Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 maggio 2018, n. 12549 - Nessun collegamento tra l'attività lavorativa di artigiano costruttore edile e le circostanze in cui si è determinato l'infortunio


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 22/05/2018

 

 

 

Rilevato
-Che la Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 601/2012, aveva confermato la decisione del Tribunale di Ivrea di rigetto della domanda proposta da O.T., G.C.C. e P.C., quali eredi di E.C., diretta al riconoscimento della indennità per l'inabilità temporanea dovuta al de cuius dal 20.3.2006 al 27.1.2007, data del decesso, e della rendita ai superstiti in favore della moglie dell'assicurato;
-che la Corte territoriale aveva valutato che l'attività di sezionamento di un tronco di un albero di 60-70 centimetri svolta dal de cuius al fine di ricavare delle travi per la copertura del proprio garage/deposito in corso di realizzazione,non fosse qualificabile come attività normalmente, immediatamente e necessariamente connessa con lo svolgimento delle mansioni tipiche dell'attività edilizia e al più di movimento terra, svolta professionalmente dal C.;
-che alcun diretto collegamento era dunque rinvenibile tra la attività lavorativa svolta e le circostanze in cui si era determinato l'infortunio, ed era dunque da rigettarsi la domanda azionata dagli eredi;
-che l'Inail resisteva alle pretese con controricorso;
-che parte ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis cpc.;
 

 

Considerato
1) -Che la parte ricorrente non ha indicato espressamente il vizio in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, facendo generico riferimento alla violazione degli artt. 2 e 66 del D.p.r. n. 1124/1965, e chiedendo sostanzialmente la rivalutazione del giudizio espresso in punto di "attività normalmente strumentale o connessa" ricollegato alla fattispecie all'esame;
2) -che il vizio di omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione, pure richiamato, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, ( la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.7.2012) "si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d1 ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova" (tra le altre Cass. n. 584/2004 conf. 15489/2007);
3) -che nelle doglianze prodotte in ricorso non si rinvengo le dette caratteristiche poiché non vengono neppure indicati i punti decisivi non esaminati dal Giudice, ma solo le valutazioni dello stesso sulla non riferibilità della attività determinativa del sinistro a quella normalmente svolta dal de cuius ( attività edile e al più di movimentazione terra); che pertanto il motivo risulta già per tali motivi inammissibile;
4) -che peraltro l'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (tra le altre Cass. 17917/2017);
5) - che in continuità con l'orientamento espresso e anche in considerazione che, con riguardo all'attività dell'artigiano, si è affermato che le attività manuali non debbano necessariamente corrispondere, ai fini della tutela assicurativa, a quelle tipiche della prestazione artigianale, perchè la tutela si estende a tutti quei lavori che, ancorché non tipici, siano in ogni caso indispensabili ( in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell'artigiano ( Cass. n. 2016/2012);
6) - che, in coerenza a tali principi ed in evoluzione interpretativa con gli stessi, è da ultimo intervenuta pronuncia di questa Corte ulteriormente significativa rispetto alla specificazione dell'ambito della tutela riconoscibile (Cass. n. 4277/2017);
7) - che è stato chiarito che, al fine di stabilire gli esatti contorni dell'attività protetta in caso di imprenditore artigiano occorra fare riferimento alla "finalità della norma, che è quella di tutelare «non (è) il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un'attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela» (Corte Cost., n.100/1991). Le norme del testo unico sugli infortuni sul lavoro sono dettate «dalla necessità di garantire ai lavoratori provvidenze nelle ipotesi di eventi dannosi che si producano a causa e in occasione delle attività alle quali sono adibiti, conseguendone che infortuni indennizzabili sono tutti quelli che si pongano in uno stretto rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività protetta» (Cass. 2 giugno 1998, n. 5416).
Continua la Corte ritenendo che "solo in quest'ottica teleologica, il concetto di operazione «manuale abituale» può assumere contorni definiti dovendo in esso essere ricompresa ogni operazione che, si svolga all'interno o all'esterno dei locali aziendali, comunque «concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione» (Cass. n. 5416/1998, cit.)".
8) -che a definizione dei principi espressi sono state ritenute comprese nell'ambito delle tutele le "attività di acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e consequenziali, in quanto connessi, complementari e accessori, diretti all'alienazione dei prodotti agricoli (art. 207 d.P.R. cit.),quantunque tali operazioni facciano parte di un'attività più largamente imprenditoriale-speculativa" (ancora Cass. n. 5416/1998). Del pari, anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all’acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, è stato valutato come rientrante tra le attività manuali e abituali nei sensi suindicati.
9) -che pur in continuità con l'evoluzione interpretativa così segnata, ed in coerenza con la lettura finalistica delle norme del Testo Unico, deve escludersi che la fattispecie esaminata, per i connotati di fatto che la contrassegnano, possa essere ricompresa nei confini dell'oggetto della tutela, in quanto sensibilmente differente è l'ipotesi di infortunio occorso durante l'attività di acquisto del materiale utile all'impresa artigianale, da quello invece realizzatosi in attività non direttamente e necessariamente connesse all'attività professionale svolta. Con riguardo alla fattispecie in esame deve rilevarsi che l'infortunio si realizzò allorché, il C. veniva travolto da un grosso tronco di diametro 60-70 centimetri, adagiato a terra, su terreno in pendenza, dallo stesso, al fine di terminarne il taglio. Il C., nell'aggirare il tronco che stava provvedendo a tagliare presso un terreno di proprietà dei propri cugini che lo avevano di ciò incaricato offrendogli il legname ricavato, veniva travolto dalla pianta che rotolava verso il basso;
10) - che risulta evidente che il taglio di albero finalizzato all'approviggionamento delle travi di legno utili a costruire il garage/deposito dell'artigiano è attività non direttamente connessa a quella dell'artigiano costruttore edile;
11) - che i molteplici passaggi tecnici e manuali intercorrenti tra il taglio dell'albero (richiedenti specifiche professionalità) e il concreto utilizzo di travi di legno per la costruzione appalesano la "lontananza" tra le attività e, dunque, l'assenza di quella accessorietà e connessione diretta richiesta per la qualificazione della attività artigianale tipica e per il funzionamento della tutela assicurativa;
12) - che comunque, se pur superato il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve essere ritenuto infondato;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, liquidate in complessivi E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.