Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 giugno 2018, n. 15015 - Regolamentazione della prescrizione dei diritti dei lavoratori e dei loro eredi tutelati dal TU n. 1124/1965 e dall'art. 38 Cost.


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 08/06/2018

 

 

 

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
 

 

Fatto

 


1. - La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 875/2012, ha respinto l'appello dell'Inail avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla rendita per malattia professionale a DC.A..
2. - La Corte, per quanto di interesse, ha sostenuto a fondamento della decisione che nella fattispecie si fosse in presenza di: una malattia professionale denunciata il 14 agosto 2003, di un primo provvedimento di rigetto dell'Inail del 17 dicembre 2005, di un successivo atto di opposizione proposto dall'interessato il 14 aprile 2007 a seguito del quale fu effettuata una nuova visita collegiale e vi fu un definitivo rigetto il 16 maggio 2007. Ed ha affermato che in materia valessero i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non potendosi ritenere che la prescrizione maturi nel corso degli accertamenti amministrativi soprattutto se approfonditi e protratti per oltre 150 giorni, come nella fattispecie, dovendo inoltre ritenersi che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 111 testo unico n. 1124 del 1965 continui anche dopo il decorso del termine di definizione ivi previsto.
3. - Contro la sentenza ha proposto ricorso l'Inail con un motivo nel quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che nel caso di specie il giudice d'appello aveva incontestabilmente accertato che la domanda amministrativa era stata proposta in data 14 agosto 2003, mentre il ricorso giudiziario era stato depositato il 29 aprile 2010; e che tanto bastava perciò per ritenere prescritta l'azione volta all'ottenimento della prestazione previdenziale per il decorso del termine tre anni e 150 giorni di cui agli artt. 111 e 112 del testo unico 1124 del 1965 senza che, in assenza di validi atti interruttivi, potessero assumere rilievo gli atti amministrativi intercorrenti fra le due date.
DC.A. ha resistito con controricorso illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. nel quale ha pure eccepito in via preliminare la inammissibilità del ricorso per tardività.
 

 

Diritto

 


