Cassazione Civile, Sez. 3, 08 giugno 2018, n. 14904 - Risarcimento danni da infortunio mortale nel corso dell'esecuzione di uno scavo. Assicurazione


 

Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: CIGNA MARIO Data pubblicazione: 08/06/2018

 

 

 

Fatto

 


Con citazione 16-7-07 E.M. (padre della vittima), T.A. (madre), E.R., E.D., E.V. (sorelle) ed E.A. (fratello) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo, sez. distaccata di Montevarchi, il Comune di Castelfranco di Sopra e la Valdarnostrade snc, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte del proprio congiunto E.F., il quale in data 2-7-2005, mentre lavorava alle dipendenze della Valdarnostrade per conto del Comune, nel corso dell'esecuzione di uno scavo era rimasto sepolto dalla terra di riporto ammucchiata sul ciglio del detto scavo e franata dopo che l'escavatorista aveva poggiato la benna sulla parete.
I convenuti, entrambi assicurati (con distinta polizza) con l'Axa Assicurazioni SpA, chiamavano in causa detta Compagnia per essere manlevati.
Il Comune chiamava in causa anche B.M., geometra comunale.
L'Axa eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa.
Il B.M. sollevava eccezioni di rito e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dal Comune.
Con sentenza 213 del 3-14/12-2010 l'adito Tribunale dichiarava la responsabilità sia del datore di lavoro Valdarnostrade per violazione delle norme anti-infortunistiche (mancata armatura dello scavo, ammucchiamento della terra sui bordi, incauto appoggio della benna sul mucchio) sia del Comune, quale committente dei lavori; rigettava la domanda proposta dal Comune nei confronti del B.M., ritenendo che lo stesso avesse operato in esecuzione di ordine degli amministratori e ritenendo sussistere, per l'eventuale rivalsa, la giurisdizione contabile; liquidava il danno non patrimoniale in euro 225.000,00 per ciascun genitore ed in euro 122.324 per ogni fratello e sorella, ed il danno patrimoniale in euro 48.000,00 in favore dei genitori; condannava l'Axa a manievare sia la Valdarnostrade sia il Comune. 
Con sentenza 301 del 22-12-2014/17-2-2015 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduceva la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale dei genitori ad euro 28.800,00 e quella liquidata a titolo di danno non patrimoniale in favore di E.A. ed E.R. ad euro 100,000,00; confermava nel resto l'impugnata sentenza, regolamentando anche le spese di lite; in particolare la Corte, per quanto ancora rileva, ribadita la responsabilità della Valdarnostrade (per negligente manovra dell'escavatorista, per mancata puntellatura dello scavo, per negligente ammucchiamento del materiale di riporto sul ciglio del fosso) e del Comune (almeno ai sensi dell'alt. 2051 cc), confermava la sentenza di primo grado anche in ordine all'operatività della garanzia assicurativa dell'Axa nei confronti sia della Valdarnostrade sia del Comune.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Axa, affidato ad un motivo, illustrato anche da successiva memoria.
Hanno resistito con controricorso il Comune di Castelfranco Piandiscò (istituito per fusione tra il Comune di Castelfranco di Sopra ed il Comune di Pian di Scò), la Valdarnostrade, B.M., T.A., E.R., E.D., E.V. ed E.A., in proprio e quali eredi di E.M..
La Valdarnostrade, B.M., T.A., E.R., E.D., E.V. ed E.A., in proprio e quali eredi di E.M., hanno presentato successive memorie.
 

