R204 Raccomandazione sulla transizione dall’economia informale verso l’economia formale 2015¹
 

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 1° giugno 2015 per la sua centoquattresima sessione;
Riconoscendo che, a causa della sua diffusione, l’economia informale, in tutte le sue forme, costituisce una sfida importante per i diritti dei lavoratori, in particolare per i principi e per i diritti fondamentali sul lavoro, per la protezione sociale, per le condizioni di lavoro dignitoso, per lo sviluppo inclusivo e per la preminenza del diritto, e che l’economia informale ha un impatto negativo sullo sviluppo delle imprese sostenibili, sulle entrate pubbliche, sul campo d’azione dello Stato, specie per quanto riguarda le politiche economiche, sociali e ambientali, come pure sulla solidità delle istituzioni e la concorrenza leale sui mercati nazionali e internazionali;
Costatando che la maggior parte delle persone non entrano nell’economia informale per scelta, bensì a causa della mancanza di opportunità nell’economia formale e in assenza di altri mezzi di sussistenza;
Ricordando che i deficit di lavoro dignitoso - diniego dei diritti sul lavoro, insufficienza delle opportunità di lavoro di qualità, protezione sociale inadeguata e assenza di dialogo sociale - sono più pronunciati nell’economia informale;
Costatando che sono diverse le cause dell’informalità, in particolare le questioni di governance e quelle strutturali, e che le politiche pubbliche possono accelerare il processo di transizione verso l’economia formale, in un contesto di dialogo sociale;
Ricordando la Dichiarazione di Filadelfia del 1944, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, la Dichiarazione dell’ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e il suo seguito del 1998, e la Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008;
Ribadendo la pertinenza delle otto Convenzioni fondamentali dell’ILO e delle altre norme internazionali del lavoro e degli strumenti rilevanti delle Nazioni Unite elencati nell’allegato;
Ricordando la risoluzione e le conclusioni relative al lavoro dignitoso e all’economia informale, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro alla sua 90ª sessione (2002) e le altre risoluzioni e conclusioni rilevanti elencate nell’allegato;
Affermando che la transizione dall’economia informale verso l’economia formale è fondamentale per realizzare uno sviluppo inclusivo e il lavoro dignitoso per tutti;
Riconoscendo la necessità per tutti i Membri di prendere urgentemente misure adeguate per permettere la transizione dei lavoratori e delle unità economiche dall’economia informale verso l’economia formale, garantendo al contempo la preservazione e il miglioramento dei loro mezzi di sussistenza durante la transizione;
Riconoscendo che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono un ruolo importante e attivo per facilitare la transizione dall’economia informale verso l’economia formale;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla transizione dall’economia informale verso l’economia formale, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione;
adotta, oggi dodici giugno duemilaquindici, la raccomandazione seguente, che verrà denominata Raccomandazione sulla transizione dall’economia informale verso l’economia formale del 2015.

 

I. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Raccomandazione fornisce ai Membri orientamenti per:
a) facilitare la transizione dei lavoratori e delle unità economiche dall’economia informale verso l’economia formale, rispettando al contempo i diritti fondamentali dei lavoratori e garantendo opportunità di sicurezza del reddito, di sussistenza e di imprenditorialità;
b) promuovere la creazione, nell’economia formale, di imprese e di lavori dignitosi, la loro preservazione e la loro sostenibilità, come pure la coerenza tra le politiche macroeconomiche, di occupazione, di protezione sociale, e le altre politiche sociali;
c) prevenire l’informalizzazione dei posti di lavoro dell’economia formale.
2. Ai fini della presente Raccomandazione, i termini «economia informale»:
a) si riferiscono a ogni attività economica dei lavoratori e delle unità economiche che - nel diritto o nella prassi - non sono coperti o sono insufficientemente coperti da disposizioni formali;
b) non si riferiscono a attività illecite, in particolare la fornitura di servizi o la produzione, la vendita, il possesso o il consumo di beni vietati per legge, come la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, la tratta delle persone e il riciclaggio di denaro, così come definiti dalle rilevanti convenzioni internazionali.
3. Ai fini della presente Raccomandazione, le unità economiche dell’economia informale comprendono:
a) le unità che impiegano manodopera;
b) le unità possedute da privati che lavorano in conto proprio, da soli o con il concorso di lavoratori familiari non remunerati;
c) le cooperative e le unità dell’economia sociale e solidale.
4. La presente Raccomandazione si applica a tutti i lavoratori e a tutte le unità economiche dell’economia informale - che comprendono le imprese, gli imprenditori e le famiglie - in particolare:
a) alle persone che operano nell’economia informale e che possiedono e gestiscono unità economiche, come:
i. i lavoratori in conto proprio;
ii. i datori di lavoro;
iii. i membri delle cooperative e delle unità dell’economia sociale e solidale;
b) ai lavoratori familiari non remunerati che lavorano nelle unità economiche dell’economia formale o dell’economia informale;
c) ai dipendenti che hanno un posto di lavoro informale in una impresa formale o in una unità economica dell’economia informale, o che lavorano per tali imprese, in particolare nel quadro dei subappalti e delle catene di fornitura, o in quanto lavoratori domestici remunerati assunti da una famiglia;
d) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro non sia riconosciuto o regolamentato.
5. Il lavoro informale si può trovare in tutti i settori dell’economia, sia negli spazi pubblici sia negli spazi privati.
6. Nel dare effetto alle disposizioni contenute nei paragrafi 2 a 5 qui sopra e tenuto conto delle forme diverse dell’economia informale negli Stati Membri, l’autorità competente dovrebbe identificare la natura e l’estensione dell’economia informale così come descritta nella presente Raccomandazione, come pure la relazione dell’economia informale con quella formale. A tale fine, l’autorità competente dovrebbe ricorrere a meccanismi tripartiti ai quali partecipino pienamente le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative che dovrebbero includere, conformemente alla prassi nazionale, i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative i cui membri siano lavoratori e unità economiche dell’economia informale.

 

II. PRINCIPI DIRETTORI

7. Nel concepire strategie coerenti e integrate per facilitare la transizione verso l’economia formale, i Membri dovrebbero tenere conto degli elementi seguenti:
a) la diversità delle caratteristiche, delle situazioni e dei bisogni dei lavoratori e delle unità economiche nell’economia informale e la necessità di rispondervi con approcci specifici;
b) la specificità delle situazioni, delle leggi, delle politiche, delle prassi e delle priorità nazionali relative alla transizione verso l’economia formale;
c) il fatto che si possano applicare numerose strategie diverse per facilitare la transizione verso l’economia formale;
d) la necessità di assicurare la coerenza e il coordinamento nel vasto insieme delle politiche volte a facilitare la transizione verso l’economia formale;
e) la promozione e l’effettiva protezione dei diritti umani di tutti coloro che operano nell’economia informale;
j) la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti attraverso il rispetto, nella legislazione e nella prassi, dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro;
g) le norme internazionali del lavoro aggiornate che forniscono orientamenti relativi a specifiche aree strategiche (vedere l’allegato);
h) la promozione dell’uguaglianza tra donne e uomini, e la non discriminazione;
i) la necessità di prestare una particolare attenzione alle persone che sono particolarmente esposte ai più gravi deficit di lavoro dignitoso nell’economia informale, in particolare le donne, i giovani, i migranti, le persone anziane, i popoli indigeni e tribali, le persone che vivono con l’HIV o che sono colpite dall’HIV o dall’AIDS, le persone disabili, i lavoratori domestici e le persone che vivono dell’agricoltura di sussistenza;
j) la preservazione e lo sviluppo, durante la transizione verso l’economia formale, del potenziale imprenditoriale, della creatività, del dinamismo, delle competenze e delle capacità di innovazione dei lavoratori e delle unità economiche dell’economia informale;
k) la necessità di un approccio equilibrato che combini misure incentivanti e correttive;
l) la necessità di prevenire e di sanzionare l’elusione o l’uscita deliberata dall’economia formale come modo di sottrarsi all’imposta e alla legislazione sociale e del lavoro.

