Cassazione Civile, Sez. 3,  31 gennaio 2018, n. 2366 - Leucemia contratta dall'addetto al funzionamento ed alla manutenzione della fotocopiatrice presso la Regione Campania. Responsabilità del datore di lavoro


 


Fatto

 


che:
F.M.G., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli D.D. e D.E., convenne in giudizio la Regione Campania dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo che venissero accertati il diritto al risarcimento dei danni derivanti, iure proprio e iure hereditatis, dal decesso di D.A., proprio coniuge e padre dei minori, verificatosi il (OMISSIS) a causa di una leucemia mieloide cronica. Deduceva che la malattia che aveva portato il congiunto alla morte era stata contratta per causa di servizio, in quanto il D. era stato adibito al funzionamento ed alla manutenzione della fotocopiatrice presso il settore sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura della Regione con conseguente costante esposizione a sostanze chimiche portatrici, secondo inconfutabili accertamenti scientifici, della patologia contratta.
Il Tribunale di Napoli, in composizione ordinaria, dinanzi al quale, per ciò che interessa in questa sede, era stata riassunta la controversia in relazione alle pretese degli attori concernenti il risarcimento del danno parentale vantato iure proprio, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione Campania, accoglieva la domanda della F. e condannava l'ente convenuto a corrispondere a ciascun erede la somma di Euro 200.000,00 oltre accessori. Avverso tale sentenza la Regione Campania ha proposto appello, riproponendo le eccezioni riguardanti il difetto di giurisdizione del giudice adito, la prescrizione del diritto e l'esorbitanza della somma liquidata: la Corte di Napoli dichiarava l'appello inammissibile con ordinanza pronunciata ex art. 348 bis c.p.c., con la quale, tuttavia, riconduceva il termine di prescrizione dell'azione all'art. 2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 2947 c.p.c., comma 3, giustificando in tal modo il termine comunque decennale, ratione temporis individuato rispetto al delitto di omicidio colposo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli,la Regione Campania ha proposto il ricorso per Cassazione all'odierno esame, affidato a sei motivi.
L'intimato si è difeso con controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.
 

 

Diritto

 


