Tipologia: Rinnovo del protocollo aggiuntivo
Data firma: 15 novembre 1996
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Rappresentanti ministeriali e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico forestale e agraria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 (rif. art. 1 del CCNL) - Sfera di applicazione
Art. 2 - Struttura della contrattazione (rif. art. 2 del CCNL)
Art. 3 - Commissione e sistema d'informazione (rif. art. 3 del CCNL)
Art. 4 - Diritti sindacali (rif. art. 4 del CCNL)
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali (rif. art. 5 del CCNL)
Art. 6 - Mansioni e cambiamento di qualifica (rif. art. 6 del CCNL)
Art. 7 - Orario di lavoro (rif. art. 7 del CCNL)
Art. 8 - Riposo settimanale (rif. art. 8 del CCNL)
Art. 9 - Festività (rif. art. 9 del CCNL)
Art. 10 - Ferie (rif. art. 10 del CCNL)
Art. 11 - Aspettativa (rif. art. 11 del CCNL)
Art. 12 - Mensilità aggiuntive (rif. art. 12 del CCNL)
Art. 13 - Mezzi di trasporto (rif. art. 13 del CCNL)
Art. 14 - Missioni e trasferte (rif. art. 14 del CCNL)
Art. 15 - Congedo matrimoniale (rif. art. 15 del CCNL)
Art. 16 - Diritto allo studio (rif. art. 16 del CCNL)
Art. 17 - Pari opportunità (rif. art. 17 del CCNL)
Art. 18 - Lavoratori svantaggiati (rif. art. 18 del CCNL)
Art. 19 - Contratto formazione lavoro formazione professionale (rif. art. 19 del CCNL)
Art. 20 - Ambiente e salute (rif. art. 20 del CCNL)
Art. 21 - Servizio militare (rif. art. 21 del CCNL)
Art. 22 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto (rif. art. 22 del CCNL)
Art. 23 - Norme in materia disciplinare (rif. art. 23 del CCNL)
Art. 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro e sospensione per giusta causa (rif. art. 24 del CCNL)
Art. 25 - Preavviso (rif. art. 25 del CCNL)
 Art. 26 - Controversie (rif. art. 26 del CCNL)
Art. 27 - Contributo per l'assistenza contrattuale (rif. art. 27 del CCNL)
Art. 28 - Decorrenza e durata (rif. art. 28 del CCNL)
Art. 29 - Condizioni di miglior favore (rif. art. 29 del CCNL)
Art. 30 - Corsi di formazione sanitaria
Art. 31 - Assenze e permessi non retribuiti
Art. 32 - Lavori nocivi
Art. 33 - Assunzione (rif. art. 44 del CCNL)
Art. 34 - Periodo di prova (rif. art. 45 del CCNL)
Art. 35 - Riassunzione (rif. art. 46 del CCNL)
Art. 36 - Classificazione (rif. art. 47 del CCNL)
Art. 37 - Mansioni di autista
Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (rif. art. 48 del CCNL)
Art. 39 - Permessi straordinari (rif. art. 49 del CCNL)
Art. 40 - Retribuzione (rif. art. 50 del CCNL)
Art. 41 - Indennità per i lavori disagiati (rif. art. 51 del CCNL)
Art. 42 - Mezzi di trasporto e indennità chilometrica (rif. art. 52 del CCNL)
Art. 43 - Indennità attrezzi (rif. art. 53 del CCNL)
Art. 44 - Reperibilità (rif. art. 54 del CCNL)
Art. 45 - Indennità antincendio e calamità naturali (rif. art. 55 del CCNL)
Art. 46 - Indennità di mancato ricovero uso mensa (rif. art. 56 del CCNL)
Art. 47 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore (rif. art. 57 del CCNL)
Art. 48 - Assicurazioni sociali (rif. art. 58 del CCNL)
Art. 49 - Indennità per assicurazioni integrative facoltative (rif. art. 59 del CCNL)
Art. 50 - Conservazione del posto (rif. art. 69 del CCNL)
Art. 51 - Trasferimenti

Rinnovo del protocollo aggiuntivo al CCNL del 6 marzo 1995

Sottoscritto in data 12 dicembre 1991 dai rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dalle Organizzazioni sindacali di categoria e recepito con D.M. del 10 febbraio 1992 - registrato alla Corte dei Conti il 18 marzo 1992 - per il recepimento del CCNL degli operatori forestali, stipulato il 13 giugno 1991 dall'Uncem e da Fisba-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.

