Cassazione Civile, Sez. 6, 31 maggio 2018, n. 13861 - Infortunio mortale di un lavoratore attinto con violenza da una parte metallica distaccatasi durante le operazioni di scarico di un trattore agricolo da un autoarticolato


 

 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 31/05/2018

 

Fatto

 


1. Nel 1999 L.S., A.A.DA. e M.S. convennero dinanzi al Tribunale di Latina T.I. (così indicato nel ricorso; nella sentenza impugnata il nome del convenuto è indicato invece come “T.IA.”; tale differenza tuttavia, per quanto si dirà, è irrilevante ai fini del presente giudizio), E.P. e S.T., esponendo che:
(-) erano, rispettivamente, genitori e fratello di LU.S.;
(-) LU.S. perse la vita in conseguenza di un infortunio sul lavoro, avvenuto il 24 aprile 1998;
(-) in quell’occasione LU.S. venne attinto con violenza da una parte metallica, distaccatasi durante le operazioni di scarico di un trattore agricolo da un autoarticolato costituito da una motrice e dal rimorchio ad essa agganciato, sul quale era stato trasportato il trattore; in particolare, la vittima venne colpita dal “braccetto di spinta della rampa sinistra” del rimorchio, che non funzionò correttamente;
(-) dell’accaduto erano tenuti a rispondere in solido: 
(—) T.I., quale conducente della motrice cui era agganciato il rimorchio;
(—) S.T., quale proprietario della motrice;
(—) E.P., quale proprietario del rimorchio.
Chiesero pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni rispettivamente patiti da essi attori.
2. Si costituì solo S.T., il quale eccepì che il proprietario della motrice non era lui, ma G.T.; e chiese comunque di essere manlevato, in caso di accoglimento della domanda attorea, dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la Nuova Tirrena s.p.a..
G.T. e la Nuova Tirrena vennero chiamati in causa (né nella sentenza, né nel ricorso, si indica ad iniziativa e cura di quale parte).
3. Ambedue i chiamati in causa si costituirono; anche G.T. chiese di essere manlevato dalla società Nuova Tirrena, e chiamò altresì in causa la società Rimorchi Bertoja s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la Bertoja”), costruttrice del rimorchio, chiedendo di essere manlevato anche da essa, sul presupposto che il guasto che causò l’infortunio fosse dovuto ad un difetto progettuale.
3. Anche la società Bertoja si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa i propri assicuratori della responsabilità civile, ovvero la Fata Assicurazioni s.p.a. e la Toro Assicurazioni s.p.a., ai quali chiese di essere garantita in caso di accoglimento delle domande contro di lei proposte.
La Toro e la Fata si costituirono chiedendo il rigetto della domanda principale. 
4. Con sentenza 19 settembre 2006 n. 1883 il Tribunale di Latina accolse la domanda attorea nei confronti di E.P. e T.I. (rispettivamente, come già detto, proprietario del rimorchio e conducente dell’autoarticolato); rigettò la domanda nei confronti di G.T. e S.T.; ritenne di conseguenza assorbito l’esame delle domande di garanzia da costoro proposte.
5. La sentenza venne appellata da L.S., A.A.DA. e M.S. in via principale; da T.I., dalla Rimorchi Bertoja, da G.T. e dalla Fata Assicurazioni in via incidentale.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 25 marzo 2016 n. 1997, così provvide:
(-) rideterminò il danno non patrimoniale patito dagli attori, aumentandolo rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice;
(-) accolse la domanda attorea anche nei confronti di G.T., ritenuto proprietario della motrice;
(-) rigettò, nella parte restante, il gravame;
(-) rigettò tutti gli appelli incidentali.
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L.S., A.A.DA. e M.S., con ricorso fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la sola Fata Assicurazioni s.p.a..
I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria.
 

