Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2018, n. 26855 - Infortunio mortale all'interno dello scavo privo di idonea armatura e realizzato in terreno del tutto friabile


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 24/05/2018

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Isernia resa in data 29.06.2016, nei confronti di A.M., A.D. e M.S., in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica, concesse le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, rideterminava le pene originariamente inflitte e confermava nel resto. La Corte territoriale condannava i prevenuti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, per il giudizio di appello.
Ad A.D., in qualità di committente e gestore di fatto delle opere di seguito indicate, ad A.M., originariamente indicato nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Big srl, affidataria dei lavori e a M.S., titolare dell'omonima ditta individuale incaricata di eseguire i lavori di sistemazione di tubi e pozzetti per un tratto fognario nell'area antistante il centro commerciale A., per colpa consistita nella violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, per aver fatto eseguire le opere di scavo con mezzi meccanici senza la preventiva armatura e consolidamento del terreno, si contesta di aver cagionato il decesso di R.C., dipendente della ditta M., che, calatosi nella scavo per sistemare il terzo tubo del nuovo tratto fognario, veniva travolto dallo smottamento del terreno presente sulla parete laterale.
La Corte di merito, per quanto rileva in questa sede, confermava l'affermazione di responsabilità penale dei richiamati imputati, osservando che lo scavo, per iniziativa degli A., quali gestori di fatto del cantiere, non rispettava i criteri antinfortunistici ed era stato effettuato su terreno friabile in quanto costituente materiale di riporto. Il Collegio considerava che M.S. aveva appositamente distolto dal ruolo che stava svolgendo il dipendente R.C., per impiegarlo all'Interno dello scavo, per l'apposizione dei tubi.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione Stefanino M., a mezzo del difensore.
Dopo aver ripercorso i termini dell'intera vicenda processuale, con il primo motivo l'esponente denuncia il vizio motivazionale ed il travisamento delle prove.
La parte osserva che i giudici di merito si sono basati sulle dichiarazioni rese dal coimputato L.LM., il quale aveva riferito dell'ordine che A.D. aveva impartito al M., per la sistemazione dei tubi della rete fognaria. L'esponente rileva che la Corte di Appello si è limitata a richiamare le considerazioni del primo giudice, omettendo di confrontarsi con le censure difensive. A fondamento del dedotto travisamenti dei fatti, nel ricorso vengono richiamati stralci della deposizione del teste R.DC.. L'esponente rileva che i giudici di secondo grado non hanno conferentemente valutato l'attendibilità del dichiarante L.LM. - erroneamente indicato in sentenza come teste - coimputato portare di uno specifico interesse ad addebitare ai correi la responsabilità di quanto accaduto. Il ricorrente rileva che L.LM. aveva una propria autonomia gestionale; e sottolinea che le sue dichiarazioni, circa l'esistenza di un accordo, stretto il 23 novembre 2009, tra gli idraulici e gli A. per concludere il lavoro di interramento dei tubi il giorno successivo, risultano contraddette da quanto riferito dal teste R.DC..
Sotto altro aspetto, l'esponente rileva che, sul piano oggettivo, le dichiarazioni rese da L.LM. sono del tutto generiche, anche rispetto al tenore della conversazione intercorsa con M. Stefano. Considera che le predette dichiarazioni sono rimaste prive di riscontri esterni individualizzanti, di talché si risolvono in una propalazione autoreferenziale. L'esponente sottolinea che la mattina del 24 novembre 2009, all'interno dello scavo, unitamente a R.C., stava operando Pietro M., figlio di Stefano M.. Sul punto, considera che la ditta M. non aveva neppure l'abilitazione per realizzare le opere fognarie; e rileva che Pietro ha reso dichiarazioni menzognere al fine di salvare se stesso, posto che si era indebitamente sostituito al padre, consentendo al R.C. di scendere nello scavo, su richiesta della committenza.
