Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2018, n. 27400 - Mancanza della cintura di sicurezza collegata alla fune di trattenuta e caduta mortale


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 06/04/2018

 

 

 

FattoDiritto

 

1. Con sentenza del 16.5.2017 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione le contravvenzioni contestate ai capi A, B e C di rubrica, e nel resto ha confermato la declaratoria di penale responsabilità di C.G. in relazione all'omicidio colposo avvenuto il 28.7.2004 in danno del dipendente S.D., condannando l'imputato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Si addebita al C.G., quale socio accomandatario della Clavi S.a.s., di aver colposamente cagionato, in violazione di specifiche norme prevenzionistiche - relative al deficit di formazione del lavoratore e all'inadeguatezza del piano di sicurezza -, la morte del dipendente sopra indicato il quale, nel rimuovere un pannello metallico del piano di calpestio, indietreggiando verso la zona di carico e scarico del materiale dove era stata posizionata una carrucola per lo scarico degli elementi di ponteggio rimossi, perdeva l'equilibrio e, non avendo collegata la cintura di sicurezza alla fune di trattenuta, cadeva a terra dall'altezza di circa dieci metri, trascinando nella caduta il pannello metallico.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori, lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge, per essere il reato ex art. 589 cod. pen. estinto per prescrizione alla data del 28.1.2017.
Deduce che il reato di omicidio colposo è avvenuto a Roma il 28.7.2004 e la pena detentiva massima vigente all'epoca era di cinque anni di reclusione. Nel succedersi delle modifiche in tema di prescrizione, la legge n. 251/2005 ha introdotto una normativa più favorevole, determinando il termine di prescrizione in dieci anni (raddoppio della pena di cinque anni), prolungabile (di un quarto) fino ad un massimo di dodici anni e sei mesi, venendo quindi a scadere il 28.1.2017, in data antecedente alla sentenza di appello.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale sbrigativamente superato i rilievi esposti in sede di appello in ordine al comportamento abnorme del lavoratore, implicante un'operazione inutile e/o imprudente, eccentrica rispetto alle prescrizioni impartitegli.
III) Erronea determinazione della pena inflitta all'imputato, avendo la sentenza reputato le attenuanti generiche equivalenti ad una inesistente aggravante, senza dunque procedere alla diminuzione della pena in funzione della riconosciuta attenuante.
3. Il ricorso è infondato.
4. Quanto al primo motivo, si deve osservare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. non è ancora prescritto. Infatti, l'applicazione della normativa di cui alla legge n. 251/2005 comporta il termine necessario a prescrivere pari a 6 anni (art. 157, comma 1, cod. pen.), raddoppiato a 12 in considerazione del titolo del reato (art. 157, comma 5, cod. pen.), con un termine massimo, considerato l'aumento di un quarto (art. 161, comma 2, cod. pen. ), di 15 anni, non rilevando il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (art. 157, comma 3, cod. pen.). Al riguardo, la giurisprudenza assolutamente prevalente è nel senso che il raddoppio dei termini, per i delitti puniti con pena inferiore a 6 anni, opera sul termine minimo ed inderogabile di 6 anni previsto dal primo comma dell'art. 157 cod. pen., per evidenti ragioni di carattere sistematico e stante il richiamo ai "termini di cui ai commi che precedono", contenuto nel sesto comma dell'art. 157 cod. pen. che prevede il detto raddoppio dei termini.
Anche con la vecchia normativa non si sarebbe comunque realizzato l'evento estintivo, poiché, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, la pena detentiva non sarebbe comunque scesa al di sotto dei 5 anni e conseguentemente, considerato il tempo necessario a prescrivere di anni 10 aumentato della metà, sarebbero stati del pari necessari 15 anni.
5. Il secondo motivo è inammissibile, perché generico e aspecifico, posto che nessuna puntuale argomentazione critica, sorretta da ragioni in fatto e in diritto, è stata sviluppata avverso le logiche e coerenti considerazioni della Corte di appello e del giudice di primo grado, che hanno escluso il comportamento abnorme del lavoratore alla luce di quanto processualmente emerso. In particolare, la circostanza che il lavoratore avesse omesso di agganciare la cintura alla fune è stato ritenuto frutto di un deficit di formazione e informazione del S.D.; inoltre è stato valorizzato il fatto che il comportamento del medesimo non era estraneo al processo produttivo né alle mansioni affidategli, essendo pacifico che costui si trovasse sul cantiere proprio per partecipare all'attività di smontaggio del ponteggio.
6. Il terzo motivo è infondato. L'aggravante riguardante la violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.) è stata specificamente contestata nel capo di imputazione, sia in fatto che in diritto. Ne consegue che il calcolo della pena operato dal giudice di merito, sulla base del bilanciamento in equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata aggravante, è assolutamente corretto.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 aprile 2018