4. - Ai fini della decisione del ricorso in esame viene nuovamente in rilievo il regime della prescrizione triennale dei diritti stabiliti a favore del lavoratore infortunato o tecnopatico (o dei suoi eredi) secondo la disciplina degli artt. 111 e 112 del D.P.R.1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). La prima norma prevede: Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria.
L'art.112 a sua volta dispone: L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui ai primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all’indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
4.1. Sulla questione in esame era intervenuta la sentenza del 16 novembre 1999, n. 783 delle Sezioni Unite di questa Corte il cui principio di diritto è così formulato: "La prescrizione (art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965) delle azioni per conseguire le prestazioni dall'Inail può essere interrotta, secondo le norme del codice civile, anche con atti stragiudiziali, nè l'efficacia sospensiva della prescrizione, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso d.P.R., esclude l'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione". 
4.2. La questione ha poi formato oggetto, tra le altre, di una recente motivata decisione pronunciata da questa Corte Sez. L. con sentenza n. 211 del 12/01/2015 (cui hanno dato seguito: Cass. 15 gennaio 2016 nr. 598; Cassazione civile, sez. lav., 09 agosto 2017, n. 19788; Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, n. 13896), nella quale si è affermato che la sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 111, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione e che la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.
4.3. Con la stessa sentenza n.211/2015 la Corte ha sostenuto di voler aderire all'orientamento (al quale sono ascritte pure le decisioni Cass. n. 12553 del 2004; Cass. n. 25261 del 2007; Cass. n. 14770 del 2008; Cass. n. 17822 del 2011; Cass. n. 10776 del 2012; Cass. n. 14212 del 2013) secondo cui la prescrizione triennale è soggetto ad un unico periodo di sospensione della durata massima di 150 giorni, collegato dalla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi. Ed ha disatteso il diverso orientamento (posto anche a fondamento della sentenza qui impugnata) secondo il quale il termine di prescrizione in questione sarebbe invece sospeso per tutta la pendenza del procedimento amministrativo, anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge (si ricordano le pronunce Cass. n. 15322 del 2007, Cass. n. 19175 del 2006, Cass. n. 21539 del 2006; e più di recente, Cass. n. 15733 del 2013).
4.4. Ha poi sostenuto la sentenza n. 211/2015 che alle conclusioni in essa raggiunte "non osta....l'autorevole precedente rappresentato da Cass. SS.UU. n. 783 del 1999 il quale, nel principio di diritto espresso in funzione nomofilattica, sancisce che l'efficacia sospensiva della prescrizione prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111, "permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione".
4.5. Senonché, deve essere rilevato che, come risulta dallo stesso principio di diritto sopraindicato, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 783/1999 non hanno affermato che l'effetto sospensivo previsto dall'articolo 111 TU perduri fino alla fine del procedimento amministrativo. La sentenza delle Sez. Unite si basa, piuttosto, sull'individuazione, accanto a quello sospensivo per 150 giorni, di un ulteriore autonomo effetto interruttivo attribuito alla domanda presentata all'INAIL secondo le norme di carattere generale: effetto "che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione" (in applicazione del principio stabilito dall'art.2945,2° comma c.c.).
4.5. La sentenza delle S.U. n.783/1999 sostiene, invero, che "non ha alcuna base normativa" la tesi secondo cui la scadenza del termine di 150 giorni (col formarsi del silenzio rigetto) segnerebbe comunque "una nuova decorrenza della prescrizione" (o comunque la ripresa della sua decorrenza, secondo la soluzione accolta dalla sentenza n. 211 del 12/01/2015); ed afferma pure che "é errata" la tesi la quale escluderebbe "che la domanda amministrativa di liquidazione della prestazione possa avere anche efficace interruttiva".
5. - La sentenza delle Sez. Unite ha dunque una portata più ampia di quanto si suppone nella più recente pronuncia n. 211/2015. In quanto, fermo l'effetto sospensivo per 150 giorni (secondo la lettera delle legge ed in correlazione con la pendenza del procedimento amministrativo regolato anche nella scansione temprale dall'art. 104), ed a seguito del quale l'interessato matura soltanto "la facoltà" di agire (così come previsto dall'art. 111), le SU hanno individuato (sulla base del successivo art.112) un autonomo effetto interruttivo discendente dalla domanda di prestazione rivolta all'INAIL.