che:
preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'intimato nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, avente per oggetto la questione, rilevabile d'ufficio, concernente il difetto di procura speciale. Al riguardo, gli eredi D. assumono che essa (apposta a margine del ricorso della Regione Campania) era riferita espressamente soltanto alla impugnazione della sentenza del Tribunale, senza affatto menzionare l'ordinanza resa ex art. 348 bis c.p.c., nonostante che la mutata motivazione del provvedimento ne imponesse un'impugnazione autonoma,in quanto il giudice d'appello aveva del tutto modificato le argomentazioni poste a base della decisione: ha richiamato, al riguardo, il recente arresto di questa Corte (Cass. 15644/2017) che ha dato seguito alla precedente Cass. SU 1914/2016, affermando che il provvedimento con il quale il giudice di appello,pur dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 348 - bis e 348 - ter c.p.c., rilevi l'inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, pur avendo la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, con la conseguenza che non può trovare applicazione del citato art. 348 - ter c.p.c., comma 3, a mente del quale il ricorso per cassazione deve essere proposto contro il provvedimento di primo grado. In tali circostanze, pertanto, il provvedimento adottato dal giudice d'appello, è direttamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.".
La Corte ritiene che, nel caso di specie, per ciò che si dirà anche in relazione al sesto motivo di ricorso, il principio sopra riportato non sia applicabile, in quanto l'ordinanza pronunciata (che risale ad epoca ben precedente agli arresti sopra richiamati) si è limitata a qualificare, diversamente dal giudice di primo grado, la natura della responsabilità dedotta non mutando affatto nè il "decisum" finale nè il termine di prescrizione che lo giustificava ed esercitando legittimamente il potere di diversa sussunzione della fattispecie, consentito al giudice d'appello (cfr Cass. 8369/1999; Cass. SU 11720/1998; Cass. 11843/2007;Cass. 1064/2014; Cass. 9993/2016; Cass. 15631/2016): il provvedimento impugnato, confermativo della sentenza di primo grado, non può,dunque, considerarsi autonomo e dotato di contenuto sostanziale di sentenza, ragione per cui la procura speciale conferita con esclusivo riferimento al provvedimento di primo grado, apposta a margine del ricorso proposto ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve considerarsi regolare.
- ugualmente, deve essere respinta la censura di inammissibilità riferita al ricorso nel suo complesso per violazione dell'art. 366, n. 3, in quanto sarebbe stato redatto attraverso la c.d. "tecnica dell'assemblaggio": lamenta l'intimato che il ricorso non contiene un'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali ma è stato realizzato attraverso un mero "collage" fra la sentenza d'appello ed il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, omettendo di articolare i motivi in relazione ai passaggi motivazionali contestati.
Il rilievo è infondato. Pur vero che il ricorrente ha trasfuso nel ricorso il testo dell'atto e del provvedimento sopra richiamati, si osserva che, nella parte successiva, i motivi proposti sono dotati di sufficiente specificità e di un chiaro collegamento fra le parti della sentenza censurate e le ragioni sulle quali, con riferimento alla domanda originariamente proposta, le doglianze sono state fondate.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso, basato su sei motivi, è complessivamente infondato. Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 2947 c.c., comma 1, premetteva che il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., (così riqualificata la fattispecie dalla Corte d'Appello) fosse quinquennale e, pur non contestando la valenza interruttiva del tentativo obbligatorio di conciliazione posto in essere in data 4.8.2006, lamentava che dalla data di decorrenza individuata ((OMISSIS), data del decesso o al più il 9.2.1998 in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio) detto termine fosse abbondantemente spirato al momento della proposizione dell'azione;che la statuizione richiamata non era stata oggetto di impugnazione e pertanto doveva ritenersi coperta dal giudicato; assumeva,inoltre, che non era mai stata allegata la rilevanza penale del fatto dalla parte attrice, circostanza illegittimamente introdotta dalla Corte d'Appello.
Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, la Regione Campania deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 3, violazione di legge con riferimento:
1. all'art. 112 c.p.c. (secondo motivo): lamenta, al riguardo, che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riferito alla responsabilità ex art. 2043 c.c., per la malattia professionale insorta, non era mai stata prospettata la sussistenza di un illecito penale e che anche l'istruttoria non aveva mai approfondito gli aspetti relativi alla relativa responsabilità: con la conseguenza che tale nuova sussunzione posta in essere dal giudice d'appello travalicava i limiti della domanda conducendo all'applicazione di una norma (art. 2947 c.c., comma 3) mai invocata dagli eredi del D..
2. al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 (terzo motivo): si duole del fatto che il giudice d'appello aveva omesso di considerare che la norma richiamata prevedeva che permanesse la responsabilità civile soltanto in capo a coloro che avevano riportato una condanna penale per il fatto da cui era derivato l'infortunio, e che nel caso in esame, mancando del tutto i presupposti indicati, la condanna in sede civile, ove riferita ad un illecito penale, era stata pronunciata in violazione della norma sopra richiamata;
3. all'art. 2947 c.c., comma 3, (quarto motivo): censura, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità che invoca, il mancato accertamento di fatti aventi rilevanza penale e, quindi, la mancanza dei presupposti per l'estensione del termine di prescrizione invocato;
