Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 maggio 2018, n. 13971 - Infortunio sul lavoro e aggravamento della patologia


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: PERINU RENATO Data pubblicazione: 31/05/2018

 

RILEVATO che :
l'INAIL ricorre per la declaratoria di nullità della sentenza n. 551, depositata in data 14 maggio 2012, con la quale la Corte d'appello di Palermo, in riforma della pronuncia resa dal giudice di prime cure, riconosceva a C.A. la sussistenza dell'aggravamento della patologia riportata in conseguenza di un infortunio sul lavoro subito in data 8/2/2003;
avverso la pronuncia d'appello ricorre l'INAIL affidandosi a due motivi;
C.A. ritualmente intimato difende con controricorso, mentre l'INAIL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 


CONSIDERATO che :
1.con il primo motivo di ricorso viene denunciato in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., per insanabile contrasto intercorrente tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza emessa dal giudice di secondo grado;
2. con il secondo motivo l'INAIL lamenta in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
3. il ricorso s'appalesa manifestamente fondato;
4.infatti, i due motivi dedotti vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, ed in relazione a quanto prospettato da parte ricorrente, deve osservarsi come secondo orientamento costante di questa Corte il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza, <<quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto>> (Cass., Sez. V, 30/12/2015, n. 26077); 
nella specie risulta inoppugnabile la sussistenza del denunciato vizio, atteso che, mentre nella motivazione, a fronte della domanda del C.A. rivendicante l'attribuzione ex novo di una rendita da infortunio, quale conseguenza di un'accertata riduzione della propria integrità psico-fisica "in misura pari al 18% o comunque non inferiore al 16%" la Corte di secondo grado affermava non potersi "riconoscere al medesimo lavoratore un indennizzo in conto capitale in misura superiore al 7% già attribuitogli dall'INAIL (e precisamente nella misura del 13% accertata nell'attualità dal ctu) " stante la differenza fra le due voci patrimoniali come introdotte dall'art. 13, comma secondo, del D.lgs. 38/2000", mentre nel dispositivo reso in sede di correzione di errore materiale della sentenza di secondo grado oggetto del presente gravame veniva disposta la "condanna dell'INAIL al pagamento in favore di C.A. della differenza tra quanto già liquidato alla ricorrente per l'infortunio di cui è causa e quanto spettante per danni biologico pari al 13% oltre interessi e rivalutazione";
5. appare , infatti, evidente che a fronte della dichiarata impossibilità di riconoscere al C.A. un indennizzo in conto capitale superiore al 7%, affermata in sede di motivazione, la Corte territoriale riconosceva, invece, nel dispositivo un diritto all'indennizzo per danno biologico pari al 13%;
6. alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, accolto e, previa cassazione dell'impugnata sentenza, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il rinnovato scrutinio a mente dell'art. 383, comma 1, cod.proc.civ.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, che in diversa composizione provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30.01.2018