Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2018, n. 27426 - Inalazione mortale di un prodotto nocivo. Ricorso per abnormità dell'atto: inammissibile


 

 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 24/05/2018

 

 

 

FattoDiritto

 


1. Con provvedimento del 12 maggio 2017 il G.I.P. presso il Tribunale di Siena ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di M.S., indagato per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato la morte di C.P., per colpa consistita nell'omissione di misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione all'inalazione di un prodotto nocivo per la salute, denominato Idrostop.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso, a mezzo del suo difensore OMISSIS, formulando un unico motivo con cui lamenta l'abnormità dell'atto, per avere il giudice per le indagini preliminari disposto l'archiviazione sulla base dell'inutilità dell'integrazione probatoria, con un giudizio rivolto alla valutazione della responsabilità dell'indagato e non alla sostenibilità dell'azione, così escludendo la necessità di un esame istologico, dell'esame dei medici che ebbero in cura il C.P., dell'accertamento dei presidi antinfortunistici messi a disposizione del lavoratore. Rileva che il provvedimento di archiviazione del G.I.P., negando l'evidenza dei contenuti conoscitivi delle prove acquisibili, rende l'archiviazione fuori dagli schemi previsti dall'art. 409 cod. proc. pen.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Va premesso che l'art. 409, comma 6A cod. proc. pen., vigente all'epoca della formulazione della presente impugnazione, prevedeva la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5. La norma è stata abrogata dall'art. 1 comma 32 lett. c) della Legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza 3 agosto 2017, che con l'art. 1, comma 33 ha introdotto l'art. 410 bis cod. proc. pen. che regola i casi di nullità del provvedimento di archiviazione ed il relativo procedimento di reclamo avanti al Tribunale in composizione monocratica. Al presente ricorso, nondimeno, va applicata la disposizione di cui all'art. 409 comma 6A, in forza del principio tempus regit actum.
5. Fatta questa precisazione, occorre rilevare che le ipotesi di cui all'art. 127, comma 5A cod. proc. pen. limitano tassativamente il ricorso all'inosservanza delle disposizioni sull'intervento delle parti in camera di consiglio, a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 51557 del 16/11/2016 Cc. (dep. 02/12/2016). Così come è esclusa l'ammissibilità del ricorso laddove si censuri il provvedimento per vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato, nonché alla necessità di investigazioni suppletive (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 14564 del 07/03/2017 Cc. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269720).
6. Nessuno dei vizi di cui all'art. 127, comma 5A è stato fatto valere in questa sede. Le doglianze, al contrario, sono rivolte proprio ad ottenere la rimozione del provvedimento di archiviazione per quei motivi per i quali il ricorso per cassazione non è pacificamente consentito. Né il mancato ulteriore approfondimento istruttorio, la cui non utilità è stata largamente motivata dal G.I.P., può considerarsi un atto abnorme, essendo invece espressione del potere tipico assegnato al giudice per le indagini preliminare relativo al controllo sul corretto svolgimento dell'approfondimento istruttorio da parte del del pubblico ministero.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro cinquecento, in favore della cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende
Così deciso il 24/05/2018