Categoria: 2012
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 29 febbraio 2012
Validità: 29.02.2012 - 31.12.2014
Parti: Magazzini Gabrielli e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio, GDO, Magazzini Gabrielli
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1) Ambito di applicazione
2) Relazioni sindacali
3) Salute e sicurezza - RLS
4) Orario di lavoro
5) Lavoro domenicale e festivo
6) Assistenza sanitaria integrativa
  7) Infortuni
8) Ferie
9) Videosorveglianza
10) Parte economica
11) Decorrenza e durata
Allegato all'art. 8 - Elenco dei punti vendita in località marittime o limitrofe

Ipotesi di contratto integrativo aziendale Magazzini Gabrielli spa
 

Addì 29 febbraio 2012, presso gli Uffici della Magazzini Gabrielli spa di Ascoli Piceno, si sono incontrate le parti come di seguito costituite: […] la Magazzini Gabrielli spa […], la Filcams-Cgil Nazionale […], la Fisascat-Cisl Nazionale […], la Uiltucs-Uil Nazionale […] e dalle rispettive delegazioni delle strutture Regionali e Territoriali, nonché dalle RSA.
Hanno convenuto il seguente Contratto Integrativo Aziendale:

1) Ambito di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica in tutte le unità a gestione diretta della Magazzini Gabrielli spa, di Sede Centrale, di Deposito e di vendita.

2) Relazioni sindacali
L'informazione e il confronto con le rappresentanze dei lavoratori, finalizzato alle intese, costituiscono un valido strumento per cogliere le esigenze di partecipazione attiva dei lavoratori e per consentire un'adeguata conoscenza delle problematiche aziendali.
Si conviene di strutturare un sistema di relazioni sindacali articolato su due livelli: uno nazionale ed uno territoriale e/o di punto vendita, secondo una logica di competenza per territorio e per materia.
a) Livello nazionale
Annualmente e/o su richiesta di una delle due parti, l'azienda fornirà alle OOSS informazioni che riguarderanno: strategie aziendali (sviluppo, investimenti, nuove aperture), andamento economico, processi di riorganizzazione e ristrutturazione rilevanti, mercato del lavoro e struttura dell'occupazione (dati aggregati di tipologie contrattuali, suddivisione di genere), terziarizzazioni, appalti, piani formativi, effetti legge 125/91; eventuale salario variabile.
b) Livello territoriale e/o di unità produttiva
A livello territoriale e/o di singola unità è prevista l'informazione ed il confronto relativamente all'organizzazione del lavoro, livelli di inquadramento, organici, orario, ricorso a straordinario e supplementare, calendario annuale aperture domenicali e festive, percorsi formativi, piano ferie, ambiente e sicurezza/tutela della salute, appalti e terziarizzazioni, parametri dell'eventuale salario variabile.
Commissione Paritetica
Si conviene sull'istituzione di una Commissione Paritetica per la discussione, analisi, progettazione e monitoraggio relativamente ad argomenti di interesse generale, quali le pari opportunità, i congedi parentali, la formazione e risoluzione eventuali controversie relative alle interpretazioni delle norme contrattuali. La Commissione risulterà composta massimo di 6 rappresentanti dell'azienda e massimo 6 delle OOSS firmatarie del presente CIA, in qualità di titolari, con eventuali supplenti, indicati in funzione dell'argomento e/o del territorio di riferimento.
La Commissione si riunirà di norma ogni semestre e comunque su richiesta di una delle parti. Permessi sindacali
Si conviene di non computare le ore di permesso sindacale utilizzate per la definizione del CIA.
Per il coordinamento nazionale si confermano 200 ore biennali di monte ore. Eventuali necessità aggiuntive saranno valutate al momento in cui si verificheranno.

3) Salute e sicurezza - RLS
Le parti s'impegnano ad effettuare, presso tutti i punti vendita, assemblee di informazione e formazione degli addetti, nonché l'elezione dell'RLS.
Agli RLS sarà garantita la relativa formazione attraverso corsi che rilascino attestati riconosciuti a norma di legge, anche tramite gli Enti Bilaterali territoriali costituiti dai firmatari del presente accordo.
Ciascun RLS riceverà copia del documento di valutazione dei rischi del proprio punto vendita.

4) Orario di lavoro
Ogni valutazione e confronto - finalizzati al raggiungimento di intese - in merito all'articolazione e programmazione della distribuzione dell'orario di lavoro, al fine di migliorare la produttività aziendale e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono demandati a livello di punto vendita.
La programmazione dell'orario di lavoro sarà quindicinale, entro il venerdì della prima settimana e con modalità applicative da concordare a livello di punto vendita relativamente alle eventuali modifiche che fossero ritenute necessarie.
Il turno di lavoro degli addetti alla cassa e dei reparti serviti chiamati ad operare in corrispondenza della chiusura del punto vendita ed eventuale cambio turno deve includere anche il tempo necessario al completamento delle operazioni di chiusura.
Il nastro orario non potrà superare le 13 ore giornaliere.
La frazione minima della prestazione giornaliera dei Full-Time non potrà essere inferiore alle 3 o in caso di orario frazionato.
Si conferma la possibilità di commutare in ferie la festività soppressa del 4 novembre.

5) Lavoro domenicale e festivo
L'Azienda, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, stabilisce il calendario di massima delle aperture domenicali e festive dell'anno a livello di punto vendita e lo comunicherà tempestivamente alle RSA/RSU o OOSS territoriali; successivamente raccoglierà la disponibilità di ogni dipendente a lavorare in dette giornate di apertura, in funzione del presidio ritenuto necessario dall'azienda per ciascuna apertura. Ciò al fine di organizzare le turnazioni dei lavoratori secondo un principio di equa rotazione e ripartizione del loro carico di lavoro domenicale e festivo all'interno di ogni punto vendita. Tale programmazione annuale verrà verificata semestralmente. Qualora le disponibilità fornite dai lavoratori in ordine alle esigenze di copertura dei presidi domenicali e festivi necessari fossero insufficienti, le parti, a livello di punto vendita si confronteranno tempestivamente per trovare le soluzioni più idonee.
Qualora permanessero delle necessità ancora non soddisfatte, l'azienda - a copertura dei turni rimasti scoperti - avrà la facoltà di individuare, secondo un principio di rotazione, i dipendenti a tempo pieno cui organizzare lo svolgimento dell'attività lavorativa domenicale e/o festiva; il tutto entro ì limiti soggettivi previsti dalle norme contrattuali vigenti.
Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto indicati:
- le madri o i padri ancorché affidatari di bambini di età fino a 3 anni o madri e padri adottivi di bambini sotto a dieci anni di età fino al terzo anno dal momento di ingresso in famiglia
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento non conviventi
Eventuali aperture straordinarie, non previste nel piano annuale, saranno gestite con la medesima procedura.