Tipologia: CIRL
Data firma: 21 novembre 2017
Validità: 01.07.2017 - 30.06.2019
Parti: Confai e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agromeccanica, Lombardia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Assunzioni
Art. 3 Riassunzione otd
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Classificazione
Art. 6 Permessi straordinari
Art. 7 Previdenza complementare
Art. 8 Salute e sicurezza sul lavoro
  Art. 9 Indennità lavori disagiati
Art. 10 Malattia ed infortunio
Art. 11 Anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 12 Retribuzione integrativa regionale
Art. 13 Condizioni di miglior favore
Art. 14 Premio continuità professionale
Art. 15 Ente Bilaterale Agromeccanici Lombardia (EBAL)
Art. 16 Decorrenza e durata

Contratto integrativo di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccanica nella Regione Lombardia, 1 luglio 2017 - 30 giugno 2019

Il giorno 21 novembre 2017 presso la sede di Confai Lombardia Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, sita in Bergamo - via dell'industria n. 8, tra Confai Lombardia […] e le OO.SS. Regionali di: Fai Cisl […], Flai Cgil […], Uila Uil […], si è sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del CIR dei dipendenti delle imprese che svolgono attività agromeccanica in agricoltura come previsto dall'art. 2 (punto b) del CCNL del 01/01/2015
Il contratto integrativo regionale avrà durata biennale con decorrenza 01/07/2017 - 30/06/2019 ciò al fine di allineare la contrattazione collettiva con il CCNL.

Art. 1 Relazioni sindacali
In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del CCNL del 10 aprile 2015 è istituito un comitato paritetico regionale così composto:
• 3 membri designati da Confai Lombardia;
• 3 membri designati dalle segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ciascuna Organizzazione.
Il Comitato è operativo presso la sede di Confai Lombardia.
Il Comitato si riunisce di norma due volte all'anno oppure ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.
Nello specifico i compiti del comitato sono:
- applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;
- politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni regionali.
Nel Comitato paritetico regionale si dovrà inoltre:
- fornire alle OO.SS. da parte di Cai, - Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore;
- fornire alle OO.SS. da parte di Cai le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- individuare i medici competenti di cui al punto 2 dell'art. 22 del CCNL;
- certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.
Vista l’adesione contrattuale al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura (Foragri) il comitato regionale sentito il fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale di manodopera, si attiverà per organizzare i corsi necessari.
Infine il comitato assume l'impegno di svolgere un incisivo ruolo di contrasto al lavoro sommerso.
Una volta costituito l’Ente Bilaterale Regionale, questi, assumerà tutte le funzioni del comitato paritetico.

Art. 4 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali e può essere distribuito secondo le seguenti due modalità, salvo esigenze tecnico-organizzative già consolidate a livello aziendale.
• Tipo A:
- 39 ore settimanali suddivise in 8 ore dal lunedì al giovedì più 7 ore al venerdì da valersi per tutti i mesi dell'anno.
• Tipo B:
- 34 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio per 7 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 6 ore il venerdì;
- 39 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre per 8 ore giornaliere da lunedì al giovedì e 7 il venerdì;
- 44 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre per 9 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 8 ore il venerdì.
Si riserva la possibilità di scelta del tipo di orario, in base alle esigenze dell'azienda, con dovere di comunicarlo entro il 30 novembre di ogni anno al lavoratore, alle parti firmatarie del presente contratto e al costituendo ente bilaterale.
È facoltà del lavoratore e in accordo con l'azienda aderire al monte ore individuale. Tale monte ore non dovrà superare le 80 ore annuali e sarà costituito da una parte di ore straordinarie effettuate nei 6 mesi di maggior stagionalità lavorativa.
Nel mese di effettuazione delle ore straordinarie, verranno pagate solo le maggiorazioni calcolate con le percentuali previste dal CCNL.
Le ore accantonate, saranno recuperate dai lavoratori entro il 31 marzo dell'anno successivo o a conclusione del contratto a termine.

Art. 5 Classificazione
Ai fini dell'applicazione del presente contratto il personale viene classificato secondo quanto stabilito all'art. 8 del CCNL del 10 aprile 2015 Alle qualifiche ivi indicate viene aggiunto nel terzo livello (ex parametro 175) la seguente figura professionale:
• il lavoratore, che è inquadrato nei parametri inferiore al 175, che ha svolto corsi di formazione professionale, o sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs 81/08, o di specializzazione inerenti al settore.
[…]

Art. 8 Salute e sicurezza sul lavoro
In riferimento a quanto previsto sulla materia dall'art. 22 punto 2 del CCNL del 10 aprile 2015, viene demandato al livello provinciale la possibilità di istituire comitati paritetici con l'impegno di attivare tutte le azioni di competenza del livello decentrato di negoziazione contenute nel predetto articolo contrattuale.
Si prevede l'istituzione degli RLST Regionali.
Le parti concordano l'istituzione dell'ente bilaterale regionale avente il compito di gestire gli RLST, di formazione e informazione di tutti i dipendenti.

Art. 9 Indennità lavori disagiati
Il lavoratore che svolgerà tali lavori, dovrà effettuarli con tutti i mezzi di protezione individuali prescritti dalle disposizioni legislative e dovrà essere preventivamente e correttamente informato sul lavoro stesso.
Si attuerà la rotazione delle mansioni tra più lavoratori, nello svolgimento di questi lavori. Agli operai adibiti a lavori manuali in acqua (pulizia fossi, canali e parti chiuse) verrà riconosciuta un'indennità del 10% per ogni ora lavorata. Agli operai adibiti all'irrigazione nelle ore notturne per più di 3 notti consecutive, viene riconosciuta una indennità del 10% su tutte le ore in aggiunta alla maggiorazione già prevista per il lavoro notturno.
Al personale addetto al taglio legna con l'utilizzo di motosega e/o macchine da taglio verrà riconosciuta un’indennità del 10% per ogni ora lavorata.

Art. 15 Ente Bilaterale Agromeccanici Lombardia (EBAL)
Le Parti firmatarie il presente accordo, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza e contrattazione, ritengono opportune ed utili l'implementazione e l’universalizzazione contrattuale degli strumenti bilaterali, per lo sviluppo e la promozione del comparto agromeccanico, nonché per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel settore a livello regionale ed in ogni singola provincia, senza per questo diventarne strumento sostitutivo di rapporti contrattuali tra le Parti.
Tali relazioni sindacali vanno inquadrate nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal settore nell'economia della Regione Lombardia e quindi del paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata. In tal contesto le Parti intendono migliorare e rilanciare l’attività del sistema bilaterale del comparto creando le condizioni che favoriscano e consentano lo sviluppo di azioni di partnership con gli Enti pubblici ed in particolare con la Regione Lombardia.
Ciò premesso, le Parti concordano sull'opportunità di costituire un Ente Bilaterale Regionale Lombardo del comparto agromeccanica, quale strumento per l'attuazione di accordi, compiti e materie ad esso attribuite da specifica negoziazione tra le Parti, a partire dalle funzioni ed aree di intervento di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Osservatorio regionale, assolvendo alle funzioni già previste dai precedenti accordi oltre ai compiti da definirsi quale articolazione dell'Osservatorio nazionale
b) Organismo paritetico sicurezza e mutualizzazione RLST
c) Comitato regionale per la formazione continua e l'apprendistato
d) Assistenza contrattuale
e) Articolazione regionale/territoriale degli strumenti bilaterali nazionali previsti dal vigente CCNL
f) Organizzazione e gestione attività, servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare integrative.
Finanziamento bilateralità […]