Il 15.1.1996, presso la Direzione della Gestione ex Asfd del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali in Roma Via Carducci n. 5, tra i rappresentanti ministeriali: […] e la delegazione sindacale composta da: per la Flai-Cgil […], per la Fisba-Cisl […], per la Uila-Uil […]

Premesso
- che la Gestione ex Asfd è tenuta, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, articolo 1, comma terzo, ad adottare, per il personale assunto ai sensi della medesima legge, il trattamento economico disciplinato dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria;
- che in una prima fase si è adottato allo scopo il CCNL stipulato dallo Snebi per gli operai forestali recepito con protocollo aggiuntivo sottoscritto dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste e dalle OO.SS. di categoria;
- che nelle fasi successive, compresa quella attuale di rinnovo contrattuale è intervenuta, quale parte datoriale l'Uncem (Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani), affiancata da altri Enti pubblici e privati del settore - in luogo dello Snebi - la quale ha stipulato, in data 06/03/95 con le OO.SS. di categoria Flai-Cgil, Fisba-Cisl e Uila-Uil il nuovo CCNL, valido per il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997, da applicarsi alla categoria dei lavoratori forestali;
- che di detto contratto., in applicazione del comma terzo, articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, è recepita la parte economica;
- che per gli istituti giuridici del medesimo CCNL si deve procedere ad un confronto con le OO.SS. per il rinnovo del Protocollo aggiuntivo scaduto, al fine di recepire, tramite un Decreto Ministeriale, quelle parti compatibili con la legislazione vigente e con le norme che regolano l'attività della Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- che le parti (rappresentanti ministeriali e delegazione sindacale) si sono incontrate ed hanno esaminato il nuovo CCNL del 6 marzo 1995;
- che le parti hanno concordato la stesura del nuovo Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL 1994/1997 si sottoscrive il seguente protocollo.

Art. 1 (rif. art. 1 del CCNL) - Sfera di applicazione
Il CCNL del 6 marzo 1995 sottoscritto dall'Uncem e dalle OO.SS. di categoria, si applica, limitatamente alle parti che disciplinano le norme riguardanti il settore degli operai., al personale assunto dalla Gestione ex Asfd del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi delle leggi 12 aprile 1962, n. 205 e 5 aprile 1985, n. 124 impiegato nelle attività necessarie alla Gestione.
Il CCNL di cui al primo comma si applica in tutte le strutture della Gestione ex Asfd, nelle forme e nei modi stabiliti dal medesimo CCNL, con le integrazioni e modificazioni di cui al presente protocollo aggiuntivo.

Art. 2 - Struttura della contrattazione (rif. art. 2 del CCNL)
Per il personale soggetto alla disciplina del presente Protocollo il livello di contrattazione resta quello unico nazionale.
Le materie che il CCNL demanda al secondo livello di contrattazione saranno oggetto di esame e di accordo in sede di Commissione di cui al successivo art. 3. Le materie inerenti la organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, la modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio, i criteri di rotazione degli operai addetti al lavoro nocivi saranno oggetto di negoziato a livello degli Uffici periferici.
[…]
Impegno a verbale
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo aggiuntivo la Commissione di cui all'art. 3 provvede alla definizione degli istituti demandati alla contrattazione di secondo livello, nonché a quanto previsto dall'impegno a verbale dell'art. 20 del presente Protocollo.

