Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 23 luglio 2012
Parti: Stroili Oro e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, GDO, Stroili Oro
Fonte: http://www.filcams.cgil.it

Sommario:

  Relazioni sindacali
Anticipi TFR
Consegna dei prospetti paga e modelli CUD
  Banca ore
Festività del santo patrono
Telecamere

Protocollo di intesa

Il giorno 23 luglio 2012 a Roma si sono incontrate: Stroili Oro spa [...], e Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat-Cisl Nazionale […], Uiltucs Nazionale […]
Le parti condividono che le relazioni sindacali debbano essere improntate alla ricerca congiunta di soluzioni in gradò di garantire il necessario livello di competitività idonea a favorire l’azione di sviluppo dell’impresa, a sostenere l’occupazione e lo sviluppo professionale.
A seguito di quanto sopra, e dell’articolazione su tutto il territorio nazionale dell’Azienda, si ritiene-utile avviare un percorso di sviluppo, con il concorso delle lavoratrici e dei lavoratori, finalizzato alla stipula di un accordo integrativo aziendale di cui il presente protocollo diverrà parte integrante.
Come azione propedeutica per avviare il suddetto percorso, si ritiene opportuno defluire un quadro di relazioni sindacali, a livello nazionale c decentrato, improntato ad uno spirito costruttivo, nel rispetto delle reciproche esigenze e dei rispettivi e distinti ruoli.
Lo sviluppo del sistema di relazioni sindacali che si intende realizzare, passa attraverso l’esercizio di diritti di informazione e dell’agibilità sindacale che rispondono alla frammentazione della distribuzione del personale su unità produttive di ridotte dimensioni

Relazioni sindacali
Informazione e relazioni a livello nazionale
Data l’articolazione aziendale le parti ritengono che debba essere formalizzato il confronto a livello nazionale che affronti l’insieme delle varie realtà, con riguardo ai diritti di informazione sulle seguenti tematiche, oltre a quanto previsto dalle norme contrattuali;
- Strategie aziendali della Società (sviluppo, investimenti, nuove aperture, politiche commerciati);
- Andamento economico dell’Azienda;
- Processi di riorganizzazione o ristrutturazione;
- Mercato del lavoro e strutture dell’occupazione (tipologie contrattuali, tempi pieni e parziali, occupazione femminile, livelli di inquadramento, banca ore, ecc.)
- Piani formativi.
Le parti si troveranno almeno due volte all’anno e comunque su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti le materie sopra individuate.
Informazione e relazioni a livello di punto vendita e/o territoriale
A livello di punto vendita e/o territoriale, con le RSA/RSU e/o le Organizzazioni Sindacali Provinciali, si procederà ad una informativa sui seguenti argomenti;
- Nuove aperture;
- Progetti di riorganizzazione e ristrutturazione dei punti vendita e delle unità produttive;
- Regimi di orari di apertura, anche in riferimento alle norme e alle discipline regionali e locali;
- Organizzazione del lavoro, orati di lavoro e loro articolazione compresa la gestione della banca ore;
- Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Diritti sindacali
Le parli concordano sulla necessità di definire un impianto di agibilità sindacali che possa rispondere anche alle unità produttive di ridotte dimensioni. Allo scopo di garantire concreta esigibilità alla materia dei diritti sindacali e dei diritti riconosciuti dalla Legge 300/70, l’Azienda riconosce, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa, il limito alla nomina di RSA/RSU, cosi come previsto dalla Legge 300/70, nei raggruppamenti territoriali cosi come verranno definiti tra le parti entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.
Nell’ambito di detti raggruppamenti, le RSA/RSU avranno diritto alle agibilità sindacali per i diversi punti vendita ricattanti nel raggruppamento territoriale individuato di cui fanno parte, indipendentemente dal negozio di appartenenza.
Le filiali con più di 15 dipendenti saranno regolate con quanto previsto dalle norme già vigenti in materia.
Per quanto riguarda il monte ore permessi sindacali, le parti troveranno la soluzione più idonea alla luce della ripartizione territoriale delle rappresentanze.

Banca ore
1) A decorrere dalla mensilità di agosto 2012, in via sperimentale per la vigenza del CCNL viene istituita a livello aziendale - rete vendita, la "Banca delle ore", nei cui conti individuali confluiscono le ore indicate al comma 2.
2) Con cadenza mensile, vengono accreditato sul conto della banca delle ore di ogni singolo lavoratore e nel limite di 40 ore annue:
a) le ore di lavoro straordinario prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. n. 136 CCNL;
b) le ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale di cui all’art. n. 84 del CCNL.
3) Le maggiorazioni previste dal CCNL, e riguardanti le ore prestate in prolungamento orario, in orario straordinario, in lavoro supplementare prestate oltre i limiti massimi dal personale a tempo parziale sono normalmente erogate secondo le percentuali e le modalità rispettive.
4) L'accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 verrà evidenziato sulla busta paga mensile.
5) La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità:
a) per metà come da richiesta scritta del lavoratore presentata all'azienda con un preavviso di almeno 10 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio;
b) per l’ulteriore metà come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 5 giorni.
6) Le ore accreditale ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Trascorso tale temine, qualora il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue vorranno liquidate con la retribuzione del mese di luglio. Per l’anno in corso i termini di fruizione o liquidazione sono spostati rispettivamente al 30/6/2013 e luglio 2013.
7) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non. ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto.
In relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le parti si impegnano ad incontrarsi a gennaio 2013 e comunque nei sei mesi dalla scadenza del CCNL per una verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere conseguenti determinazioni in occasione del rinnovo.