 

III. QUADRO GIURIDICO E POLITICO

8. I Membri dovrebbero procedere a una adeguata valutazione e a una diagnosi dei fattori, delle caratteristiche, delle cause e delle circostanze dell’informalità nel contesto nazionale per aiutare a concepire e a attuare una legislazione, delle politiche e altre misure volte a facilitare la transizione verso l’economia formale.
9. I Membri dovrebbero adottare una legislazione nazionale o altre misure, e riesaminare e applicare la legislazione o le altre misure per assicurare che siano coperte e protette in modo adeguato tutte le categorie di lavoratori e di unità economiche.
10. I Membri dovrebbero assicurare che, nelle strategie o nei piani nazionali di sviluppo come pure nelle strategie nazionali di riduzione della povertà e nei bilanci, sia incluso un quadro integrato per le politiche volte a facilitare la transizione verso l’economia formale, tenendo conto, se necessario, del ruolo dei diversi livelli di governo.
11. Questo quadro integrato per le politiche dovrebbe riguardare:
a) la promozione di strategie di sviluppo sostenibile, di eradicazione della povertà e di crescita inclusiva, e la creazione di posti di lavoro dignitosi nell’economia formale;
b) la fissazione di un adeguato quadro legislativo e regolamentare;
c) la promozione di un ambiente favorevole alle imprese a agli investimenti;
d) il rispetto, la promozione e la realizzazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro;
e) l’organizzazione e la rappresentazione dei datori di lavoro e dei lavoratori per promuovere il dialogo sociale;
f) la promozione dell’uguaglianza e l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di violenza sul luogo di lavoro, in particolare la violenza sessista;
g) la promozione dell’imprenditorialità, delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come pure di altre forme di modelli di imprese e di unità economiche, come le cooperative e altre unità dell’economia sociale e le solidale;
h) l’accesso all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita come pure allo sviluppo delle qualifiche;
i) l’accesso ai servizi finanziari, ivi compreso attraverso un quadro regolamentare che favorisca un settore finanziario inclusivo;
j) l’accesso ai servizi alle imprese;
k) l’accesso ai mercati;
l) l’accesso alle infrastrutture e alle tecnologie;
m) la promozione delle politiche settoriali;
n) qualora non esistano, l’adozione di sistemi di protezione sociale di base e l’estensione della copertura della sicurezza sociale;
o) la promozione delle strategie di sviluppo locale sia rurale sia urbano, in particolare l’accesso regolamentato agli spazi pubblici in vista del loro utilizzo e l’accesso regolamentato alle risorse naturali pubbliche ai fini di sussistenza;
p) politiche effettive di salute e di sicurezza sul lavoro;
q) ispezioni del lavoro efficaci e effettive;
r) la sicurezza del reddito, ivi compreso politiche per il salario minimo adeguatamente concepite;
s) l’accesso effettivo alla giustizia;
t) meccanismi di cooperazione internazionale.
12. Nel formulare e nell’applicare un quadro integrato per le politiche, i Membri dovrebbero assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo e la cooperazione tra gli organi e le autorità competenti, in particolare le autorità fiscali, le istituzioni di sicurezza sociale, i servizi di ispezione del lavoro, le autorità doganali, le istanze responsabili per le questioni migratorie e i servizi per l’impiego, tenuto conto delle situazioni nazionali.
13. I Membri dovrebbero riconoscere l’importanza di preservare le opportunità di sicurezza del reddito per i lavoratori e per le unità economiche durante la transizione verso l’economia formale, offrendo a questi lavoratori o unità economiche i mezzi di ottenere il riconoscimento delle proprietà esistenti come pure i mezzi di formalizzare i diritti di proprietà e l’accesso alla terra.

