ACCORDO

tra
 

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, in seguito indicato come INAIL, con sede legale in Via IV Novembre, 144 in Roma e uffici in Milano, in corso di Porta Nuova 19, ***, rappresentato dal Direttore regionale, Dott. Antonio Traficante

e

Centro Tecnologico Arti e Mestieri srl, con sede in Pegognaga (MN), Via Martin Luther King 2, ***, rappresentato dall'Ing. Carlo Bondioli in qualità di Legale Rappresentante.
 

VISTO CHE

• l'INAIL è un ente pubblico non economico con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• il D.Lgs n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie
• INAIL, in forza degli artt. 9, 10 e 11 del D.lgs n. 81/2008, ha il compito di svolgere attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatia), anche in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio e con il sostegno finanziario di iniziative utili alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
• l'impegno fondamentale dell'INAIL, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione, sviluppando nei soggetti coinvolti la percezione del rischio
• INAIL, a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e registra a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) partecipa alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) elabora, raccoglie e diffonde le buone prassi per la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
e) predispone linee guida quali atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
f) finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
• nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione, e perseguite dall'INAIL sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sono state stabilite dalla Direzione centrale Prevenzione le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate sul portale istituzionale (www.inail.iti. che definiscono le priorità per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni sinergiche di "sistema", e a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale, basate sull'interazione con le Istituzioni unitamente alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali;
• INAIL Direzione regionale Lombardia nel 2017 ha emanato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell'azione prevenzionale nell'ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in data 12 luglio 2017 sul portale istituzionale (www.inail.iti nella sezione "Avvisi e scadenze", fissando il termine di presentazione delle relative manifestazioni di interesse all' 11 agosto 2017;
• a seguito del sopra citato Avviso, Centro Tecnologico Arti e Mestieri srl, in data 4 agosto 2017 ha manifestato l'interesse a partecipare con la trasmissione del progetto denominato "Safety lab. Laboratorio di valori e competenze per la cultura della sicurezza sul lavoro: il progetto per le scuole superiori";
• a seguito della valutazione operata sulla base dei criteri di selezione indicati nell'Avviso medesimo, la Commissione, costituita con determinazione del Direttore regionale INAIL Lombardia n. 936 del 4 settembre 2017 per l'espletamento della procedura, ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale presentata dal Centro Tecnologico Arti e Mestieri srl;
 

VISTO INOLTRE CHE

• Centro Tecnologico Arti e Mestieri (Centro servizi consortile, senza finalità di lucro, tra Pmi e Istituzioni) quale ente accreditato dalla Regione Lombardia per la formazione continua, è un soggetto riconosciuto dal territorio ed inserito attivamente nel sistema produttivo delle Piccole e Medie imprese dal 2001 si occupa di formazione continua aziendale per la sicurezza e prevenzione.
Collocandosi nell'area del Basso Mantovano, dove sono principalmente presenti aziende metalmeccaniche, i servizi e le consulenze sono indirizzati in prevalenza a questo settore produttivo, ma significative sono le attività anche rivolte agli altri settori e su tematiche trasversali. Dal 2009 in collaborazione tecnico-scientifica con servizio SPSAL di ATS Lombardia realizza seminari e incontri periodici sui temi della prevenzione, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro. Nel 2017 ha realizzato e messo a disposizione del territorio SAFETY LAB una palestra dedicata alla formazione aziendale e alle Scuole sul tema della formazione, della sicurezza e della cultura della prevenzione.
Centro Tecnologico realizza una rete di servizi gestiti in forma diretta o indiretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati riguardanti:
formazione continua aziendale, interaziendale e per la pubblica amministrazione; consulenza diretta nelle aziende per supportare l'innovazione tecnologica, l'adeguamento normativo, il miglioramento dei processi e dei prodotti e per l'internazionalizzazione; attività di supporto per la ricerca di risorse a sostegno dell'innovazione e del miglioramento del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione; attività di promozione delle aziende e del territorio tramite l'organizzazione di eventi, partecipazione a manifestazioni in forma diretta o indiretta; attività di promozione, informazione e divulgazione attraverso eventi delle tematiche economiche, normative, tecnologiche, produttive riguardanti il settore delle imprese e il territorio.
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

• ritengono che diffondere la cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro sia fondamentale ai fini di una reale sensibilizzazione al rischio e ai possibili danni per la salute in ambito lavorativo e della vita quotidiana;
• concordano sulla necessità di un progetto di prevenzione rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, che utilizza il metodo visivo-teatrale;
 

CONVENGONO

di sottoscrivere un accordo per la realizzazione del progetto "Safety lab. Laboratorio di valori e competenze per la cultura della sicurezza sul lavoro: il progetto per le scuole superiori".
 

