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Premesso il forte impegno delle parti perché nell'ambito dei teatri sia assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- riaffermata la necessità che ad un'adeguata opera di informazione e formazione del personale si accompagni l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare o contenere i rischi del lavoro;
- richiamato e confermato quanto previsto dall'accordo interconfederale 22.6.95, recepito nel settore dei teatri stabili pubblici e dei teatri gestiti dall'Eti con l'accordo di rinnovo contrattuale 15.2.1996,
si conviene quanto segue
Rappresentante per la sicurezza (RLS)
I lavoratori mediante il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e nell'ambito delle attribuzioni previste per l'indicato rappresentante dall'art. 19 dell'indicato decreto legislativo e dal D.lgs 81/08, hanno diritto previo avviso alla direzione aziendale di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione ed attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica sul luogo di lavoro.
- Il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito della RSU.
- Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da] lavoratori al loro interno ed allo stesso è attribuita la funzione di rappresentanza prevista per il delegato di impresa e viceversa.
Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
- Accesso ai luoghi di lavoro:
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il Rappresentante per la Sicurezza segnala preventivamente all'azienda le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
- Modalità di consultazione:
laddove la legge prevede a carico dell'Azienda la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
L'Azienda, pertanto, consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso, il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la Sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione dell'intesa nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato il rappresentante per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie del CCNL A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dalla legge.
- Informazioni e documentazione aziendale:
il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi presso il Teatro.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
- Formazione dei rappresentanti per la sicurezza:
il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carica dell'azienda, si svolgerà nell'ambito dell’attività lavorativa o mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale programma deve comprendere quanto previsto dall'art. 37 comma il del D.lgs. 81/08. Si prevedono Inoltre gli aggiornamenti di legge ogni qual volta vengano introdotte Innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- Riunioni periodiche:
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni della sicurezza dei lavoratori in relazione all'aumentato numero di infortuni in qualsiasi settore,
- Controlli:
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione visite sui luoghi di lavoro a fronte di variazioni del sistema produttivo.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo restano in vigore le disposizioni di legge ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 81/08.