Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 giugno 2018, n. 14523 - Demansionamento e risarcimento danno da infortunio


 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 06/06/2018

 

 

Ritenuto
1. che il giudice di primo grado, pronunziando sui ricorsi riuniti proposti da F.T. nei confronti di G. s.p.a., ha respinto la domanda del lavoratore intesa all'accertamento del demansionamento asseritamente subito ed e al risarcimento del danno connesso all'infortunio lavorativo del 19 maggio 2006; ha respinto, inoltre, la domanda con la quale era stato impugnato il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto ;
2. che la Corte di appello di Venezia, con sentenza non definitiva, ha annullato il licenziamento e condannato la società G. s.p.a. a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, disponendo per il prosieguo per la determinazione del risarcimento del danno; in adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio ha, infatti, ritenuto che dal complessivo periodo di comporto, utile ai fini del licenziamento, dovevano essere sottratti i giorni di malattia connessi all'infortunio sul lavoro del 18 maggio 2006;
3. che con sentenza definitiva ha condannato la G. s.p.a. a risarcire il danno conseguente all'annullamento del licenziamento del 17 agosto 2007, danno quantificato in misura pari alla retribuzione globale di fatto fino all'effettiva reintegrazione nonché agli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
3.1. che ha condannato G. s.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale relativo all'infortunio lavorativo del 19 maggio 2006 nella misura di € 2.550,00 a titolo di invalidità permanente e di €3.864,00 a titolo di inabilità temporanea, oltre gli interessi legali sulla somma già rivalutata al 31.12.2013, previa devalutazione, sull'importo via via rivalutato dal fatto al saldo ;
3.2. che la condanna risarcitoria collegata all'illegittimo licenziamento è stata fondata sulla carenza di prova del dedotto aliunde perceptum evidenziandosi che il giudice non era stato messo in condizione di assumere iniziative se non quella inerente l'accertamento della condizione reddituale del lavoratore dalla quale era risultata l'assenza di redditi in capo al lavoratore nel periodo successivo al licenziamento;
3.3. che la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale è stata fondata sull'invalidità permanente residuata dall'Infortunio e sul periodo di inabilità 
temporanea, quali accertate dal ctu, quantificate sulla base delle tabelle milanesi aggiornate al 31.12.2013, tabelle ritenuto parametro espressivo di equità;
3.4. che il rigetto delle domanda di manleva è stato fondato sul maturarsi del termine prescrizionale per l'effettuazione della richiesta alla società di essere garantita;
4. che per la cassazione di entrambe le sentenze ha proposto ricorso G. s.p.a. sulla base di quattro motivi, ciascuno articolato in più profili ; F.T. ha depositato tempestivo controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi in relazione al quale G. s.p.a. ha depositato tempestivo controricorso; Unipol Sai ha depositato tempestivo controricorso; G. s.p.a. e F.T. hanno depositato memoria ;
 

 