 

IV. POLITICHE OCCUPAZIONALI

14. Nel perseguire l’obiettivo di creare posti di lavoro di qualità nell’economia formale, i Membri dovrebbero elaborare e attuare una politica occupazionale nazionale conforme alla Convenzione (n. 122) sulla politica dell’impiego del 1964, e fare della promozione dell’occupazione piena, dignitosa, produttiva e liberamente scelta un obiettivo centrale delle loro strategie o dei loro piani nazionali di sviluppo e di crescita.
15. I Membri dovrebbero promuovere l’attuazione, sulla base di consultazioni tripartite, di un quadro globale per le politiche occupazionali che può contenere i seguenti elementi:
a) politiche macroeconomiche favorevoli all’occupazione, che sostengano la domanda globale, gli investimenti produttivi e le trasformazioni strutturali, che promuovano le imprese sostenibili, che sostengano la fiducia delle imprese e che affrontino le disuguaglianze;
b) politiche commerciali, industriali, fiscali, settoriali e relative alle infrastrutture, atte a promuovere l’occupazione, a rafforzare la produttività e a facilitare i processi di trasformazione strutturale;
c) politiche dell’impresa che favoriscano le imprese sostenibili e in particolare le condizioni di un ambiente favorevole, tenuto conto della risoluzione e delle conclusioni relative alla promozione delle imprese sostenibili, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro alla sua 96ª sessione (2007), ivi compreso l’appoggio alle microimprese e alle piccole e medie imprese e all’imprenditorialità, come pure le regolamentazioni concepite bene, trasparenti e adeguatamente diffuse per facilitare la formalizzazione e la concorrenza leale;
d) politiche e istituzioni del mercato del lavoro volte a aiutare le famiglie a basso reddito a uscire dalla povertà e a accedere all’occupazione liberamente scelta, come politiche salariali adeguatamente concepite e che riguardino in particolare i salari minimi, programmi di protezione sociale, ivi compresi i versamenti in contanti, programmi pubblici per l’impiego e di garanzia dell’impiego, come pure servizi per l’impiego in grado di raggiungere meglio e più largamente le persone che operano nell’economia informale;
e) politiche sulle migrazioni di manodopera che tengano conto dei bisogni del mercato del lavoro e promuovano il lavoro dignitoso e i diritti dei lavoratori migranti;
j) politiche di istruzione e di sviluppo delle qualifiche che sostengano l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della la vita, che rispondano all’evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro e alle nuove tecnologie e che riconoscano le qualifiche acquisite, in particolare nel quadro di sistemi informali di apprendistato, allargando così le possibilità di occupazione formale;
g) misure globali di attivazione per facilitare la transizione scuola-lavoro dei giovani, in particolare di quelli svantaggiati, come i programmi di garanzie giovani per accedere alla formazione e all’occupazione produttiva continua;
h) misure per favorire la transizione dalla disoccupazione o dall’inattività verso il lavoro, in particolare per i disoccupati di lunga durata, per le donne e per gli altri gruppi svantaggiati;
i) sistemi rilevanti, accessibili e aggiornati di informazione sul mercato del lavoro.

 

V. DIRITTI E PROTEZIONE SOCIALE

16. I Membri dovrebbero prendere misure per conseguire il lavoro dignitoso e per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro per le persone che operano nell’economia informale, in particolare:
a) la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva;
b) l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l’effettiva abolizione del lavoro minorile;
d) l’eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e di professione.
17. I Membri dovrebbero:
a) prendere misure immediate per fronteggiare le condizioni di lavoro pericolose o insalubre che spesso caratterizzano il lavoro nell’economia informale;
b) promuovere la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro e estenderla ai datori di lavoro e ai lavoratori dell’economia informale.
18. Nel quadro della transizione verso l’economia formale, i Membri dovrebbero
progressivamente estendere, nella legislazione e nella prassi, a tutti i lavoratori dell’economia informale, la sicurezza sociale, la protezione della maternità, condizioni di lavoro dignitose e un salario minimo che tenga conto dei bisogni dei lavoratori e che consideri i fattori rilevanti, in particolare il costo della vita e il livello generale dei salari nel paese.
19. Nello stabilire e mantenere sistemi minimi nazionali di protezione sociale all’interno dei propri sistemi di protezione sociale e nel favorire la transizione verso l’economia formale, i Membri dovrebbero dedicare una particolare attenzione ai bisogni e alla situazione delle persone che operano nell’economia informale e delle loro famiglie.
20. Nel quadro della transizione verso l’economia formale, i Membri dovrebbero
progressivamente estendere la copertura dell’assicurazione sociale alle persone che operano nell’economia informale e, se necessario, adattare le procedure amministrative, le prestazioni e i contributi, tenendo conto della capacità contributiva di queste persone.
21. I Membri dovrebbero incoraggiare i servizi di custodia dei bambini e altri servizi di cura di qualità che siano accessibili, come pure l’accesso a tali servizi, per promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini in materia di imprenditorialità e di opportunità occupazionali e permettere la transizione verso l’economia formale.