 

Diritto

 

1. Il primo motivo di ricorso. 
1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’articolo 2049 c.c., nonché l’omesso esame di un “punto decisivo”.
Nell’illustrazione del motivo i ricorrenti espongono una censura così riassumibile:
(-) gli attori convennero in giudizio tra gli altri anche S.T.;
(-) la domanda nei confronti di questi era stata rigettata sul presupposto che egli non fosse il proprietario della motrice;
(-) S.T., tuttavia, pur non essendo il proprietario della motrice, era comunque l’autotrasportatore che usava il complesso circolante, nonché datore di lavoro di T.I. (conducente, come s’è detto, del complesso circolante), sicché egli era comunque obbligato al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2049 c.c.;
(-) la Corte d’appello, ritenendo che S.T. venne convenuto in giudizio unicamente nella veste di proprietario della motrice, e non quale auto trasportatore e datore di lavoro di T.I., avrebbe malamente interpretato la domanda, oltre a non aver correttamente esaminato gli atti acquisiti al giudizio.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio non compare un solo rigo nel quale si prospetti la responsabilità di S.T. ex art. 2049 c.c., quale datore di lavoro del conducente del complesso circolante, né quale soggetto che aveva eseguito il trasporto della macchina agricola, scaricando la quale si verificò l’infortunio. Ovviamente un deficit nella esposizione dei fatti non può certo essere sanato dalle prove documentali raccolte nel corso del giudizio, come pretenderebbero i ricorrenti. La prospettazione di qualsiasi responsabilità, contrattuale od aquiliana, non può che avvenire indicando nell’atto di citazione quali obblighi aveva il debitore, ed a quali obblighi egli è venuto meno. Tale prospettazione nell’atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Latina è, con riferimento alla responsabilità di S.T. quale auto trasportatore o datore di lavoro del responsabile, del tutto assente, sicché correttamente non è stata esaminata dalla Corte d’appello.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli articoli 1917 e 2043 c.c.; nonché degli articoli 18 e 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990; lamentano altresì la “carenza e contraddittorietà della motivatone”.
Nell’illustrazione del motivo, assai circonvoluta, i ricorrenti si dolgono nell’ordine dei seguenti fatti:
(-) che ad essi “non poteva essere opposta l’eventuale causa di improcedibilità, perché per essi non è obbligatoria datone diretta” (non è dato sapere a quale causa di improcedibilità intendano fare riferimento i ricorrenti, né del resto la sentenza impugnata ha dichiarato l’improcedibilità della loro domanda);
(-) che sia stata dichiarata inammissibile la domanda proposta da G.T. nei confronti della società Fata;
(-) che sia stata dichiarata infondata la domanda di garanzia proposta da G.T. nei confronti della Nuova Tirrena, suo assicuratore della responsabilità civile.
2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di “contraddittoria e insufficiente motivazione”, il motivo è inammissibile, dal momento che a far data dall'1.9.2012, ovvero dall’entrata in vigore della riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione non è più denunciabile in sede di legittimità, salvi i casi di motivazione totalmente omessa o totalmente incomprensibile, l’uno e l’altro certamente non ricorrenti nel caso di specie.
2.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è, del pari, inammissibile.
In primo luogo, esso è inammissibile perché lamenta la violazione di norme (gli articoli 18 e 22 della legge 990 del 1969) che non sono state nemmeno applicate dalla Corte d’appello.
In secondo luogo, perché i ricorrenti - lo ammettono essi stessi- non hanno mai formulato domanda alcuna nei confronti delle società Nuova Tirrena, Fata e Toro: e dunque non hanno titolo per dolersi dell’esito della lite, nei rapporti tra tali società ed i soggetti da essi rispettivamente assicurati.
Resta solo da aggiungere che l’interesse che legittima la domanda o l’impugnazione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., è un interesse giuridico, non quello di mero fatto: e dunque è in questa sede irrilevante se G.T., debitore dei ricorrenti, sia solvibile o meno, né se solo l’esistenza d’un assicuratore potrebbe in via di fatto garantire l’adempimento delle obbligazioni risarcitone da parte sua.
L’eventuale impossidenza del debitore infatti non legittima il creditore ad impugnare il rigetto della domanda di garanzia proposta dal debitore medesimo nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile.
L’ordinamento appresta, a tal fine, altri e più limpidi rimedi, quali l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.. Ma non nsulta che nel presente giudizio i danneggiati abbiano mai dichiarato di volersi avvalere dei diritti del proprio debitore verso il suo assicuratore in via surrogatoria. 
