Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 maggio 2018, n. 11173 - Postumi della ipoacusia professionale


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 09/05/2018

 

 

Ritenuto
che la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 816/2012, in riforma della sentenza emessa in primo grado che aveva accertato che dalla ipoacusia professionale contratta era derivato solo il 9% di inabilità, accoglieva in parte la domanda proposta da S.M. contro l'Inail al fine di ottenere il riconoscimento della rendita per inabilità derivante da tale malattia professionale, recependo a fondamento della decisione le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU che aveva accertato la sussistenza della malattia professionale con postumi permanenti nella misura del 12%;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inail con due motivi con i quali denuncia: a) violazione e o falsa applicazione dell' art. 112, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ, sostenendo che la sentenza non si è pronunciata sull'appello incidentale proposto quanto alla insussistenza di prova certa sul nesso eziologico tra malattia ed attività lavorativa; b) violazione dell'art. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art 2697 cod. civ. per mancanza di prova del nesso eziologico stesso pur essendovi stata tempestiva contestazione da parte dell'Istituto; che S.M. ha resistito con controricorso;
 

 

Considerato
che i due motivi, da trattare congiuntamente per la comunanza del tema, sono infondati posto che la sentenza impugnata ha espressamente riportato, al fine di motivare la sussistenza del diritto alla rendita, un passo della relazione di c.t.u. espletata in appello ove l'ausiliare esplicita con certezza che "l'evento patologico é maturato nel periziando durante gli oltre 25 anni di esposizione ad iperstimolazioni sonore in ambiente lavorativo ed ha assunto nel tempo i connotati di una ipoacusia neurosensoriale a carattere ingravescente, come dimostrato dall'evoluzione cronologica della compromissione otofunzionale...", con ciò esaminando implicitamente e fornendo una motivazione sulla sussistenza dell'origine professionale della ipoacusia che l'INAIL aveva contestato, anche mediante la proposizione dell'appello incidentale; che, inoltre, seppure il secondo motivo sia intitolato alla violazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è evidente che quello che si contesta è pur sempre il punto della sentenza che ha ritenuto provata l'origine professionale della ipoacusia attraverso il richiamo alle valutazioni del c.t.u. per cui il motivo risulta mal formulato in quanto la sentenza impugnata non ha certo negato la necessità di accertare il nesso professionale della ipoacusia ed è, peraltro, costante nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione l'affermazione del principio secondo cui il mero richiamo della consulenza tecnica d'ufficio integra per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata che la richiami a sostegno dell'accertamento del requisito sanitario (Cass. n. 28647/2013; 27687/2011) e che in ogni caso le conclusioni della ctu recepita dal giudice non possono essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni e riproposizione delle questioni di fatto affrontate in precedenza, perché tali contestazioni si rivelano dirette non già a un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; ciò che non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 4511/2010); che le considerazioni svolte impongono perciò di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.
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