 

VI. MISURE INCENTIVANTI, CONFORMITÀ E ATTUAZIONE

22. I Membri dovrebbero prendere misure adeguate, anche attraverso la combinazione di misure preventive, l’applicazione della legge e le sanzioni effettive, per rimediare all’evasione fiscale, al mancato pagamento dei contributi sociali e all’elusione della legislazione sociale, della legislazione del lavoro e delle altre leggi. Ogni incentivo dovrebbe mirare a facilitare l’effettiva e tempestiva transizione dall’economia informale verso l’economia formale.
23. Se del caso, i Membri dovrebbero ridurre gli ostacoli alla transizione verso l’economia formale e prendere misure per promuovere la buona governance e la lotta alla corruzione.
24. I Membri dovrebbero fornire incentivi e promuovere i vantaggi della transizione effettiva verso l’economia formale, ivi compreso un migliore accesso ai servizi alle imprese, ai finanziamenti, alle infrastrutture, ai mercati, alle tecnologie, ai programmi di istruzione e di acquisizione delle qualifiche, e ai diritti di proprietà.
25. Rispetto alla formalizzazione delle micro e piccole unità economiche, i Membri dovrebbero:
a) intraprendere riforme relative alla creazione di imprese attraverso la riduzione dei costi di registrazione e della durata delle procedure, e il miglioramento dell’accesso ai servizi, ad esempio attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
b) ridurre i costi di messa in conformità attraverso la creazione di dispositivi semplificati per il calcolo e per il pagamento delle tasse e dei contributi;
c) facilitare l’accesso ai mercati pubblici, conformemente alla legislazione nazionale, ivi compresa la legislazione del lavoro, attraverso misure come l’adattamento delle procedure e del volume dei mercati, la fornitura di formazioni e di consulenze sulla partecipazione alle gare pubbliche, e la fissazione di quote riservate a queste unità economiche;
d) migliorare l’accesso ai servizi finanziari inclusivi - come il credito e le azioni, i servizi di pagamento e di assicurazione, il risparmio e i meccanismi di garanzia - adeguati alla dimensione e ai bisogni di queste unità economiche;
e) migliorare l’accesso alla formazione all’imprenditorialità, allo sviluppo delle qualifiche e ai servizi adeguati per le imprese;
f) migliorare l’accesso alla sicurezza sociale.
26. I Membri dovrebbero creare meccanismi adeguati o rivedere i meccanismi esistenti per assicurare l’applicazione della legislazione nazionale, e in particolare per garantire il riconoscimento e il rispetto dei rapporti di lavoro in modo da facilitare la transizione verso l’economia formale.
27. I Membri dovrebbero avere un sistema di ispezione adeguato e appropriato, estendere la copertura dell’ispezione del lavoro a tutti i luoghi di lavoro nell’economia informale per proteggere i lavoratori, e fornire orientamenti agli organi preposti all’applicazione della legge, ivi compreso sul modo di affrontare le condizioni di lavoro nell’economia informale.
28. I Membri dovrebbero prendere misure per garantire l’effettiva fornitura di informazioni, una assistenza nella messa in conformità con la legislazione vigente e il rafforzamento delle capacità degli attori interessati.
29. I Membri dovrebbero istituire procedure efficaci e accessibili di denuncia e di ricorso.
30. I Membri dovrebbero prevedere misure preventive e correttive adeguate per facilitare la transizione verso l’economia formale e garantire che siano adeguate e che vengano applicate con rigore le sanzioni amministrative, civili o penali previste dalla legislazione nazionale in caso di non rispetto.

