Tipologia: CCNL
Data firma: 9 dicembre 1999
Validità: 01.01.200 - 31.12.2003
Parti: Unima e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura conto terzi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto.
• a) Il contratto nazionale.
• b) Contrattazione integrativa territoriale.
Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale.
• a) Decorrenza e durata.
• b) Procedure di rinnovo.
• c) Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 4 - Relazioni sindacali.
Art. 5 - Diritti sindacali.
• a) Riunioni in azienda.

• b) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
• c) Permessi sindacali.
• d) Contributi sindacali.
Art. 6 - Assunzione.
Art. 7 - Periodo di prova.
Art. 8 - Classificazione.
Art. 9 - Mansioni e cambiamento di qualifica.
Art. 10 - Orario di lavoro.
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 12 - Riposo settimanale.
Art. 13 - Festività.
Art. 14 - Ferie.
Art. 15 - Permessi straordinari.
Art. 16 - Congedo matrimoniale.
Art. 17 - Servizio di leva.
Art. 18 - Aspettativa.
Art. 19 - Retribuzione.
• 1) Lavoratori a tempo indeterminato.
• 2) Lavoratori a tempo determinato.
Art. 20 - Scatti di anzianità.
Art. 21 - Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
Art. 22 - Accordi di riallineamento.
Art. 23 - Previdenza complementare.
Art. 24 - Ambiente e salute.
Art. 25 - Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Art. 26 - Indennità per lavori nocivi e disagiati.
Art. 27 - Mezzi di trasporto.
Art. 28 - Trasferte e missioni.
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 30 - Malattia e infortunio.
• Tutela della salute - visite mediche.
• Assenza per malattia o infortunio.
• Conservazione del posto.
• Trattamento economico
o A) Malattia.
o B) Infortunio e malattia professionale.
Art. 31 - Contratto di formazione-lavoro (CFL) e formazione professionale.
Art. 32 - Diritto allo studio.
Art. 33 - Pari opportunità.
Art. 34 - Lavoratori svantaggiati.
Art. 35 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
Art. 36 - Norme in materia disciplinare.
• Ammonizione, multa, sospensione.
• Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 38 - Preavviso.
Art. 39 - Controversie.
• Individuali.
• Collettive.
Art. 40 - Apprendistato
Art. 41 - Contributo per assistenza contrattuale.
Art. 42 - Condizioni di miglior favore.
Allegati
Allegato 1. Aumenti retributivi-mensili derivanti dal rinnovato CCNL 2001-2003
Allegato 2. Tabelle retributive operai e impiegati a tempo indeterminato mensili
Allegato 3. Tabelle retributive operai a tempo determinato giornaliere
 Allegato 4 Tabelle retributive operai a tempo determinato orarie
Allegato 5. Accordo salariale biennio 1998-1999 e tabelle
Allegato 6. Rappresentante per la sicurezza (RLS)
• Modalità di elezione.
• Permessi retribuiti.
• Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
• Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
• Uso di attrezzature munite di videoterminale.
• Organismo bilaterale.
• Impegno a verbale.
Allegato 7. Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU
• Modalità di costituzione e di funzionamento.
o 1. Ambito e iniziativa per la costituzione.
o 2. Composizione della RSU.
o 3. Numero dei componenti.
o 4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
o 5. Compiti e funzioni.
o 6. Durata e sostituzione nell'incarico.
o 7. Funzionamento della RSU
o 8. Elettorato attivo e passivo.
o 9. Delegati sindacali.
o 10. Rinvio all'Accordo-quadro.
o Clausola finale.
• Disciplina della elezione della RSU.
o 1. Modalità per indire le elezioni.
o 2. Quorum per la validità delle elezioni.
o 3. Presentazione delle liste.
o 4. Commissione elettorale.
o 5. Compiti della Commissione.
o 6. Affissioni.
o 7. Scrutatori/rici.
o 8. Segretezza del voto.
o 9. Schede elettorali.
o 10. Preferenze.
o 11. Modalità della votazione.
o 12. Composizione del seggio elettorale.
o 13. Attrezzatura del seggio elettorale.
o 14. Riconoscimento degli/lle elettori/trici.
o 15. Compiti del/la Presidente.
o 16. Operazioni di scrutinio.
o 17. Ricorsi alla Commissione elettorale.
o 18. Comitato dei/lle garanti.
o 19. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
o 20. Adempimenti dell'impresa.
o 21. Clausola finale.
Allegato 8. Contratti di formazione e lavoro (CFL)
• 1. Premessa

