ACCORDO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TRA


Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Lecco, ATS Brianza, Inail Lecco, Ispettorato Territoriale del Lavoro Como e Lecco sede di Lecco, UST di Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, Api Lecco, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Lecco, Confcooperative dell'Adda, Fondo Zanetti, Cgil - Cisl - Uil Lecco, Ordine degli Avvocati di Lecco, CPO Ordine degli Avvocati di Lecco, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco


Preso atto

Dell'ACCORDO QUADRO delle parti sociali Europee del 26 aprile 2007 che qui si intende integralmente richiamato;
 

Considerato

• ed acquisito il quadro di riferimento normativo di livello statale e regionale, in particolare la legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012 ed il relativo Piano quadriennale antiviolenza.
• Che il rispetto reciproco della dignità altrui, a tutti i livelli, all'interno dei luoghi dì lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo e che un'adeguata considerazione di questi aspetti e l'adozione di buone prassi in materia risultano indispensabili anche ai fini del riconoscimento delle cosiddette certificazioni etiche e di benefici da parte di soggetti quali INAIL.
 

Ribadito che

• Secondo quanto stabilito dall'ACCORDO QUADRO, "le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce, umiliazioni e aggressioni in contesto di lavoro;
il comma 1, dell'art. 26 del dlgs 198/2006 fornisce una puntale definizione di discriminazioni consistenti in molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connessi al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo; la legge di bilancio (legge 205/2017, art. 1, c. 218) introduce due ulteriori commi all'art. 26 del dlgs 198/2006 (rubricato "molestie e molestie sessuali" del codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e riconosce più ampie tutele alle lavoratrici ed ai lavoratori che denunciano discriminazioni per molestia o molestia sessuale.
• Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona o di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
• Ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro secondo le definizioni sopra richiamate è inaccettabile.
• È riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da patti o comportamenti che configurano molestie o violenza.
• I comportamenti molesti o di violenza nei luoghi di lavoro vanno denunciati.
• Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate sui principi di uguaglianza e reciproca correttezza.
 

Le parti esprimono concorde volontà e si impegnano

• A dare la più ampia diffusione all'Accordo territoriale e alle allegate linee guida, in particolare presso le lavoratrici, lavoratori e nei luoghi di lavoro, nonché all'Interno delle proprie Organizzazioni.
• Promuovere l'adozione della dichiarazione che si allega al presente accordo (all.to A) nelle imprese e nelle unità produttive delle imprese del territorio, anche al fine di diffondere all'interno dei contesti organizzativi il principio della inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, ferma restando la facoltà di ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei principi del presente accordo.
• Promuovere iniziative di informazione e formazione all'interno delle aziende verificando la possibilità di accedere alla formazione prevista dalle norme vigenti e dai contratti, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche a supporto delle attività di formazione, che consentano altresì di far emergere i benefici conseguenti ad una adeguata attenzione al tema.
• Individuare e rendere note le strutture (ed i relativi recapiti) elencate nell'allegato B che è parte del presente accordo, presso le quali la lavoratrice/il lavoratore vittima di molestie o di violenza possano liberamente e con una procedura informale rivolgersi e che, per la loro specifica competenza, siano ritenuti più idonei ad affrontare le problematiche dirette o indirette collegate a tali argomenti, con la necessaria discrezione tesa a proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto.
• Le parti si danno atto che il presente accordo potrà essere sottoscritto da altri soggetti presenti sul territorio.
• Istituire un tavolo di monitoraggio, coordinato dalla Consigliera di Parità, che attraverso la rilevazione e la valutazione del fenomeno, abbia come compito primario la predisposizione di un piano di lavoro di sensibilizzazione e di formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi del tema, sia di proposte di azioni di prevenzione e contrasto.
• Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno tre volte all'anno, presso una sede che di volta in volta può essere stabilita; il tavolo può effettuare incontri periodici per eventuali collaborazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del

Lecco, 9 aprile 2018

 

Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Lecco
ATS Brianza
Inail Lecco
Ispettorato Territoriale del Lavoro Como e Lecco
UST di Lecco
Confindustria Lecco e Sondrio
Api Lecco
Confartigianato Imprese Lecco
Confcommercio Lecco
Confcooperative dell'Adda
Fondo Zanetti
Cgil Lecco
Cisl Lecco
Uil Lecco
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco
Ordine degli Avvocati di Lecco CPO
Ordine degli Avvocati di Lecco
 

ALL. B

Strutture e recapiti presso le quali può rivolgersi la lavoratrice/ il lavoratore vittima di molestie o di violenza
 

- Ufficio Consigliera di Parità Provincia di Lecco - Corso Matteotti n. 3/b - 23900 Lecco - Tel. 0341-295551 - 295553
- Ispettorato del Lavoro di Como - Lecco Sede di Lecco - Via Lorenzo Balicco n.101, Lecco-Tel 0341-287737
- CGIL Lecco - Via Besonda Superiore - 23900 Lecco - Tel 0341 - 488111
- CISL Monza Brianza Lecco -Via Besonda Superiore n. 11 - 23900 Lecco - Tel 0341 - 275555
- UIL Lario Corso Martiri della Liberazione n. 54 - 23900 Lecco - Tel 0341 284583
- Sportello di orientamento legale a tutela delle vittime di violenza e maltrattamento presso il Tribunale di Lecco
 

ALL. A

DICHIARAZIONE
 

Ai sensi dell’Accordo Quadro delle parti sociali Europee sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007 e dell’accordo sulle molestie e violenze nei luoghi di lavoro sottoscritto tra le parti sociali di Lecco in data 9 aprile 2018
 

L’azienda _________________________________________________________________
ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere; per molestie o violenze si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’accordo e qui di seguito riportato:
“le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.

Riconosce, inoltre, il principio che:
la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nelle aziende tutti hanno il dovere:

di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’accordo quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto tra:
Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Lecco, ATS Brianza, Inail Lecco, Ispettorato Territoriale del Lavoro Como e Lecco sede di Lecco, UST di Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, Api Lecco, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Lecco, Confcooperative dell’Adda, Fondo Zanetti, Cgil - Cisl - Uil Lecco, Ordine degli Avvocati di Lecco, CPO Ordine degli Avvocati di Lecco, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco.

in data _________________

Firma del datore di lavoro
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Fonte: inail.it