6. - La stessa sentenza è incentrata, perciò, su una duplice direttrice interpretativa che aderisce al testo delle due norme che compongono la disciplina della prescrizione in materia di prestazioni erogate dall'INAIL: all'art. 111 che si occupa del procedimento amministrativo (in connessione col precedente art. 104) e della sospensione della prescrizione; ed all'art. 112 che individua il termine di prescrizione e la disciplina dell'interruzione.
6.1. Analizzando le due disposizioni, le Sez. Un. riconoscono, per un verso, che la disciplina della sospensione della prescrizione delineata nell'art. 111 (per 150 giorni) è espressione di un regime volto a consentire al lavoratore di agire in giudizio anche prima della definizione del procedimento amministrativo di liquidazione: ma consentire non significa obbligare (trasformando la prescrizione in decadenza). In conseguenza della stessa previsione, infatti, "l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria " decorsi 150 giorni dalla presentazione della propria domanda all'INAIL. È evidente che si tratti di una potestà aggiuntiva perché, come notano le SU, "l'attribuzione della facoltà di agire in giudizio non comporta anche l'onere di agire, in pendenza del procedimento amministrativo magari prossimo a chiudersi favorevolmente, onde evitare la prescrizione; al contrario apparirebbe contraddittorio prevedere una fase amministrativa destinata a prevenire procedimenti giudiziari e allo stesso tempo forzarne la definizione entro un certo termine, impedendo all'assicurato di consentirne lo svolgimento onde tutelarsi contro la prescrizione".
6.2. - Per altro verso (al di fuori dell'art.lll e della disciplina della sospensione), la pronuncia delle Sez. U. n. 783 del 16/11/1999, rimarca come l'art.112 si correli alla disciplina generale della prescrizione, alla quale è connaturata quella dell'interruzione: non potendosi trasformare una prescrizione in una decadenza (insuscettibile di sospensione e di interruzione). La sospensione prevista nell'art. 111 perciò "non esclude, ma, al contrario, presuppone l'effetto interruttivo della domanda, che così non è più istantaneo ma viene conservato nel tempo".
6.3. Notano in proposito le SU che l’art. 112, primo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative "si prescrive nel termine di tre anni", fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili - in mancanza di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore - anche alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza.
6.4. In coerenza con tali premesse - ed escluso che possa avere alcun valore il riferimento contenuto nell'art.112 alla prescrizione dell'azione piuttosto che del diritto - le Sez. Un. riconoscono che la domanda di prestazione all'Inail abbia (e non possa non avere) anche (ed anzitutto) il valore di autonomo atto interruttivo della prescrizione del diritto, che vale fino alla fine del procedimento amministrativo (in applicazione del principio dell'effetto congiunto stabilito dai primi due commi dell'art.2945 per la domanda giudiziaria). Ciò perché, osservano le Sezioni Unite, cit. "la ratio della disposizione, già contenuta nell'art. 23, secondo comma, del r.d. 15 dicembre 1936 n. 2276 (disposizioni integrative del r.d. n. 1765 del 1935), è la medesima della cosiddetta interruzione - sospensione prevista nell'art. 2945, secondo comma, cod.civ. Questa, a sua volta, attua il principio generale, oggi ricondotto all'art. 24 Cost., secondo cui la necessità di esperire una procedura giudiziaria per realizzare il diritto non deve danneggiare il titolare, onde gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda. Il principio, detto della perpetuano actionis e già presente nel diritto romano anche con riguardo specifico alla prescrizione (litis contestatione actiones temporales perpetuantur: D 27, 7, 8, 1; actiones quae tempore pereunt, semel indusae indicio salvae permanenti D 50, 17, 139), non venne recepito nel codice francese (ma la giurisprudenza lo applicò ben presto in via suppletiva) e neppure in quello italiano del 1865, mentre fu canonizzato dal codice del 1942 (art. 2945 civ.) sull'esempio di quello tedesco (par. 211). L'esigenza che ne sta alla base è viva anche quando la realizzazione del diritto soggettivo presupponga l'esperimento necessario di una procedura amministrativa, come avviene di frequente nelle obbligazioni pubbliche, e viene soddisfatta o in funzione pretoria (cfr. Cass. Sez. un. 7 maggio 1996 n. 4224) oppure, come nel caso qui in esame, attraverso la legge, che per la durata del procedimento sospende la prescrizione. Tale sospensione non esclude, ma, al contrario, presuppone l'effetto interruttivo della domanda, che così non è più istantaneo ma viene conservato nel tempo.... "
