Tipologia: CCNL
Data firma: 19 aprile 2018
Validità: 01.04.2018 - 31.03.2021
Parti: Fondazione per l’Arte Teatrale Platea, Aidap, Ancrit, Antac, Astra, Isp/Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici Spettacolo, Teatri, Scritturati
Fonte: slc-cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Scrittura individuale
Art. 2A - Scrittura individuale a tempo parziale verticale
Art. 2B - Scrittura individuale con compenso base mensile
Art. 3 - Lavoro intermittente a tempo determinato
Art. 3bis - Lavoro autonomo
Art. 4 - Allievi - Apprendistato
Art. 5 - Contenuto della scrittura individuale
Art. 6 - Proroga della scrittura
Art. 7 - Audizioni
Art. 8 - Prove
Art. 9 - Attività fuori sede
Art. 10 - Modalità di pagamento del compenso
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Lavoro straordinario
Art. 13 - Banca ore individuale
Art. 14 - Riposi
Art. 15 - Festività nazionali
Art. 16 - Riprese televisive/riprese radiofoniche
Art. 17 - Viaggi
Art. 18 - Recite all'estero
  Art. 19 - Forza maggiore
Art. 20 - Penale
Art. 21 - Diritti e doveri
Art. 22 - Risoluzione in tronco della scrittura
Art. 23 - Trattamento integrativo di malattia
Art. 24 - Richiamo alle armi
Art. 25 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Art. 26 - Sistema di informazione
Art. 27 - Comitato di compagnia ed assemblea
Art. 28 - Contributo sindacale
Art. 29 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 30 - Decorrenza e durata
Art. 31 - Tabella compensi
Art. 32 - Salute e sicurezza
Art. 33 - Fondo di solidarietà bilaterale
Allegato n. 1 Protocollo per le attività di prestazioni d'opera autonome effettuate da Professionisti titolari di partita IVA
Allegato n. 2 Regolamento dell'attività del Comitato Sindacale per il Teatro
Allegato n. 3 Regolamento di palcoscenico

Contratto collettivo nazionale per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile in Roma, presso la sede dell'Agis in via dei Gesù, 62, tra la Fondazione per l’Arte Teatrale Platea […], l’Associazione italiana Danza Attività di Produzione (Aidap) […], l’Associazione Nazionale delle Compagnie e delle Residenze di Innovazione Teatrale (Ancrit) […], l’Associazione Nazionale Teatri Stabili d’Arte Contemporanea (Antac) […], l'Associazione Teatro Ragazzi (Astra) […], le Imprese Stabili di Produzione (Isp) […], con la partecipazione della delegazione datoriale […], con l’assistenza dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e il Slc Cgil […], con una delegazione in rappresentanza dei territori, la Fistel-Cisl […], con la partecipazione delle delegazioni territoriali, la Uilcom-Uil […], assistiti dalle delegazioni territoriali, è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico, che rinnova e sostituisce il CCNL 20 novembre 2008 per il personale artistico e tecnico scritturato dai Teatri stabili e dalle Compagnie professionali di prosa.
Il presente contratta si applica esclusivamente ai rapporti di Lavoro subordinata Pertanto i rapporti di lavoro di natura autonoma sono regolati dalle normative di legge in materia e dall'allegato regolamento limitatamente alle materie nello stesso trattate.

Art. 1 - Scrittura individuale
[…]
Salvo quanto previsto nella nota a verbale all’art. 31 e fatta salva l'esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, allo scritturato devono essere attribuite le mansioni inerenti alla propria qualifica professionale, ovvero, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL, le mansioni plurime indicate nel contratto di scrittura individuale.
[…]

Art. 2B - Scrittura individuale con compenso base mensile
[…]
Per gli scritturati di cui al presente articolo si considera orario straordinario quello prestato oltre i limiti dell'orario ordinario giornaliero previsti per la categoria di appartenenza ovvero oltre l'orario ordinario medio settimanale previsto per la categoria di appartenenza.
[…]