• 2. Progetto di formazione e lavoro.
• 3. Altre disposizioni.
• 4. Periodo di prova.
• 5. Inquadramento e trattamento retributivo.
• 6. Malattie e infortunio non sul lavoro.
• 7. Assenze.
• 8. Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
• Schema del progetto di formazione lavoro.
Allegato 9. Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
• Art. 1 - Qualifiche, mansioni e limiti.

• Art. 2 - Assunzione degli apprendisti.
• Art. 3 - Periodo di prova.
• Art. 4 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti.
• Art. 5 - Malattia e infortunio.
• Art. 6 - Obblighi del datore di lavoro.
• Art. 7 - Obblighi dell'apprendista.
• Art. 8 - Durata del rapporto di apprendistato.
• Art. 9 - Norme finali.
Allegato 10. Regolamento nazionale per l'assistenza contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura

Il giorno 9 dicembre 1999, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali, via Valfonda 9, in Firenze tra Unima (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola) aderente a Confindustria […] e Flai-Cgil [….], Fisba-Cisl […], Uila-Uil […] si è rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, con le condizioni di seguito accluse.

Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si applica alle imprese esercenti lavorazioni meccanico-agricole e affini del settore industriale e artigianale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario; tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al comma 1 che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché a quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi.

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto.
La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale.
a) Il contratto nazionale.
Il CCNL stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale.
[…]

b) Contrattazione integrativa territoriale.
I contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le condizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL.
I contratti integrativi possono essere provinciali, interprovinciali o regionali.
[…]
Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che hanno trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello decentrato le seguenti materie:
a) definizione dei casi per i quali è ammessa l'assunzione a termine;
b) definizione dei profili professionali e parametri d'inquadramento;
c) gestione dell'orario di lavoro;

e) elezione rappresentante per la sicurezza;
f) ambiente e salute;
g) individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione delle relative indennità;

i) modalità per visite mediche preventive;
l) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale;
m) modalità di godimento dei permessi per studio e formazione professionale;
n) Commissioni regionali per le pari opportunità;
o) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e formazione professionale, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi, potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifiche indicazioni dei contratti integrativi.

Art. 4 - Relazioni sindacali.
È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare:
- l'evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica e dell'organizzazione del sistema delle imprese;
- l'andamento dell'occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, nonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori;
- i criteri e i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le attività del settore, nonché gli strumenti, anche d'ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l'abusivismo;
- i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi e a garantire una migliore tutela degli stessi;
[…]
Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte datoriale e 3 dalle OO.SS. e si riunisce normalmente 1 volta ogni trimestre, e comunque ogniqualvolta una delle parti lo richieda. La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni 2 anni. Per il 1° biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale.
Le deliberazioni assunte dal Comitato all'unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D'accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni.
Entro il 1° trimestre d'ogni anno la parte datoriale fornirà al Comitato un'informazione scritta sull'andamento economico complessivo del settore e su quello dell'occupazione relativo all'anno precedente, nonché le previsioni per l'anno in corso.
Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici territoriali sono:
• applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore e attività connesse;
• politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
• monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;
• politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni regionali.
Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre:

• fornire alle OO.SS. da parte dell'Unima le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;

• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo d'impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore;
• accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo-quadro nazionale e trasmettere agli Uffici regionali del lavoro e alle Sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
• esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle OO.SS.,
• certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.

Art. 5 - Diritti sindacali.
a) Riunioni in azienda.

