Categoria: Cassazione penale
Visite: 5583

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2018, n. 27401 - Caduta mortale. Irrilevante la circostanza che ci fosse il cestello se manca la verifica della resistenza del lucernaio e la piattaforma aerea adeguata per i lavori in quota


 

 

 

La presenza del cestello sul cantiere non si rileva decisiva, atteso, da un lato, che la responsabilità dell'imputato si fonda sulla mancata verifica, da parte sua, della resistenza del lucernaio e dell'idoneità dello stesso a sostenere il peso del lavoratore e, dall'altro lato, che il cestello non coincide con la piattaforma aerea, consentendo il raggiungimento di un sito in quota, ma non lo svolgimento dei lavori in quota, salva la ricorrenza di situazioni particolari, sicché l'eventuale presenza del cestello in cantiere non si sarebbe tradotta nella disponibilità di tutti i necessari dispositivi di sicurezza.


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 18/04/2018

 

 

 

Fatto

 

 
1. La Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato L.C., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, quarto comma, e 168, terzo comma, cod.pen., confermando la condanna di quest'ultimo alla pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento del danno alle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, con determinazione di una provvisionale, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. in quanto, quale amministratore unico della L.C. costruzioni s.r.l., per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in violazione degli artt. 115 e 148 del d.lgs. n. 81 del 2008, cagionava la morte di N.P., facendolo salire sul tetto di un capannone, per eseguire la pulizia delle grondaie, senza predisporre idonei sistemi di protezione e senza verificare la resistenza del lucernaio e l'idoneità dello stesso a sostenere il peso, sicché nel corso dei lavori uno dei pannelli in vetro resina si sfondava e il lavoratore precipitava a terra da circa dieci metri di altezza con decesso sul colpo (13 agosto 2009).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, L.C. denunciando la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla responsabilità dell'imputato (in particolare l'omessa valutazione di controprove dichiarative decisive assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale; la contraddittorietà per travisamento del fatto riguardo all'assenza sul luogo del sinistro di piattaforme aeree, emergendo dalla deposizione di R.C. la presenza nel cantiere almeno di un cestello mobile; l'illogicità della motivazione per incoerenza delle conclusioni rispetto ai dati probatori raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale; la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.); l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (più precisamente 195, quarto comma, cod.proc.pen., non potendo il teste R.C., ufficiale di polizia giudiziaria addetto al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della A.U.S.L., deporre sulle dichiarazioni raccolte dai testimoni in occasione del suo tempestivo intervento sul luogo dell'incidente); l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, assurgendo il comportamento del lavoratore, che, pur disponendo dei dispositivi di sicurezza individuali e dei carrelli elevatori, non li aveva usati, ad una condotta atipica interruttiva del nesso causale; la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, cadendo, alla luce delle altre censure, la valutazione sulla gravità della colpa del datore di lavoro. 
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
In primo luogo va osservato che la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla riconducibilità della pulizia delle grondaie ad una specifica direttiva dell'imputato è del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni e risulta fondata in modo coerente soprattutto sulla deposizione del teste C.G., dipendente dell'impresa, che ha dichiarato "che era stato l'imputato .. a dire loro di andare a pulire il tetto del capannone". La Corte di Appello ha, inoltre, evidenziato come la pulizia delle gronde sia riconducibile ai lavori di finitura esterna, previsti nel piano operativo di sicurezza. Le doglianze del ricorrente relative al contenuto della deposizione dei testi R.C., A.C. e G.M. risultano, pertanto, del tutto inidonee a intaccare il coerente ed esaustivo impianto argomentativo della sentenza impugnata sul punto, concernendo aspetti non decisivi rispetto alla ricostruzione del fatto, come operata dai giudici di merito.
2. Riguardo alla denunciata violazione dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., è sufficiente osservare che il divieto di testimonianza indiretta di cui all’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., ha ad oggetto le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a (denunce, querele, istanze presentate oralmente) e b (sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini), cod. proc. pen., non invece i fatti e le situazioni, compresi i comportamenti delle persone, caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, comma secondo lett. f), del codice di rito (Sez. 3, n. 35954 del 04/11/2014 Ud., Rv. 264878). Il motivo non è, pertanto, pertinente rispetto alla deposizione di R.C., che non è stata, difatti, oggetto di alcuna contestazione nei precedenti gradi di giudizio ed è stata, nello stesso ricorso, invocata a fondamento della prova dell'asserito travisamento del fatto.
Per mera completezza va solo precisato che il motivo, sebbene infondato, è ammissibile, anche se non proposto in primo e secondo grado, non richiedendo accertamenti di fatto (a contrario, v. Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012 Cc., Rv. 253798, non possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni di inutilizzabilità di una prova che richiedono, al di là del mero esame degli atti processuali, approfonditi accertamenti in fatto, che, come tali, sono di esclusiva competenza del giudice del merito).
3. Relativamente alla presenza del cestello mobile nel cantiere e, cioè, della strumentazione necessaria per lo svolgimento di lavori in quota, deve sottolinearsi che si tratta di una circostanza di fatto che non risulta accertata nella sentenza impugnata e che, quindi, il motivo sottende una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, che è, in questa sede, preclusa.
A ciò si aggiunga che, in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla l. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 Ud., Rv. 236130; più recentemente Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 ud., dep. 20/02/2017, rv. 269217, secondo cui nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado).
La presente censura risulta, pertanto, inammissibile.
Deve, ad ogni modo, aggiungersi che la presenza del cestello sul cantiere non si rileva decisiva, atteso, da un lato, che la responsabilità dell'imputato si fonda sulla mancata verifica, da parte sua, della resistenza del lucernaio e dell'idoneità dello stesso a sostenere il peso del lavoratore e, dall'altro lato, che il cestello non coincide con la piattaforma aerea, consentendo il raggiungimento di un sito in quota, ma non lo svolgimento dei lavori in quota, salva la ricorrenza di situazioni particolari, sicché l'eventuale presenza del cestello in cantiere non si sarebbe tradotta nella disponibilità di tutti i necessari dispositivi di sicurezza.
4. Il rigetto dell'ultimo motivo di ricorso consegue al rigetto dei motivi precedenti, in quanto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche viene prospettato come derivante al loro accoglimento ed alla diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, ad essa sottesa.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili costituite OMISSIS, che liquida in complessivi euro 6.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso 18 aprile 2018