 

Diritto

 


Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362 ssg cc) in materia di interpretazione dei contratti, si duole che la Corte territoriale nell'interpretazione delle clausole contenute nei contratti di assicurazione in questione, abbia fatto prevalere i criteri ermeneutici accessori su quello principale (costituito dal tenore letterale delle clausole e dalla loro interpretazione le une per mezzo delle altre), quando invece è consentito ricorrere ai criteri interpretativi secondari solo quando quelli principali sono insufficienti all'individuazione della comune intenzione delle parti.
Il motivo è infondato.
Come più volte chiarito da questa S.C. "in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ..., con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati." (Cass. 2465/2015); nello specifico è stato poi precisato che "la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda" (Cass. 5102/2015).
Orbene, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, nel confermare l'operatività della garanzia assicurativa, ha evidenziato, in ordine alla polizza stipulata tra Valdarnostrade ed Axa: che, nell'ambito delle garanzia complementari alla RCT (responsabilità civile terzi), era prevista la clausola A14, in base alla quale era espressamente stabilito (comma 1) che, in caso di morte, la copertura assicurativa dovesse valere anche per la responsabilità civile dei dipendenti dell'assicurato per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni (ove per "terzi", ai sensi del comma 2, si dovevano considerare anche tra di loro i prestatori di lavoro); che non poteva condividersi quanto sostenuto dall'Axa, secondo cui tale estensione della copertura assicurativa poteva operare solo in caso di domanda formulata direttamente nei confronti del dipendente responsabile del sinistro, in quanto siffatta tesi contrastava con la considerazione che l'interesse dell'imprenditore a stipulare una polizza comprendente anche la responsabilità dei dipendenti non era meramente altruistico ma tendeva ad evitare il rischio di una propria responsabilità e 2049 cc.; che l'interpretazione accolta non comportava l'inutilità della garanzia RCO (responsabilità civile verso dipendenti), atteso che tale garanzia copriva il residuo, e cioè tutti i casi di infortuni di lavoro dovuti a responsabilità diretta del datore di lavoro, senza una responsabilità specifica di un dipendente.
In ordine alla polizza stipulata tra Comune ed Axa:
che siffatta polizza, denominata "responsabilità civile-rischi vari", era prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente l'Amministrazione comunale di Castelfranco di Sopra (sia responsabilità civile operai sia responsabilità civile terzi) e che, ai sensi della garanzia complementare A09, per i danni corporali erano considerati terzi i dipendenti di altre ditte che potevano trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione o riparazione, a condizione che non avessero preso parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione (e, cioè, ai servizi istituzionalmente gestiti dai Comuni); nel caso di specie doveva, pertanto, ritenersi operante siffatta garanzia complementare in quanto il defunto E.F. era dipendente della Valdarnostrada, che stava svolgendo attività di manutenzione o riparazione sulla proprietà comunale; doveva, inoltre, ritenersi operante anche la clausola A14 (responsabilità per il fatto dei dipendenti; nella specie il geometra B.M.) per le stesse ragioni già evidenziate con riferimento alla polizza stipulata tra Axa e Valdarnostrada; né ciò contrastava, come sostenuto dall'Axa, con il rigetto delle domande proposte dal Comune nei confronti del B.M., atteso che il primo Giudice, sulla domanda di rivalsa, aveva solo rilevato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, non escludendo che il B.M., agendo nell'ambito delle sue funzioni, potesse avere colposamente contribuito a cagionare il danno.
Come appare evidente da quanto sopra, pertanto, la Corte d'Appello ha ricercato la volontà comune dei contraenti facendo espressamente ricorso ai criteri interpretativi principali, e cioè al tenore letterale delle clausole (di cui, ha analiticamente analizzato il contenuto, riportandone peraltro spesso il testo nella sua interezza) ed alla ratio delle stesse, individuando la ragione giustificativa dell'interpretazione accolta e contestando invece sul piano logico la fondatezza della diversa tesi prospettata dalla Compagnia assicuratrice.
Deve, quindi, concludersi che la Corte, nell'impugnata sentenza, ha rispettato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss, sicché le doglianze formulata dalla Compagnia assicuratrice si risolvono in una inammissibile critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
 

 

P. Q. M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei resistenti, che si liquidano, per ciascuno di essi, in euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.