Art. 3 - Commissione e sistema d'informazione (rif. art. 3 del CCNL)
È istituita la Gestione ex Asfd una Commissione permanente, costituita da rappresentanti ministeriali e da una delegazione dei Sindacati Flai-Cgil, Fisba-Cisl e Uila-Uil.
Nella prima fase i componenti la Commissione sono i firmatari del presente Protocollo.
Della variazione dei membri della commissione, che in totale è composta da dodici membri, di cui sei di nomina ministeriale e sei rappresentanti sindacali o loro delegati designati delle rispettive organizzazioni, le parti se ne faranno reciproca comunicazione.

Compiti delle Commissione sono:
1) Provvedere a tutti gli adempimenti del secondo livello di contrattazione di cui all'art. 2 del CCNL con esclusione delle materie rimandate al confronto locale dal precedente art. 2.
2) Esaminare e comporre, entro 30 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge e del Protocollo aggiuntivo.
3) Provvedere a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL in materia di informazione.
4) Provvedere agli adempimenti previsti agli articoli 2, 3 e 19 (secondo comma) del precedente protocollo aggiuntivo del 18 febbraio 1989 e cioè:
- esaminare congiuntamente (Amministrazione - Sindacato) il programma occupazionale, il bilancio per l'anno finanziario e gli schemi di programmi per l'incremento dei livelli occupazionali;
- individuare eventuali qualifiche di mestiere ancora da istituire, modificare o sopprimere le esistenti in relazione alle esigenze, anche su proposta formata dagli uffici periferici d'intesa con le OO.SS. territoriali;
- esaminare e dirimere le eventuali controversie collettive che dovessero insorgere in sede d'interpretazione e applicazione del presente accordo, nonché porsi come organismo di seconda istanza per la bonaria composizione di controversie individuali.

Art. 4 - Diritti sindacali (rif. art. 4 del CCNL)
L'art. 4 del CCNL viene recepito con le seguenti variazioni:
- Al punto A) le parole "Riunioni in azienda" sono sostituite da "Riunioni presso gli Uffici periferici".
- All'ultimo comma del punto A) le parole "Integrativa regionale" sono sostituite dalla parola "locale".
[…]
Nota a verbale
Si chiarisce che per "dirigente delle RSA" si intende il rappresentante presso l'Ufficio periferico.

Art. 7 - Orario di lavoro (rif. art. 7 del CCNL)
L'art. 7 del CCNL è recepito, fermo restando che la gestione dell'orario di lavoro sarà definita nell'ambito degli Uffici Amministrazione, tenuto conto delle esigenze di servizio, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 2.

Art. 8 - Riposo settimanale (rif. art. 8 del CCNL)
L'art. 8 del CCNL è recepito senza modifiche.

Art. 17 - Pari opportunità (rif. art. 17 del CCNL)
L'art. 17 del CCNL è recepito senza modifiche

Art. 18 - Lavoratori svantaggiati (rif. art. 18 del CCNL)
L'art. 18 del CCNL è recepito, fatta eccezione per quanto attiene ai riferimento riguardanti la legge 18/4/1962, n. 230.

Art. 19 - Contratto formazione lavoro formazione professionale (rif. art. 19 del CCNL)
Dell'art. 19 del CCNL resta esclusa la parte riguardante i Contratti di formazione e lavoro in quanto non compatibili con le norme che vietano tale disciplina agli Enti pubblici non economici.

Art. 20 - Ambiente e salute (rif. art. 20 del CCNL)
L'art. 20 del CCNL è recepito, fatta eccezione per le parti che fanno riferimento ai CIRL.
Tali competenze, infatti, restano attribuite alla Commissione di cui al precedente art. 3.
L'equipaggiamento personale verrà definito dalla Commissione di cui all'art. 3.
In sede di contrattazione al secondo livello la Commissione di cui all'art. 3 provvederà a individuare concretamente i lavoro da considerarsi pesanti e nocivi.
Impegno a verbale
La commissione si impegna a dare attuazione a quanto le parti contraenti il CCNL dei lavoratori forestali definiranno in materia di applicazione del DLg 626/94.

