Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, 08 giugno 2018, n. 26184 - Inadeguata informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza. Ricorso inammissibile


Presidente: SARNO GIULIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 27/04/2018

 

 

 

Fatto

 


Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vasto ha dichiarato R.F. responsabile dei reati di cui agli arti. 18, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 37, commi 1, 7, 9 e 10, d.lgs. 81/2008, condannandola alla pena condizionalmente sospesa di euro 3.700,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza la R.F. ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando l'insufficienza della prova dei fatti contestati, sottolineando la genericità delle imputazioni, mediante le quali era stato fatto riferimento a nozioni generiche, quali quelle in ordine alla adeguata informazione da fornire ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e alla adeguatezza della loro formazione in materia di sicurezza.
Ha lamentato anche l'eccessività della pena inflittale, distante dal minimo edittale e determinata omettendo di tenere conto della incensuratezza della ricorrente e della sua immediata attivazione per adeguarsi alle prescrizioni che le erano state impartite.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è inammissibile, non essendo con lo stesso stato prospettato alcuno dei casi che consentono il ricorso per cassazione, giacché esso consiste nella generica doglianza della insufficienza della prova dei fatti contestati, disgiunta dalla individuazione di violazioni di legge penale e processuale o di vizi della motivazione, e nella affermazione della eccessività della pena, anch'essa disgiunta da un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale invece la misura della pena è stata adeguatamente giustificata proprio tenendo conto della incensuratezza della ricorrente e della scarsa gravità dei fatti.
L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scabra, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del 
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018