Tipologia: TUCI
Data firma: 18 aprile 2011
Validità: 01.03.2011 - 28.02.2014
Parti: Bofrost e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil/RSA/RSU
Settori: Commercio, Bofrost
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa generale
Parte prima
Art. 1) Modello di relazioni Sindacali
Art. 2) Diritti di informazione
Art. 3) Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 4) Commissione ambiente e sicurezza
Art. 5) Pari opportunità
Parte seconda
Art. 6) Modifiche all’organizzazione del lavoro - procedura
Art. 7) Formazione
Art. 8) Mercato del lavoro
Parte terza
Art. 9) Classificazione generale del Gruppo bofrost* Italia
Art. 10) Prestazione lavorativa
Art. 11) Regolamentazione della attività di recupero dei “giri”
Art. 12) Trasferimento temporaneo di filiale dell’operatore di vendita
Art. 13) Regolamentazione della sospensione della patente di guida
Art. 14) GPS - GPRS (Sistemi di localizzazione e telecomunicazione)
  Art. 15) Disciplina dell’inventario dei prodotti presenti sugli automezzi aziendali
Art. 16) Incasso giornaliero e affidamento di beni di vendita aziendali
Art. 17) Mezzi e strumenti aziendali: automezzo, terminalino, divisa aziendale, tessera carburante, telefono cellulare, tessera Viacard
Art. 18) Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 19) Festività del Patrono
Art. 20) Giorno di erogazione delle retribuzioni
Art. 21) Ferie: criteri e modalità di fruizione
Parte quarta
Art. 22) Welfare aziendale
Art. 23) Premio Sicurezza per “mancato incidente”
Parte quinta
Art. 24) Norme disciplinari
Parte sesta
Art. 25) Trattamento economico integrativo
Parte settima
Dichiarazione delle parti
Parte ottava
Art. 26) Decorrenza e durata

Ipotesi di testo unico contrattuale integrativo, Bologna, 18 aprile 2011

Il giorno 18 aprile in Bologna, le parti: bofrost* Distribuzione Italia spa e Overtel srl, unitariamente e in rappresentanza delle società del Gruppo bofrost* Italia […], e le Segreterie nazionali e territoriali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], assistite dalle RR.SS.AA./RR.SS.UU. di Filiali e Call Center e Sede di San Vito al Tagliamento, hanno stipulato la presente Ipotesi di Testo Unico Contrattuale Integrativo (TUCI), per i lavoratori delle aziende del Gruppo bofrost* Italia