Con il secondo motivo l'esponente rileva che R.C. si calò nello scavo nonostante l'evidente situazione di pericolo, contravvenendo il principio di auto responsabilità che grava sui lavoratori. Ritiene che tale comportamento sia l'unico antecedente causale del sinistro, posto che M. Stefano neppure era a conoscenza del fatto che il 24.22.2009, a R.C. ed al figlio Pietro, fosse stato richiesto dalla committenza di calarsi nello scavo per eseguire le lavorazioni relative al tratto fognario.
3. Avverso la sentenza in esame hanno proposto ricorso per cassazione A.M. e A.D., a mezzo del difensore.
Dopo avere a loro volta richiamato i termini di fatto della vicenda, nel ricorso si osserva che secondo l'originaria contestazione A.M. era chiamato a rispondere nella sua qualità di amministratore della società Big srl; e si sottolinea che, una volta resosi conto che la Big srl non aveva avuto in affidamento alcuno dei lavori di cui si tratta, il pubblico ministero aveva modificato la contestazione attribuendo a A.M., come al fratello A.D., il ruolo di committente ed esecutore di fatto dei lavori di realizzazione del tratto fognario teatro del sinistro. 
Nel ricorso si osserva che la Corte di Appello non ha considerato il pregiudizio subito da A.M. per effetto delle errate contestazioni formulate dalla Procura; ciò in quanto A.M. è del tutto estraneo ai lavori, essendo solo uno dei condomini dell'immobile nel quale ha sede la società Big srl.
Ciò posto, le parti rilevano che non sono state svolte indagini sull'effettivo appaltatore dei lavori, né sulla ditta Doni che aveva effettuato il nolo a caldo dell'escavatore, né sull'operatore del predetto mezzo, V.A., che proseguì il lavoro nonostante la presenza del R.C. nello scavo.
Nel ricorso si rileva conclusivamente sul punto che A.M. ha subito un pregiudizio dalla originaria contestazione basata su di un errore di fatto; e si considera che risulta violato il disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo viene denunciata l'errata applicazione dell'art. 93, d.lgs. n. 81 del 2008, in riferimento alla posizione del committente A.D.. Si osserva che non risulta accertato che A.D. avesse le capacità tecniche e le possibilità operative per intervenire nell'attività affidata ad altri. Si rileva, inoltre, che A.D. seguiva la parte contabile ed amministrativa del cantiere senza ingerirsi nei lavori dello scavo. L'esponente considera che le dichiarazioni rese da L.LM., circa la richiesta rivoltagli da A.D., di sollecitare la ditta M. a destinare propri operai ai lavori di scavo, per ultimare l'allacciamento dei tubi, non è stata convalidata da altri testi.
Con il terzo motivo i ricorrenti osservano che l'affermazione di responsabilità di A.M. e A.D. A. è basata sul contenuto di deposizioni rese da soggetti interessati a scaricare su altri la responsabilità del sinistro.
Al riguardo, i ricorrenti rilevano che M.A., direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, aveva basato la propria linea difensiva sul fatto di non essere stato presente in cantiere il giorno dell'incidente; ed aveva sostenuto che i fratelli A., approfittando della sua assenza, avevano provveduto alla esecuzione dei lavori dell'ultimo tratto di fognatura.
Quanto a L.LM., i ricorrenti sottolineano che il predetto ha intentato una causa avanti al Giudice del lavoro, al fine di far dichiarare che il proprio rapporto interinale con la Big srl fosse da qualificare a tempo indeterminato; ed osservano che le dichiarazioni rese da L.LM. nel presente giudizio sono volte a convalidare la tesi sostenuta avanti al Giudice del lavoro.
I ricorrenti rilevano che anche la deposizione dell'Ispettore P. doveva essere analizzata sulla base di riscontri oggettivi. Specifiche censure riguardano l'apprezzamento delle dichiarazioni rese da V.A., manovratore dell'escavatore, di proprietà della ditta Doni, che ha realizzato lo scavo il giorno del sinistro, a sua volta indagato per il sinistro. 
