Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2018, n. 24071 - Profonda ferita da taglio occorsa ad un operaio di un'azienda agricola. Testimonianze e credibilità del racconto della persona offesa


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 20/02/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 14 dicembre 2016 la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato, esclusivamente in relazione alla pena, la sentenza del Tribunale di Torino con cui D.G.G. è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate, perché non avendo fornito a S.A., operaio della sua azienda agricola, i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e non avendo adempiuto agli obblighi di informazione cagionava al medesimo lesioni personali gravi, consistenti in una profonda ferita da taglio, con recisione dei tendini peronei e lesione del nervo tibiale e plantare della gamba sinistra, causandogli una malattia giudicata guaribile in giorni sessanta.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova. Osserva che dalla lettura del provvedimento emerge l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione che si fonda sulle sole dichiarazioni della parte offesa, prive riscontri esterni effettivi. Rileva come la necessaria rigorosa verifica delle dichiarazioni di S.A. non possa essere desunta da quanto affermato dai testi S. e Ma., il cui incontro presso il nosocomio ove il S.A. venne ricoverato appare del tutto inverosimile, ancor di più laddove si ponga mente al fatto che il primo dei due afferma di aver lasciato il pronto soccorso per il rilevante numero di persone presenti, non provvedendo neppure a registrarsi al triage, circostanza che dimostra l'inverosimiglianza del racconto. Sottolinea come dalle emergenze processuali non risulti quanto affermato dalla sentenza in merito al duplice incontro fra la persona offesa e l'imputato, che sarebbe stato accompagnato dal teste J., il quale avrebbe udito la loro conversazione. La sola lettura delle trascrizioni, infatti, dimostra il contrario e cioè che il teste non sentì i due parlare dell'incidente, né il S.A. affermare che D.G.G.  era responsabile del sinistro o che l'incidente si era prodotto quando il primo lavorava per lui. Parimenti inutile ai fini del riscontro sarebbe la testimonianza del teste N. il quale si era limitato a ricordare quanto riferito dalla parte offesa durante una visita presso la sua abitazione. Infine, del tutto inutile sotto il profilo probatorio sarebbe valore della conversazione registrata ed intercorsa tra la parte offesa e l'imputato, nel corso della quale nulla risulterebbe rispetto alla responsabilità del secondo in ordine all'intervenuto infortunio. Al contrario, la sentenza affrontando il tema dell'inattendibilità dei testi M. e H. e di quelli introdotti dalla difesa motiva in modo del tutto incongruo, si limita a osservare che la sussistenza di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento del primo in favore dell'imputato, renderebbe non credibili le dichiarazioni del teste, così come quelle della teste Ha. che essendo moglie separata della parte offesa, può avere sviluppato nei suoi confronti forte rancore. Ciò anche semplicemente avvalorando la versione dei fatti fornita dal fratello M., dipendente del D.G.G., il quale aveva escluso che l'infortunio fosse addebitabile all'imputato, perché la parte offesa non lavorava più per lui da anni. Inoltre, la sentenza non aveva tenuto in considerazione i testi C. N. e F..
Quest'ultimo in particolare aveva riferito come S.A. non avesse formulato denuncia di infortunio quando si era recato presso l'ospedale, il che deponeva nel senso della non credibilità del medesimo. Da tutto ciò dovrebbe, dunque, desumersi il vizio di grave illogicità della motivazione per travisamento del fatto.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. La sentenza ricostruisce il fatto in modo del tutto coerente con le risultanze istruttorie, partendo dal dato certo dell'evento lesivo di cui fu vittima il S.A., quando si presentò all'Ospedale degli Infermi di Biella, con le gravi lesioni descritte nel capo d'imputazione, causate dall'azione di una motosega. Benché la parte offesa non abbia immediatamente fatto presente che il ferimento era originato da un infortunio sul lavoro, ciononostante la Corte ritiene del tutto credibile la narrazione del S.A., non solo perché una falsa versione dei fatti non avrebbe potuto ricostruire in modo tanto articolato preciso le circostanze di tempo e di luogo dell'accadimento del sinistro, ma perché l'attendibilità soggettiva del dichiarante è corroborata dalla pluralità dei riscontri che vengono analiticamente considerati sotto il profilo della veridicità, senza omettere alcun passaggio critico emergente dalle dichiarazioni contrarie, o dalle loro possibili diverse interpretazioni.
3. Ogni singolo passaggio della motivazione, dunque, è reso esplicito dalla sentenza impugnata, tanto in relazione al valore probatorio delle testimonianze confermative del racconto della parte offesa, quanto con riferimento agli elementi probatori desumibili dalle conversazioni intercorse fra l'imputato e il S.A. e da questi registrate, rispetto alle quali vengono enucleate frasi significative, pronunciate al D.G.G., riguardo alle possibilità di riassunzione della parte offesa dopo l'infortunio, negate dal datore di lavoro che rimprovera al lavoratore di essere andato in vacanza in Marocco, trattenendosi per malattia per un tempo troppo lungo, o di essersi comportata scorrettamente parlando troppo. E tutto ciò con chiaro riferimento all'infortunio subito.
4. Ora, il tessuto argomentativo della sentenza resiste alle censure, non mostrando ictu oculi alcun vizio di illogicità o di omessa motivazione, né tanto meno il vizio di travisamento della prova. La Corte territoriale, infatti, non solo spiega dettagliatamente le ragioni per cui ritiene la sussistenza dei riscontri alla credibilità del racconto della persona offesa, ma anche perché le dichiarazioni incompatibili con quello siano del tutto inverosimili, chiarendo sulla base di quali massime esperienziali ciascuno dei singoli testi escussi è stato valutato.
5. A questo proposito è sufficiente ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione riguarda alla coerenza della decisione sotto il profilo logico argomentativo, mentre è preclusa sia la nuova verifica degli elementi di elementi di fatto posti a fondamento della decisione e che l'adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (cfr. ex multis Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 n. 12110). Come chiarito in plurime occasioni, I vizi di cui all'art. 606, comma lA lett. e) cod. proc. pen. devono risultare tali da risultare percepibili ictu oculi, sicché il sindacato di legittimità è limitato solo alle ipotesi che si rivelino alla semplice lettura del provvedimento in modo tanto macroscopico da rendere l'illogicità e la contraddittorietà dell'argomentazione giustificativa del provvedimento immediatamente evidenti. Restano escluse, al contrario, non solo le minime incongruenze, ma anche considerazioni e deduzioni in ordine alla mera e diversa ricostruzione dei fatti difensive, purché la motivazione svolga in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Non appare dunque consentita, alla Suprema Corte, "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, Rv. n. 233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. n. 239789). Nè una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Rv. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv.. n. 253099). Il compito del giudice legittimità si limita, ai sensi dell' art. 606, comma 1A lett. e) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del «travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, immediatamente apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, Rv. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, Rv. n. 244623).
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle Ammende., nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro duemilacinquecento oltre ad accessori come per legge
 

 

P.Q.M.

 


7. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro duemilacinquecento oltre ad accessori come per legge
Cosi deciso il 20/02/2018