Categoria: Normativa statale
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 17 maggio 2018
Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle.
G.U. 31 maggio 2018, n. 125

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di delega per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1,commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano d'azione nazionale sul GPP (Green public procurement) e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GGP;
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)» e, in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi;
Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, è stata approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale «Codice dei contratti pubblici» recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e ss. mm. e ii, in particolare l'art. 34 per il quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute ne Criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Viste le note del 9 febbraio 2018 protocollo n. 2081/CLE e n. 2082/CLE con le quali questa amministrazione ha richiesto rispettivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico di fornire il proprio orientamento sul documento tecnico Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico non ha formulato osservazioni;
Vista la nota del 19 febbraio 2018 protocollo n. 21127/2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito le proprie considerazioni richiamando l'esigenza di una verifica di coerenza con la disciplina vigente in materia;
Considerato che l'Ufficio legislativo di questo Ministero ha revisionato il documento tecnico Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle», anche sulla base delle proposte pervenute, provvedendo altresì alla verifica di coerenza richiesta;
Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;
Ritenuto necessario procedere all'adozione dei Criteri ambientali minimi in questione;
Considerata la necessità di consentire alle stazioni appaltanti di adeguarsi con i tempi necessari a fornire effettività ai contenuti dei Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle;
 

Decreta:

Art. 1
Adozione dei Criteri ambientali minimi

1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi di cui all'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto, per la «Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle».
2. Il presente decreto, entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro: Galletti


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