Nel ricorso si osserva che i giudici non hanno diversificato le posizioni di A.M. e A.D. A., una volta assolto il committente effettivo, A.Mi..
Con il quarto motivo i ricorrenti osservano che non sussiste alcuna relazione causale tra il comportamento di A.M. e A.D. A. - dando pure per ammesso che costoro abbiano sollecitato l'ultimazione dei lavori che arrecavano disagio agli utenti del centro commerciale - ed il sinistro verificatosi. Ciò in quanto i lavori erano stati da tempo programmati e progettati da personale qualificato. I ricorrenti rilevano che occorreva approfondire il ruolo svolto dal coordinatore della sicurezza, dalla ditta assuntrice dei lavori, dalla ditta Doni e dall'escavatorista V.A.. Osservano che le valutazioni svolte dalla Corte di Appello, circa il ruolo concausale eventualmente riferibile al V.A. o al titolare della ditta Doni, e non in termini di responsabilità esclusiva di costoro, non possono essere condivise. Rilevano che il problema richiedeva una corretta interpretazione del significato da assegnare al disposto di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen., in tema di cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità. I ricorrenti rilevano che l'evento non risultava comunque prevedibile, da parte dei fratelli A., posto che si trattava della fase conclusiva di lavorazioni simili già effettuate nel cantiere; e neppure evitabile, posto che i contatti intercorsi con il V.A. erano volti ad una pronta definizione del lavoro e non avevano riguardato le modalità esecutive. I ricorrenti affermano, in conclusione, che il comportamento estremamente imprudente assunto dal V.A. ha interrotto il nesso causale, realizzando una causa che da sola ha determinato l'evento mortale.
4. Nell'interesse di A.M. è stato proposto ulteriore ricorso, affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo la parte osserva di essere stato ritenuto responsabile per la morte del dipendente della ditta M., quale gestore di fatto del cantiere, unitamente al fratello A.D.; sottolinea che la contestazione originaria riguardava la qualifica di titolare dell'Impresa Big srl, ritenuta affidataria dei lavori di realizzazione del nuovo tratto fognario. L'esponente censura la valutazione espressa dalla Corte di Appello, laddove i giudici hanno ritenuto che la richiama evenienza non abbia violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La parte rileva che l'omissione degli obblighi di sicurezza connessi alla qualità di responsabile della società committente (oggetto dell'addebito originario) ha connotati materiali del tutto diversi rispetto all'addebito di aver realizzato specifiche condotte commissive, mai contestate, in quanto gestore di fatto del cantiere. 
L'esponente rileva che, nel caso di specie, il difetto di correlazione tra la contestazione, costruita su profili di colpa per omissione ascrivibili a A.M. quale titolare della Big srl e la condotta commissiva ascritta al prevenuto all'esito del processo, quale gestore di fatto del cantiere, ha impedito il pieno esercizio dei diritti e delle prerogative di difesa.
Al riguardo, l'esponente osserva che la contestazione originaria non lasciava presagire che A.M. avrebbe dovuto difendersi dall'accusa di aver fattivamente gestito gli operai della ditta M.; di aver dato loro ordini di varia natura; di aver in particolare ordinato l'effettuazione dello scavo, sostituendosi indebitamente al responsabile per la sicurezza.
Considera che le richiamate condotte commissive non possono essere equiparate alle condotte omissive riferite al datore di lavoro in ragione della formale posizione di garanzia. Ritiene che la Corte di Appello, erroneamente, ha affermato che nei riguardi dell'imputato si era verificata una mera modifica della qualifica soggettiva di riferimento, priva di disagi difensivi. La parte sottolinea che il ruolo di gestore di fatto era stato ascritto dalla Procura unicamente al fratello A.D.; e che il diverso ruolo contestato a A.M. nella vicenda è andato componendosi nel corso del dibattimento, all'esito dell'esame dei coimputati L.LM. e M.A..