Alle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, è riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti. Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere interaziendali al di fuori dell'unità produttiva, sempre nel limite di 10 ore. Per le ore di cui sopra sarà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro […]

b) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Tali rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che abbiano almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti.
[…]

Art. 10 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell'anno per 6 giorni lavorativi per settimana.
Le ore di prestazione lavorativa eccedenti l'orario ordinario saranno accorpate al fine di concedere ai lavoratori un corrispondente numero di giornate di riposo compensativo retribuito.
Per i lavoratori a tempo determinato i riposi compensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro.
A tale scopo si fa riferimento a un orario settimanale medio di 39 ore, corrispondente a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di giornata lavorativa di 6 giorni.
È inoltre ammesso il lavoro straordinario, nei casi previsti dai CIT, entro il limite massimo di 150 ore annuali.
L'articolazione dell'orario settimanale di lavoro è demandata alla contrattazione integrativa.
Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti.

Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione. […]

Art. 12 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 24 - Ambiente e salute.
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
1) ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno 2 visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;
2) le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo d'esposizione al rischio;
3) i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale sarà definito dai CIT.
Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari.
4) Nei contratti integrativi saranno concretamente individuati i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, sulla base dei criteri generali di seguito indicati: si intendono per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole specifico e prolungato sforzo fisico e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze nocive per l'uomo.
5) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA, ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300, le parti convengono che all'atto della stipula o rinnovo degli accordi integrativi:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi d'indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle OO.SS. dei lavoratori contraenti.
Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate;
c) in sede di contrattazione integrativa, saranno individuati e adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti le assenze dovute a malattia o infortunio;
d) è consentita la consultazione del registro degli infortuni di cui all'art. 403, DPR 27.4.55 n. 547, da parte di rappresentanti sindacali, onde accertare gli eventi infortunistici riguardanti ciascun lavoratore, per essere in grado di tutelarlo in ogni e qualsiasi istanza.
Le parti convengono inoltre che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica un regime d'orario per cui ad ogni ora effettuata in tali condizioni corrisponde una sosta retribuita di 20 minuti.
Le aziende informeranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di nocività dei prodotti.

Art. 25 - Rappresentante per la sicurezza (RLS).
In attuazione del D.lgs. n. 626/94 nelle aziende è eletto o designato il RLS secondo le modalità di cui all'accordo (allegato 6) che è parte integrante del presente contratto.

Art. 26 - Indennità per lavori nocivi e disagiati.
In sede di contrattazione integrativa saranno individuate le tipologie delle lavorazioni disagiate e pesanti.
I contratti integrativi stabiliranno le indennità da erogare, per ogni ora di effettivo lavoro, oltre alla retribuzione nazionale conglobata e stipendio o salario di 2° livello contrattuale, agli operai che eseguono lavori disagiati e pesanti.
Impegno a verbale.
Le parti s'impegnano ad individuare, prima dell'avvio della contrattazione integrativa territoriale, in sede di Comitato nazionale (art. 4), le principali situazioni di lavoro disagiato e nocivo e le norme generali di prevenzione al fine di orientare su queste materie la contrattazione decentrata cui è demandata la reale applicazione del presente articolo.

Art. 30 - Malattia e infortunio.
Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.

Tutela della salute - visite mediche.
È data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le OO.SS., di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di rischio sul lavoro.

Art. 31 - Contratto di formazione-lavoro (CFL) e formazione professionale.
Le parti convengono di dare attuazione all'art. 3 della legge n. 863/84 e alla legge n. 451/94 mediante l'accordo-quadro (allegato 8) che è parte integrante del presente contratto.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà territoriale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale lo consente, l'ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l'ingresso e la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le parti chiederanno alle Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, di promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali d'intervento e con l'esigenza d'innovare qualitativamente l'attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell'occupazione giovanile.