Art. 3 - Lavoro intermittente a tempo determinato
Le Parti, al fine di contrastare forme di lavoro irregolare o sommerso e in considerazione della discontinuità e ciclicità dell'attività che caratterizza il settore, concordano sulla opportunità di regolare il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per le figure professionali destinatarie del presente CCNL, limitandone il ricorso alle ipotesi in cui il datore di lavoro, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste non sia In grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere,
Pertanto, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall'articolo 13, comma 1 del decreto 81/2015, le Parti concordano che, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sia consentito il ricorso all'utilizzo del lavoro Intermittente nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente CCNL,
Qualora nel corso del periodo di scrittura del lavoratore intermittente di cui al presente articolo si determinino le condizioni produttive per una sua utilizzazione riconducibile alle tipologie di scrittura regolate al comma 4 dell'art. 1 o agli artt. 2A o 2B del presente contratto, lo scritturato potrà richiedere l'applicazione (anche temporanea) della regolamentazione normativa ed economica prevista per le tipologie contrattuali di cui agli articoli 1 o 2A o 2B sopra richiamati.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare ì seguenti elementi:
[…]
e) le forme e le modalità con cui li datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro;
[…]
g) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare preventivamente il Comitato di compagnia, ove esistente, sull'eventuale presenza in compagnia di scritturati con rapporto di lavoro Intermittente ovvero sul ricorso in corso d’opera a tale tipologia contrattuale, e ad inviare copia del/dei contratto/i all'osservatorio di cui alla nota a verbale dell'art. 27.
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio. Inoltre il datore di lavoro, ogni qualvolta attiverà un contratto intermittente, provvederà a darne comunicazione all’Osservatorio Nazionale di cui alla dichiarazione a verbale dell'art. 27 e entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza darà comunicazione sul numero complessivo dei contratti intermittenti utilizzati, la durata, la quantità e la collocazione temporale delle giornate di utilizzo di ciascun contratto di scrittura.
[…]
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
- quando il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
[…]

Art. 3bis - Lavoro autonomo
Fermo restando quanto disposto dalla normativa di legge in materia, si riporta in allegato una disciplina di riferimento riguardante la stipula di contratti di lavoro autonomo con professionisti titolari di partita IVA.

Art. 4 - Allievi - Apprendistato
Attori
Si qualifica allievo chi inizia l'attività di attore. Tale qualifica cesserà non appena l'allievo abbia raggiunto;
- per chi possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione;
- per chi non possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 300 giornate lavorative, oppure 180 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione.
Non può essere scritturato con la qualifica di attore l'allievo che non abbia raggiunto il minimo di giornate lavorative di cu) al precedente comma.
L'Impresa ha facoltà di scritturare, in relazione ai ruoli previsti nel copione, allievi attori nelle seguenti proporzioni;
fino a 9 ruoli 1 allievo
oltre 9 e fino a 15 ruoli 2 allievi
oltre 15 e fino a 20 ruoli 3 allievi
oltre 20 e fino a 25 ruoli 4 allievi
oltre 25 ruoli 5 allievi
Qualora l'Impresa gestisca, nel corso della stagione teatrale, più di una Compagnia, il numero di allievi attori utilizzabili ai sensi del precedente comma va rapportato ai ruoli complessivamente previsti nei copioni degli spettacoli allestiti dalle compagnie.
I nominativi degli allievi attori scritturati saranno comunicati alle organizzazioni sindacali e all'Osservatorio Nazionale, di cui all'ultimo comma delta nota a verbale dell'art. 27, nei termini e secondo le procedure previste dal successivo articolo 26, punto 2.
Oltre si meccanismo proporzionale tra Attori e Allievi sopra descritto, le imprese teatrali, con particolare riferimento a quelle realtà che organizzano e gestiscono direttamente scuole per Attori riconosciute, potranno, nel corso dell'anno, utilizzare complessivamente allievi Attori per un numero di giornate comunque non superiori al 25% delle giornate per le quali l'Impresa abbia versato nell'anno precedente contributi previdenziali per attori scritturati, L'esercizio della presente norma è subordinato al preventivo invio alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e all'osservatorio di cui alla nota a verbale dell'art. 28 della certificazione E-MENS inerente il versamento contributivo di cui sopra.
[…]
Tecnici
La qualifica di allievo non potrà superare la durata di tre anni
Gli allievi tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali.
Tecnici (apprendistato professionalizzante)
Le parti avuto riguardo a quanto previsto dai Capo V del D.Lgs. 15 giungo 2015 n. 81, con il presente CCNL assumono integralmente quanto previsto dal citato D.Lgs 81/2015 in materia di apprendistato professionalizzante e riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nel campo di applicazione del presente CCNL.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'impresa teatrale, con particolare riferimento al l'apprendistato professionalizzante come regolato nei commi successivi.
Apprendistato Professionalizzante
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età:
La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante è stabilita in non oltre 300 giornate lavorate ovvero non oltre 180 giornate lavorate negli ultimi 24 mesi. Resta comunque stabilito che il periodo di apprendistato non può superare i 3 anni.
[…]
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:
Titolo di studio         Ore di Formazione
Scuola dell'obbligo     120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore, Diploma universitario e diploma di laurea 100
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, cosi come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[…]
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento, oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2015 e da eventuali successive modificazioni, alle normative contrattuali previste per i tecnici.
Gli apprendisti tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali in una percentuale comunque non superiore al 15% con arrotondamento all'unità superiore della frazione.

