Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2018, n. 26294 - Movimentazione dei carichi e prassi "contra legem": responsabilità di un datore di lavoro e di un preposto per l'infortunio mortale


 

Il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme (Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004 - dep. 22/04/2004, Policarpo, Rv. 228344).


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 14/03/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di F.G. G.B. e di C.L. dal Tribunale di Torino, con la quale essi erano stati giudicati responsabili ciascuno del reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso in danno di C.V. con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni, e condannati alla pena ritenuta per ciascuno equa, con la sospensione condizionale della stessa ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
La vicenda oggetto dei giudizi di merito è stata ricostruita in termini non controversi.
L'11.11.2008, nei locali dell'impresa GFC Group s.r.l., della quale il F.G. era amministratore unico mentre il C.L. ricopriva il ruolo di capo officina, si verificava l'infortunio mortale che coinvolgeva C.V.. Il corpo di questi veniva rinvenuto dal personale ASL, intervenuto dopo la segnalazione del sinistro, accanto ad una pressa da ottocento tonnellate. Secondo la ricostruzione che seguiva, la parte superiore della pressa, in fase di montaggio, si era staccata cadendo da un'altezza di tre metri sul lavoratore, cagionandone lo schiacciamento.
Il distacco era stato causato dalla imperfezione della saldatura alla pressa degli anelli di lamiera nei quali erano stati fatti passare i ganci del carroponte utilizzato per movimentare il pezzo. Saldatura eseguita artigianalmente dagli stessi lavoratori dell'azienda. Peraltro, il ricorso a tale metodo di aggancio della pressa al carroponte non era corretta, dovendosi utilizzare delle 'manine', ovvero delle morse certificate ed adeguatamente dimensionate rispetto ai pesi da movimentare.
Al F.G., nella qualità, veniva quindi ascritto dal Tribunale di non aver valutato i rischi in ordine alle tecniche di assemblaggio e movimentazione del manufatto, rimesse alle scelte dell'operatore e del capo officina; di non aver formato ed informato il C.V. in ordine al tipo di attività affidatagli. Al C.L. veniva rimproverato di aver consentito e comunque tollerato la prassi del ricorso alla saldatura di anelli in lamiera e quindi di non aver vigilato perché fossero attuate le direttive impartite per il corretto svolgimento delle operazioni di movimentazione dei carichi.
Dal canto suo, la Corte di Appello ha rimarcato che la conoscenza della prassi scorretta e pericolosa comporta per entrambi gli imputati, nelle rispettive posizioni di garanzia, la responsabilità per l'evento verificatosi in conseguenza di quella prassi. Ha poi escluso che il comportamento del lavoratore possa ritenersi abnorme ed imprevedibile, posto che egli stava svolgendo proprio le mansioni alle quali era addetto e che la sua condotta, quand'anche imprudente (per essersi posizionato nello spazio sottostante il carico), non assume rilievo causale in presenza della scorretta prassi della saldatura.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione F.G. G.B. a mezzo dei difensori di fiducia, avv. Omissis, deducendo la violazione dell'art. 40, co. 2 cod. pen. ed il vizio della motivazione.
Osservano gli esponenti che sulla scorta di testimonianze si è accertato che il C.L. era a conoscenza della prassi di saldare gli anelli di lamiera invece che utilizzare le cd. manine ma la Corte di Appello non ha potuto affermare che tale circostanza fosse conoscibile da parte dei vertici aziendali. L'adozione di iniziative volte a scongiurare prassi scorrette era proprio l'oggetto della delega connessa alla preposizione dello C.L. a norma dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2008. La Corte di Appello ha errato nel non differenziare la posizione dell'amministratore unico da quella del capofficina.
Nell'ottica del datore di lavoro la condotta del C.V. è abnorme, secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza di legittimità, perché pur rientrando nelle mansioni proprie è consistita in qualcosa di radicalmente lontano dalle prevedibili imprudenti scelte del lavoratore. Il C.V. saldò gli anelli eludendo la sorveglianza del capo officina, quindi con grande trascuratezza sollevò il pezzo ponendosi al di sotto dello stesso pur potendo operare a distanza. Si tratta quindi di condotta certamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del datore di lavoro, tanto più per la presenza di un preposto.