7. - E che la domanda di prestazione all'Inail abbia anche il valore di atto interruttivo, non rappresenta soltanto una tesi argomentabile dalla disciplina generale del codice civile aN'interno della quale la regolamentazione della prescrizione in discorso va calata, dato che, secondo quanto notato anche dalle Sezioni Unite, non vi è alcun elemento nel TU 1124/65 per affermare che un lavoratore infortunato possa essere privato dell'effetto interruttivo della prescrizione che deriva dalla propria domanda. La stessa tesi risulta, inoltre, supportata sulla scorta della disciplina testuale che compare nell'art.112, 4° comma TU il quale prevede che "La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme".
7.1. Rileva osservare in proposito che la norma (manifestamente estensiva della disciplina generale dell'interruzione) si riferisce al caso (rilevante prima dell'unificazione dei regimi assicurativi dell'agricoltura e dell'industria) in cui gli aventi diritto all'indennità secondo la norma dell'assicurazione del settore industria (secondo il titolo I del testo unico in cui è contenuto l'art.112) ritenendo, per errore, trattarsi di un infortunio tutelato dalla normativa vigente per il settore agricolo (tit. II T.U.), avessero iniziato o proseguito le pratiche amministrative (o l'azione giudiziaria) in conformità a detta normativa. Vale, naturalmente, anche l'ipotesi inversa (del lavoratore agricolo assicurato secondo le norme del titolo secondo che invece chieda le prestazioni come un lavoratore assicurato nell'industria secondo le norme del titolo primo) stante il rinvio operato dall'articolo 212 del testo unico alla disciplina industriale per quanto attiene ai procedimenti per la liquidazione delle indennità. Evidente dunque la portata estensiva e di favore di tale previsione: la quale garantiva a chi avesse sbagliato la domanda, rivolgendola ad un debitore apparente o comunque errato nella individuazione della propria pretesa, lo stesso effetto interruttivo generale previsto nel codice civile; effetto che la norma quindi presupponeva e garantiva nell'ipotesi normale in cui il lavoratore avesse chiesto la prestazione secondo la disciplina tipica del settore nel quale era assicurato. Sarebbe infatti illogico, e non privo di rilievi sotto il profilo della irragionevolezza ex art. 3 Cost., ritenere che "la pratica amministrativa o l'azione giudiziaria" del lavoratore che si sia sbagliato a formulare la propria richiesta acquisisca quell'effetto interruttivo della prescrizione negato invece al lavoratore che abbia formulato correttamente la propria pretesa.
7.2. D'altra parte anche la sentenza n. 211/2015, mentre nega alla domanda di prestazione rivolta all'Inail l'autonomo effetto interruttivo-sospensivo che le Sez. U. le avevano invece assegnato fino alla fine del procedimento amministrativo (sulla base della natura di atto interruttivo della domanda all'INAIL), non nega che un prolungamento del termine di prescrizione possa essere utilmente conseguito, onerando però il lavoratore (o i suoi eredi) di un ulteriore atto di messa in mora ("un comune atto stragiudiziale di messa in mora che comunque interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo triennio"); ed in tal modo attenuando pure la portata dell'affermazione secondo cui le esigenze di carattere pubblicistico che presiedono alla celerità degli accertamenti volti al riconoscimento della tutela assicurativa non consentirebbero di attribuire rilevanza all'interesse personale al prolungamento dei termini di sospensione fino all'esito del procedimento amministrativo. Laddove, in contrario, le Sez. Unite cit. avevano già rilevato come "le indubitabili esigenze di tempestività e celerità degli accertamenti, che sono alla base dei termini prescrizionali particolarmente brevi in tutta la materia assicurativa (cfr. art. 2952 cod.civ.), non servono a limitare in via interpretativa i modi di interruzione della prescrizione".
7.3. Ciò detto, va anche rilevato che, ai fini della questione in discorso, alcun contrario principio può essere desunto dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5572 del 6 aprile 2012, richiamata nella sentenza n. 211/2015; posto che la predetta sentenza si occupa della sospensione della prescrizione e della formazione del silenzio significativo (nel corso del periodo di tempo necessario a provvedere sulla domanda amministrativa e sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ.; mentre qui si discute dell'effetto interruttivo, ai sensi dell'articolo 112 TU e dell'articolo 2945 c.c., della domanda di prestazione proposta all'Inail (di cui non si occupa la sentenza delle Sezioni Unite n. 5572/2012, bensì la sentenza delle Sezioni Unite n. 783/2009).