Art. 11 - Orario di lavoro
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del dlgs 66/2003, avuto riguardo alle particolari esigenze organizzative dell'attività di produzione teatrale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata della scrittura contrattuale.
In riferimento all'articolo 7 del d.lgs 66/2003 le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione teatrale, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Le modalità di tale fruizione frazionata dovranno essere previamente definite tra la direzione aziendale ed il comitato di compagnia e, in assenza del comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatane del CCNL.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per Intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale e il comitato di compagnia e, In assenza del comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs 66/2003
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dal dlgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico - produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario passa dar luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e il comitato di compagnia, e. In assenza del comitato le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario ovvero le ore effettuate in regime straordinario e le relative maggiorazioni potranno essere accantonate dallo scritturato nella Banca Ore di cui all'art. 13 del presente CCNL e fruite come riposi compensativi aggiuntivi alle giornate lavorabili nell'arco detta scrittura. In tal caso te prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 66/2003.
Attori
L'orario di lavoro individuale dell'attore è mediamente di 169 ore mensili e di 39 ore medie settimanali con un massimo. In regime ordinario di lavoro:
• In caso di sole prove, di 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere, comprensive di una pausa di almeno 15 minuti, nell'ipotesi di una unica prestazione continuata.
• In caso di spettacolo e prova a prova e spettacolo, di 8 ore giornaliere; di 7 ore giornaliere, comprensive di una pausa di almeno 15 minuti, nell'Ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo.
• In caso di solo trasferimento, di 9 ore giornaliere.
• In caso di trasferimento e spettacolo, ovvero di spettacolo e trasferimento, di 9 ore giornaliere.
• In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore.
• In caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermi restando ì limiti giornalieri e settimanali, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo, nonché li tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorre re, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato nel mondo del lavoro, della scuola, e del quartiere.
Nell’ambito del normale orario di lavoro io scritturato è tenuto, su richiesta dell'Impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività, per prove, spettacoli per un massimo di 3 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recital, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, letture pubbliche, recital, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 12 ore; in ogni caso l'attore non potrà essere convocato prima delle ore 9.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, ('intervallo di cui al comma precedente potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana.
Le recite antimeridiane per le scuole non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'attore sia stato Impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro, oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale, ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedete comma non si applicano nei confronti delle compagnie
sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro, nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi, l'attore è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero, due ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.
Ballerini
L'orario ordinario di lavoro individuale del ballerino è fissato in 36 ore medie settimanali per un massimo di 7 ore giornaliere suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un Intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d'assieme, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto i1 ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione, a 10 minuti di riposo.
Successivamente al debutto, il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento, l'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato, in regime ordinario di lavoro:
• In caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere
• In caso di trasferimento e spettacolo o di spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere
• in caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore
• In caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell’orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata,
L'intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto di intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita, il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro, lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso, la propria attività per prove e spettacoli, per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti di dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitala, dibattiti a corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recital, dibattiti o corsi di studio), non devono tuttavia investire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell’orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva, dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recita antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per 2 giorni alla settimana, le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il ballerino sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime ordinario di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle Compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco e allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi il ballerino è tenuto a mettere a disposizione dell'Impresa nell'ambito dell'orario giornaliero 2 ore divisibili in 2 turni non protraigli oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.
Professori d'orchestra
L'orario di lavoro individuale giornaliero del professore d'orchestra è fissato:
• In caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo
• In caso di prove d'assieme; 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5,30 ore se la prestazione è continuata; 6 ore se (a prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali di cui all’XI comma del presente articolo.
• In caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari dalla durata di 2 ore e 30 minuti, e una prova d'assieme di 3 ore e 30 minuti di durata.
• In caso di prova e spettacolo, o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere,
• In caso di solo trasferimento, 9 ore giornaliere;
• In caso di trasferimento e spettacolo, o di spettacolo e trasferimento, 9 ore giornaliere.
• In caso di trasferimento e prova, o prova e trasferimento, 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore
• In caso di trasferimento, prova, e spettacolo, o prova, spettacolo e trasferimento, o spettacolo prova e trasferimento 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere, in regime normale di lavoro.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. Tale intervallo può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'Inizio della successiva, dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di 10 ore potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il professore d'orchestra sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro il professore di orchestra è tenuto, su richiesta dell'Impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove e spettacoli, per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recital, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati, qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti delle Compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il comitato di Compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27 del presente contratto.
Nota a verbale
Per i professori di orchestra accompagnatori di tutte le prove dello spettacolo l'orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell'orario di lavoro dei ballerini.
Coristi
L'orario di lavoro individuale del corista è fissato in 36 ore medie settimanali e in 7 ore giornaliere suddivise in due prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell'arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l'orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni, ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata.
Successivamente al debutto il corista è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale del corista è fissato, in regime ordinario di lavoro:
• In caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere.
• In caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere
• in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore.
• In caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, trame che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata fa effettiva durato dello spettacolo, nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa durata.
L'Intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro il corista è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare Indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli, per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate net normale orario di lavoro giornaliere.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII comma, potrà essere ridotto, in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alta settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente ('artista del coro sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite 'suddetto si intende riferito all’effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3,00 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2,00 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Arche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi, deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi lo scritturato è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero, 2 ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ora 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede dal teatro.
Tecnici
L'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 169 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere e 50 settimanali.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermo restando il limite giornaliero, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore.
Nell'Ipotesi di prestazione continuata, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 7 ore comprensive di una pausa di 15 minuti.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell’intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di compagnia.
Nei casi di solo trasferimento, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.
Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli, per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo o di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitali, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate, costituite per spettacoli straordinari estivi.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato alla preparazione delle scene, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro,
Nei giorni di doppia recita il cambio dallo spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Art. 12 - Lavoro straordinario
Attori e tecnici
L'attore e il tecnico sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite.
Ballerini
Il ballerino è tenuto a prestare il lavoro straordinario esclusivamente nei limiti di 1 ora giornaliera in caso di prove di solo balletto e di 2 ore giornaliere In caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.
Professori d'orchestra e coristi
Il professore d'orchestra ed il corista sono tenuti a prestare ¡1 lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera, elevato a 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.
Norme comuni
L'effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell'ordine del giorno, deve essere preavvertita con un'ora di anticipo.
È considerato lavoro straordinario diurno quello eccedente le normali prestazioni previste dall'articolo 11.
È considerato lavoro ordinario notturno quello iniziato per le prove dopo le ore 0,30 e svolto fino alle ore 8. Allo stesso regime sono assoggettate le frazioni orarle della normale prestazione giornaliera non esauritesi nel l'indicato limite delle ore 0,30.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto per le prove in eccedenza rispetto alla normale prestazione a decorrere dalle ore 0,30. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo il per le prove generali.
[…]
Dichiarazione a verbale
Premesso che in giornata di trasferimento e spettacolo l'orario ordinario di lavoro è fissato in 9 ore e che lo scritturato è tenuto a prestare lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera (ferma restando sempre la possibilità di effettuare lavora straordinario in eccedenza a tale limite con il consenso dello scritturata), ai fini della salvaguardia della salute degli scritturati e della qualità della prestazione si concorda che l'utilizzazione dell'oro di lavoro straordinario nei giorni in cui il viaggio di trasferimento precede io spettacolo, venga contenuta nel limite di 4 volte al mese.
Prestazioni particolari notturne per i tecnici
[….]
Le Compagnie impegnate con i debutti attribuiranno agli scritturati tecnici chiamati a fornire continuativamente le prestazioni particolari notturne disciplinate dal presente articolo, due periodi settimanali di riposo retribuito di 12 ore ciascuno, eventualmente cumulabili anche in una unica giornata.
[…]

