Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 07 giugno 2018, n. 14759 - Accertamento della etiologia professionale della leucemia


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 07/06/2018

 

 

 

Fatto

 


che, con sentenza depositata il 7.1.2016, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di E.S. volta all'accertamento dell'etiologia professionale della leucemia linfatica cronica dalla quale era affetto; che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di E.S. indicati nominativamente in epigrafe, deducendo due motivi di censura; che l'INAIL ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha trasmesso telematicamente memoria ex art. 378 c.p.c.;
 

 

Diritto

 


che la memoria trasmessa telemáticamente da parte ricorrente deve considerarsi inammissibile, non vigendo per il procedimento di cassazione le disposizioni relative al deposito telematico degli atti processuali (Cass. n. 19988 del 2017); 
che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c., 2697 c.c. e 41 c.p. per avere la Corte di merito disposto una nuova consulenza tecnica e averne asseverato le conclusioni benché queste non fossero in linea con la più recente letteratura scientifica e si ponessero in contrasto con il principio dell'equivalenza delle condizioni;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 416, comma 3°, e 420 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto una nuova consulenza tecnica nonostante che i fatti oggetto del giudizio non fossero stati contestati da parte dell'lNAIL;
che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non riportando il ricorso il contenuto della consulenza tecnica disposta in seconde cure né precisando in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa in atto si troverebbe, in violazione del principio secondo cui la parte che intenda contestare l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione, oltre che riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate (Cass. nn. 11368 del 2014, 11482 del 2016, 19427 del 2017);
che il secondo motivo è invece infondato, dal momento che il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i fatti storici allegati dalle parti, che in quanto non contestati vengono appunto esclusi dal thema probandum (giurisprudenza costante fin da Cass. S.U. n. 761 del 2002), mentre la consulenza tecnica d'ufficio, avendo la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, non è un mezzo istruttorio in senso proprio e pertanto non soggiace al regime delle preclusioni istruttorie del rito del lavoro, potendo essere disposta d'ufficio dal giudice in qualsiasi momento ed anche al di fuori dei limiti stabiliti del codice civile (cfr. tra le tante Cass. n. 9461 del 2010);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
 

 

P. Q. M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.2.2018.