Art. 34 - Lavoratori svantaggiati.
[…]
Il datore di lavoro, dopo il programma terapeutico e socio-riabilitativo cui si è sottoposto il lavoratore tossicodipendente o etilista e, comunque, prima del suo reinserimento nel posto di lavoro, si riserva la facoltà di accertare, mediante apposita visita medica presso una struttura pubblica. La permanenza delle attitudini professionali previste dalla qualifica d'appartenenza.
[…]

Art. 36 - Norme in materia disciplinare.
Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, così come modificato dalla legge n. 108/90.

Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente il richiamo verbale può essere adottato nei casi di prima mancanza, l'ammonizione scritta nei casi di recidiva per mancanza non grave, la multa nei casi di recidività, la sospensione nei casi di ulteriore recidiva di mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2. che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4. che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5. che sia trovato addormentato;
[…]
9. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene, alla disciplina, purché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o all'abituale recidività dell'infrazione;
10. che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]

Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
[…]
3. gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
5. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell'azienda;
8. danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9. danneggiamento volontario e messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
10. atti implicanti dolo e colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
12. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
13. insubordinazione grave verso i superiori;
14. ritiro della patente di guida per motivi di manifesta e comprovata negligenza e imperizia. Nel caso di specie la patente di guida deve costituire titolo specifico per la conduzione delle macchine di cui alla declaratoria delle mansioni inerenti la qualifica d'appartenenza del lavoratore.

Art. 39 - Controversie.
• Collettive.

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

Art. 40 - Apprendistato.
Per l'apprendistato si applicano le norme di legge vigenti in materia e dell'accordo (allegato 9) che è parte integrante del presente contratto.

Allegati
Allegato 6. Rappresentante per la sicurezza (RLS)

Nelle aziende è eletto o designato il RLS, nell'ambito delle RSA o tra i lavoratori.
È comunque demandato alla contrattazione territoriale il compito di definire forme diverse, anche a carattere interaziendale, d'individuazione del rappresentante territoriale alla sicurezza.

Modalità di elezione.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
Tale riunione può svolgersi anche in ambito interaziendale e coinvolgere lavoratori dipendenti da più aziende.
La riunione è convocata congiuntamente dalle RSA o dalle OO.SS. provinciali aderenti alle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Alla riunione possono partecipare dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato.
Prima di procedere all'elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, redige il verbale dell'elezione. Tale verbale sarà trasmesso al datore di lavoro e alle OO.SS. provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie il presente CCNL.

Permessi retribuiti.
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a:
• 10 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
• 15 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350.
Ai rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola azienda dovrebbe concedere; in tal caso le singole aziende concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territoriale.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b, c, d, g, i, l, non è utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, si concordano le seguenti procedure e indicazioni:
a) il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
b) Nei casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sul tema oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c) Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e ed f, comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda nei casi previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche.
Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua finzione nel rispetto del segreto aziendale.
La contrattazione territoriale definirà le modalità di consultazione, d'accesso ai luoghi di lavoro, d'informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g, D.lgs. n.. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico delle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore.
Il programma formativo dovrà comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e di sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio.
La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa.

Uso di attrezzature munite di videoterminale.
Fermo restando quanto previsto al titolo VI del D.lgs. n. 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni 60 minuti d'applicazione continuativa.
Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

Organismo bilaterale.
In seno all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 3 del CCNL è istituita una Commissione paritetica, composta di 1 rappresentante effettivo e 1 supplente di ogni organizzazione firmataria il CCNL, per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Tale Commissione svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs. n. 626/94 in particolare:
• promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
• elaborando dati e analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.lgs. n. 626/94;
• elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari e amministrative;
• proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori e imprenditori;
• promuovendo indagini sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i RLS che per i lavoratori;
• eventuali altre attività concordate tra i soggetti firmatari del CCNL.
La Commissione avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi d'insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla Commissione le eventuali controversie insorte al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.

Impegno a verbale.
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo siano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626 cui si riferisce il presente accordo, le parti s'impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo alle innovazioni legislative.

Allegato 7. Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
• diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue d'assemblea retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
• diritto d'affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le OO.SS. stipulanti il CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge n. 300/70 (diritto d'assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai contratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.

5. Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.

9. Delegati sindacali.
I delegati sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.

10. Rinvio all'Accordo-quadro.
Le regole dell'Accordo-quadro Cgil, Cisl e Uil e del Protocollo 23.7.93 non modificate dal presente accordo-quadro, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.

Allegato 8. Contratti di formazione e lavoro (CFL)
1. Premessa

[…]
1.2. A norma della legge n. 451/94, fermo restando il diritto dei datori di lavoro di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego territorialmente competente, secondo le procedure indicate dal Ministero del Lavoro, le aziende tramite la propria associazione presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle tre OO.SS. regionali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie il CCNL le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui hanno ricevuto i progetti.
Le parti stipulanti s'incontreranno a livello regionale per concordare le modalità d'attuazione di quanto sopra convenuto.
Si concorda inoltre che i progetti interessanti più Regioni saranno presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra, dalle organizzazioni nazionali di settore.
I progetti concordati tra le imprese aderenti all'Unima e le OO.SS., che saranno predisposti in attuazione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere sottoposti (art. 3, comma 3, legge n. 863/84) alla preventiva approvazione della Commissione regionale per l'impiego e del Ministero del Lavoro nel caso di progetto interregionale, qualora vi sia esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici.
In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio le assunzioni avvenute.
[…]

2. Progetto di formazione e lavoro.
2.1. Il progetto, a cura dell'azienda, deve essere compilato in base al facsimile allegato al presente accordo e deve comunque indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i contenuti e le finalità del programma formativo.
2.2. La qualifica d'ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quella finale.
2.3. Il CFL col quale possono essere assunti soggetti in età compresa tra 16 e 32 anni è definito secondo le seguenti tipologie:
a) CFL, di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie (par. 150 operai e par. 175 impiegati);
2) acquisizione di professionalità elevate (par. 200 operai e par. 220 impiegati);
b) CFL, di durata non superiore a 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo (par. 135 operai e par. 150 impiegati).
Il CFL dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lett. a), n. 1) e 2) del comma 1 del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno 80 e 130 ore.
I contratti di cui alla lett. b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite.
[…]
2.4. La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come previsto dal punto 1.2.).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane è avviato, nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e d'igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.
In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della realtà produttiva e dei diritti e del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle associazioni stipulanti.

3. Altre disposizioni.
Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del CCNL vigente per il settore.
Le disposizioni del citato CCNL si applicano ai CFL salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
[…]

Allegato 9. Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Art. 1 - Qualifiche, mansioni e limiti.

L'apprendistato, disciplinato da legge n. 25/55, DPR n. 1668/56, legge n. 56/87, legge n. 196/97 e successive e dalle norme del presente contratto, ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di conseguire le professionalità per le quali occorre un periodo d'apprendimento.
[…]
Possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obb. n. 1 e 2 reg. CEE 2081/93.

Art. 4 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento di cui alla lett. d) dell'art. 6 del presente accordo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
[…]

Art. 6 - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore ha l'obbligo:
a) d'impartire o di far impartire all'apprendista, nella sua azienda e presso struttura convenzionata autorizzata, sempre sotto l'egida di un tutor aziendale il cui specifico trattamento aggiuntivo sarà definito a livello di territorio, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la professionalità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in generale a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo in ogni caso a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi d'insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 360 ore complessive per gli apprendisti di 5° e 4° livello e di 480 ore complessive per quelli di 3°, 2° e 1° livello; per i possessori di titolo di studio 'post-obbligo' attinente la professionalità da conseguire tali periodi saranno ridotti del 25%;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto a compiti affidati all'apprendista.

Art. 7 - Obblighi dell'apprendista.
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli sono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge:
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 9 - Norme finali.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia d'apprendistato e d'istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia.
Le organizzazioni contraenti s'impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del settore in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Il presente accordo è parte integrante del CCNL e ne segue le sorti, pertanto entrerà in vigore dal 1 gennaio 2000.