Considerato
1. che con il primo motivo parte ricorrente principale deduce, con riferimento ad entrambe le sentenze, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, censurando, in sintesi, la sentenza non definitiva per avere escluso dal computo dei giorni rilevanti al fine della verifica del superamento del periodo di comporto, giorni ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dall'Inail come di inabilità temporanea - limitati al periodo intercorrente tra il 18 e il 28 maggio 2006 - conseguente all'infortunio occorso il 18 maggio 2006. Assume che il giudice di appello, nel fare proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, aveva del tutto omesso di considerare il parere dello specialista del quale l'ausiliare era stato autorizzato ad avvalersi nonché le osservazioni alla relazione peritale svolte dal consulente di parte G.;
2. che con il secondo motivo di ricorso principale deduce totale contraddittorietà di motivazione e/o apparenza di motivazione o motivazione perplessa con riferimento alla sentenza non definitiva; tale decisione viene censurata per avere prestato adesione alle conclusioni del consulente di ufficio senza esplicitare le ragioni che avevano portato la Corte di merito ad escludere dall'ambito delle assenze rilevanti ai fini del raggiungimento del periodo di comporto il periodo di malattia in oggetto; la condivisione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio aveva, infatti, incorporato in sé anche le contraddizioni nelle quali questo era incorso rispetto al parere dello specialista del quale era stato autorizzato ad avvalersi; 
3. che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali ed in particolare dell'art. 1227 cod. civ.; sostiene che la sentenza non definitiva sarebbe viziata dal fatto che il giudice di appello, nella liquidazione del danno, non aveva tenuto conto del concorso colposo del dipendente il quale non avrebbe curato la pregressa malattia che aveva determinato il protrarsi dei giorni di inabilità
4. che con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei c.c.n.l. ed in particolare dell'art. 1227 cod. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 18 Legge 20/05/1970 n. 300; censura la sentenza definitiva in punto di esclusione dell'aliunde perceptum, in particolare dolendosi del mancato espletamento di attività istruttoria dopo la certificazione reddituale prodotta dal dipendente; in relazione alla dedotta violazione del principio di cui all'art. 1227 cod. civ. richiama la mancata cooperazione del lavoratore nella ricerca di una nuova attività lavorativa;
5. che con il primo motivo di ricorso incidentale F.T. deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. censurando la decisione per avere omesso di quantificare, come richiesto, l'importo della retribuzione globale di fatto al quale commisurare le retribuzioni liquidate a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento;
6. che con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dalla documentazione prodotta dalla quale si evinceva l'importo della retribuzione ;
7. che il primo motivo di ricorso principale è infondato in quanto, anche a prescindere dal difetto di autosufficienza del motivo il quale non riporta i brani della relazione peritale investiti dalla censura come, invece, prescritto ( v., tra le altre, Cass. n. 17/07/2014 n. 16368; Cass. 13/06/2007 n. 13845), dalla motivazione della sentenza non definitiva si evince che il parere dello specialista è stato espressamente presa in considerazione dal giudice di appello in una con le conclusioni del consulente di ufficio ( v. pag 13 sentenza non definitiva) così come è stata presa in considerazione la relazione del consulente di parte Unipol ; in ogni caso sia la relazione dell'ausiliare del consulente che il parere del CTP esprimono soltanto una valutazione diagnostica la quale, per la sua intrinseca opinabilità, risulta priva dell'indispensabile carattere di decisività richiesto dall'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. , nel testo attuale , applicabile ratione temporìs; 
8. che il secondo motivo di ricorso principale è anch'esso infondato; premesso, infatti, che la deduzione di motivazione perplessa e/o apparente rifluisce nella violazione dell'art. 132 comma 4 cod. proc. civ. (v. tra le altre, Cass. 12/10/2017 n. 23940) neppure denunziata dall'odierna ricorrente, la censura risulta priva di riscontro avendo la Corte argomentato in ordine al nesso causale tra l'infortunio lavorativo e le lesioni allo stesso riconducibili con esplicito riferimento alla patologia richiamata ed avendo dichiarato di condividere gli esiti dell'accertamento peritale; il percorso argomentativo del giudice di appello risulta quindi ricostruibile in modo lineare e coerente e si sottrae pertanto alle doglianze avanzate;
9. che in relazione alle ulteriori doglianze che investono il merito dell'accertamento del giudice di appello la illustrazione del motivo non risulta coerente con le già evidenziate indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l'ha recepita) ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamento ed alle conclusioni del specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso. ( v. Cass. 16368/2014 , Cass. 13845/2007 cit.);
10. che il terzo motivo di ricorso non è articolato con modalità idonee alla valida censura della sentenza;
10.1. che, infatti, poiché la questione del concorso colposo del dipendente nel protrarsi del periodo di inabilità lavorativa in connessione con l'infortunio sul lavoro, questione implicante accertamento di fatto, non è stata trattata dalla sentenza non definitiva, trova applicazione il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le altre, Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540);
10.1. che parte ricorrente non ha osservato gli oneri prescritti posto che non ha allegato prima ancora che dimostrato mediante la trascrizione o il riassunto degli atti difensivi della società che la questione del concorso colposo dell'interessato era stata ritualmente posta nelle fasi di merito;
11. che il quarto motivo di ricorso è infondato in relazione al motivo relativo al mancato accoglimento dell'aliunde perceputm e aliunde percipiendum in quanto dai pertinenti brani della memoria di costituzione in appello della G. s.p.a. , riprodotti in ricorso, risulta confermata la correttezza della valutazione espressa dalla Corte di appello con riferimento alla carenza di allegazioni idonea a sostenere la eccezione e con riferimento alla stessa carenza di indicazione dei mezzi istruttori destinati a comprovarla . Dalle difese spiegate in seconde cure dalla odierna ricorrente non è dato, infatti, evincere la allegazione di alcuna specifica circostanza di fatto dalla quale desumere, anche in via meramente presuntiva, la esistenza di redditi da lavoro del F.T. nel periodo in contestazione; in conseguenza, oltre la acquisizione di certificazione reddituale presso l'Agenzia delle Entrate, attestante l'assenza di redditi, non vi era spazio per l'ammissione delle ulteriori istanze articolate dall'odierna ricorrente che avevano un carattere meramente e inammissibilmente esplorativo.
11.1. Il motivo è, invece, inammissibile in relazione al profilo con il quale denunzia violazione dell'alt. 1227 cod. civ. per non avere la sentenza impugnata, nella determinazione del risarcimento del danno, tenuto conto del concorso colposo del lavoratore non attivatosi per reperire un'altra occupazione lavorativa. Trattandosi di questione non specificamente affrontata dalla sentenza impugnata, secondo quanto già evidenziato nell'esame del terzo motivo, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, con modalità coerenti con il principio di autosufficienza del ricorso che tale questione era stata ritualmente dedotta nel giudizio di merito e denunziarne l'omesso esame (Cass. 1435/2013, Cass. 20518/2008, Cass. 22540/2006 cit.); tale onere non risulta osservato;
12. che il primo motivo di ricorso incidentale è fondato;
12.1. che, invero, secondo quanto si evince dagli atti di causa, riprodotti nel controricorso- ricorso incidentale con modalità coerenti con il principio di 
autosufficienza, il F.T., nelle conclusioni formulate con il ricorso di primo grado, con il quale era stato impugnato il licenziamento, aveva formulato espressa richiesta che l'indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo fosse commisurata ad una retribuzione globale di fatto, pari a € 3.575,00 lorde mensili dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione; tale quantificazione veniva riproposta anche nelle conclusioni rassegnate in sede di appello;
12.2. che il giudice di appello, laddove ha limitato la statuizione di condanna di G. s.p.a. a corrispondere a F.T., le retribuzioni globali di fatto senza precisarne l'importo, come invece richiesto, è incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. che impone al giudice di pronunziare sulla intera domanda;
13. che all'accoglimento del primo motivo consegue, assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale, la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità tra G. s.p.a. e F.T., alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione;
14. che le spese tra G. s.p.a. Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. sono compensate in ragione del fatto che il ricorso per cassazione non concerneva le statuizioni relative al rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti di quest'ultima società;
15. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso principale. Compensa le spese tra G. s.p.a. e Unipolsai Assicurazioni s.p.a.. Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche ai fini del regolamento delle spese di lite tra G. s.p.a. e F.T. , alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.