A fronte di tale quadro, il ricorrente osserva che sarebbe stata necessaria una modifica formale dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. o, in mancanza, la trasmissione degli atti al PM, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. La parte rileva che il giudice avrebbe dovuto concedere un termine a difesa, ex art. 516 cod. proc. pen., così da porre l'imputato nella condizione di rideterminare le proprie strategie difensive.
L'esponente rileva che si è verificata una violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen.; e chiede di verificare la compatibilità della citata norma con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 CEDU, ove dovesse ritenersi che l'art. 521 cod. proc. pen. consente la condanna di un imputato sulla scorta di una diversa qualifica soggettiva costruita sulla base di elementi della condotta emersi in dibattimento.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione della legge processuale e vizio motivazionale in riferimento all'omesso vaglio di attendibilità dei coimputati dichiaranti L.LM., M.A. e V.A., portatori di un interesse processuale opposto a quello del ricorrente. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha omesso di confutare le censure che erano state affidate all'atto di gravame di merito, rispetto alle dichiarazioni accusatorie rese da M.A. e L.LM., a loro volta attinti dalla imputazione in ragione delle specifiche qualifiche ricoperte. 
Nel ricorso si sottolinea che, in riferimento alla posizione di V.A., il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per la valutazione di propri profili di responsabilità. L'evenienza è ritenuta indicativa dell'interesse del V.A. a spostare su altri ogni profilo di responsabilità del sinistro.
Il ricorrente osserva che la Corte ha omesso di motivare rispetto alla antinomia che emerge tra le dichiarazioni di Stefanino M. e quelle di L.LM., circa il comportamento assunto da A.D. A., in riferimento alla decisione del M. di impiegare propri operai, che erano addetti a diverse mansioni, alle operazioni di posizionamento dei tubi nella scavo.
Con il terzo motivo viene dedotta la nullità della sentenza, in riferimento alla erronea valutazione circa la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, rispetto alla condotta dell'escavatorista V.A. della ditta Doni. Nel ricorso si rileva che la Corte di Appello si è limitata ad affermare che la condotta dell'escavatorista in ogni caso non avrebbe escluso il rapporto causale rispetto alla posizione dei coimputati, che non avevano osservato le prescrizioni sulla armatura dello scavo. Sul piano controfattuale, il deducente evidenzia che lo stesso V.A. ha ammesso di avere iniziato l'attività di riempimento del fossato, senza essersi reso conto della presenza di uomini all'interno dello stesso; ed osserva che i giudici avrebbero dovuto chiedersi cosa sarebbe accaduto, una volta eliminata dalla sequenza fattuale la condotta dell'escavatorista. Il deducente considera che l'art. 119, d.lgs. n. 81 del 2008 non prescrive l'armatura dello scavo in ogni caso, ma solo quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità; e rileva che, nel caso, la situazione di fatto non induceva a ritenere necessaria l'armatura.
Con il quarto motivo viene denunciata la nullità della sentenza, per mancata assunzione di prova decisiva, volta ad accertare lo stato dei luoghi in cui ebbe a verificarsi il sinistro e la solidità del terreno. L'esponente rileva che la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di perizia, si è limitata ad affermare che risultava evidente che il terreno limitrofo allo scavo era di riporto. Considera che i giudici avrebbero dovuto effettuare tale valutazione ponendosi nella condizione in cui si trovava l'agente al momento del fatto. Nel ricorso si sottolinea, a dimostrazione della circostanza che la non solidità del terreno non fosse prevedibile, che M.S., pur essendo perfettamente a conoscenza della natura delle opere in questione, aveva inviato nello scavo, oltre ad un proprio dipendente, il figlio Pietro.
5. La difesa di Stefanino M. ha depositato memoria. L'esponente ribadisce le doglianze affidate al primo motivo del ricorso principale, con specifico riferimento all'apprezzamento delle prove dichiarative.