Art. 1
Oggetto

Oggetto del presente accordo è la realizzazione delle attività riportate nel progetto allegato, che deve ritenersi parte integrante del presente accordo.
 

Art. 2
Coordinamento tecnico-scientifico

Le parti si impegnano a costituire un Tavolo di Coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di INAIL e Centro Tecnologico Arti e Mestieri srl, che contribuirà alla definizione e alla realizzazione del progetto oggetto del presente accordo.
Su accordo delle parti, il Tavolo potrà essere integrato con rappresentanti di altri partner che aderiranno al progetto.
 

Art. 3
Impegni delle parti

Le Parti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
• mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti nel comparto di interesse;
• mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui al progetto allegato;
• monitorare costantemente i risultati delle varie attività per verificare l'efficacia delle attività svolte.
Con il presente accordo le parti si impegnano a conseguire i seguenti obiettivi:
• portare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a un livello successivo in termini di crescita civile e di valori per:
- sviluppare un atteggiamento favorevole verso la tutela della salute propria e altrui
- mettere in atto con maggiore frequenza comportamenti sicuri sia nel quotidiano che nelle aziende ospitanti in occasione di stage/tirocini;
- conoscere i rischi a cui potrebbero andare incontro durante le future esperienze di lavoro;
• portare Dirigenti, Insegnanti, Coordinatori didattici delle scuole secondarie di secondo grado a conoscere e apprendere l'efficacia di approcci interattivi per l'educazione alla sicurezza degli studenti in quanto futuri lavoratori, per ottenerne la disponibilità a collaborare in fase di progettazione e realizzazione di interventi educativi condotti con metodologie non tradizionali.
 

Art. 4
Obblighi delle Parti

Le attività di cui al presente accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni previste dalle sopracitate LIOP.
In particolare nell'attuazione del progetto le Parti si impegnano a:
a) adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione e il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
b) garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
c) fornire ai partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
d) non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale alle altre parti e vi sia stata formale autorizzazione da parte del Comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 2;
e) conservare e tenere a disposizione degli altri partner tutti i documenti giustificativi in originale o in copia conforme concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento realizzato;
f) utilizzare il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente alla realizzazione delle attività progettuali;
g) informare preventivamente e tempestivamente le altre Parti sulla organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate;
 

Art. 5
Profili economici

Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 56.176,47 (IVA esclusa, non essendo l'IVA un costo per il soggetto proponente) e sarà sostenuto da Centro Tecnologico Arti e Mestieri e dagli altri partner per € 26.763,24 e da INAIL per € 26.763,23 in risorse economiche e € 2.650,00 in costi figurativi del personale interno, come da prospetto allegato.
Ai fini amministrativi Centro Tecnologico Arti e Mestieri si occuperà di raccogliere tutti gli elementi attinenti alla rendicontazione e gestione delle procedure contabili di spesa, e invierà con cadenza trimestrale una puntuale rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte alla Direzione Regionale INAIL che provvederà ai pagamenti.
Ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 il capofila si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'accensione di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Le evidenze di pagamento riporteranno il Codice Unico di Progetto (CUP E62J18000150003).
Inoltre il capofila si impegna, nel caso di ricorso a operatore terzo privato, a utilizzare nella scelta del contraente le procedure previste a garanzia dei principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità del sistema degli appalti pubblici, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie impegnate.
L'eventuale affidamento a terzi dovrà essere preventivamene autorizzato da INAIL.
Il capofila si impegna inoltre a indicare nel rapporto con il terzo contraente la clausola con cui il terzo stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
 

Art. 7
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente accordo. Sono fatti salvi i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art.8
Recesso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
È fatta salva la facoltà per INAIL di recedere dal presente accordo in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per mancato raggiungimento degli obiettivi.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.
 

Art. 9
Durata

Il presente accordo, che disciplina le attività relative a tutte le fasi del progetto, entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata fino al 31 maggio 2020
 

Art. 10
Aspetti legali

Il presente accordo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella - Allegato B - annessa al D.P.R. n. 642/72.
Il presente accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l'imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo che è retto e disciplinato unicamente dalla Legge italiana; se ciò non fosse sufficiente a risolvere la vertenza, le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il Foro di Milano.
 

Art. 11
Modifiche all'accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte delle stesse.

Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

INAIL Direzione regionale Lombardia
Il Direttore regionale
Dott. Antonio Traficante

Centro Tecnologico Arti e Mestieri
Il Legale Rappresentante
Ing. Carlo Bondioli


Allegato


Fonte: inail.it