Gli odierni ricorrenti, in conclusione, non sono legittimati a dolersi del rigetto delle domande proposte da G.T., loro debitore, nei confronti delle società assicuratrici Fata e Nuova Tirrena, perché estranei al rapporto assicurativo, e titolari al riguardo di un interesse di mero fatto, e non giuridico.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 e 5, c.p.c., la “carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori” finalizzati a dimostrare la responsabilità del costruttore del rimorchio e l’entità del danno biologico patito dalla vittima primaria.
Nella illustrazione del motivo, ad onta della sua intitolazione formale, i ricorrenti formulano due censure.
Con una prima censura lamentano che non siano state esaminate le loro “richieste istruttorie in punto di responsabilità del costruttore”.
Sostengono che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della circostanza che, dopo l’incidente di cui è causa, la ditta costruttrice del rimorchio inviò una lettera a tutti i suoi clienti, consigliando loro di provvedere alla adeguata manutenzione delle parti meccaniche di sollevamento delle rampe, per prevenire incidenti simili.
Con una seconda censura lamentano che la Corte d’appello non avrebbe accolto la loro richiesta di consulenza tecnica di ufficio finalizzata alla “determinazione attraverso medico legale specialista del danno biologico al 100% esitato in morte, dopo 20 giorni di inenarrabili patimenti da parte del povero LU.S. ”.
3.2. La prima delle censure appena riassunte è manifestamente infondata: non vi è stata infatti nessuna omessa pronuncia, dal momento che la Corte d’appello ha esaminato la questione della responsabilità del costruttore, e ha ritenuto che il guasto, occorso ad un mezzo vecchio di 19 anni, fosse dovuto all’usura, e non ad un vizio costruttivo o progettuale.
Né il giudice di merito aveva l’obbligo di prendere in esame e confutare tutte le prove raccolte, o tute le richieste istruttorie formulate dalle parti.
Quanto alle prove raccolte, infatti, è noto che il giudice di merito non deve esaminarle una per una, ma può limitarsi ad indicare quali, tra le prove raccolte, ritenga sufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 6-1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 — 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982; e così via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962, Rv. 251161 — 01, nella quale già si stabilì con limpida prosa che il giudice non e tenuto a svolgere i motivi del suo convincimento con una confutazione analitica delle singole prove, ma è sufficiente che esprima “in forni a sobria e sintetica i risultati del suo appressamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo ”, la cui valutazione in concreto rientra nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove, e non può essere sindacata in Cassazione, nemmeno sotto il profilo di travisamento del fatto, “quando la motivazione sia immune da visp logici e giuridici e non sia travagliata da omesso esame di fatti decisivi".
Quanto alle richieste istruttorie, il rigetto di alcune di esse può costituire un vizio sindacabile in sede di legittimità quando se ne prospetti la decisività, vale a dire la loro astratta idoneità a determinare un esito della lite diverso da quello effettivo: decisività che nel caso di specie i ricorrenti non si sono nemmeno dati cura di prospettare. 
Resta solo da aggiungere che l’invito rivolto da un costruttore di un mezzo meccanico ai propri clienti, col quale si raccomandi una manutenzione periodica, non costituisce affatto ammissione dell’esistenza d’un vizio costruttivo o progettuale, c correttamente il giudice di merito non vi ha dato rilievo.
3.3. Anche la seconda delle censure sopra indicate è manifestamente infondata: il Tribunale infatti accordò agli attori il risarcimento del danno patito dalla vittima primaria nelle more tra le lesioni e la morte, e la Corte d’appello ha confermato tale statuizione.
Omessa pronuncia dunque non v’è stata; stabilire poi se la liquidazione fu corretta od iniqua è una questione di merito, non sindacabile in questa sede.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 e 5, c.p.c. la violazione degli articoli 32 della costituzione e 2043 c.c.
Nella illustrazione del motivo in buona sostanza i ricorrenti lamentano che non sia stato accordato loro il risarcimento, jure haereditario, del danno “da perdita della vita” patito dal loro congiunto. I ricorrenti si mostrano consapevoli del fatto che sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15350 del 2015, ma affermano che quella sentenza "'non offre argomenti decisivi e certi" e che è preferibile l’opposta soluzione data alla questione dall’isolata decisione n. 1361 del 2014.
4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., dal momento che domanda a questa Corte il superamento d’un principio affermato dalle Sezioni Unite, senza esporre alcuna seria ed argomentata critica a tale principio.
5. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Essendo stati i ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non ricorrono i presupposti per il pagamento a loro carico di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 qnater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
 

 

P.q.m.

 


(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna L.S., A.A.DA. e M.S., in solido, alla rifusione in favore di Fata Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 20 marzo 2018.