Premessa generale
Constatato che il sistema di “Relazioni Sindacali” sperimentato a partire dal 1998 e consolidatosi con la pratica attuazione dei successivi accordi del 2002/2003 e 2007, ha consentito alle parti una concertata gestione dei vari processi di riorganizzazione delle aziende del “Gruppo bofrost* Italia”.
Si è condiviso che le diverse fasi gestionali di tali processi hanno impegnato le parti nella ricerca del consenso su tutte le tematiche. In particolare, sia su quelle riconducibili allo sviluppo delle aziende del Gruppo, sia su quelle prodotte dal riequilibrio degli organici derivante da una flessione dei consumi e dalla conseguente esigenza di predisporre un nuovo modello organizzativo/commerciale così come presentato ed illustrato dalla Società nel corso di specifici incontri svolti e verbalizzati nei diversi mesi dell’anno 2006, sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e normative degli occupati.
Si è concordemente tenuto conto che il nuovo modello organizzativo rientra nel quadro degli indirizzi adottati dalla casa madre tedesca in tema di politiche commerciali e che per l’Italia la sua attuazione è stata avviata a partire dall’anno 2007.
Si è confermato, condividendo, che per l’Italia la peculiarità di tali indirizzi risiede in una strategia commerciale orientata all’offerta di prodotti erogati attraverso due. formule di vendita, quella porta a porta e quella a mezzo telefono.
Si è confermata tale strategia la quale richiederà l’attenzione e l’interesse delle parti per gli effetti che potranno verificarsi quali ad esempio: La tutela del marchio - La qualità dei rapporti e del servizio alla clientela - Le attività formative e le modalità per una informazione aziendale e sindacale coerente e funzionale con il nuovo modello organizzativo/commerciale.
Le parti, vale a dire il Gruppo bofrost* Italia e le Segreterie di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nonché le RSU/RSA, si sono date atto, inoltre, che il comune impegno profuso nel processo di riorganizzazione delle aziende del Gruppo, sia con modifiche organizzative, sia con l’utilizzo e la gestione ponderati degli Ammortizzatori sociali, ha contribuito in modo significativo al rilancio delle attività del Gruppo stesso, alla tutela dell’occupazione, proprio in una fase congiunturale difficile, e in definitiva al consolidamento delle attività commerciali, con il raggiungimento degli obiettivi e la creazione di prospettive per un ulteriore sviluppo aziendale, e anche dei livelli occupazionali.
Oltre a ciò, le parti hanno condiviso un profondo interesse per le prospettive annunziate da parte di bofrost* circa l’intenzione di operare per un significativo sviluppo delle attività del Gruppo sul territorio nazionale, e, in particolare verso le aree meridionali dell’Italia. A tale fine le parti hanno convenuto di sviluppare il confronto affinché si creino le condizioni ambientali, operative ed economiche più favorevoli per i nuovi insediamenti, che presuppongono anche importanti e positivi esiti occupazionali, e perciò di grande rilievo sociale.
Infine, in coerenza con quanto sopra, il Gruppo bofrost* Italia conferma il suo impegno nella gestione diretta di aziende totalmente controllate, che da qualche tempo sono operative in Slovenia, Croazia e Grecia. Dette aziende attraversano attualmente una fase di consolidamento in vista di un auspicabile sviluppo.
Preso atto di tutto quanto sopra, nel confermare lo spirito della “Premessa” al. sistema di “Relazioni Sindacali” in precedenza definito, le parti, approfondite le richieste delle OO.SS. su nominate relative al rinnovo del TUCI del 2011/2014, dopo un adeguato confronto negoziale, hanno convenuto sulla necessità dì un suo aggiornamento, integrandolo, sia nelle parti normative, sia in quelle economiche. Ciò anche alla luce del vigente CCNL in materia di secondo livello di contrattazione e delle direttive U.E., sia in materia di informazione e costituzione dei Comitati Aziendali Europei (CAE), sia in tema di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea.
Con tale premessa, le parti su nominate stipulano il presente TUCI, che continuerà a rappresentare un sistema contrattuale a cui le parti si ispireranno, ogni qualvolta sarà opportuno o necessario per definire specifici accordi in relazione ai temi concernenti l’organizzazione e i lavoratori del Gruppo bofrost* Italia, laddove il Gruppo stesso detenga la maggioranza delle quote azionarie.
Con la stipula del presente TUCI le parti su nominate confermano la comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, eventuali controversie. La stipula del presente “Testo Unico”, anche per permettere la conoscenza e l’attuazione di tutte le fasi del processo delle “Relazioni Sindacali”, è atto valido ed efficace ai fini interpretativi ed applicativi delle norme in esso contenute.
Tale Testo, inoltre, deve intendersi sostitutivo di tutti gli accordi precedentemente sottoscritti ed assume valenza di rinnovo del TUCI stipulato in data 18 luglio 2007.
Tutto ciò premesso, le parti su nominate stipulano il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo, che così come di seguito formulato e definito, è da intendersi esaustivo dell’esercizio del diritto di contrattazione decentrata di II livello e da valersi, per la sua vigenza, per tutti i lavoratori delle aziende del “Gruppo bofrost* Italia”, che ora sono costituite da:
bofrost* Distribuzione Italia spa
Overtel srl
bofrost* Distribuzione III srl
Resta inteso e congiuntamente si dichiara che per quanto non previsto dal presente TUCI si farà riferimento al vigente CCNL per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, nonché ad eventuali successive modificazioni.

Parte prima
Articolo 1) Modello di relazioni Sindacali

Al fine di consolidare e migliorare il modello di "Relazioni sindacali" praticato in precedenza e con quanto in materia è previsto dal vigente CCNL, le parti su nominate hanno concordato di rafforzare l’articolato sistema di relazioni sindacali in essere, e positivamente sperimentato nell’ultimo periodo il quale preveda - oltre al livello nazionale - un livello di confronto decentrato. Ciò al fine di meglio rispondere alle esigenze delle varie unità produttive del Gruppo bofrost* Italia dislocate sul territorio, individuando le soluzioni più idonee e concordando quelle che favoriscano, nel contempo, il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi ed economici dell’Azienda ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, nel rispetto dei diritti dei medesimi. Coerentemente e conseguentemente si conviene che sono in vigore due livelli di relazioni sindacali, quello nazionale e quello decentrato (territoriale):
1) Il Livello Nazionale, che avrà come soggetti riconosciuti: a) per la parte sindacale le Federazioni Nazionali di Filcams/Cgil. Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil, il Coordinamento Nazionale delle strutture sindacali aziendali con le relative strutture territoriali, e b) per la parte aziendale la Direzione aziendale delegata dalle Società del Gruppo bofrost* Italia, affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di II livello e alle materie a loro attribuite dal Protocollo Governo-Parti sociali del 1993, nonché materie e problemi relativi a: titolarità contrattuale, a partire dal rinnovo del TUCI;
1. organizzazione del lavoro, in riferimento a piani di sviluppo, a programmi di innovazione di riorganizzazione e di ristrutturazione, ivi comprese le problematiche concernenti l’orario di lavoro che abbiano valenza di carattere aziendale generale e nazionale;
2. strategie del mercato del lavoro, delle tipologie dei contratti di lavoro e loro utilizzo (full-time, part-time, contratti a termine, apprendistato, etc.);
3. politiche dei prezzi: confronto per la verifica e/o per la ridefmizione degli scaglioni del premio fatturato in relazione alle eventuali variazioni dei prezzi di vendita;
4. politiche formative e dello sviluppo professionale del personale;
5. (di pertinenza sindacale) nomina, coordinamento ed indirizzo dei rappresentanti sindacali nel Coordinamento nazionale ed in altri organismi sindacali che dovessero costituirsi a tale livello;
6. interventi in materia di pari opportunità;
7. modalità e fruizione dei permessi sindacali retribuiti per le attività di cui al precedente punto 6;
8. welfare aziendale: assistenza sanitaria integrativa, agevolazioni finanziarie, etc.;
9. interventi normativi relativi alla Previdenza Complementare, di cui al successivo articolo 22.
10. altre eventuali specifiche competenze assegnate dalle norme legislative e contrattuali;
11. tutte le questioni o problematiche che non trovino soluzione a livello decentrato.
2) Il Livello decentrato (territoriale), che avrà come soggetti riconosciuti: a) per la parte sindacale le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) congiuntamente a Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil dello specifico territorio, e, b) l’”area manager” di competenza così come individuato nell’allegato A - “Referenti per le relazioni sindacali a livello decentrato”, che costituisce parte integrante del presente accordo,1 e, se del caso, un rappresentante della Direzione Risorse Umane, che affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di materie e problematiche gestionali ed applicative di leggi e di norme del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dagli Accordi aziendali in vigore, relative a:
1. gestione delle problematiche inerenti all’organizzazione del lavoro e del portafoglio clienti;
2. flessibilità e mobilità della manodopera;
3. verifica e applicazione delle strategie del mercato del lavoro e delle tipologie dei contratti di lavoro e del loro utilizzo (full-time, part-time, contratti a termine, apprendistato, etc.), di cui al punto 3 relativo al capitolo precedente, nonché la verifica dell'applicazione dell’inquadramento professionale;
4. programmazione annuale delle ferie;
5. articolazione dell’orario o della giornata di lavoro: turni e nastri orario, nonché distribuzione della prestazione lavorativa settimanale per gli operatori di vendita; lavoro festivo, utilizzo degli impianti e dei mezzi produttivi;
6. verifica delle modalità della prestazione lavorativa nelle giornate di sabato così come previsto al successivo articolo 10, nonché prestazioni settimanali flessibili dei Forar io di lavoro;
7. verifica dell'andamento dei risultati relativi al salario variabile derivante dai parametri e dagli obiettivi fissati dal TUCI;
8. ambiente, salute e sicurezza: tali materie saranno trattate a livello di singola Filiale con i Rappresentanti per la sicurezza, purché eletti tra le RSA o le RSU.
Resta ovviamente inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti confermano che il sopracitato modello di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni, e quindi, la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi. Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto e/o mancate e inidonee soluzioni, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti, si impegnano congiuntamente ad incontrarsi a livello immediatamente
superiore a quello in cui è avvenuto il confronto per affrontare le problematiche irrisolte e concordare le soluzioni più idonee.
1 L’allegato A sarà aggiornato di anno in anno, e sarà inviato all’inizio di ogni anno commerciale alle OO.SS. nazionali.

Articolo 2) Diritti di informazione
Di norma, al termine di ogni anno commerciale, in apposito incontro, la Direzione del Gruppo bofrost* Italia fornirà alle Organizzazioni sindacali su nominate in sede nazionale,2 informazioni consuntive e preventive concernenti:
1. andamento e chiusura dell’anno commerciale concluso, anche con riguardo alle politiche del personale: investimenti realizzati, sia legati a nuove filiali sia a ristrutturazioni; innovazioni tecnologiche - organizzative realizzate; dati inerenti redditività e produttività, fatturato, costo del lavoro consolidati; orari effettuati (ore ordinarie, supplementari e straordinarie) per lavoratori non inquadrati come operatori di vendita; dati inerenti all’utilizzo delle diverse tipologie di impiego (assunzioni, trasformazioni, conferme e cessazioni); Formazione svolta e crediti formativi assegnati; informazioni sull’occupazione, la tipologia dei rapporti di lavoro, l’inquadramento professionale, le pari opportunità,
2. obiettivi a budget per l’anno entrante,
3. piani di sviluppo, investimenti ed innovazioni tecnologico - organizzative, e politiche commerciali e promozionali,
4. politiche di sviluppo delle risorse umane (formazione, etc.),
5. politiche dell'organizzazione del lavoro,
6. riepilogo degli interventi sulla sicurezza e l’ambiente di lavoro.
2 Così come di seguito definite “su nominate”.

Articolo 3) Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione degli impegni/obiettivi dichiarati nella “Premessa generale” le parti su nominate concordano di istituire idonei strumenti che permettano, a tutti i livelli, un adeguato ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e in coerenza con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti, con il presente accordo, hanno convenuto di disciplinare tali "soggetti" e "modalità" così come di seguito definito:
a) Soggetti
a.1) Coordinamento Nazionale delle filiali

È composto da n.ro 12 delegati, di cui n.ro 3 per la classe professionale dei consegnatari, indicati dalle OO.SS. Nazionali su nominate nell’ambito delle RSA o RSU delle unità produttive della bofrost* Distribuzione Italia spa e consociate.
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati all’Azienda entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.
a.2) Coordinamento Nazionale dei centri telemarketing
È composto da n.ro 12 delegati, nominati dalle OO.SS. Nazionali su nominate nell’ambito delle RSA o RSU dei cali center del Gruppo bofrost* Italia.
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati all’Azienda entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.
b) Modalità di esercizio dell’assemblea e di fruizione dei permessi sindacali retribuiti
Fatto salvo quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge e del CCNL, le parti hanno convenuto quanto segue in tema di assemblea e di permessi sindacali retribuiti:
b.1) Assemblea
a) Per l’espletamento delle assemblee sindacali nei call center vengono rese disponibili 12 ore annue retribuite, così come previsto dal CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi vigente.
b) Per l’espletamento delle assemblee sindacali nelle filiali bofrost* vengono rese disponibili 10 ore annue retribuite, così come previsto dal protocollo aggiuntivo al CCNL sopra richiamato.
[…]
d) Per quanto riguarda l’espletamento delle assemblee sindacali retribuite nelle filiali di vendita si conviene che di norma le stesse saranno tenute all’inizio o alla fine della giornata lavorativa. Si conviene inoltre che il tempo dell’assemblea eventualmente effettuata nella giornata di sabato venga regolarmente retribuito nella misura della effettiva partecipazione; parimenti nel caso di assemblea, regolarmente richiesta, tenuta fuori del normale orario di lavoro e/o alla fine della giornata lavorativa oltre l’abituale orario di rientro nella filiale di almeno 2/3 degli Operatori di vendita della stessa filiale.
e) Per quanto riguarda l’espletamento delle assemblee sindacali retribuite nei call center si conviene che di norma le stesse saranno tenute nelle fasce orarie di minore impatto sull’organizzazione del lavoro, al fine di mantenere la massima efficienza e il migliore servizio verso i clienti. Al riguardo, tenuto conto che la prestazione lavorativa degli addetti è articolata su più turni e che la composizione dell’organico vede una notevole presenza di rapporti di impiego Part Time, si conviene di privilegiare, di norma, la fascia oraria dalle 15.00 alle 17.00. Resta inteso che ove tutto o parte del tempo di partecipazione all’assemblea, regolarmente richiesta, risultasse fuori del proprio orario di lavoro, questo verrà retribuito; parimenti, nella misura della effettiva partecipazione, nel caso di assemblea effettuata e regolarmente richiesta nella giornata di sabato.
b.2) Permessi sindacali retribuiti
[…]

Articolo 4) Commissione ambiente e sicurezza
Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 (T.U.), leggi, norme e accordi sindacali correlati, le parti si incontreranno entro il. mese di aprile di ogni anno, per verificare l'applicazione delle norme da essi previste con specifico riferimento alle politiche del Gruppo bofrost* Italia, delegando a tale scopo n. 2 persone per le filiali e 2 persone per i cali center individuate nell’ambito dei rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) delle aziende o persone da essi delegate.
Dopo ogni incontro della Commissione suddetta, verrà redatto apposito verbale che sarà portato a conoscenza della Direzione aziendale di riferimento e delle OO.SS. Nazionali per un esame congiunto sugli eventuali interventi da adottare.
Nel contempo si procederà alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle sedi locali aziendali, ove non costituiti o decaduti.
In proposito le parti si impegnano a definire in apposito accordo sindacale quanto sopra (numero e criteri di individuazione dei RLS in macro-aree, etc.) entro il prossimo mese di giugno 2011.

Articolo 5) Pari opportunità
Le parti convengono di realizzare, in attuazione delle direttive U.E., delle disposizioni legislative in materia di parità uomo/donna, e di quanto contenuto nell’Avviso interconfederale stipulato lo scorso 8 marzo 2011, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tal fine viene costituito il gruppo di lavoro per le “Pari Opportunità” composto da 5 componenti, (3 nominati dalle OO.SS. Nazionali, 1 da bofrost* Distribuzione Italia spa e 1 da Overtel srl) con durata biennale dalla sua costituzione e con il compito di:
• studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia nazionale e comunitaria;
• formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli eventuali ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il “Gruppo”, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 e norme successive correlate, si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti contemplati dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Le parti riconoscono congiuntamente che la figura professionale dell’Operatore di Vendita nell’ambito del Gruppo bofrost* è applicabile, come di fatto già avviene, a personale femminile, concretizzando in tal modo pari opportunità lavorative uomo-donna.
Il “Gruppo” di lavoro, annualmente, riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo.
Dichiarazione congiunta
Nel quadro dei rapporti che si intendono instaurare per gestire corrette relazioni sindacali, le parti hanno convenuto sulla opportunità che il Gruppo bofrost*, per favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella gestione del presente accordo, metta a disposizione - oltre all’utilizzo dei fax aziendali - una apposita bacheca elettronica (notizie sindacali) consentendo l’utilizzo della posta elettronica della rete aziendale (Intranet).
In attesa della definizione della bacheca elettronica le parti concordano che le informazioni di natura sindacale da diffondere alle diverse unità produttive saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica aziendale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., la quale provvederà all’invio alle strutture interessate.

Parte seconda
Articolo 6) Modifiche all’organizzazione del lavoro - procedura

Premessa
Il riferimento principale che le parti intendono valorizzare, in premessa del presente articolo, concerne quanto riportato nella “Premessa generale” del TUCI, nel quale è evidenziato quanto le parti hanno concordato per attuare una significativa riorganizzazione delle aziende del Gruppo bofrost* Italia, la quale ha anche comportato degli interventi di riequilibrio del personale, al fine di consolidare un percorso virtuoso di sviluppo e rilancio della redditività aziendale e della stessa occupazione.
Pertanto, il modello organizzativo cui si intende concordemente fare riferimento, ferme restando le esigenze poste dalla mission sociale del Gruppo bofrost* Italia e del Socio di riferimento, che debbono ritenere prioritario il consolidamento e lo sviluppo economico ed industriale del gruppo stesso, le parti ritengono che le procedure sperimentate nel corso dell’ultimo quinquennio, le quali hanno consentito di intervenire concordemente per il risanamento organizzativo, possano costituire il punto di riferimento generale per le presenti e future relazioni sindacali.
Tutto ciò premesso le parti hanno, altresì, convenuto che qualora l'azienda intenda intervenire nella organizzazione del lavoro a livello decentrato/territoriale con l'introduzione di nuovi strumenti, nuove metodologie, nuovi criteri di servizio alla clientela, venga adottata la seguente procedura:
la fase:
a) Incontro tra RSA o RSU della unità locale interessata unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti con l’Area manager di riferimento, eventualmente assistito da Risorse Umane. Nel corso di tale incontro l’Azienda esporrà le sue esigenze e i relativi programmi al fine di procedere ad un esame congiunto.
b) Entro 15 giorni dall’incontro potranno definirsi accordi che dovranno risultare da verbale di accordo o di mancato accordo, che dovrà essere inviato alle rispettive OO.SS. nazionali e alla Direzione aziendale.
2a fase:
a) In caso di mancato accordo, entro 5 giorni dal termine della procedura di cui alla la fase e risultante dalla data di stesura di mancato accordo, la Direzione aziendale e le OO.SS. Nazionali daranno avvio alla procedura della 2° fase, con la quale ci si riferirà immediatamente al tavolo nazionale come dalla Premessa del presente articolo
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che la procedura suddetta, così come articolata nelle due fasi, debba considerarsi esaurita in un arco di tempo che complessivamente non superi i 35 giorni.

Articolo 7) Formazione
Le parti hanno valutato il confronto che su tale tema è stato prodotto, sia nel percorso di riorganizzazione, sia nel corso del negoziato per il rinnovo del presente TUCI.
Si è concordemente considerato che tali processi, conseguenti anche allo sviluppo tecnologico del commercio, all’andamento del mercato, alle modifiche della legislazione, e alla luce della riorganizzazione attuata e da attuare, produrranno l’esigenza di definire nuovi saperi, nuove funzioni e nuove competenze professionali per i quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare i lavoratori operanti nelle aziende del gruppo bofrost*.
Atteso che, attualmente, sono riconoscibili in Azienda diverse tipologie formative:
[...]
c) con moduli formativi sintetici sulle norme lavoristiche e contrattuali;
[…]
e) di formazione trasversale: moduli obbligatori su salute sicurezza, informatica, etc..
f) di formazione organizzativa dei responsabili (gestione delle Risorse Umane, Diritti&Doveri dei lavoratori, bilateralità, motivazione, sostegno e counseling, etc.).
[…]
7.1 - Formazione continua e/o permanente […]

Parte terza
Articolo 10) Prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa si svolgerà su cinque giorni alla settimana generalmente dal lunedì al venerdì salvo quanto previsto per le specifiche aree commerciali come di seguito indicato.
Le parti, in considerazione di particolari esigenze commerciali, che sono necessariamente connesse al tipo di business di cui trattasi, le quali riguardano l’operatività in alcune giornate di sabato, convengono di stabilire un calendario annuo connesso con il recupero delle festività infrasettimanali, (e dunque da concordare di anno in anno in apposito incontro), dei sabati stessi e delle rispettive date. In tali giornate, in tutti i settori aziendali del Gruppo, i lavoratori saranno a disposizione delle rispettive unità locali, previo un tempestivo confronto e informazione a livello locale con le RSA ovvero con le OO.SS. territoriali, per stabilire le modalità operative.
Distribuzione: modalità particolare
In considerazione di quanto previsto anche dall’art. 4 del “Protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita” del CCNL, le parti convengono di poter prevedere - nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore a livello locale e sia consentito dall’organizzazione del lavoro in essere - una prestazione di lavoro articolata alternando settimane nelle quali si lavori per sei (6) giornate e di conseguenza settimane nelle quali si lavori per quattro (4) giornate, fermo restando l’impegno di lavoro mensile contrattuale. Resta inteso che tale diversa modalità non inficia in alcun modo l’organizzazione del lavoro generale contrattualmente regolamentata.
È altresì prevista la possibilità, su richiesta dei singoli lavoratori, di operare lo slittamento al sabato dell’orario di lavoro settimanale, con inizio nella giornata di martedì e riposo nella giornata di lunedì.
Le parti concordano che, per il corrente anno commerciale 2011/2012, i sabati individuati sono quelli indicati nell’allegato B - “Calendario dei sabati lavorativi per ogni anno commerciale”, che costituisce, opportunamente aggiornato anno per anno, parte integrante del presente accordo.
[…]
La Telefonia
Per quanto concerne la telefonia, le parti concordano che, per il corrente anno commerciale 2011/2012, i sabati individuati sono quelli indicati nell’allegato B - “Calendario dei sabati lavorativi per ogni anno commerciale”, che costituisce, opportunamente aggiornato anno per anno, parte integrante del presente accordo.
[…]

Articolo 17) Mezzi e strumenti aziendali: automezzo, terminalino, divisa aziendale, tessera carburante, telefono cellulare, tessera Viacard
a) Automezzo
L’operatore di vendita è responsabile dell’automezzo in dotazione, sia per quanto concerne il suo ordinario e quotidiano utilizzo, sia per ciò che riguarda gli aspetti legati alla manutenzione ordinaria, nonché alla segnalazione di qualsiasi anomalia che possa mettere a repentaglio l’utilizzo normale e l’efficienza del mezzo stesso.
In caso di inosservanza accertata come colposa dei suddetti comportamenti, oltre all’attivazione della normale procedura prevista dal codice disciplinare, l’Azienda potrà attivarsi per recuperare il valore corrispettivo degli eventuali danni generati, sia connessi alle eventuali esigenze di riparazione dell’automezzo non tempestivamente segnalate e programmate, sia alle conseguenze di un non adeguato e corretto uso del mezzo stesso, che possa causare anche danni a “terzi”, dalle competenze retributive del dipendente.
[…]

Parte quarta
Articolo 23) Premio Sicurezza per “mancato incidente”

Per tutte le classi professionali di Operatori di vendita, al fine di sviluppare una cultura e un comportamento pratico orientato alla sicurezza del lavoro, viene riconosciuto un premio come sopra denominato e secondo le seguenti modalità:
- all'Operatore di Vendita, che nel corso di un anno completo (gennaio-dicembre), non abbia provocato incidenti alla guida dell'automezzo assegnatogli con danni attribuibili a sua colpa, verrà erogato, entro il primo trimestre successivo alla data di chiusura dell’anno commerciale, un “Premio sicurezza per mancato incidente", facendo riferimento, per quanto riguarda le Tabelle di premio, alla normativa del TUCI stipulato il 14 febbraio 2003, tenuto conto delle modifiche intercorse successivamente con riferimento alla Polizza assicurativa.
Le parti si incontreranno entro giugno del corrente anno (2011) per concordare una nuova normativa sulla materia.

Parte quinta
Articolo 24) Norme disciplinari

Le parti confermano l’impostazione contrattuale in materia di norme disciplinari, anche per ciò che attiene il tipo e il livello dei provvedimenti disciplinari che possono essere adottati.
Considerato, peraltro, che la formulazione dell’art. 23 del Protocollo Aggiuntivo per Operatori di Vendita, contenuto nel CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, manca di ogni riferimento che consenta di individuare con la massima obiettività possibile il livello e la sanzione da comminare, le parti convengono che la inosservanza dei doveri da parte dell’Operatore di Vendita nello svolgimento del proprio lavoro, comporterà l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, che saranno adottati in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
- Il richiamo verbale (o biasimo) sarà inflitto per le mancanze lievi.
- Il richiamo scritto sarà applicato nei casi di recidività per i quali si applica il richiamo verbale.
- La multa, pari a mezza giornata di retribuzione, si applica nei seguenti casi:
• ritardo, anche dopo ripetuti richiami, dell’inizio del lavoro senza giustificazione (per inizio del lavoro si intende la fascia oraria definita in ciascuna unità locale);
[…]
• esecuzione in modo negligente, imprudente ed incongruo del lavoro, o comunque in contrasto con le modalità corrette di comportamento individuale e di gruppo;
[…]
• commissione di gravi infrazioni al codice della strada nella guida dell’automezzo aziendale, accertato dalle competenti autorità;
[…]
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, sarà applicata nei seguenti casi:
• danneggiamento ai beni e agli strumenti ricevuti in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
• inidoneità al servizio a causa di evidente non perfetto controllo delle proprie facoltà psico-fisiche;
• commissione di recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono l’applicazione della multa, salvo il caso di assenza ingiustificata;
[…]
- Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applicherà nei casi seguenti:
[…]
• commissione di recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono l’applicazione della sospensione disciplinare.