Art. 13 - Banca ore individuale
1. A livello di CCNL viene istituita e regolamentata una forma di accantonamento, con conseguente recupero in tempo libero (permessi retribuiti), delle eventuali ore aggiuntive al normale orario di lavoro prestate dal singolo dipendente.
2. Lo strumento, di seguito denominato Banca Ore (B.O.), potrà essere utilizzato a livello di singola impresa previa comunicazione ai Comitato di compagnia e all’Osservatorio Nazionale.
3. La B.O. è regolata secondo le seguenti norme:
a. La B. O. è strutturata in conti individuali inerenti ogni singolo scritturato;
b. il conto individuale potrà essere alimentato, previo richiamo concordato nel contratto di scrittura individuale nel quale viene esplicitata la volontà dello scritturato di aderire alla B.O. e conseguentemente di voler accantonare a recupero per futuri permessi retribuiti tutte o parte delle ore straordinarie eventualmente prestate e/o tutte o parte delle eventuali festività che nel corso dell'anno danno luogo a un 26esimo di compenso aggiuntivo;
c. lo scritturato, che in forza di quanto previsto al punto b., abbia scelto l'accantonamento a recupero, potrà scegliere tra le seguenti forme e modalità di accantonamento:
- accantonamento delle eventuali ore straordinarie effettuate comprensive delle relative maggiorazioni ricalcolate in minuti;
- accantonamento delle sole ore straordinarie prestate e pagamento, nel mese di competenza, di quanto dovuto relativamente alle maggiorazioni contrattualmente previste;
- accantonamento, con trasformazione In minuti, delle sole maggiorazioni relative alle ore straordinarie eventualmente prestate e pagamento nel mese di competenza delle sole ore straordinarie al netto delle suddette maggiorazioni.
4. L'utilizzo dei recuperi da parte dello scritturato avverrà su richiesta dello stesso compatibilmente con le esigenze dell'attività della Compagnia e potrà dare luogo sia ad allungamento, fino a concorrenza, del periodo di scrittura ovvero per gli scritturati di cui agli artt. 2A, 2B e 3 del presente CCNL i permessi possono essere utilizzati, fino a concorrenza, anche a copertura dei periodi di non attività della Compagnia.
5. al termine del contratto individuale di scrittura, le ore residue del conto individuale saranno liquidate con la retribuzione corrente.

