Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 19 giugno 2001
Validità: Proroga del CCNL 6.03.1998 al 31.05.2003
Parti: Assocap e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Sinalcap
Settori: Agroindustriale, Consorzi agrari
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Contrattazione di 2° livello.
Art. 2 - Diritti di informazione.
Art. 4 - Formazione.
Art. 5 - Part-time.
Art. 5 - Trattamento di maternità e paternità.
 Art. 6 - Trattamento economico.
• Tabella A
• Tabella B
• Tabella C
• Tabella D Una tantum

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 6 marzo 1998

Il giorno 19 giugno 2001, in Roma tra Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari (Assocap) e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Sinalcap si è pervenuti alla seguente Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dei consorzi agrari

Premessa
[…]
Premesso quanto sopra, si conviene che la validità del CCNL 6.3.98, per le parti non modificate, sostituite o integrate dal presente Accordo, viene prorogata fino al 31 maggio 2003.

Art. 1 - Contrattazione di 2° livello.
In aggiunta a quanto stabilito nell'art. 2, CCNL 6.3.98, vengono inseriti i seguenti nuovi commi.
"9. In caso di fusioni o ristrutturazioni aziendali che comportino nuovi assetti organizzativi, le parti locali s'incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Analoga verifica, in presenza delle situazioni di cui sopra, sarà effettuata per quanto riguarda l'applicazione delle normative contenute negli artt. 35 e 36 riguardanti i trasferimenti e le trasferte.
10. In caso di modifiche dell'organizzazione del lavoro comportanti l'istituzione in via permanente di turni di lavoro notturno, le parti locali daranno attuazione a quanto in materia previsto dalla legge 25.2.99 n. 25."

Art. 4 - Formazione.
In relazione alla vigenti disposizioni in tema di formazione permanente dei lavoratori, anche con utilizzazione delle disponibilità in sede regionale del Fondo sociale europeo, le parti locali stabiliranno, d'intesa con l'ente pubblico preposto, l'effettuazione di percorsi formativi connessi alle attività esercitate dal consorzi agrari.

Art. 5 - Trattamento di maternità e paternità.
L'art. 34, CCNL 6.3.98, viene sostituito dal seguente nuovo testo e assume la denominazione di 'trattamento di maternità e paternità'.
"1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel testo unico di cui al D.lgs. 26.3.01 n. 151, nel verificarsi dello stato di gravidanza le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami, accertamenti clinici o visite specialistiche prenatali, sempre che non possano essere effettuati in orari diversi da quelli lavorativi, con obbligo di presentazione della relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'ora di effettuazione di dette prestazioni.
[…]
3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui alle lettere precedenti, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, sempre che il medico specialista del SSN e il medico competente nominato ai sensi del D.lgs. n. 626/94 attestino che l'esercizio di tale facoltà non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
7. Durante il 1° anno d'età del bambino la lavoratrice ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero cumulabili nella stessa giornata, ridotto a 1 ora nel caso d'orario di lavoro inferiore a 6 ore, usufruibili anche fuori dell'azienda. Nel caso di asilo nido istituito in azienda, i predetti riposi sono ridotti a mezz'ora. […]. In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate o, in alternativa, possono essere congiuntamente fruite dalla madre e dal padre, restando in tal caso nei limiti già precisati.
[…]
10. Dall'accertamento dello stato dì gravidanza e fino al compimento del 1° anno d'età del bambino è vietato adibire la lavoratrice ad attività lavorative che si svolgano dalle ore 22 alle 6. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di bambino d'età inferire a 1 anno, ovvero l'unico genitore affidatario di figlio convivente d'età inferiore a 12 anni, nonché il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto con handicap in situazione di gravità al sensi della legge n. 104/92.
[…]
14. Per quanto non espressamente sopra previsto si fa riferimento alle normative di legge disciplinanti la materia.”