4. all'art. 112 c.c. (quinto motivo): lamenta che il Tribunale poteva pronunciarsi solo sulla sussistenza di pretese riconducibili all'art. 2043 c.c., ma non esorbitare nella qualificazione del fatto con riferimento all'art. 2087 c.c., che non poteva essere invocato, in relazione a pretese vantate iure proprio, dai congiunti del dipendente deceduto.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione ex l'art. 360, n. 3 e 4 nonché ex art. 111 Cost., censurando di abnormità l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in quanto tale provvedimento aveva stravolto la motivazione della sentenza impugnata non limitandosi ad una mera integrazione di essa ma riqualificando la domanda, oltre tutto senza alcuna pregressa istruttoria sulla rilevanza penale del fatto.
Deve essere esaminato preliminarmente il sesto motivo in quanto si pone come antecedente logico degli altri cinque.
La censura é infondata.
Si osserva infatti che l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello, sulla base della previsione, prima facie formulabile, che non vi era una ragionevole probabilità che l'impugnazione fosse accolta, non ha travalicato il perimetro decisionale consentito al provvedimento - filtro introdotto con l'art. 348 bis c.p.c., inserito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 54 in funzione acceleratoria.
La norma, infatti, affidando tale preliminare giudizio prognostico al giudice d'appello, non postula che il provvedimento da lui pronunciato debba ricalcare esattamente, nella motivazione, la sentenza impugnata, essendo soltanto necessario che i fatti oggetto di esame siano i medesimi e che l'impianto motivazionale che supporta la statuizione di accoglimento o di rigetto non venga modificata nella parte più sostanziale: il giudice d'appello, tuttavia, può esercitare il potere di correzione di un percorso argomentativo che confermi, comunque, la correttezza della soluzione resa dal primo giudice, essendo quindi consentito che la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità contenga "aggiustamenti" che non ne snaturano la funzione ordinatoria, facendo salva quella decisoria propria della sentenza impugnata.
Tanto premesso, deve passarsi all'esame dei primi cinque motivi che contengono censure, per alcuni versi reiterate, ma comunque strettamente connesse sotto il profilo logico.
Il primo motivo é infondato così come il quinto: si richiama, al riguardo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12943/2012; Cass. 17075/2015; Cass. 11629/2017) secondo la quale "In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa". E, tanto premesso, in relazione alla specifica censura concernete la sussistenza del giudicato sull' avvenuto decorso del termine quinquennale (pag. 27 del ricorso) questa Corte ha avuto modo di affermare che "In materia di impugnazione, quando la domanda è rigettata in primo grado in applicazione del termine di prescrizione correlato alla sua qualificazione giuridica, se il giudice d'appello procede d'ufficio ad una diversa qualificazione della stessa, alla quale è riferibile un differente termine prescrizionale, non opera il giudicato interno sul termine di prescrizione individuato dal primo giudice in correlazione alla qualificazione originaria della domanda." (cfr. Cass. 3539/2017). Deve quindi affermarsi, in relazione al caso di specie, che:
1. al giudice di primo grado era consentita una qualificazione del fatto diversa da quella prospettata dalla parte: il quinto motivo è pertanto infondato;
2. sollevata l'eccezione di prescrizione da parte del convenuto in relazione alla pretesa fatta valere dall'attore, era compito del giudice individuare il termine applicabile rispetto alla fattispecie individuata;
3. il giudice d'appello, entro il perimetro del medesimo petitum, ben poteva giungere ad una diversa qualificazione della fattispecie ed alla individuazione del termine di prescrizione ad essa proprio, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c., ed integrando la decisione del primo giudice;
4. l'indagine e la conseguente statuizione concernente la rilevanza penale del fatto costituisce, anche per ciò che si dirà in relazione al secondo motivo di gravame, una tappa del necessario percorso ermeneutico finalizzato ad individuare il termine di prescrizione da applicare al caso di specie.
Poichè nella sentenza impugnata Tribunale, con motivazione legittimamente integrata dalla Corte d'Appello, ha fatto corretto uso dei principi sopra richiamati, il motivo deve essere respinto.
La seconda, terza, quarta censura vanno esaminate congiuntamente in quanto sono fra loro collegate sotto il profilo logico.
Con riferimento al secondo motivo, strettamente connesso con il quarto, questa Corte ha reiteratamente affermato che l'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, è indipendente dall'azione penale e dalla condanna in quella sede del soggetto destinatario della richiesta risarcitoria e può essere anche oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice civile (Cass. SU 27337/2008; Cass. 13656/2004; Cass. 24988/2014; Cass. 12738/2016): su tale punto, la contestazione sull'indagine contenuta nella motivazione della sentenza impugnata è totalmente generica con la conseguenza che il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Con riferimento al terzo motivo si osserva che il rilievo mosso alla decisione impugnata non è conferente con la natura non patrimoniale della pretesa vantata: il risarcimento per la perdita parentale subita dagli eredi, infatti, esula dalle previsioni dell'art. 10 TU 1124/1965 ed è inequivocabilmente riconducibile all'art. 2043 c.c.: anche in relazione a tale principio, la decisione del primo giudice risulta incensurabile.
Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente respinto.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si dispone l'oscuramento dei dati personali.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna la Regione Campania a rifondere agli intimati le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarre in favore dell'avv.to Domenico Bruno, antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si dispone l'oscuramento dei dati personali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2018