Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 aprile 2018, n. 18450 - Omessa valutazione dell'articolata opposizione della parte offesa e violazione del contradditorio. Annullato il decreto di archiviazione del Giudice di pace


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 28/03/2018

 

Fatto

 

1. Con decreto del 21/3/2017 il Giudice di Pace di Modena, ha disposto l'archiviazione del procedimento 596/16 RGNR nei confronti di V.G. per il reato di cui all'art 590 cod. pen. commesso il 18/1/2016.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la parte offesa R.Z., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto dal vizio di cui all'art. 606 co 1 lett b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 17, comma 4, D.Lgs. 274/2000 per omessa valutazione dell'atto di opposizione con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Viene ricordato che la parte offesa presentò in data 14/9/2016 una denuncia nei confronti di V.G. e/o di eventuali diversi responsabili per il reato di cui all'art. 590 co 3 cod. pen. a seguito della quale si instaurò il presente procedimento penale che ha visto come indagato solamente il V.G. per il reato di cui all'art. 590 cod. pen..
Tuttavia, stante la fattispecie contestata e la relativa procedibilità a querela, il PM, in data 30/1/2017, avanzò richiesta di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità "in quanto la denuncia querela risultava presentata tardivamente rispetto ai termini previsti dall'art. 124 cod. pen.". Richiesta che venne tempestivamente opposta dalla parte offesa unitamente al proprio difensore.
Successivamente, in data 3/4/2017, l'allora difensore della parte offesa, a seguito di accesso alla cancelleria del giudice di pace competente, venne a conoscenza del decreto di archiviazione emesso in data 21/3/2017 e, ad oggi, mai notificato alla parte offesa opponente.
Tale provvedimento di archiviazione, oggi impugnato - si rileva in ricorso- sottolinea una piena condivisione da parte del giudice procedente delle ragioni addotte dal PM nella richiesta di archiviazione in quanto "la persona offesa ha presentato denuncia-querela, con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Modena, in data 14/9/2011 (in realtà 14.09.2016), ovvero, oltre i 90 giorni previsti dall'art. 124 codice penale" e "dalla documentatone agli atti, risulta che l'indagato è estraneo sia all'azienda agricola Le Tre Querce di V.S., proprietario del mezzo condotto dall'indagato che della ditta Gommista R.Z. di R.E. e C. Snc e per questa ragione non può ritenersi che l'evento sia avvenuto in ambito lavorativo".
Si rileva che il provvedimento di archiviazione in esame, considerata la competenza del giudice di pace, è stato emesso "de plano" non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale.
Tuttavia, richiamando consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ex multis Sez. 5 n. 41194/2014), si lamenta che, dal contenuto assai conciso del decreto di archiviazione si evince che il giudice di pace non ha in alcun modo preso in considerazione ed esaminato le doglianze difensive riportate nell'atto di opposizione della parte offesa. Infatti, nel provvedimento impugnato non vi si trova alcun riferimento nemmeno alle indagini suppletive e/o alle richieste relative alla diversa qualificazione giuridica del fatto con modifica dell'iscrizione nel registro di notìzie di reato indicate dalla parte offesa nel proprio atto.
Si evidenzia che l'atto di opposizione in esame (che il giudice di pace, nel proprio decreto, definisce "memoria nell'interesse della persona offesa") riportava l'indicazione di importanti indagini suppletive che si chiedeva svolgersi, quali: 1. accertamenti presso l'Azienda Agricola di V.S. sulla funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione con particolare riferimento agli obblighi di formazione e abilitazione all'uso degli attrezzi; 2. accertamenti sul sistema di illuminazione presente nel piazzale ove si è verificato l'infortunio con particolare riferimento all'uso del muletto in questione in ore notturne; 3. consulenza tecnica sulle attuali condizioni di salute della parte offesa. Indagini che in alcun modo vengono prese in considerazione dal giudice di pace nel proprio provvedimento nemmeno sotto il profilo della loro eventuale inammissibilità.
Lo stesso dicasi -prosegue il ricorso- per quanto riguarda le istanze avanzate dalla parte offesa nell'atto di opposizione (qualificazione giuridica del fatto quale reato di cui all'art. 590 comma 3 cod. pen. con richiesta di ordine al PM di iscrizione nel registro delle notizie di reato di V.S. e formulazione dell'imputazione coattiva nei confronti di V.G.) in quanto l'atto impugnato non contiene alcun riferimento agli argomenti portati dalla difesa a sostegno delle suddette richieste. Significativo per il ricorrente è il fatto che, nell'atto impugnato, non vi sia alcuna indicazione sulla condotta posta in essere sia dal V.S. che dal padre V.G.. Condotte che, ovviamente, sono il nucleo centrale del fatto contestato nel presente procedimento.
Il ricorrente si duole che il giudice di pace, facendo proprie le "due righe" di conclusioni dei verbalizzanti della Polizia Giudiziaria e riportandole letteralmente, si sia determinato per l'archiviazione senza minimamente considerare le doglianze difensive, le indagini suppletive e le richieste avanzate dallo R.Z. nel proprio atto di opposizione.