 

Diritto

 


1. I ricorsi in esame impongono i seguenti rilievi.
2. Ci si sofferma, primieramente, sulla posizione dell'imputato A.M., esaminando le doglianze affidate al primo motivo del ricorso proposto unitamente al fratello A.D. ed al primo motivo del ricorso autonomamente dedotto.
Le censure non sono fondate.
2.1. Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le norme di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da una modificazione dell'imputazione che pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato. La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va cioè coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa. Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4, sentenza n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423). In tale ambito ricostruttivo, si è chiarito che sussiste il mutamento del fatto, quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, sentenza n. 36003 del 14/06/2004, Rv. 229756).
Sul tema di interesse, sono pure intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno ribadito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 24805101). Si tratta di principi di diritto costantemente seguiti dalle sezioni semplici, nelle pronuncia successive (Sez. 4, Sentenza n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Rv. 265946; Sez. 5, Sentenza n. 33878 del 03/05/2017, Rv. 271607).
2.2. Applicando i principi di diritto, ora richiamati, al caso di specie, deve osservarsi: che la valutazione espressa dalla Corte territoriale nel censire la doglianza relativa alla dedotta violazione del disposto dell'art. 521 cod. proc. pen., da parte del giudice di primo grado, risulta immune dalle dedotte censure; e che l'attribuzione a A.M. del ruolo di gestore di fatto del cantiere non ha determinato la modificazione dei termini essenziali della contestazione.
La Corte di Appello, nell'escludere la violazione delle prerogative difensive, ha osservato che il ruolo di committenti di fatto, ascrivibile ad entrambi i fratelli A., era emerso dalla escussione dei testi e che, su tale circostanza, la difesa dei prevenuti aveva interloquito sia in sede di controesame dei testimoni, che nell'atto di appello. Invero, nel corso del giudizio di primo grado, il pubblico ministero, preso atto del fatto che alla Big srl, di cui è titolare A.M., non era stata altrimenti affidata l'esecuzione delle opere di cui si tratta, diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione, ebbe ad attribuire a A.M. il ruolo di committente ed esecutore di fatto, unitamente a A.D. A..
Preme, sul punto, sottolineare che, nell'atto di appello proposto anche nell'interesse di A.M., la difesa ebbe a considerare espressamente che ad entrambi i fratelli A. era stato contestato l'esercizio di fatto dei poteri giuridici di riferimento nella gestione del cantiere. Si tratta di evenienza che dimostra di per sé l'insussistenza della dedotta violazione del diritto di difesa, posto che già in sede di gravame di merito A.M. confutò analiticamente le valutazioni espresse dal primo giudice, rispetto al ruolo in concreto riferito al predetto imputato, nella gestione dei lavori, come emerso dall'istruttoria dibattimentale. Rafforza il convincimento rilevare che, in realtà, secondo il tenore della originaria imputazione, a A.M. si contestava di avere fatto eseguire i lavori di scavo con mezzi meccanici senza la preventiva armatura, posto che la consistenza del terreno non dava sufficienti garanzie di stabilità; di non aver verificato l'esistenza delle condizioni di sicurezza e di non aver impedito la discesa dei dipendenti della ditta M. nello scavo, privo di armatura di sostegno.
E bene, la valutazione espressa dalla Corte di Appello, nell'escludere il dedotto difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, si colloca del tutto coerentemente nell'alveo dell'interpretazione dell'art., 521 cod. proc. pen. indicata dal diritto vivente. Invero, i profili di colpa già contestati al predetto imputato nel capo di imputazione, come chiarito, riguardavano comunque la gestione di fatto del cantiere relativo al centro commerciale A. e l'effettuazione dello scavo funzionale al rifacimento dell'impianto fognante.
3. Si viene ora ad esaminare il quarto motivo del ricorso di A.M., che involge una ulteriore eccezione di natura processuale.
