Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, 08 maggio 2018, n. 20025 - Correlazione delle minacce rivolte alla persona offesa e dell'infortunio sul lavoro. Riqualificazione giuridica del fatto


 

 

Presidente: PALLA STEFANO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 11/04/2018

 

 

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di B.D. per il delitto di tentata violenza privata, cosi riqualificata già in primo grado l'originaria imputazione di violenza privata .
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione del principio di correlazione, errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla liquidazione del danno.
3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è l'eccezione processuale proposta con il primo motivo, atteso che la correlazione delle minacce rivolte alla persona offesa e l'infortunio sul lavoro di cui la stessa era stata vittima era già stata prospettata nell'ambito dell'originaria imputazione, talché il Tribunale si è limitato alla mera riqualificazione giuridica del fatto, certamente inscritto in quello contestato, mentre l'imputato attraverso il sistema delle impugnazioni ha avuto modo di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa anche in ordine alla suddetta diversa qualificazione. Generiche si rivelano invece le ulteriori censure del ricorrente, consistendo le medesime nella mera esposizione delle doglianze evocate senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione i motivi in esame in realtà non si confrontano ovvero si limitano ad opporre valutazioni che attengono al merito della decisione.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
 

 

P.Q.M.
 

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2000,00 (duemila/00).