D'altra parte neppure appare qui applicabile la ratio della predetta pronuncia delle Sezioni Unite n. 5572 del 6 aprile 2012 (che si occupava di una prestazione INPS); essendo escluso che si possa parlare di un principio di settore enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 (relativo alla materia INPS) ed estensibile fino ai diritti azionabili nei confronti dell'INAIL che invece non risultano assoggettati allo stesso art. 97. Del resto la Corte Cost. ha più volte affermato (sentenze n. 297 del 1999, n. 165 del 1996, n. 31 del 1977) che non sia possibile predicare l'assoggettamento delle prestazioni INAIL alle stesse regole valevoli per le prestazioni pensionistiche INPS (ad es. in relazione agli effetti favorevoli dell'imprescrittibilità del diritto a pensione) per le profonde differenze tra i due regimi assicurativi; sicché non è possibile istituire confronti (ai sensi dell'art. 3 Cost.) tra sistemi previdenziali che sono naturalmente diversi, tanto meno per estendere in via interpretativa effetti restrittivi propri di una disciplina valida nell'altro settore. Basti ricordare che i ricorsi e le controversie in materia di prestazioni dell'INPS sono assoggettati ad una disciplina (art. 47 DPR 639/1970) di carattere peculiare, dal punto di vista dei termini di azionabilità in giudizio, che sfocia in una sorta di decadenza a carattere sostanziale, del tutto sconosciuta alla materia delle prestazioni INAIL.
7.4. Parimenti alcun rilievo può annettersi, sulla questione in oggetto, alla sentenza n. 207/1997 (richiamata dalla citata sentenza della Cassazione n. 211/2015) con la quale la Corte Costituzionale ha respinto una questione di illegittimità in materia di sospensione della prescrizione. Anche tale sentenza era volta a verificare la legittimità costituzionale della disciplina della sospensione prevista dall'articolo 111 T.U. ma nulla dice della interruzione della prescrizione ricavabile dall'articolo 112. Va piuttosto notato che, come affermato nella successiva sentenza n. 297 del 1999, la Corte Costituzionale ha preso atto dell'orientamento della sezione lavoro della Cassazione più favorevole all'assicurato ed in relazione alle cause di interruzione della prescrizione ha affermato che " mentre un remoto orientamento (sentenza n. 4857 del 1985) della Cassazione riteneva che la prescrizione potesse essere interrotta soltanto con la proposizione della domanda giudiziale, alcune recenti sentenze della Sezione lavoro (sentenze nn. 9177 del 1997, 2463 e 516 del 1998) hanno stabilito, invece, che il termine triennale fissato dalla norma impugnata non si sottrae alle ulteriori cause interruttive stabilite nel codice civile. 
7.5. Sotto il profilo costituzionale merita invece di essere evidenziato quanto osservavano le Sez. Unite nella sentenza n. 783/1999 allorché rilevavano che "Alla soluzione non restrittiva della questione ora sottoposta a queste Sezioni unite induce anzitutto l'art. 38, secondo comma, Cost. Nell'eventualità di un infortunio o di una malattia professionale, che spesso costituiscono vere tragedie individuali e famigliari, non possono negarsi "I mezzi adeguati alle esigenze di vita" solo perché giudici o pubblica amministrazione preferiscono una interpretazione più severa delle norme sui termini, già brevi, di prescrizione. I valori della Costituzione debbono, al contrario, pesare in favore dell'interpretazione più favorevole all'infortunato o all’ammalato.''
8. In conclusione, rispetto al ricorso in esame, occorre risolvere la questione se accanto all'effetto sospensivo per 150 giorni complessivi (come affermato dal più recente orientamento di legittimità), la domanda di prestazione all'INAIL acquisti anche un effetto conservativo che perdura fino all'esito del procedimento amministrativo (riconosciuto dalla sentenza delle Sez. Unite n. 783/1999). Infatti, ove dovesse ritenersi operante tale effetto interruttivo riconosciuto dalle SU alla domanda di prestazione del lavoratore (presentata il 14.8.2003) fino alla conclusione del procedimento amministrativo avvenuta con il definitivo provvedimento di rigetto emesso dall'INAIL il 16.5.2007 (in seguito ad opposizione ed a visita collegiale), la prescrizione triennale eccepita dall'INAIL oggetto non sarebbe mai maturata, avendo il ricorrente agito in giudizio in data 29.4.2010.
Viceversa, se dopo la presentazione della domanda dovesse computarsi soltanto un termine complessivo di tre anni e 150 giorni (senza alcun effetto interruttivo fino alla fine del procedimento), come afferma l'indirizzo di cui è espressione la sentenza n. 211 del 2015, il termine di prescrizione sarebbe maturato (già al momento dell'opposizione proposta in sede amministrativa in data 14.4.2007, dopo il primo provvedimento di rigetto del 17.12.2005).
9. Pertanto, a fronte del contrasto esistente in materia all'interno della giurisprudenza di questa Corte (evidenziato pure nella relazione del Massimario n. 45 del 10 marzo 2015) e dell'importanza della questione - la quale attiene alla regolamentazione della prescrizione dei diritti dei lavoratori e dei loro eredi tutelati dal TU n. 1124/1965 e dall'art.38 Cost. - si rende opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte trasmette gli atti al Primo Presidente affinchè valuti l'opportunità di rimettere la decisione della causa alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.1.2018 e 15.5.2018.