L'assunto non ha pregio.
La doglianza impone di rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito: che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado; che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 5, Sentenza n. 6379 del 17/03/1999, dep. 21/05/1999, Rv. 213403).
Nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha poi affermato che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245009). E' poi appena il caso di rilevare che nell'ambito del presente procedimento i giudici di primo e secondo grado hanno espresso conformi valutazioni, in ordine all'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti, di talché non vengono altrimenti in rilievo le specifiche questioni interpretative, in tema di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, afferenti al diverso apprezzamento del materiale probatorio, per l'ipotesi di reformatio in pejus.
Orbene, nel caso di specie, la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, ha insindacabilmente rilevato che non occorreva disporre perizia volta accertamento dello stato dei luoghi, in quanto la natura di terreno di riporto, scarsamente solido, della zona ove venne effettuato lo scavo risulta dalla documentazione fotografica e dal tenore delle dichiarazioni del teste Bianco.
4. Le censure affidate al primo motivo del ricorso nell'interesse di Stefanino M. e nella successiva memoria del medesimo imputato, al terzo motivo del ricorso dei fratelli A.M. e A.D. A., al secondo motivo del ricorso proposto dal solo A.M., che si esaminano congiuntamente, si pongono ai limiti della inammissibilità.
Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione.
Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
A tale riguardo, occorre altresì sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, Rv. 235656; si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099 ove si è precisato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti invocano, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione delle fasi che precedettero i lavori di posizionamento dei tubi per l'ultimazione del tratto fognario, in data 24.11.2009. Tanto si osserva, con specifico riferimento al tema relativo alla gestione del cantiere ad opera dei fratelli A., che la Corte affronta con valutazione immune da aporie di ordine logico, saldamente ancorata al compendio probatorio. Si tratta di apprezzamento che, del tutto legittimamente, comprende pure le dichiarazioni rese da soggetti che avevano assunto la qualità di coindagati. Il Collegio, infatti, non ha omesso di vagliare, nel rispetto del canone di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., le propalazioni dei diversi dichiaranti, quali L.LM.. Con riferimento a quest'ultimo, in sentenza si rileva che la sua deposizione risulta estrinsecamente riscontrata, oltre che in via logica, direttamente dalle dichiarazioni dei testimoni escussi; e ciò con specifico riguardo al ruolo concretamente svolto da L.LM., nell'ambito del cantiere. Preme poi evidenziare che la Corte di Appello ha pure esaurientemente affrontato il tema relativo alla disomogeneità degli interessi sostanziali di cui erano portatori i diversi dichiaranti. In sentenza, infatti, si rileva che deve escludersi una volontà calunniatoria nei confronti degli A., da parte di L.LM., avuto riguardo alla analiticità delle circostanze riferite dal predetto dichiarante. Oltre a ciò, i giudici di secondo grado hanno sottolineato che anche le dichiarazioni rese dal responsabile per la sicurezza M.A. risultano attendibili; ciò, sia in considerazione del fatto che il piano per la sicurezza redatto dal M.A. è risultato adeguato alle esigenze del cantiere, sia per la decisiva circostanza che i lavori di scavo, come realizzati, non erano stati inseriti nel progetto originario. La Corte distrettuale ha pure evidenziato che l'escavatorista V.A., che stava operando nello scavo secondo lo schema del nolo a caldo, non era stato fatto oggetto di alcun procedimento penale; e che le dichiarazioni rese dall'escavatorista, sugli ordini impartiti anche da A.M. nella gestione del cantiere, avevano trovato conferma in quanto riferito dal M.A.. Conclusivamente sul punto, si rileva che neppure sindacabili risultano le valutazioni espresse dalla Corte territoriale rispetto al ruolo assunto, in concreto, da Pietro M., che venne inviato dal padre Stefanino all'interno dello scavo, proprio in ragione delle pressioni che il titolare della omonima ditta aveva ricevuto dai committenti, interessati alla rapida chiusura del lavoro di interramento.