Quanto alle specifiche violazioni ascritte al ricorrente, la Corte di Appello non ha fatto cenno alla contestazione della sussistenza di esse fatta con l'appello né al contributo causale recato dalle stesse alla produzione dell'evento; in particolare si rimarca che questo fu frutto di un eccesso di disinvoltura e non di inesperienza.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è infondato.
3.1. In primo luogo va rammentato che in ipotesi di pronunce conformi tra loro, la motivazione di ciascuna di esse si integra con l'altra. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò va rimarcato, in considerazione della denunciata lacuna che la motivazione della Corte di Appello presenterebbe a riguardo degli elementi processuali che dimostrerebbero la conoscenza da parte del ricorrente della prassi scorretta.
Invero, la lettura integrata delle decisioni rivela che il principale rimprovero mosso al datore di lavoro è stato quello di aver omesso la valutazione dei rischi connessi all'assemblaggio e alla movimentazione dei carichi; affermazione confortata dal richiamo della testimonianza di A.C., responsabile dell'ufficio tecnico della GFC, il quale aveva riferito che per i pezzi di piccole dimensioni la scelta tecnica della movimentazione era rimessa all'operatore addetto all'assemblaggio purché esperto mentre per i pezzi di grandi dimensioni le modalità di movimentazione venivano condivise tra l'operatore addetto e il capo officina. Risulta evidente, quindi, come non fosse stata eseguita alcuna valutazione dei rischi connessi all'assemblaggio e alla movimentazione dei pezzi; qualora eseguita essa avrebbe determinato l'adozione di misure, di procedure, di iniziative di formazione e di informazione, senza lasciare ai lavoratori la decisione sul come procedere alle menzionate operazioni. Il Tribunale ha ritenuto accertate proprio quelle trasgressioni menzionate dalla contestazione elevata nei confronti del F.G.:, omessa valutazione dei rischi e omessa adozione di misure affinché la movimentazione delle presse avvenisse in modo sicuro, omessa formazione del lavoratore.
La Corte di Appello non ha ritenuto diversamente; piuttosto, muovendo nella direzione tracciata da uno specifico motivo di appello (da qui anche la mancata rielaborazione del primo giudizio sulla sussistenza delle violazioni accertate), si è soffermata sulla esistenza di prove in ordine alla tolleranza della menzionata prassi, giungendo alla conclusione che dalle testimonianze OMISSIS emergeva che il ricorso alla saldatura e non alle 'manine' rispondeva alla necessità di accelerare i tempi di produzione e che rispetto ad esso fosse mancata quanto meno la vigilanza necessaria a precluderlo.
Tanto chiarito, risulta palese che la Corte di Appello ha inteso fare applicazione del principio espresso dal giudice di legittimità secondo il quale, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme (Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004 - dep. 22/04/2004, Policarpo, Rv. 228344). Vale rimarcare che dalle decisioni di merito, lungi dall'emergere la attribuzione al C.L. di una delega avente ad oggetto anche il controllo del rispetto di procedure standardizzate per la movimentazione dei pezzi (procedure, come si è scritto, mancanti come assente la presupposta valutazione dei rischi), emerge il pieno coinvolgimento del preposto nell'esecuzione della prassi.
3.2. Infondato è anche il rilievo che contesta il giudizio di non abnormità del comportamento del C.V.. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi formulati a tale riguardo dal giudice di legittimità. Nell'ampia serie di pronunce possono rammentarsi quelle che insegnano non essere idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 - dep. 19/02/2014, Rovaldi, Rv. 259313); e quella secondo la quale, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 27/03/2017, Gerosa e altri, Rv. 269603).
Nel caso che occupa è fuor di dubbio che il sinistro si sia verificato mentre il lavoratore svolgeva i compiti che gli erano stati assegnati; l'imprudenza o la negligenza nello scegliere la posizione mentre movimentava il carico rappresenta una delle evenienze che le regole prevenzionistiche riferibili al caso mirano a fronteggiare.
Della elusione della sorveglianza del capoofficina non vi è riscontro nella ricostruzione dei fatti; sicché si tratta di circostanza che non merita di essere valutata nella prospettiva causale.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/3/2018.