Art. 14 - Riposi
Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni continuativi di attività, ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella a cui il riposo stesso si riferisce.
Ove esigenze collegate al giro teatrale lo richiedano, i teatri e le compagnie di giro possono procedere al cumulo di riposi per un massimo di due. Per le medesime esigenze le compagnie di giro possono altresì procedere, per non più di due volte nell'arco della stagione teatrale, al cumulo dei riposi per un massimo di tre, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo entro il termine di 23 giorni dalla maturazione del primo riposo.
Qualora la scrittura sia stata fatta ai sensi dell'articolo 2A o dell'articolo 3, lo scritturato maturerà comunque un giorno di riposo retribuito per ogni 6 giorni lavorati anche se non in continuità.
Relativamente agli scritturati in forza dell'art. 2A, i giorni di riposo maturati saranno retribuiti in aggiunta alle giornate effettivamente lavorate ovvero retribuite in forza del minimo garantito. Per gli scritturati in forza dell’articolo 3 i riposi maturati saranno retribuiti In aggiunta alle giornate effettivamente lavorate,
Per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni, è esclusa la maturazione del giorno di riposo.
La determinazione del giorno di riposo è rimessa all'impresa nel rispetto delle normative di legge e di quanto previsto dal presente CCNL.
L'impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi, determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto, con sette giorni di anticipo rispetto all'inizio del mese.
Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all'adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell'impresa dovranno essere comunicati allo scritturato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle variazioni
Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al 2° comma, la comunicazione della data del riposo Individuale dello scritturato, sarà data con un preavviso di 48 ore.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall'impresa né per prove, né per viaggi.
Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Art. 21 - Diritti e doveri
L'impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché quelle del "Regolamento Interno di palcoscenico" che ne costituisce parte integrante.
[…]

