PROTOCOLLO DI INTESA TRA
INAIL Direzione Regionale per la Toscana
E
CAMERA DI COMMERCIO di Firenze
INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA, con sede in Firenze, Via Bufalini n.7, rappresentata dal dott. Giovanni Asaro, nato a Trapani *** nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana pro tempore
e
la Camera di Commercio con sede legale a Firenze, Piazza dei Giudici, 3, rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Laura Benedetto
CONSIDERATO CHE
• il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• l'INAIL in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• agli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, l'INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
• le Linee Operative per la Prevenzione 2017 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino e convergano saldamente sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
• all’INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti prevenzionali nelle specifiche materie in sinergia con gli altri attori per la sicurezza;
• INAIL - Direzione Regionale per la Toscana e Camera di Commercio di Firenze sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica azione di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
• la Camera di Commercio di Firenze ha tra i propri obiettivi strategici il sostegno alla legalità quale motore di sviluppo economico;
• Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.
Art. 2
Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, etc.) e iniziative informative/formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi; scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.
Art. 3
Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni, nel rispetto del presente Protocollo, e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno attenere al principio della compartecipazione finanziaria delle risorse professionali, economiche e strumentali.
Art. 4
La collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata del protocollo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.
Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.
Art. 5
Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.
In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione, nonché tra le Parti.
Art. 6
Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL e della Camera di Commercio saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Art. 7 - Durata
Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, d'intesa tra i firmatari.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
INAIL |
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CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE |
Fonte: inail.it