ACCORDO ATTUATIVO
 

per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nell'ambito del Protocollo d'intesa Inail - Federchimica sottoscritto in data 20 giugno 2016
 

tra

La Direzione centrale prevenzione dell'Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentata dal Direttore centrale ing. Ester Rotoli

e

Federchimica - Federazione nazionale dell'industria chimica, rappresentata dal Direttore generale dr. Claudio Benedetti,
di seguito dette anche "le parti".
 

PREMESSO CHE

• Con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 20 giugno 2016, Inail e Federchimica hanno definito, all'articolo 2, obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla diffusione della cultura della sicurezza e all'attività di ricerca, da realizzare congiuntamente, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
• al predetto Protocollo d'intesa, con le premesse ivi contenute, si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo attuativo;
• la pianificazione e la gestione delle rispettive attività operative necessarie all'attuazione dei progetti contenuti nel Documento programmatico, approvato nell'ambito del predetto Protocollo d'intesa, devono rientrare nella programmazione economico-finanziaria delle parti.
 

CONSIDERATO CHE

• Le finalità previste dall'articolo 2 del Protocollo d'intesa sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, composto da tre referenti per ciascuna parte, il quale ha elaborato il documento programmatico (allegato 1), contenente i piani semestrali e annuali per la programmazione delle attività dei progetti da realizzare;
• nell'ambito del predetto documento di programmazione, che rappresenta il contesto di riferimento in cui nascono i progetti oggetto del presente Accordo attuativo, si ritengono condivisibili i seguenti progetti:
- elaborazione ed analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per il settore, relativi al periodo 2012 - 2016 e pubblicazione dei risultati in un opuscolo;
- analisi dei dati ad oggi esistenti nell'ambito dell'applicazione Co&Si (software di valutazione dei costi aziendali per la salute e sicurezza sul lavoro), aggiornamento del database ed applicazione sperimentale del software;
• al fine di regolare i rapporti di collaborazione tra le parti, nello sviluppo delle attività congiunte, si rende necessaria la stipula di uno specifico Accordo attuativo, come previsto dall'articolo 2, comma 2 del Protocollo d'intesa;
• alla base del presente Accordo attuativo è stata definita una divisione paritaria di compiti, responsabilità ed impegni finanziari, come riportato nelle allegate schede descrittive dei progetti da realizzare (allegati 2 e 3), che costituiscono parte integrante del presente atto; è escluso l'apporto economico di un solo soggetto a fronte di un mero "facere" dell'altro soggetto.
• nell'ipotesi che negli sviluppi progettuali di cui all'allegato 2, si renda necessario il ricorso a terze parti, per l'acquisto di beni e servizi, la selezione deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
FINALITA

Le parti, con il presente Accordo attuativo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione, attraverso la realizzazione dei piani operativi delineati nel documento programmatico approvato nell'ambito del Protocollo d'intesa.

 

ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le parti, riconoscendo la validità di quanto espresso dal Comitato paritetico di coordinamento, costituito in esecuzione a quanto stabilito con il Protocollo d'intesa citato in epigrafe, si impegnano a realizzare i seguenti progetti, illustrati in dettaglio nell'allegato 2 del presente Accordo:
• elaborazione e analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per il settore, relativi al periodo 2012 - 2016 e pubblicazione dei risultati in un opuscolo;
• analisi dei dati ad oggi esistenti nell'ambito dell'applicazione Co&Si, aggiornamento del database e applicazione del software;

 

ARTICOLO 3
FUNZIONE DI GESTIONE

Il Comitato paritetico di coordinamento, mantiene le funzioni di coordinamento, previste dal Protocollo d'intesa anche per il presente Accordo. Per le funzioni di gestione e conduzione sono nominati uno o più responsabili scientifici che, se necessario, saranno coadiuvati da esperti nelle materie trattate, individuati dalle parti.
Il responsabile predispone i piani operativi semestrali e annuali per dare seguito agli obiettivi fissati all'articolo 2, rispetta i vincoli stabiliti nel "Preventivo economico- finanziario" (allegato 3) ed aggiorna lo stato di avanzamento delle attività e di raggiungimento degli obiettivi.
Al fine di monitorare l'andamento del progetto, il Comitato paritetico di coordinamento dovrà essere convocato anche da una sola delle parti con una frequenza almeno trimestrale o, all'occorrenza, qualora sia reso necessario da particolari circostanze.
In caso di sostituzione del responsabile scientifico, le parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del responsabile scientifico subentrante.
Di seguito i nominativi dei responsabili concordati in sede di accordo.
 

PARTE CONTRAENTE

PROGETTO

RESPONSABILE SCIENTIFICO

INAIL

- elaborazione e analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per il settore, relativi al periodo 2012 - 2016 e  pubblicazione dei risultati in un opuscolo;

- analisi dei dati ad oggi esistenti nell'ambito dell'applicazione Co&Si, aggiornamento del database e applicazione del software;

Inail: Alessandra Menicocci

FEDERCHIMICA

Federchimica: Enrico Brena


 

ARTICOLO 4
IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati 2 e 3.

 

ARTICOLO 5
ASPETTI ECONOMICI

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all'allegato 3 (Preventivo economico-finanziario); sono regolati in base alla rendicontazione semestrale dei costi sostenuti singolarmente dalle parti e secondo il criterio della compartecipazione paritaria delle risorse complessive: economiche, finanziarie, strumentali e professionali.

 

ARTICOLO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del Protocollo d'intesa sottoscritto da Inail e Federchimica in data 20 giugno 2016.

 

ARTICOLO 7
TUTELA DELL'IMMAGINE

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
Ciascuna delle parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L'utilizzazione del logo delle due parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.

 

ARTICOLO 8
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

 

ARTICOLO 9
RECESSO

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

ARTICOLO 10
DURATA

Il presente Accordo attuativo, entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine del Protocollo d'intesa. Le attività progettuali con esso sottoscritte possono essere espletate entro il 31 dicembre 2019.

 

ARTICOLO 11
FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

 

ARTICOLO 12
MODIFICHE ALL'ACCORDO ATTUATIVO

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

 

ARTICOLO 13
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al Protocollo d'intesa e alle norme generali di legge.
Gli allegati: 1- Documento programmatico 2- Illustrazione del progetto 3- Preventivo economico-finanziario, fanno parte integrante del presente Atto.
Il presente Atto si compone di 7 pagine e di 3 allegati.
Al presente Atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Roma, 23 aprile 2018

 

Per Federchimica
Dr. Claudio Benedetti
  Per la Direzione centrale prevenzione
Ing. Ester Rotoli

 
ALLEGATO 1


DOCUMENTO PROGRAMMATICO
 

ALLEGATO 2


ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO (come riportato nell'Accordo)
DURATA (dettaglio nel Gantt)
OBIETTIVO DEL PROGETTO (tra gli obiettivi individuati nell'Accordo)
DESCRIZIONE (Gantt: fasi e output relativi, che devono trovare corrispondenza nel successivo allegato "Preventivo economico-finanziario")
 

ALLEGATO 3


PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO
 

(Redatto secondo lo schema allegato alle LIOP, pubblicate nel Portale istituzionale/Prevenzione e sicurezza/Principali atti di indirizzo)


Fonte: inail.it