 

VII. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE, DIALOGO SOCIALE E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

31. I Membri dovrebbero assicurare che le persone che operano nell’economia informale godano della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva, ivi compreso il diritto di costituire gli organismi, le federazioni e le confederazioni di loro scelta e di affiliarsi a tali organizzazioni, in conformità con gli statuti dell’organizzazione interessata.
32. I Membri dovrebbero creare un quadro favorevole all’esercizio, da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e alla partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori al dialogo sociale durante la transizione verso l’economia formale.
33. Se del caso, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero estendere ai lavoratori e alle unità economiche dell’economia informale la possibilità di affiliarsi e di accedere ai propri servizi.
34. Nell’elaborare, nell’applicare e nel valutare le politiche e i programmi relativi all’economia informale, in particolare alla sua formalizzazione, i Membri dovrebbero consultare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e promuovere la partecipazione attiva di queste organizzazioni che dovrebbero includere, conformemente alla prassi nazionale, i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative i cui membri siano lavoratori e unità economiche dell’economia informale.
35. I Membri e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono sollecitare l’assistenza dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per rafforzare le capacità delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e, qualora esistano, delle organizzazioni rappresentative delle persone che operano nell’economia informale, a aiutare i lavoratori e le unità economiche dell’economia informale, in vista di facilitare la transizione verso l’economia formale.

 

VIII. RACCOLTA DEI DATI E SEGUITO

36. I Membri, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrebbero regolarmente:
a) ove possibile e opportuno, raccogliere, analizzare e diffondere statistiche disaggregate per sesso, età, luogo di lavoro e altri criteri socio-economici specifici relativi all’estensione e alla composizione dell’economia informale, in particolare il numero delle unità economiche informali, dei lavoratori che vi lavorano e i settori in cui essi operano;
b) seguire e valutare i progressi compiuti verso la formalizzazione.
37. Nel formulare o nel rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia adoperata per produrre dati, statistiche e indicatori sull’economia informale, i Membri dovrebbero prendere in considerazione gli orientamenti rilevanti forniti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in particolare, a seconda dei casi, le Direttive relative a una definizione statistica dell’occupazione informale, adottate dalla diciassettesima Conferenza Internazionale dei Statistici del Lavoro nel 2003, con gli ulteriori aggiornamenti.

 

IX. APPLICAZIONE

38. I Membri dovrebbero dare effetto alle disposizioni dalla presente Raccomandazione, dopo consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative che dovrebbero includere, conformemente alla prassi nazionale, i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative i cui membri siano lavoratori e unità economiche dell’economia informale, a seconda dei casi, attraverso uno o diversi dei mezzi seguenti:
a) la legislazione nazionale;
b) i contratti collettivi;
c) politiche e programmi;
d) un coordinamento effettivo tra gli organi governativi e le altre parti interessate;
e) il rafforzamento delle capacità istituzionali e la mobilitazione delle risorse;
j) altre misure conforme alla legislazione e alla prassi nazionale.
39. I Membri dovrebbero, a seconda dei casi, procedere a un riesame regolare dell’effettività delle politiche e delle misure volte a facilitare la transizione verso l’economia formale, dopo consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative che dovrebbero includere, conformemente alla prassi nazionale, i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative i cui membri siano lavoratori e unità economiche dell’economia informale.
40. Nel definire, nell’elaborare, nell’applicare e nel riesaminare periodicamente le misure prese per facilitare la transizione verso l’economia formale, i Membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti fomiti dagli strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e delle Nazioni Unite rilevanti per l’economia informale elencati nell’allegato.
41. Nessuna delle disposizioni della presente Raccomandazione può essere interpretata come una riduzione della protezione accordata da altri strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro alle persone che operano nell’economia informale.
42. L’allegato può essere riveduto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. Ogni allegato così riveduto dal Consiglio di Amministrazione sostituirà l’allegato precedente e verrà comunicato ai Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

