Tipologia: CIA
Data firma: 7 luglio 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Comoli Ferrari & C./Associazione Industriali e RSA/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Comoli Ferrari & C. Novara
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
1) Assetti aziendali
2) Relazioni sindacali
3) Formazione
4) Organizzazione del lavoro
4.1 Ferie e rol
4.2 Disposizioni speciali per venditori esterni - 4.2 Organizzazione del lavoro - Ferie e rol venditori

 

4.3 Lavoro straordinario - Banca ore
5) Appalti - Terziarizzazioni
6) Salario variabile
7) Erogazione del premio.
8) Ticket restaurant
9) Scadenza del contratto 31/12/2011


Contratto Integrativo Aziendale

Addì 7 luglio 2009, presso la sede della Associazione Industriali di Novara si sono incontrati la Comoli, Ferrari & C. spa di Novara […], assistita dalla […] Associazione Industriali di Novara e le RSA di Novara e Genova dell’Azienda […], assistite dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […]

Premesso che
le parti si sono più volte incontrate in sede sindacale per analizzare le condizioni produttive ed occupazionali nonché le prospettive aziendali;
in merito l'Azienda ha precisato che si deve confrontare con un mercato sempre più competitivo in cui si rileva una progressiva riduzione dei margini commerciali e un elevato tasso di insolvenze da parte della clientela;
a fronte di quanto sopra ritiene fondamentale attuare tutte le iniziative per migliorare le proprie performance sia in termini produttivi e qualitativi;
per la realizzazione degli obiettivi di miglioramento di cui sopra, l'Azienda ritiene indispensabile la massima collaborazione da parte di tutti i lavoratori nonché l’adeguamento costante della professionalità dei medesimi - anche grazie ad eventuali specifici interventi formativi - in relazione all’evoluzione tecnologica, di prodotto e di mercato;
tutto ciò premesso le parti in data odierna hanno concordato quanto segue

1) Assetti aziendali
A fronte delle recenti operazioni societarie effettuate da Comoli & Ferrari spa e relative all’acquisizione mediante incorporazione del ramo d’azienda commerciale di Cisa spa e non potendosi escludere l’eventualità di ulteriori future acquisizioni le parti riconoscono prioritario l’obiettivo di tendere alla armonizzazione dei trattamenti economici e normativi applicati ai lavoratori. Nel perseguimento di tale obiettivo le parti riconoscono peraltro che nel processo di armonizzazione potranno essere tenuti in considerazione i trattamenti economici e normativi che, pur diversamente strutturati, hanno la medesima finalità. Quanto sopra nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 2112 del codice civile.

2) Relazioni sindacali
Le parti riconoscono che l’attuale organizzazione della società - plurilocalizzata su più ambiti regionali - determini l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del CCNL per quanto concerne il livello di contrattazione (nazionale) per la negoziazione di secondo livello.
Ciò non dovrà peraltro togliere rilevanza al confronto sindacale aziendale e/o territoriale laddove specificità connesse con le singole sedi lo richiedano espressamente.
Per la gestione di tali aspetti le parti dichiarano di voler espressamente rinviare a quanto previsto dal CCNL.
Livello nazionale, (strutture nazionali, territoriali e RSA/RSU):
- strategie aziendali;
- andamento economico dell’azienda;
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
- mercato del lavoro e struttura dell’occupazione;
- appalti e terziarizzazioni;
- forme di incentivazione collettiva;
- piani formativi aziendali;
- effetti della legge 125/1991.
Le parti si incontreranno almeno due volte all’anno, e comunque su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti le materie sopra individuate.
Livello decentrato (RSA/RSU e/o OO.SS territoriali)
- sviluppo, investimenti e nuove aperture;
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione dei punti vendita e delle unità produttive;
- appalti e terziarizzazioni
-regimi di orari di apertura, anche in riferimento alle norme e alle discipline regionali e locali;
- orari di lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- organici e loro composizione, lavoro supplementare e straordinario;
- calendari ferie;
- tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In assenza di RSA/RSU il confronto avverrà a livello territoriale/regionale, alla presenza delle articolazioni delle OO.SS. sottoscriventi il presente accordo.
Gli incontri sono finalizzati alla definizione di possibili intese.
Le parti convengono che, in occasione dei rinnovi dei contratti integrativi aziendali, l’Azienda favorirà l’ampia consultazione da parte delle RSU/RSA dei lavoratori delle filiali che abbiano difficoltà a partecipare alle assemblee. Quanto sopra avverrà comunque nel rispetto dell’organizzazione del lavoro.

4) Organizzazione del lavoro
4.3 Lavoro straordinario - Banca ore

Ferma restando la non obbligatorietà del lavoro straordinario, così come previsto all’art. 1 comma 3 del vigente CIA, e nei limiti previsti dal CCNL, le parti concordano di istituire, in via sperimentale, sulla scorta di una prassi consolidata, la Banca ore per le ore di straordinario prestate dai dipendenti. A tal proposito si conviene che:
- le ore di straordinario prestate da ogni lavoratore, conformemente a quanto previsto dal CCNL confluiranno in apposita Banca ore e saranno disponibili per il medesimo dal mese successivo al loro accantonamento;
- le ore accantonate in ragione di ogni semestre per anno solare (1 gennaio/31 dicembre dovranno essere fruite dal singolo lavoratore secondo le modalità e alle condizioni già previste per l’utilizzo delle ROL, al più tardi entro il semestre successivo a quello di effettuazione del lavoro straordinario;
- al termine di tale periodo le ore di permesso eventualmente accantonate e non ancora fruite, saranno liquidate con la retribuzione in atto;
[…]
Il periodo di sperimentazione della sopra regolamentata Banca ore è pari a 12 mesi, decorrenti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo; al termine di tale periodo le parti si incontreranno per valutare la possibilità di rendere definitiva l’applicazione della norma.
Qualora nel periodo di vigenza del presente accordo l’azienda si trovi ad affrontare punte di più intensa attività non gestibili attraverso prestazioni di lavoro ordinario, ne darà informazione alla RSU/RSA e alle OO.SS. al fine di concordare con le medesime la possibilità di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’istituto della Banca Ore, senza possibilità di recupero da parte del lavoratore delle ore di straordinario effettuate in tale periodo.
Per quanto attiene al lavoro supplementare dei lavoratori con contratto part-time, si rimanda a quanto previsto dalla regolamentazione del CCNL e dalle leggi vigenti in materia.

5) Appalti - Terziarizzazioni
L’Azienda si impegna ad applicare quanto previsto dagli artt. 211 e 211 bis del CCNL e, a tal fine, garantirà una costante verifica della piena regolarità degli appalti in corso; eventuali problematiche che dovessero insorgere verranno esaminate in sede sindacale.