In altri termini, a fronte della articolata opposizione della parte offesa, contenente una precisa indicazione delle prove a proprio favore (ruolo e comportamento imprudente e negligente di V.S. relativo alla formazione e all'abilitazione dei propri dipendenti nell'uso dei macchinari, verifiche e condizioni del sistema di illuminazione presente nel piazzale ove si è verificato l'infortunio con particolare riferimento all'uso del muletto in questione in ore notturne, ruolo effettivo svolto da V.G. all'interno della ditta del figlio S. quale attività lavorativa svolta in maniera continuativa tanto da rapportarsi con il gommista R.Z. e a presenziare alle lavorazioni di quest'ultimo come riportato nell'informativa di PG: "Ad attendere in azienda il gommista e a presenziare alle lavorazioni da questi compiute era il sig. V.G."), il giudice di pace si sarebbe limitato a far propria la richiesta di archiviazione del PM senza interrogarsi sul contenuto dimostrativo degli elementi di prova rappresentati dall'opponente, sottraendosi, di fatto, al conseguente obbligo motivazionale.
In tal modo, per il ricorrente, la sopra ricordata omessa valutazione dell'atto di opposizione, non può che integrare una violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità del decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace.
Per queste ragioni, chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. In data 25/10/2017 il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. e, ritenuto fondato il ricorso, ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto di archiviazione impugnato e trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Modena per l'ulteriore corso
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto il decreto impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Modena per l’ulteriore corso anche in ordine alle determinazioni in tema di competenza per materia ex art 4 co 1 lett a) Dlgs 274/2000;
2. Va premesso che nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale, con la conseguenza che non possono essere esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della motivazione del decreto o all'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Sez. 5, n. 18861 del 13.3.2014, Salzarulo, rv. 262558, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il decreto impugnato che, pur senza dare espressamente atto dell'opposizione, aveva articolato una motivazione la quale teneva conto delle questioni proposte dalla persona offesa).
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha tuttavia precisato, ed è principio oramai consolidato che va qui ribadito, che "in tema di procedimento davanti al giudice di pace, ancorché la disciplina dell'archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del PM., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione, è, comunque, necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione, dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio" (Sez. 5, n. 41194 del 19/6/2014, Di maio, Rv. 262185)
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, ha affermato altra pronuncia, l'omessa valutazione dell'atto di opposizione - proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione - integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 35504 del 20/06/2013, Oliva, Rv. 256526)
In tale sentenza si rileva essere fondamentale il rilievo della omessa valutazione, nel decreto di archiviazione del giudice di pace, dell'atto di opposizione della persona offesa: tale situazione, in quanto integrativa di una violazione del principio del contraddittorio, dà luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione (vedasi anche Sez. 5, n. 43755 del 6/11/2008, Ropa ed altro, Rv. 241803; Sez. 4, n. 1558 del 28/11/2013 dep. il 2014, Dorfmann, Rv. 259083)
Ebbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato si limita a dare atto dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ma non fornisce alcuna argomentazione capace di dimostrare che l'opposizione stessa sia stata presa in considerazione e che quindi il contraddittorio, seppure cartolare, ha prodotto i suoi effetti.
3. Il provvedimento impugnato, dunque, non appare coerente con il dato normativo e con i principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di archiviazione, non avendo il giudice di pace preso minimamente in esame le deduzioni della persona offesa nell'atto di opposizione - al quale viene fatto riferimento formale, nelle premesse del decreto, come memoria della persona offesa - non valutandone quindi compiutamente le deduzioni con riguardo a verifiche ulteriori presso l'azienda agricola di V.S., per il quale è stata formulata istanza di iscrizione quale coindagato con il padre V.G., ed alle norme antinfortunistiche violate.
Nemmeno viene esplicitato alcunché in motivazione circa la richiesta di procedere a diversa qualificazione del fatto come delitto di cui all'art 590 co. 3, essendo stato commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e pertanto procedibile di ufficio (escludendosi pertanto la rilevanza nonché la consulenza medico legale sulla persona offesa R.Z., per il quale peraltro è già stata accertata l'inabilità al lavoro dal 18/1/2016 al 15/6/2016).
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Modena per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018