ALLEGATO

Strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e delle Nazioni Unite rilevanti per facilitare la transizione dall’economia informale verso l’economia formale

STRUMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Convenzioni fondamentali

- Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930, e Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930
- Convenzione (n. 87) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948
- Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949
- Convenzione (n. 100) sull’uguaglianza di retribuzione del 1951
- Convenzione (n. 105) sull’abolizione del lavoro forzato del 1957
- Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione) del 1958
- Convenzione (n. 138) sull’età minima del 1973
- Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999

Convenzioni relative alla governance

- Convenzione (n. 81) sull’ispezione del lavoro del 1947
- Convenzione (n. 122) sulla politica dell’impiego del 1964
- Convenzione (n. 129) sull’ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969
- Convenzione (n. 144) sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro del 1976

Altri strumenti
Libertà sindacale e della contrattazione collettiva e relazioni professionali

- Convenzione (n. 141) sulle organizzazioni dei lavoratori rurali del 1975
- Convenzione (n. 154) sulla contrattazione collettiva del 1981

Parità di opportunità e di trattamento

- Convenzione (n. 156) sui lavoratori con responsabilità familiari del 1981

Politica e promozione dell’occupazione

- Convenzione (n. 122) sulla politica dell’impiego del 1964
- Convenzione (n. 159) sulla riabilitazione professionale e l’occupazione delle persone disabili del 1983
- Raccomandazione (n. 169) sulla politica dell’impiego (disposizioni complementari) del 1984
- Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l’impiego private del 1997
- Raccomandazione (n. 189) sulla creazione di impieghi nelle piccole e medie imprese del 1998
- Raccomandazione (n. 193) sulla promozione delle cooperative del 2002
- Raccomandazione (n. 198) sul rapporto di lavoro del 2006

Orientamento e formazione professionale

- Convenzione (n. 142) sulla valorizzazione delle risorse umane del 1975
- Raccomandazione (n. 195) sulla valorizzazione delle risorse umane del 2004

Salari

- Convenzione (n. 94) sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) del 1949
- Convenzione (n. 131) e Raccomandazione (n. 135) sulla fissazione del salario minimo del 1970

Salute e sicurezza sul lavoro

- Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981
- Convenzione (n. 184) e Raccomandazione (n. 192) sulla sicurezza e sulla salute nell’agricoltura del 2001
- Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006

Sicurezza sociale

- Convenzione (n. 102) sulla sicurezza sociale (norma minima) del 1952
- Raccomandazione (n. 202) sulla protezione sociale di base del 2012

Protezione della maternità

- Convenzione (n. 183) sulla protezione della maternità del 2000

Lavoratori migranti

- Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949
- Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975 HIV e AIDS
- Raccomandazione (n. 200) sull’HIV e l’AIDS del 2010

Popoli indigeni e tribali

- Convenzione (n. 169) sui popoli indigeni e tribali del 1989 Specifiche categorie di lavoratori
- Convenzione (n. 177) sul lavoro a domicilio del 1996
- Convenzione (n. 189) e Raccomandazione (n. 201) sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011

Risoluzioni della Conferenza internazionale del lavoro

- Risoluzione e conclusioni relative alla promozione delle imprese sostenibili, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro alla sua 96ª sessione (2007)
- Risoluzione e conclusioni relative alla crisi dell’occupazione giovanile, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro alla sua 101ª sessione (2012)
- Risoluzione e conclusioni relative alla seconda discussione ricorrente sull’occupazione, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro alla sua 103ª sessione (2014)
 

STRUMENTI DELLE NAZIONI UNITE

- Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990
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¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell’Ufficio ILO di Roma.


12 giugno 2015
Fonte: ilo.org