5. L'ordine di considerazioni che precede conduce pure ad apprezzare la manifesta infondatezza del motivo di censura, oggetto del ricorso congiunto dei fratelli A., con il quale si contesta l'intervenuta ingerenza nella gestione del cantiere e nella esecuzione delle opere dello scavo. Del resto, la Corte regolatrice risulta consolidata nel rilevare che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro anche al committente. Con la precisazione che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di talché, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, tenuto anche conto della sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché della agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (Sez. 4, Sentenza n. 3563 del 18/01/2012, Rv. 252672). 
6. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse di M.S. non ha pregio.
Rispetto al mancato apprezzamento del carattere abnorme della condotta posta in essere dal dipendente R.C., in sentenza si sottolinea che M.S. era perfettamente al corrente delle mansioni che R.C. avrebbe dovuto svolgere nello scavo. Oltre a ciò, i giudici di appello sottolineano che neppure il carattere della abnormità può essere rinvenuto nella condotta dell'escavatorista V.A.. Sul punto, in sentenza si chiarisce che dall'istruttoria dibattimentale è pacificamente emerso che lo scavo non rispettasse le prescrizioni di legge, non essendo provvisto, nonostante la profondità superiore ad un metro e cinquanta centimetri, di idonea armatura; e che era stato realizzato in terreno del tutto friabile.
E bene: il richiamato percorso argomentativo si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
Non sfugge che la Corte regolatrice ha pure considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore; ciò in quanto il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073). Occorre peraltro considerare che, nel caso di specie, le indicazioni emergenti dalla sentenza impugnata evidenziano che la committenza non aveva adempiuto alle obbligazioni discendenti dalla posizione assunta.
Conseguentemente, il caso di giudizio resta estraneo dall'ambito di operatività della teorica da ultimo citata, per insussistenza delle specifiche condizioni fattuali di riferimento.
7. In tali termini si introduce l'esame congiunto del quarto motivo del ricorso dei fratelli A. e del terzo motivo del ricorso di A.M..
Si tratta di censure prive di pregio.
La Corte regolatrice ha chiarito che è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, Sentenza n. 15493 del 10/03/2016, Rv. 266786; conforme Sez. 4, Sentenza n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 269001).
E bene, come sopra evidenziato, i giudici di merito hanno chiarito che lo scavo era stato realizzato in patente violazione dell'art. 119, d.lgs. n. 81 del 2008. Oltre a ciò, in sentenza si osserva che A.D. A. si era ingerito nella gestione del cantiere e nella effettuazione delle opere fognarie, in particolare; e che M.S., che ebbe a destinare il proprio dipendente alla scavo, era ben edotto sullo stato dei luoghi.
L'ordine di considerazioni che precede induce a rilevare la non sindacabilità della valutazione effettuata dalla Corte di Appello, laddove i giudici hanno osservato che la condotta dell'escavatorista V.A. non poteva altrimenti rilevare ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Sul punto i giudici di merito hanno sottolineato che l'inosservanza delle doverose cautele, riferibile agli odierni imputati per le ragioni sopra ricordate, aveva avuto un ruolo determinate nella verificazione del sinistro; ed hanno quindi considerato che l'azione dell'escavatorista, ove pure ritenuta causalmente concorrente, non consentiva di escludere la riferibilità causale tra le condotte colpose dei ricorrenti e l'evento mortale, come in concreto verificatosi, posto che le norme antinfortunistiche violate, oggetto dell'imputazione, miravano proprio a scongiurare il pericolo di crollo.
8. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente M., unico imputato destinatario della richiesta risarcitoria nel presente giudizio, viene pure condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili Omissis, liquidate come a dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì M.S. anche alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili Omissis, che liquida in EURO 3.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 24 maggio 2018.