Art. 23 - Norme in materia disciplinare (rif. art. 23 del CCNL)
L'art. 23 del CCNL è recepito senza modifiche

Art. 26 - Controversie (rif. art. 26 del CCNL)
Si recepisce l'art. 26 del CCNL con la seguente aggiunta: La Commissione di cui all'art. 3 esaminerà le eventuali controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in sede di interpretazione ed applicazione del presente accordo.

Art. 28 - Decorrenza e durata (rif. art. 28 del CCNL)
L'art. 28 del CCNL è recepito senza modifiche.
Il rinnovo del presente Protocollo interverrà entro il primo semestre successivo alla firma del nuovo CCNL

Art. 30 - Corsi di formazione sanitaria
Per i lavoratori addetti alle prime operazioni di soccorso potranno essere promossi, a carico della gestione ex Asfd, corsi di formazione sanitaria.
Ai lavoratori chiamati a frequentare i corsi di formazione per la sicurezza ed igiene del lavoro è concesso, nell'ambito delle norme di cui all'art. 16 del CCNL, un permesso retribuito di 30 ore nell'arco del triennio, con facoltà di cumulo in un solo anno.
Tale adempimento è aggiuntivo a quanto sarà previsto in applicazione del decreto Legislativo 626/94.

Art. 32 - Lavori nocivi
Sono considerati nocivi i lavori per il cui espletamento ricorre l'utilizzazioni di presidi sanitari di I, II, III e IV classe tossicologica.
L'operaio non potrà essere adibito ai lavori nocivi di cui sopra per un turno giornaliero superiore alle 4 ore e per il restante periodo dovrà essere impiegato in lavori ordinari.
Il rientro nelle colture trattate non potrà avvenire prima di 4 giorni, e comunque, con adeguati mezzi protettivi qualora permangano fattori di nocività.
Le parti convengono che siano programmati ed attuati piani di intervento tatti a ridurre ed eliminare i rischi della salute e la sicurezza dei lavoratori.
Vengono dichiarati pesanti e nocivi i seguenti lavori:
- carico e/o scarico manuale e/o trasporto a spalla di concimi organici;
- carico, scarico, irrorazione e spargimento di concimi chimici per i quali siano prescritte particolari cautele;
- disinfestazione manuale con raccolta pure manuale di nidi di processionaria sulle piante;
- ripulitura manuale dell'invaso dei laghetti;
- mietitura a mano;
- uso dei martelli pneumatici;
- uso della motosega.
Per i lavoratori di cui sopra il turno di impiego non potrà superare le 5 ore e, per il restante periodo, il lavoratore dovrà essere impiegato in lavori ordinari.

Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (rif. art. 48 del CCNL)
L'art. 48 del CCNL è recepito senza modifiche

Art. 41 - Indennità per i lavori disagiati (rif. art. 51 del CCNL)
L'art. 51 del CCNL è recepito con la seguente integrazione:
d) raccolta - su alberi in piedi - di semi forestali, per il periodo di effettiva operazione di raccolta;
e) uso della motosega, limitatamente l periodo di effettivo uso dell'attrezzo.
L'indennità da riconoscere agli addetti di cui ai punti d)= ed e) è quella prevista al punto b) del medesimo art. 51 del CCNL

Art. 44 - Reperibilità (rif. art. 54 del CCNL)
L'art. 54 del CCNL è recepito con la modifica dell'ultimo comma in:
"Le modalità e le condizioni di reperibilità sono definite dalla Commissione di cui all'art. 3".

Art. 45 - Indennità antincendio e calamità naturali (rif. art. 55 del CCNL)
L'art. 55 del CCNL è recepito senza modifiche.