Art. 25 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno sottoposte all'esame delle associazioni stipulanti, che, ove d'accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenervisi e darvi esecuzione.
A tal fine è costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni medesime, un apposito comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del contratto.
Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo, in pendenza della scrittura, a contrasti tra le parti.
Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta.
[…]
Comitato permanente par l'interpretazione e l'applicazione del CCNL
[…]

Art. 26 - Sistema di informazione
Ferma restando l'autonomia operativa, le prerogative istituzionali e le distinte responsabilità delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:
1) Di norma entro il mese di Giugno, e comunque non oltre il 15 Luglio, le imprese comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i programmi di massima per la Stagione teatrale successiva e le prevedibili prospettive occupazionali
2) All'atto della riunione di compagnia, le imprese comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e all'Osservatorio Nazionale di cui alla nota a verbale dell'art. 27 del presente contratto, i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.
3) Le imprese che per fa loro struttura non fossero in grado di comunicare entro il 15 Luglio i programmi di massima per la successiva stagione teatrale, trenta giorni prima della data di riunione della compagnia, comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e al l'Osservatorio Nazionale di cui alla nota a verbale dell'art. 27 del presente contratto, i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.

Art. 27 - Comitato di compagnia ed assemblea
Per la rappresentanza unitaria degli interessi degli scritturati artistici e tecnici nei confronti dell'Impresa, è consentito agli stessi di costituire elettivamente all'interno della compagnia un comitato composto da non più di 6 membri. Qualora l'organico complessivo della compagnia sia superiore a 30 unità, il comitato potrà essere composto da un numero di membri sino ad otto.
Gli scritturati hanno diritto di riunirsi, nell'ambito della compagnia presso la quale prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro. La messa a disposizione dei locali del teatro per lo svolgimento dell'assemblea dovrà essere autorizzata dall'esercente.
Il comitato di compagnia ha diritto di affiggere su appositi spazi che l'Impresa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli scritturati, all'interno del luogo di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le comunicazioni dovranno essere firmate dal comitato di compagnia. Copra delle comunicazioni dovrà essere contestualmente trasmessa alla direzione della compagnia.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell'impresa ed il comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell’ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l'attività della compagnia.
Le parti si danno atto che te previste consultazioni con il comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell'impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.
Inoltre, nello spirito di agevolare una visione complessiva delle dinamiche che caratterizzano l'intero settore compreso nel campo di applicazione del presente CCNL, ai fini di sviluppare analisi mirate a selezionare le necessità prioritarie per lo sviluppo del settore, parteciperanno attivamente alla costituzione e ai lavori dell'Osservatorio Nazionale previsto dal CCNL per i dipendenti dai Teatri di prosa. A tale scopo provvederanno, tra l'altro, a fornire all'Osservatorio Nazionale tutte le informazioni necessarie rispetto ai contratti di scrittura attivati nel corso dell'anno, la tipologia e la durata degli stessi, l'utilizzo del lavoro intermittente, delle scritture continuate, di quelle a tempo parziale o con "mensilizzazione" nonché la quantità e la tipologia e la durata dell’eventuale utilizzo dei professionisti con partita IVA attivate in corso di anno, il numero delle produzioni e delle rappresentazioni e quant'altro necessario e utile al perseguimento delle finalità dell'Osservatorio.

Art. 29 - Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica agli scritturati dai teatri nonché dalle compagnie professionali teatrali di presa, danza, commedia musicale, rivista ed operetta.
Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative, od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Art. 32 - Salute e sicurezza
L'impresa dovrà garantire il rispetto dal D.lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul favore accertando che gli scritturati siano in possesso di un'adeguata informazione e formazione relativamente alle conoscenze e procedure utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

Allegato n. 1 Protocollo per le attività di prestazioni d'opera autonome effettuate da Professionisti titolari di partita IVA
[…]
- Salute e sicurezza
L'impresa dovrà garantire il rispetto del D.lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, accertando in particolare che i Professionisti siano in possesso un'adeguata informazione e formazione relativamente alle conoscenze e procedure utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi.