Tipologia: CCNL
Data firma: 12 dicembre 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Ancef e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione fiori freschi recisi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1
Articolo 2
Relazioni sindacali
Articolo 3
Pari opportunità
Articolo 4
Classificazione del personale
Articolo 5
Quadri
Articolo 6
Assunzione
Articolo 7
Soggetti riservatari
Articolo 8
Stagionalità Assunzione a tempo determinato
Articolo 9
Altre ipotesi di assunzione a termine
Articolo 10
Indennità percentualizzate
Articolo 11
Articolo 12 Premio di stagionalità
Diritto di precedenza
Articolo 13
Periodo di prova
Articolo 14
Apprendistato - Sfera di applicabilità
Articolo 15
Numero di apprendisti
Articolo 16
Limiti di età
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Apprendistato in aziende di stagione
Articolo 25
Articolo 26
Orario di lavoro
Articolo 27
Flessibilità orario di lavoro
Articolo 28
Riduzione di orario di lavoro
Articolo 29
Lavoro a tempo parziale
Articolo 30
Riproporzionamento
Articolo 31
Orario supplementare
Articolo 32
Lavoro straordinario
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Riposo settimanale e festività
Articolo 36
Articolo 37
Assenze e congedi
Articolo 38
Articolo 39
Congedo per lutto
Articolo 40
Diritto allo studio
Articolo 41
Congedo matrimoniale
Articolo 42
Chiamata e richiamo alle armi
Articolo 43
Articolo 44
Missioni e trasferte
Articolo 45
Orario di lavoro in trasferta
Articolo 46
Doveri e responsabilità' dei conducenti
Articolo 47
Ritiro patente
Articolo 47/bis
Trasferimento del lavoratore
Articolo 48
Malattie e infortuni
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53
Ambiente di lavoro e sicurezza sul lavoro
Articolo 54
Conservazione del posto
Articolo 55
 Tubercolosi
Articolo 56
Aspettative non retribuite
Articolo 57
Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Articolo 58
Articolo 59
Sospensione del lavoro
Articolo 60
Anzianità di servizio
Articolo 61
Anzianità convenzionale
Articolo 62
Passaggio di qualifica
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 65
Scatti di anzianità
Articolo 66
Trattamento economico
Articolo 67
Tabelle retributive
Articolo 68
Nuovi minimi retributivi
Una tantum
Articolo 69
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72
Mensilità supplementari
Articolo 73 13a mensilità
Articolo 74 14a mensilità
Ferie
Articolo 75
Risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 76
Articolo 77
Articolo 78
Articolo 79
Articolo 80
Articolo 81
Preavviso
Articolo 82
Articolo 83
Trattamento di fine rapporto
Articolo 84
• Retribuzione da considerare
• Anticipazione
Articolo 85
Articolo 86
Articolo 87
Articolo 88
Articolo 89
Prestazioni integrative
Articolo 90
Norme disciplinari
Articolo 91
Articolo 92
Articolo 93
Articolo 94
Articolo 95
Articolo 96
Articolo 97
Alloggio
Articolo 98
Indumenti di lavoro
Articolo 99
Delegato aziendale
Articolo 100
Rappresentanza sindacale unitaria
Articolo 101
Diritti sindacali
Articolo 102
Articolo 103
Articolo 104
Articolo 105
Articolo 106
Articolo 106/bis
Livelli di contrattazione
Articolo 107
Commissione paritetica e conciliazione delle controversie
Articolo 108
Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Articolo 109
Articolo 110
Procedure per il rinnovo del CCNL
Articolo 111
Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 Commissione Paritetica Provinciale
Allegato n. 2 Contratti di Formazione e Lavoro
Allegato n. 3 Accordo Assunzioni Contratto a Termine
Allegato n.4 Statuto Ente Bilaterale

Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per tutto il territorio nazionale per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e GEIE

Addì 12 dicembre 2002 tra l’Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori (Ancef) […] da una parte e dall’altra parte la Flai-Cgil […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat Cisl – […]; con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) rappresentata dal Segretario Confederale […], l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (Uiltucs-Uil) […] con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) nella persona della Segreterio Confederale […] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e l’esportazione all’ingrosso di fiori freschi recisi e verde ornamentale, composto da 111 articoli letti, approvati e sottoscritti da tutte le organizzazioni stipulanti.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale, operaio e impiegatizio, dipendente da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituita, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative e GEIE, aziende dell’indotto ed il relativo personale dipendente.

Relazioni sindacali
Articolo 3

Di norma almeno tre volte all’anno le parti stipulanti si incontreranno al fine di esaminare i seguenti punti:
- Analisi del settore economico ed andamento in relazione alla situazione nazionale ed internazionale ed ai flussi commerciali e/o loro modificazioni.
- Analisi e proposte per l’incentivazione di un moderno sistema di commercializzazione del prodotto, con la previsione di promuovere incontri congiunti e/o disgiunti con i competenti ministeri, enti pubblici, regioni o enti locali in genere al fine di individuare forme opportune di sviluppo del commercio ed esportazione/importazione dei fiori.
- Analisi e proposte in ordine al mercato del lavoro o allo sviluppo dell’occupazione giovanile, formazione lavoro, struttura occupazionale del settore, qualificazione e riqualificazione professionale.

Stagionalità Assunzione a tempo determinato
Articolo 9

[…]
Le parti stabiliscono quanto segue:
A) È consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato alle seguenti condizioni:
[…]
B) Le aziende che intendessero procedere a tale tipo di assunzioni, dovranno darne preventiva comunicazione, per parere di conformità contrattuale, alla Commissione Paritetica Provinciale di cui all’allegato n.1 del presente contratto specificando:
1) il numero dei lavoratori che si intendono assumere a tempo determinato ai sensi dell’art.23 legge 56/87;
2) il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato;
3) le mansioni ed il livello contrattuale;
4) l’impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale ed integrativa;
5) il numero di dipendenti in azienda a tempo indeterminato in forza all’atto della richiesta di assunzione a tempo determinato.
C) Eventuali proroghe del contratto a termine dovranno essere valutate preventivamente dalla Commissione Paritetica Provinciale là dove costituita.
[…]

Altre ipotesi di assunzione a termine
Articolo 10

Resta comunque fatta salva per le aziende, ricorrendo le specifiche previsioni normative, la facoltà di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi delle normative vigenti e dal presente contratto e, previo parere di conformità rilasciato dalla Commissione Paritetica là dove costituita.

Limiti di età
Articolo 17

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n.1 e 2 del regolamento CEE n.2081/93 del consiglio del 20/07/93, e successive modificazioni, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17/10/1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi di legge. La durata dell’apprendistato non potrà essere comunque inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 4 anni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.

Articolo 20
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire, nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria di corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi all’anno;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titolo di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Articolo 21
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Articolo 22
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 16 sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Articolo 26
Le organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del commercio esportazione di fiori in collaborazione con le Regioni e gli Enti competenti per il tramite della Commissione Paritetica Provinciale là dove costituita.
L’apprendistato per ulteriori qualifiche sarà individuato nella contrattazione di 2° livello.

Orario di lavoro
Articolo 27
La durata dell’orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continua; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero. Il nastro orario si intende fino ad un massimo di 12 ore giornaliere. Per i lavoratori inquadrati nei livelli di quadro, 1° super e 1° si applicano, in materia di durata del lavoro, le norme di cui all’art. 3 del R.D.L. 692/23 salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

Flessibilità orario di lavoro
Articolo 28

Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento all’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 100 ore nell’anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
L’azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la flessibilità dell’orario di lavoro, dovrà comunicare alla Commissione Provinciale i lavoratori ed il numero di ore effettuate in eccedenza nel mese, desumibili dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce la comunicazione. L’azienda dovrà altresì comunicare alla Commissione Paritetica Provinciale l’avvenuto recupero, trasmettendo i dati del lavoratore ed il numero di ore recuperate estratte dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce tale comunicazione.
Nel caso in cui in determinati periodi dell’anno, si verificasse un calo improvviso e non programmato di lavoro, l’azienda potrà far effettuare ai lavoratori un orario inferiore rispetto all’orario previsto dal contratto di lavoro mantenendo la retribuzione relativa all’orario contrattuale; l’azienda potrà successivamente compensare le ore effettuate in meno, con le ore effettuate per prestazioni aggiuntive durante i periodi di maggior intensità lavorativa.
L’azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto dal paragrafo precedente, dovrà effettuare le comunicazioni alla Commissione Paritetica Provinciale così come inizialmente indicato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all’orario normale di lavoro previsto dall'art.27 del presente CCNL, che a seguito del nulla osta necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati.
L’eventuale interruzione dell’orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe già previste concordate sede locale.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Lavoro straordinario
Articolo 33

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 170 ore annue.

Articolo 35
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione su richiesta delle organizzazioni, presso la sede locale Associazione dei Commercianti Esportatori Fiori “Ancef” il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione.
[…]

Riposo settimanale e festività
Articolo 36

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali di cui alla legge 22/2/1934 n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale mensile, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo.
[…]

Doveri e responsabilità dei conducenti
Articolo 47

Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Il conducente é responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda.

Malattie e infortuni
Articolo 53

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro: quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Ambiente di lavoro e sicurezza sul lavoro
Articolo 54

Al fine di migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro le parti convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalla norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione. Le parti visto il D.Lgs 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs 242 del 19/03/96, convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.

Tubercolosi
Articolo 56

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC e dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza dei quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti, l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge 14 Dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto, cessa comunque ove sia dichiarata l’idoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’idoneità stessa, decide in via definitiva, il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86.
[…]

Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Articolo 58

I congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ammessi alla maternità o alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità sono disciplinati dalle seguenti norme:
Legge 30/12/1971 n. 1204;
D.P.R. 25/11/1976 n. 1026;
Legge 9/12/1977 n. 903;
Legge 8/3/2000 n. 53
Dlgs. 26/3/2001 n. 151

Articolo 59
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Norme disciplinari
Articolo 94

[…]
Il personale ha altresì l'obbligo rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Articolo 95
Fermo restando quanto previsto dal precedente art.38 per le assenze ingiustificate e dal precedente art.93 per i ritardi, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano;
1) rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
2) contestazione per iscritto nei casi di recidiva,
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione,
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10,
5) licenziamento per giusta causa, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco) art.2119 del C.C.
Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui agli art.li 2104 - 2105 C.C., e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’art.38, dal primo o secondo comma dell’art.92 e del terzo comma dell’art.94 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del C.C.
Il licenziamento in tronco si applica altresì in caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[…]

Indumenti di lavoro
Articolo 99

È istituita un’indennità di vestiario, ad ogni dipendente, nella misura di € 26,00 all’anno o per stagione.
Le ditte che forniscono ogni stagione due grembiuli, guanti e impermeabili sono esonerate dal pagamento di detta indennità.

Delegato aziendale
Articolo 100

Nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
[…]

Diritti sindacali
Articolo 105

Nelle unità produttive nelle quali sono occupati da 6 a 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e/o del lavoro. […]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro, dovrà avere luogo e modalità che tengono conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento del delegato aziendale e/o delle OO.SS.

Articolo 106/bis
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Livelli di contrattazione
Articolo 107

Oltre al presente contratto CCNL le parti stabiliscono, nel rispetto degli accordi interconfederali del Luglio 1993, il secondo livello di contrattazione a livello territoriale.
La contrattazione a livello territoriale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[…]
Nel corso della sua vigenza le parti nei tempi che saranno ritenuti necessari svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL dagli accordi Collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alle Leggi sulle pari opportunità.

Commissione paritetica e conciliazione delle controversie
Articolo 108

È costituita a Sanremo presso la sede dell’ Ancef la Commissione Paritetica Provinciale che dovrà esaminare le controversie di interpretazione ed applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali.
La Commissione Paritetica di cui sopra è composta da n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti nominati.
- 2 dalla Flai-Cgil
- 2 dalla Fisascat-Cisl
- 2 dalla Uiltucs-Uil
- 3 membri effettivi e 3 supplenti nominati dall’Ancef.
[…]
Tra gli scopi che si prefigge la Commissione Paritetica, oltre l’assistenza contrattuale, per tutte le controversie individuali relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso la Commissione Paritetica Provinciale Commercianti Esportatori Fiori competente per il territorio con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Ancef.
b) per i prestatori d’opera, dell'organizzazione sindacale locale di una delle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
Dei servizi svolti dalla Commissione paritetica Nazionale o sue articolazioni territoriali possono avvalersi tutte le aziende del settore e tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.